Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-octies e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e integrata, (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario"), ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 SPK OBG S.r.l. (la "Societa'" o il "Cessionario") comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., ("CR Bolzano") in data 9 novembre 2023, la Societa' ha acquistato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-quinquies e seguenti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, come modificato di volta in volta, pro soluto da CR Bolzano e da Banca di Cividale S.p.A. ("CiviBank" e congiuntamente a CR Bolzano, i "Cedenti") ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da ciascun Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti") che alla data del 31 ottobre 2023 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I CREDITI i. sono crediti derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali (i) fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, ai sensi dell'art. 129, paragrafo 1, lett. (d), del CRR,, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, fin all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore dell'immobile residenziale costituito in garanzia, ai sensi dell'art. 129, paragrafo 1, lett. (d), del CRR; ii. il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'art. 166 del Codice della Crisi e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993; iii. sono stati erogati da, o sono di titolarita' di, un Cedente; iv. sono disciplinati dalla legge italiana; v. sono in bonis; vi. derivano da mutui che alla Data di Cessione non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 30 giorni; vii. in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; viii. prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; ix. prevedono un rimborso di capitale e interessi mediante corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; x. sono stati interamente erogati; xi. sono stati concessi ad una persona fisica ovvero a piu' persone fisiche cointestatarie; xii. prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap), o un tasso fisso, o misto, o un tasso variabile/fisso con un'opzione di switch da variabile a fisso e viceversa; xiii. il cui pagamento e' garantito da un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado (ii) (A) ovvero un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente oppure (B) ovvero un'ipoteca costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore ceduto che soddisfa i Criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito dell'Operazione; xiv. il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni); xv. che non includono alcuna clausola che limiti la possibilita' per il relativo Cedente di cedere i crediti e, in tal caso, il relativo Cedente ha ottenuto tale consenso. CRITERI SPECIFICI APPLICABILI SOLO AI CREDITI CEDUTI DA CR BOLZANO i. mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze; ii. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati "a stato avanzamento lavori", alla relativa data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra l'8 gennaio 2013 e il 30 dicembre 2022, rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo e rispetto ai quali l'immobile oggetto di ipoteca e' stato interamente finito; iii. che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2024; iv. che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (ad eccezione dei mutui CONSAP laddove rispettino i Criteri Generali e i Criteri Specifici); v. che sono stati erogati dal Cedente e, alla relativa Data di Cessione, siano di titolarita' del Cedente; vi. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 1 giorno; vii. il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' (i) alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero (ii) all'"italiana" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale sempre uguale, calcolata come importo erogato diviso il numero di rate di ammortamento, e la quota interessi e' calcolata sul debito residuo di ogni rata; viii. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria concordata con il Cedente o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); ix. i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) del Cedente; x. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 672.000,00; xi. garantiti da ipoteca di primo grado su uno o piu' immobili dislocati nel territorio italiano, ovvero garantiti da ipoteca di grado superiore al primo su uno o piu' immobili dislocati nel territorio italiano rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; xii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 100%; xiii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato all'importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore piu' aggiornato dell'immobile ipotecato e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 80%; xiv. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; xv. conclusi dal Cedente con debitori classificati con codice SAE (Settore di Attivita' Economica) 600; xvi. che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo CR Bolzano; xvii. in relazione ai quali, se a tasso variabile, lo spread e' maggiore del 2% e se a tasso fisso, il tasso e' maggiore del 2%; xviii. in relazione ai quali ciascun contratto di mutuo preveda un pagamento da parte del relativo debitore mediante (a) addebito diretto su conto corrente intestato al debitore ed aperto presso il Cedente ovvero (b) addebito diretto pre-autorizzato (i.e. "Sepa Direct Debit") su conto corrente intestato al debitore ed aperto presso un istituto di credito diverso dal Cedente. