Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla
Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 il T.U. Bancario), unitamente alla informativa
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Diamantino RMBS S.r.l. (il "Cessionario") comunica che in data 9
maggio 2023 ha concluso con BPER Banca S.p.A. ("BPER") un contratto
di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell'articolo 58 del T.U. Bancario. In virtu' di tale accordo di
cessione, in data 9 maggio 2023 BPER ha ceduto pro soluto, e il
Cessionario ha acquistato tutti i crediti, unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da
e/o in relazione a mutui fondiari e ipotecari residenziali in bonis
erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e
i "Contratti di Mutuo") di cui BPER e' titolare.
Nell'ambito tale cessione, il Cessionario ha, altresi', acquistato
pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in
relazione ai Contratti di Mutuo, ivi inclusi, (i) il diritto a
ricevere tutte le somme dovute a partire dal 30 aprile 2023 (la "Data
di Valutazione"), escluso, dai debitori ceduti (i "Debitori") a
titolo di rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli
indennizzi liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui
sia beneficiario il Cedente e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Mutuo di cui sia
beneficiario il Cedente; e (iv) le garanzie reali e personali e tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti
e crediti, e tutti gli accessori a essi relativi.
Sono oggetto di cessione da BPER al Cessionario tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dalla Data di Valutazione (esclusa), accessori, spese, danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario,
inclusi mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito
fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) che, alla Data di
Valutazione, risultavano nella titolarita' di BPER e che, alla
medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1. mutui stipulati in via esclusiva da UBI Banca S.p.A. ovvero
stipulati da altro istituto bancario e comunque nella titolarita' di
UBI Banca S.p.A al momento della cessione avvenuta il 22 febbraio
2021, da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. a BPER, del ramo d'azienda
inclusivo di filiali bancarie ex UBI Banca S.p.A.;
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' persone
fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali)
residenti in Italia;
3. mutui per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di
effettuare ulteriori erogazioni;
4. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e
successivamente ridenominati in euro);
5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento:
(i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate
sono comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente variabile
di interesse;
(ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una
componente variabile di interesse;
(iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata
estendibile sino a una data massima;
6. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche
residenziali;
7. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano integralmente soddisfatte;
8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei mutui il
cui tasso di interesse sia parametrato a un indice di riferimento e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso indice di
riferimento;
(iii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che
prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il
tasso variabile, a una o a piu' date prestabilite;
(iv) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa
data sia un tasso variabile parametrato a un indice di riferimento;
9. mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avviene
mediante addebito automatico su di un conto corrente aperto presso
una banca appartenente al Gruppo bancario BPER oppure mediante SDD;
10. mutui che alla data del 30 aprile 2023 non presentino piu' di
una rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e non
pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale
abbia una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o
semestrale;
11. mutui che alla data del 30 aprile 2023 abbiano un debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00;
12. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore di
stima degli immobili ipotecati, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 12, per "valore di stima
degli immobili ipotecati, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei
valori degli immobili di cui al paragrafo 12. Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo 12, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere il "valore di stima degli immobili
ipotecati, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo
mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
13. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva al
31ottobre 2022 ovvero, in caso di mutui fondiari, non successiva al
30 aprile 2023;
14. mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data del 30 aprile
2023, sia successiva al 31 dicembre 2023;
15. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, alla relativa Data di Valutazione, pur presentando le
caratteristiche sopra indicate, presentano altresi', a tale data
(salvo ove diversamente previsto), una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
16. mutui che alla data del 30 aprile 2023 abbiano quali mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che
siano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del
T.U. Bancario) di BPER;
17. mutui il cui debitore non rientra in una delle seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici"). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo 17, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria
categoria di appartenenza rivolgendosi alla filiale presso la quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
18. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima
dell'immobile ipotecato rivalutato alla Data di Valutazione, e'
superiore all'80%. Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo
18, per "valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato alla Data
di Valutazione" si intende il valore di stima determinato sulla base
di parametri tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca
mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili di
cui al criterio previsto dal paragrafo 12. Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo 18, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere il "valore di stima dell'immobile
ipotecato rivalutato alla Data di Valutazione" rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;
19. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, a imprese a
partecipazione pubblica o ad altre societa' equiparabili, banche o
societa' finanziarie;
20. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici o
religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri
enti senza finalita' di lucro;
21. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il
metodo di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento
a tasso fisso e una parte di ammortamento a tasso variabile;
22. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione";
23. mutui erogati in presenza di assicurazione sul credito (c.d.
