Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n.
130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, come successivamente modificato e integrato ("Codice privacy")
e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti (congiuntamente "Normativa
privacy")
Con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 142 del 2 dicembre 2008 pag. 15,
Carige Covered Bond S.r.l. ("Carige Covered Bond") ha comunicato che,
nell'ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato
avviso di cessione (il "Programma"), in data 14 novembre 2008 ha
acquistato pro soluto da Banca Carige S.p.A. (il "Cedente Originario"
o "Banca Carige"), un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui
ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF").
Carige Covered Bond, nell'ambito del Programma, ha inoltre
acquistato dal Cedente Originario e/o da Banca Carige Italia S.p.A.
("Carige Italia"), Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. ("Carisa"),
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. ("CRC") e Banca del Monte di
Lucca S.p.A. ("BML" e unitamente a Carige Italia, Carisa e CRC i
"Cedenti Aggiuntivi"), ulteriori portafogli di crediti derivanti da
mutui ipotecari nelle seguenti date:
- In data 25 settembre 2009 con pubblicazione dell'avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n. 121 del 20 ottobre 2009.
- In data 26 luglio 2010 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 95 del
12 agosto 2010.
- In data 21 febbraio 2011 con pubblicazione dell'avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n. 23 del 26 febbraio 2011.
- In data 16 maggio 2011 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 61 del
28 maggio 2011.
- In data 27 maggio 2011 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 65 del
9 giugno 2011.
- In data 24 ottobre 2011 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 134
del 19 novembre 2011.
- in data 23 gennaio 2012 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 15 del
4 febbraio 2012.
- in data 25 giugno 2012 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 79 del
7 luglio 2012.
- in data 10 giugno 2013 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 81 del
11 luglio 2013.
- in data 28 settembre 2015 con pubblicazione dell'avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n. 114 del 3 ottobre 2015.
- in data 15 febbraio 2016 con pubblicazione dell'avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n. 21 del 18 febbraio 2016.
- in data 20 febbraio 2017 con pubblicazione dell'avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n. 23 del 23 febbraio 2017.
- in data 9 marzo 2020 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 33 del
17 marzo 2020.
- in data 20 aprile 2020 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 50 del
28 aprile 2020.
- in data 10 maggio 2021 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 57 del
15 maggio 2021.
- in data 13 giugno 2022 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 69 del
16 giugno 2022;
- in data 17 ottobre 2022 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 125
del 25 ottobre 2022.
Si segnala inoltre che:
con atto del 16 novembre 2015, Carisa e CRC sono state fuse per
incorporazione nella Banca Carige con efficacia rispettivamente dal
23 novembre 2015 e dal 14 dicembre 2015; con atto del 12 dicembre
2016, Carige Italia e' stata fusa per incorporazione nella Banca
Carige con efficacia dal 19 dicembre 2016; con atto di fusione del 24
novembre 2022, avente efficacia giuridica dal 28 novembre 2022, BPER
Banca S.p.A. ("BPER") e' subentrata in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi di Banca Carige S.p.A.
Si comunica infine che, in data 23 dicembre 2022 (la Data di
Cessione), Carige Covered Bond ha acquistato pro soluto da BPER un
ulteriore portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari (i
Crediti) che a tale data rispettavano i seguenti criteri:
Criteri generali
1) che sono mutui ipotecari, rispetto ai quali, alla relativa data
di cessione, l'importo dei crediti in essere, sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti con ipoteca di grado
economico superiore gravanti sullo stesso immobile, non supera l'80%,
per i mutui ipotecari residenziali, o il 60%, per i mutui ipotecari
commerciali, a seconda dei casi, del valore dell'immobile, in
conformita' con quanto previsto dal Decreto MEF;
2) che non prevedono al momento dell'erogazione alcun premio o
altro beneficio in relazione al capitale o agli interessi (mutui
agevolati);
3) che non sono stati concessi ad enti pubblici, enti ecclesiastici
o consorzi pubblici;
4) che non sono crediti al consumo;
5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45
del T.U. Bancario;
6) che sono garantiti da ipoteca costituita sui beni immobili, in
conformita' con le leggi ed i regolamenti applicabili, e situati in
Italia;
7) che sono stati concessi da BPER o da altre banche appartenenti
al Gruppo BPER o da altre banche che non fanno parte del Gruppo BPER
i cui mutui ipotecari sono stati acquistati da BPER direttamente
ovvero attraverso l'acquisizione delle relative filiali;
8) il pagamento dei quali e' garantito da un'ipoteca di primo grado
economico, intendendosi con tale termine (i) un'ipoteca di primo
grado economico, ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo grado
economico o di grado economico successivo, rispetto alla quale il
mutuante garantito dall'ipoteca di primo grado economico e' BPER e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado
economico piu' elevato rispetto alle ipoteche di secondo grado
economico o di grado economico successivo siano state interamente
adempiute o (B) un'ipoteca di secondo grado economico o di grado
economico successivo, rispetto alla quale le obbligazioni garantite
dalle ipoteche di grado economico piu' elevato siano state
interamente adempiute e il relativo mutuante abbia formalmente
acconsentito alla cancellazione delle ipoteche di grado economico
piu' elevato;
9) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca e' scaduto e la relativa ipoteca non puo' essere
revocata ai sensi dell'articolo 67 della Legge Fallimentare, e se
applicabile, dell'articolo 39, comma 4, del T.U. Bancario;
10) che sono stati completamente erogati e in relazione ai quali
non sussiste alcun obbligo ne' possibilita' di effettuare ulteriori
erogazioni;
11) in relazione ai quali, prima della cessione dei Crediti, sia
stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale (mutui che non
sono in fase di pre-ammortamento);
12) che derivano da mutui ipotecari ai sensi dei quali le rate sono
pagate tramite addebito su conti tenuti presso BPER ovvero mediante
SDD (Sepa Direct Debit);
13) in relazione ai quali al momento della cessione, non sussiste
alcuna rata insoluta da un periodo di tempo superiore a 30 giorni a
decorrere dalla scadenza prevista e rispetto ai quali ogni altra
