Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Decreto di asservimento definitivo e occupazione temporanea
Il direttore generale
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero
dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica";
VISTO il decreto ministeriale 21 ottobre 2021 di approvazione del
progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti
urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera
denominata "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto
Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse di interesse
nazionale;
VISTA l'istanza del 19/11/2021, INGCOS/CENOR/2080/PRS, acquisita in
atti al protocollo n. 34781, del 19 novembre 2021, con la quale la
societa' SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n.
10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097
San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN), via Caduti del
Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt.
22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni
ubicati nel comune di SENIGALLIA (AN) indicate nel piano particellare
allegato alla citata istanza:
a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in
colore rosso nel piano particellare;
b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennita' provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;
CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere strategico in quanto il rifacimento del tratto
Ravenna- Jesi del metanodotto "Ravenna-Chieti DN 650 (26") DP 75 bar"
consentira' di migliorare la flessibilita' e la sicurezza
dell'esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le
direttrici Nord-Sud e viceversa, con l'impiego di moderne tecniche
per superare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni
d'instabilita';
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo
del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato
decreto 21 ottobre 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo
puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria;
CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni
interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga,
alla data del 21 ottobre 2026;
RITENUTO che:
- e' necessario consentire che i lavori di completamento della
condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza
soluzione di continuita', secondo una progressione continua della
posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione
temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore dei
proprietari catastalmente identificati nel piano particellare sono
ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente, prot. n.
5851 del 24/02/2022, dalla quale risulta il completamento dell'iter
istruttorio con esito favorevole
DECRETA:
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitu' di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune
di SENIGALLIA (AN), interessate dalla realizzazione dell'opera
denominata "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto
Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse di interesse
nazionale" e riportate nel piano particellare allegato al presente
decreto, con l'indicazione dei proprietari dei terreni sottoposti
all'azione ablativa.
Articolo 2
L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva
che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli
adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto
segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per
reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00
(venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la
superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al
fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto,
nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu';
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di
ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e
l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da
corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo
Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52- octies del
medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e'
proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente
decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente
ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza
e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di
almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed
indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a
redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in
contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in
possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta
giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con
dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione - pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) - e per conoscenza alla
SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture centro Orientali -
60131 Ancona (AN), via Caduti del Lavoro, 40 - pec:
ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennita' di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione
delle indennita' di asservimento ed occupazione temporanea, la
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM RETE GAS S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle
indennita' provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea
disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data
dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la
Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi
per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa
Amministrazione.
Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo':
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo
Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla
data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente al proprietario la data di
avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa
appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, e' dovuta al proprietario dei
terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati nel
piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
ELENCO PARTICELLE:
FOGLIO 110, MAPPALI 38, 125,
FOGLIO 111, MAPPALE 30
FOGLIO 104, MAPPALI 177 SUB 2, 72, 35, 58,
FOGLIO 114, MAPPALI 2, 492 (EX 448), 493 (EX 445),
FOGLIO 106, MAPPALI 16, 51, 55,
FOGLIO 97, MAPPALE 133
FOGLIO 98, MAPPALE 138,
FOGLIO 99, MAPPALE 15
FOGLIO 82, MAPPALI 105, 5
FOGLIO 84 MAPPALE 136.
Il direttore generale
dott. Mariano Grillo
TX22ADC2709