mutui "HLTV");
24. mutui che abbiano una finalita' dichiarata dal debitore di
prevalente consolidamento delle passivita';
25. mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze probabili" ed
"esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (come definiti
nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo 31, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo ai
sensi della nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di
volta in volta modificata - Matrice dei Conti, rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;
26. mutui assistiti da garanzia rappresentata da pegno su titoli;
27. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia
beneficiando alla data del 30 aprile 2023 della sospensione del
pagamento delle rate, congiuntamente sia nella loro componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi di specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti; e
28. mutui in relazione ai quali il codice identificativo riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che individua la
categoria del contratto del relativo mutuo) inizia per un codice
diverso da 11 o 17.
Il Cessionario ha conferito incarico a BPER ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i Debitori
continueranno a pagare a BPER ogni somma dovuta in relazione ai
crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno
essere di volta in volta comunicate ai Debitori.
I Debitori, i loro eventuali garanti, successori e aventi causa,
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BPER presso Via
San Carlo 8/20, Modena 41121, PEC: bper@pec.gruppobper.it
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
La cessione dei Crediti da parte di BPER al Cessionario, ai sensi e
per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione
di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti,
ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici,
patrimoniali e reddituali) relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori e aventi causa (i "Dati")
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti
ceduti. A seguito della cessione il Cessionario e' divenuto esclusivo
titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare
autonomo del trattamento dei Dati. Il Cessionario e' dunque tenuto a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro
successori e aventi causa l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del
GDPR.
I Dati originariamente raccolti presso la clientela continueranno
ad essere trattati dal Cessionario con le stesse modalita' e per le
stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti dal
Cedente BPER al momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei
quali BPER era diventato titolare dei Crediti.
I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in qualita' di
responsabile del trattamento, da BPER per conto del Cessionario, al
fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti,
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio tra cui la tenuta di un archivio unico
informatico, alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza
prudenziale e alle segnalazioni statistiche richieste ai sensi delle
disposizioni della Banca d'Italia, della Legge sulla
Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno
conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in
qualita' di titolare del trattamento) e/o di BPER (in qualita' di
responsabile esterno del trattamento) e altre societa' terze che
saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti
e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in
materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e
all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi
di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i
quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa
e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i
revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e
(iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i
soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei
Titoli che verranno emessi dal Cessionario per finanziare l'acquisto
dei Crediti nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta
in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i
soggetti incaricati del recupero dei Crediti. Gli amministratori,
sindaci e collaboratori esterni autonomi del Cessionario e degli
altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati,
in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi
dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su
cui si fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei
soggetti a cui questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza
di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e'
strettamente funzionale all'escussione dei crediti di cui il
Cessionario e' divenuta titolare. Si precisa inoltre che non verranno
trattati dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio
dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati).
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato puo' (a) ottenere la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le
finalita' e le modalita' del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti
autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi
sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la sospensione
dei trattamenti in violazione di legge (g) chiedere l'attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono
state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro
contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi
(salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato), nonche' (h) richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento
delle finalita' sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, nonche' di presentare reclamo all'Autorita' competente.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno
lavorativo bancario, a:
BPER Banca S.p.A.,
Ufficio Group Data Protection
Via Emilia Est - 421, 41100 Modena
PEC: dpo.gruppobper@bper.it
in qualita' di responsabile esterno del trattamento
e/o
Diamantino RMBS S.r.l.
Via Vittorio Emanuele II 24/28, 20122 Milano
in qualita' di titolare del trattamento
Diamantino RMBS S.r.l. - L'amministratore unico
Giuseppe Maria Sarno
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