precedente rata scaduta prima della cessione e' stata pagata;
14) che sono regolati dalla legge italiana;
15) che non sono stati erogati a beneficio di persone che alla data
di concessione del finanziamento avevano un rapporto di impiego con
una banca appartenente a BPER;
16) che sono denominati in Euro (o erogati in diversa valuta e
convertiti in Euro);
17) rispetto ai quali a nessuno dei relativi Beneficiari o dei
Debitori e' stato notificato un atto di precetto o un decreto
ingiuntivo da parte di BPER e nessuno dei Beneficiari e dei Debitori
ha concluso una transazione stragiudiziale a seguito di un mancato
pagamento;
18) che hanno un SAE inferiore a 700;
19) che non sono mutui frazionati alla data di cessione (a meno che
non siano gia' stati accollati);
Criteri specifici
1) Mutui residenziali erogati, in via esclusiva, da BPER Banca
S.p.A., oppure erogati in via esclusiva da Banca Popolare di Aprilia
S.p.A., da Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., da
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., da Banca della Campania
S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da Banca Popolare del
Mezzogiorno S.p.A., da Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A., da
Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Unicredit S.p.A., da
Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari S.p.A., da Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., in seguito Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A., da Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. o da Cassa di
Risparmio di Saluzzo S.p.A. e ora nella titolarita' di BPER Banca
S.p.A.;
2) mutui i cui debitori principali siano una o piu' persone fisiche
(ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali) residenti in
Italia;
3) mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione
ipotecaria e debito residuo non sia inferiore al 140%;
4) mutui che alla data del 30 novembre 2022 abbiano un debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00;
5) mutui che abbiano una data di erogazione non successiva al 31
maggio 2022 ovvero, in caso di mutui ipotecari fondiari, non
successiva al 30 novembre 2022;
6) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data del 30
novembre 2022, sia successiva al 30 giugno 2023;
7) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
8) mutui che, qualora presentino un tasso di interesse variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un mese, ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea;
9) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo, per "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo dell'originale
stima dei valori degli immobili. Al fine di valutare la conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente paragrafo, ciascun
mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione,
conoscere il "valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in
prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;
10) mutui il cui rimborso in linea capitale (cosi' come rilevabile
alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento) avviene in piu' quote secondo il
metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono
comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile;
11) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di
stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11;
12) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie: a) mutui a tasso fisso,
intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato,
contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la
durata residua del finanziamento; b) mutui a tasso variabile,
intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse sia
parametrato ad un indice di riferimento e che non prevedano
possibilita' di variazione dello stesso indice di riferimento; c)
mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che prevedono
per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di scegliere
l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il tasso
variabile, ad una o a piu' date prestabilite; d) mutui a tasso fisso
e poi variabile, intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di
interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente
stabilito, e a partire da una certa data sia un tasso variabile
parametrato ad un indice di riferimento;
13) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore di
stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo, per "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo dell'originale
stima dei valori degli immobili. Al fine di valutare la conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente paragrafo, ciascun
mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione,
conoscere il "valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in
prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, alla Data di Valutazione, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentino altresi' alla Data di Valutazione (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:
14) mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze probabili" ed
"esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (come definiti
nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo ai
sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti, rivolgendosi alla filiale
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
medesimo mutuo;
15) mutui il cui debitore non rientra in una delle seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici"). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto,
ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di
appartenenza rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
16) mutui che alla data di erogazione erano assistiti da garanzia
rappresentata da pegno su titoli;
17) mutui in relazione ai quali il codice identificativo riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che individua la
categoria del contratto del relativo mutuo) sia diverso da 17;
18) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia
beneficiando alla data del 30 novembre 2022 della sospensione del
pagamento delle rate, congiuntamente sia nella loro componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi di specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti;
19) mutui che alla Data di Valutazione abbiano quali mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che
siano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'art. 136 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di BPER Banca S.p.A.;
20) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il
metodo di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento
a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile;
21) mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione";
22) mutui erogati in presenza di assicurazione sul credito (c.d.