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: i. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa; iv. mutui erogati a valere su fondi terzi; v. mutui garantiti da ipoteca di primo grado su almeno un immobile situato nel territorio italiano, per i quali il Cedente abbia concesso un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria e' stata costituita sempre in primo grado a valere sul medesimo immobile entro la Data di Valutazione; vi. mutui che alla Data di Valutazione presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00; vii. mutui che alla Data di Cessione siano stati rimborsati anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario; viii. mutui che presentano i seguenti codici rapporto: 06 050 03567766 - 06 064 03602249 - 06 123 03591009 - 06 067 03587919 - 06 020 03581479 - 06 067 03582116 - 06 067 03570592 - 06 130 03581421 - 06 067 03563690 - 06 021 03617748 - 06 070 03610957 - 06 069 03577426 - 06 140 03616670 - 06 089 03572750 - 06 026 03562238 - 06 092 03558132 - 06 068 03554060 - 06 040 03574030 - 06 094 03585081 - 06 160 03610201 - 06 094 03617213 - 06 093 03565189 - 06 050 03610313 - 06 102 03567757 - 06 002 03554620 - 06 097 03618416 - 06 092 03619585 - 06 067 03580400 - 06 131 03617988 - 06 016 03559726 - 06 097 03598215 - 06 098 03606840 - 06 098 03615737 - 06 155 03575823 - 06 020 03561718 - 06 112 03588582 - 06 111 03570207 - 06 102 03616555 - 06 002 03580794 - 06 020 03615629 - 06 112 03591133 - 06 110 03554246 - 06 123 03583311 - 06 002 03618593 - 06 155 03576884 - 06 112 03607879 - 06 116 03560160 - 06 129 03583723 - 06 019 03615086 - 06 001 03557350 - 06 112 03616464 - 06 116 03579125 - 06 138 03608673 - 06 030 03576201 - 06 001 03564536 - 06 125 03552986 - 06 116 03611653 - 06 131 03579686 - 06 026 03563507 - 06 003 03563161 - 06 142 03587961 - 06 119 03557372 - 06 155 03562457 - 06 142 03584023 - 06 003 03588849 - 06 012 03557929 - 06 014 03605294 - 06 010 03572203 CRITERI SPECIFICI APPLICABILI SOLO AI CREDITI CEDUTI DA CIVIBANK ix. mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze; x. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati "a stato avanzamento lavori", alla relativa data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 11 gennaio 2010 e il 30 dicembre 2022, rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo e rispetto ai quali l'immobile oggetto di ipoteca e' stato interamente finito; xi. che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 novembre 2024; xii. che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (ad eccezione dei mutui CONSAP laddove rispettino i Criteri Generali e i Criteri Specifici); xiii. che sono stati erogati dal Cedente e, alla relativa Data di Cessione, siano di titolarita' del Cedente; xiv. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 0 giorni; xv. il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' (i) alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero (ii) all'"italiana" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale sempre uguale, calcolata come importo erogato diviso il numero di rate di ammortamento, e la quota interessi e' calcolata sul debito residuo di ogni rata); xvi. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria concordata con il Cedente o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); xvii. i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) del Cedente; xviii. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 545.000,00; xix. garantiti da ipoteca di primo grado su uno o piu' immobili dislocati nel territorio italiano, ovvero garantiti da ipoteca di grado superiore al primo su uno o piu' immobili dislocati nel territorio italiano rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; xx. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 100%; xxi. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato all'importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore piu' aggiornato dell'immobile ipotecato e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 80%; xxii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; xxiii. conclusi dal Cedente con debitori classificati con codice SAE (Settore di Attivita' Economica) 600; xxiv. che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo CR Bolzano; xxv. in relazione ai quali, se a tasso variabile, il tasso finito e' maggiore o uguale allo 0%; xxvi. in relazione ai quali ciascun contratto di mutuo preveda un pagamento da parte del relativo debitore mediante (a) addebito diretto su conto corrente intestato al debitore ed aperto presso il Cedente ovvero (b) addebito diretto pre-autorizzato (i.e. "Sepa Direct Debit") su conto corrente intestato al debitore ed aperto presso un istituto di credito diverso dal Cedente; xxvii. che hanno mantenuto senza discontinuita' la caratteristica di in bonis per gli ultimi 36 mesi; xxviii. che non hanno goduto di moratorie negli ultimi 36 mesi; xxix. che non hanno registrato ritardi di pagamento di almeno 15 giorni per piu' di tre rate negli ultimi 36 mesi. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: i. