Fusione transfrontaliera per incorporazione di Dexia Crediop S.p.A. in Dexia Credit Local S.A. - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 1.1 Societa' incorporante: Dexia Credit Local S.A., societe' anonyme di diritto francese, con sede legale in 1, Passerelle des Reflets, Tour CBX - La Defense 2, 92913 Paris La Defense Cedex, Francia, con capitale sociale emesso pari a Euro 279.213.332,00 i.v., iscritta presso il registro delle imprese (Registre du commerce et des societes) di Nanterre al numero 351 804 042. 1.2 Societa' incorporanda: Dexia Crediop S.p.A., societa' per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Antonio Salandra 18, 00187 Roma, Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 04945821009 (REA RM822660), con capitale sociale pari a Euro 645.210.000,00 i.v., soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento del socio unico Dexia Credit Local S.A.. 2. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 2.1 Societa' incorporante I creditori di Dexia Credit Local S.A. i cui crediti siano sorti prima della successiva tra le date di pubblicazione da parte di Dexia Credit Local di un avviso relativo alla fusione (i) su un quotidiano abilitato alla pubblicazione di avvisi legali e (ii) sulla Gazzetta Ufficiale francese (BODACC) ai sensi dell'articolo R. 236-15 del Codice di Commercio francese, avranno il diritto di opporsi alla fusione ex artt. L. 236-14 e R. 236-8 del Codice di Commercio francese, entro un termine di 30 giorni a partire dalla successiva tra le date delle suddette due pubblicazioni. 2.2 Societa' incorporanda I creditori di Dexia Crediop S.p.A. che vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. (inclusi gli obbligazionisti) possono proporre opposizione alla fusione, ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. e dell'art. 57, comma 3 del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario), entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma della deliberazione di approvazione del progetto di fusione di cui all'art.2502-bis cod. civ.. 3. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza Non vi sono soci di minoranza i cui diritti siano interessati dalla fusione poiche' l'intero capitale della societa' incorporanda e' detenuto dalla societa' incorporante (e l'intero capitale della societa' incorporante e' detenuto da un unico socio). 4. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente informazioni relative alla fusione Per la societa' incorporante, gli aventi diritto potranno ottenere gratuitamente informazioni sulla fusione presso la sede legale sopra indicata. Per la societa' incorporanda, gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile presso il Registro delle Imprese di Roma ovvero presso la sede legale della societa'. Roma, 27 maggio 2023 Dexia Crediop S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Emmanuel Campana TX23AAB5435