mutui "HLTV");
23) mutui che abbiano una finalita' dichiarata dal debitore di
consolidamento delle passivita'.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
trasferiti a Carige Covered Bond, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della
Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri
diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o
personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti,
comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di
garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Crediti.
Carige Covered Bond ha conferito incarico ai Cedenti, ai sensi
della Legge 130, affinche' in nome e per conto di Carige Covered
Bond, in qualita' di soggetti incaricati della riscossione dei
crediti ceduti, procedano all'incasso delle somme dovute. Per effetto
di quanto precede, i debitori ceduti (i Debitori Ceduti) e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: BPER
Banca S.p.A. Via San Carlo 8/20,41121 Modena - Telefono 059.2021111,
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La cessione dei Crediti da parte di BPER a Carige Covered Bond, ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento a
Carige Covered Bond dei dati personali di natura comune - quali, a
titolo esemplificativo, dati anagrafici e patrimoniali (i "Dati
Personali") - relativi ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi garanti,
successori ed aventi causa ("Interessati"), contenuti in documenti ed
evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti.
Pertanto, Carige Covered Bond, in qualita' di titolare del
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trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dagli
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Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Carige Covered Bond
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continuera' a trattare i Dati Personali, nel rispetto della Normativa
privacy, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le
quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei
rapporti contrattuali, cosi' come a suo tempo illustrate nelle
informative gia' fornite e alle quali si rimanda. In particolare,
Carige Covered Bond trattera' i Dati Personali degli Interessati al
fine di (i) compiere le attivita' necessarie per gestire il
portafoglio di Crediti, (ii) adempiere agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da
disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo, (iii) compiere le attivita'
necessarie per la gestione ed al recupero del credito, nonche' (iv)
effettuare, su base aggregata, servizi di calcolo e reportistica in
merito agli incassi dei Crediti oggetto della cessione e compiere
taluni servizi di carattere amministrativo (fra i quali, la tenuta
della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria).
Il trattamento dei Dati Personali per le menzionate finalita' avra'
luogo sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) o f)
del GDPR.
In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali stessi.
Per il perseguimento delle finalita' indicate, i Dati Personali
degli Interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, che
agiranno - a seconda dei casi - in qualita' di titolari del
trattamento o responsabili del trattamento, in forza di apposito
accordo, quali societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, nonche' a fornitori di servizi strumentali alle attivita' di
Carige Covered Bond. L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati, e' messo a disposizione
contattando Carige Covered Bond ai recapiti sopra indicati. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Per le medesime finalita' di cui sopra, e solo laddove strettamente
necessario, i Dati Personali potranno essere comunicati al di fuori
dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, l'eventuale
trasferimento dei Dati Personali avverra', nel rispetto della
Normativa privacy, solo in seguito all'adozione di ogni misura
tecnica, organizzativa e/o contrattuale idonea a garantire un livello
di protezione dei Dati Personali adeguato e, comunque, essenzialmente
equivalente a quello garantito nello Spazio Economico Europeo.
I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario ai fini di cui sopra e successivamente conservati, con
apposite misure di sicurezza, per il periodo prescrizionale
applicabile (comunque non superiore a 10 anni), o per il tempo
previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. Al termine del periodo di conservazione, i
Dati Personali saranno cancellati o resi anonimi. Maggiori
informazioni sui tempi di conservazione sono disponibili contattando
Carige Covered Bond ai recapiti sopra indicati.
Si informa, infine, che, ciascun Interessato puo', in presenza dei
presupposti previsti dalla Normativa privacy, esercitare i diritti di
cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, tra cui, in particolare, il
diritto di accesso, opposizione, rettifica, cancellazione,
limitazione del trattamento, portabilita' dei dati, nonche' il
diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione
dei Dati Personali e proporre ricorso giudiziario, in relazione ai
trattamenti di cui alla presente informativa.
Per questioni inerenti all'esercizio dei diritti, ciascun
Interessato puo' contattare Carige Covered Bond ai recapiti indicati
nella presente informativa.
Milano, 23 dicembre 2022
BPER Banca S.p.A. - Il procuratore speciale
Marco Biale
TX23AAB112