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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n.1234/2008/CE e s.m.i. Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited Medicinale: NIMBEX Codice pratica: C1A/2022/2343 Procedura n. NL/H/4833/001-002/IA/048 Tipo di variazione: tipo IAIN, A.5.a Tipo di modifica: modifica dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti) Modifiche apportate: Modifica dell'indirizzo del sito di rilascio dei lotti "Aspen Pharma Ireland Limited" da "One George's Quay Plaza, Dublino 2, Irlanda" a "3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublino 24, Irlanda". In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sul FI relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al FI entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU della variazione. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Sante Di Renzo TX22ADD9692