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa; iv. mutui erogati a valere su fondi terzi; v. mutui garantiti da ipoteca di primo grado su almeno un immobile situato nel territorio italiano, per i quali il Cedente abbia concesso un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria e' stata costituita sempre in primo grado a valere sul medesimo immobile entro la Data di Valutazione; vi. mutui che alla Data di Valutazione presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00; vii. mutui che alla Data di Cessione siano stati rimborsati anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario; viii. mutui che derivano da accollo o che sono stati oggetto di rinegoziazione, qualora la data di erogazione del mutuo originario sia antecedente al 1° gennaio 2010; ix. mutui che presentano i seguenti codici rapporto: 06 036 00115176 - 06 065 00070813 - 06 047 00126739 - 06 012 00070277 - 06 105 00115127 - 06 040 00073424 - 06 064 00073475 - 06 047 00115689 - 06 070 00141434 - 06 002 00070278 - 06 040 00072727 - 06 066 00130195 - 06 053 00072819 - 06 074 00073111 - 06 010 00070411 - 06 042 00090379 - 06 066 00073525 - 06 061 00108652 - 06 074 00142027 - 06 010 00070505 - 06 044 00070540 - 06 039 00103784 - 06 061 00070513 - 06 101 00129283 - 06 010 00117156 - 06 046 00113127 - 06 040 00114416 - 06 061 00072436 - 06 102 00132958 - 06 010 00072902 - 06 058 00072804 - 06 044 00070191 - 06 067 00070389 - 06 106 00128111 - 06 012 00070105 - 06 057 00124948 - 06 046 00090583 - 06 066 00132906 - 06 106 00135418 - 06 027 00072441 - 06 057 00116424 - 06 047 00072421 - 06 068 00070391 - 06 002 00123005 - 06 028 00070953 - 06 061 00073022 - 06 047 00106594 - 06 070 00070710 - 06 010 00108069 - 06 033 00070385 - 06 066 00070234 - 06 056 00072513 - 06 069 00133445 - 06 010 00103482 - 06 016 00070071 - 06 038 00072155 - 06 060 00113724 - 06 068 00070231 - 06 010 00114244 - 06 025 00090163 - 06 044 00072735 - 06 061 00070430 - 06 068 00070324 - 06 011 00134494 - 06 031 00073470 - 06 044 00090088 - 06 061 00107057 - 06 070 00090091 - 06 070 00118298 - 06 038 00131477 - 06 050 00072316 - 06 066 00073687 - 06 074 00073434 - 06 101 00138195 - 06 035 00072268 - 06 050 00134162 - 06 066 00073813 - 06 102 00070199 - 06 105 00126352 - 06 026 00072487 - 06 057 00070060 - 06 065 00090560 - 06 104 00130697 - 06 105 00132125 - 06 030 00136770 - 06 053 00073141 - 06 065 00070736 - 06 104 00128771 - 06 004 00090349 - 06 032 00102496 - 06 060 00072378 - 06 069 00090116 - 06 104 00129452 - 06 010 00112839 - 06 032 00072367 - 06 064 00072668 - 06 069 00090199 - 06 001 00070761 - 06 013 00090192 - 06 016 00073752 - 06 062 00070369 - 06 069 00133755 - 06 001 00072675 - 06 105 00112404 - 06 025 00074281 - 06 033 00090685 - 06 033 00116150. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dalla Societa' che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.sparkasse.it e presso tutte le filiali delle Cedenti. Il Cessionario ha conferito incarico a ciascun Cedente, ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti dallo stesso ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy) La cessione dei Crediti da parte di ciascun Cedente al Cessionario, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi contratti di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali (ivi incluso, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione, il Cessionario e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei Dati Personali. Il Cessionario e' dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. I Dati Personali sono stati raccolti presso ciascun Cedente e continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti da ciascun Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale ciascun Cedente e' diventato titolare dei Crediti. I Dati Personali saranno trattati dal Cessionario e dal relativo Cedente, in qualita' di autonomi titolari, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico; (d) eseguire disposizioni impartite da Autorita' competenti e da organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in qualita' di titolare del trattamento) e/o del rispettivo Cedente (in qualita' di responsabile esterno del trattamento) e/o di altre societa' terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati Personali sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. I Dati Personali non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea. Si precisa che i Dati Personali potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori delle Obbligazioni Bancarie Garantite che verranno emesse nel contesto di un'operazione di emissione delle Obbligazioni Bancarie Garantite nell'ambito della quale sono ceduti i Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati Personali da parte del Cessionario e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati Personali e' identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e' strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non e' necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte del Cessionario per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati Personali, le finalita' e le modalita' del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati Personali, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Perosnali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati Personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, per quanto di competenza a Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. o a Banca di Cividale Spa e/o presso la sede legale del Cessionario fermo restando il diritto di proporre, a norma di legge, ricorso all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. Conegliano (TV), 13 novembre 2023 SPK OBG S.r.l. - Il consigliere delegato Paolo Gabriele TX23AAB11109