CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.74 del 24-6-2023)

 
Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280  del  27  giugno  2013  e
ss.mm.ii., recante "Condizioni  generali  per  l'accesso  al  credito
della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa'  per
azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo  periodo,  del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n.
 326, da parte degli enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" 
 

  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  27  giugno  2013,  n.  1280,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003  n.
269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003,  n.  326,  da  parte
degli enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267", pubblicata  in
GURI n. 85,  Parte  II,  del  20/07/2013,  come  modificata  in  data
21/11/2016  (GURI  n.  149,  Parte  II,  del  20/12/2016),  in   data
12/04/2017 (GURI n. 57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017
(GURI n. 110, Parte II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019  (GURI  n.
71, Parte II, del 18/06/2019), in data 13/07/2020 (GURI n. 107, Parte
II, del 12/09/2020) e in data 29/04/2022  (GURI  n.  146,  Parte  II,
17/12/2022), sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  Nella  Parte  III:  CONDIZIONI  GENERALI,  il  Cap.  7.   "PRESTITI
FLESSIBILI GRANDI OPERE" e' eliminato. 
  Nella  Parte  III:  CONDIZIONI  GENERALI,  il  Cap.  8.   "PRESTITI
PROGETTUALITA'  PNRR/FNC"   e'   ridenominato   "Cap.   7.   PRESTITI
PROGETTUALITA' PNRR/FNC". 
  Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, dopo  il  Cap.  7.  "PRESTITI
PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' inserito il seguente Capitolo: 
  Cap. 8. - Premessa 
  PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI 
  Il prestito  Investimenti  Green  BEI  ("P-GREEN")  e'  rivolto  ai
comuni, alle province,  alle  citta'  metropolitane,  alle  comunita'
montane, alle comunita' isolane e alle unioni di comuni,  nonche'  ai
consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione  di  quelli  che
gestiscono i servizi pubblici locali, ed ai consorzi per la  gestione
dei servizi sociali, ai quali,  ai  sensi  del  proprio  statuto,  si
applichi  il  TUEL  ("Enti  Beneficiari")  ed   e'   finalizzato   al
finanziamento delle spese destinate ad  investimenti  che  riguardano
l'economia verde  nel  territorio  della  Repubblica  italiana,  come
meglio specificati alla successiva sezione 1. 
  Gli Enti Beneficiari  dei  P-GREEN,  ai  quali  sono  destinate  le
erogazioni, non possono essere diversi dagli enti debitori. 
  Non possono accedere al P-GREEN di cui alla presente Circolare  gli
Enti Beneficiari oggetto di  una  decisione  di  esclusione  adottata
dalla BEI ai sensi della propria politica di esclusione, qualora tale
decisione di esclusione sia in vigore  alla  data  di  sottoscrizione
della documentazione legale relativa al  P-GREEN,  nonche'  gli  Enti
Beneficiari che siano coinvolti in una delle attivita' specificamente
elencate nelle schede riepilogative della documentazione da  produrre
per l'istruttoria di affidamento del P-GREEN, rese disponibili  dalla
CDP nel proprio sito internet. 
  Ai fini della concessione del P-GREEN, la CDP utilizzera' in  tutto
o in parte risorse messe  a  disposizione  a  tal  fine  dalla  Banca
europea per gli investimenti ("BEI"). 
  Il P-GREEN potra' essere concesso dalla CDP  sino  al  31  dicembre
2024. Tenuto conto che il P-GREEN e' concesso dalla  CDP  nell'ambito
di un plafond di complessivi euro 200.000.000,00 (duecento  milioni),
destinato, oltre che agli Enti Beneficiari, anche ad  altri  soggetti
pubblici finanziati da CDP ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,
comma 7, lettera a), primo periodo, del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, la CDP si riserva di non procedere alla concessione  di
tale prestito nel caso di esaurimento del predetto plafond. 
  Al P-GREEN si applica la procedura di finanziamento prevista per il
prestito ordinario di cui alla Parte II, sez. 2 e  3  della  presente
Circolare,  per   quanto   attiene   sia   all'istruttoria   sia   al
perfezionamento del contratto di prestito, fatta eccezione per quanto
diversamente specificato  nelle  sezioni  che  seguono  del  presente
Capitolo. 
  Al  P-GREEN  si  applica,  altresi',  la  disciplina  del  prestito
ordinario relativa agli interessi di mora, di  cui  alla  Parte  III,
Cap. 1, sez. 5 della presente Circolare, alla quota del prestito  non
erogata, di cui alla  Parte  III,  Cap.  1,  sez.  6  della  presente
Circolare, alla cessione totale o parziale del contratto di cui  alla
Parte III, Cap.1, sez. 13 della presente Circolare,  fatta  eccezione
per quanto diversamente specificato nelle  sezioni  che  seguono  del
presente capitolo. 
  Sez. 1 - Spese finanziabili 
  Sono  finanziabili  esclusivamente  le  spese   per   investimenti,
individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della  legge  n.  350
del 24 dicembre 2003, [inclusi gli oneri fiscali purche' indetraibili
per l'Ente Beneficiario, nei seguenti settori: 
  - Efficienza energetica degli edifici pubblici 
  - Trasporto pubblico urbano ed extraurbano 
  - Ciclo dei rifiuti urbani e materiali riciclabili 
  - Economia verde e risorse idriche 
  che  rispettano  i  criteri  di  ammissibilita'   riportati   nelle
attestazioni relative al P-GREEN pubblicate sul sito  internet  della
CDP ("Investimenti Eleggibili"). 
  Nelle predette attestazioni, predisposte  per  ognuno  dei  settori
sopra indicati, sono riportate le caratteristiche degli  Investimenti
Eleggibili, nonche' la documentazione e gli indicatori da produrre  e
i requisiti da rispettare ai fini della concessione del prestito. 
  Il  costo  complessivo  degli  Investimenti  Eleggibili  finanziati
mediante il P-GREEN non  puo'  essere  inferiore  ad  euro  40.000,00
(quarantamila)     e     superiore     ad     euro      25.000.000,00
(venticinquemilioni). L'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla
BEI alla CDP per il finanziamento degli Investimenti  Eleggibili  non
puo'  eccedere:  il  50%  del  costo  complessivo   dell'Investimento
Eleggibile finanziato o, se inferiore a tale  ultimo,  l'importo  dei
costi ammissibili al finanziamento della BEI di cui ai criteri e alle
condizioni di eleggibilita' riportati nelle attestazioni relative  al
P-GREEN 
  Qualora  un   Investimento   Eleggibile   benefici   del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, la somma dell'importo delle  risorse
BEI  impiegate  nel  P-GREEN  destinato  al  finanziamento  di   tale
Investimento  Eleggibile  e  del  sostegno  finanziario   dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 70% del costo di tale Investimento
Eleggibile,  fatta  eccezione   per   gli   Investimenti   Eleggibili
realizzati in regioni  meno  sviluppate  e/o  in  transizione,  quali
definite  dalla  legislazione  dell'Unione  Europea  in  materia   di
politica  di  coesione  per  il  periodo  2021-2027  (collettivamente
denominate  "regioni  prioritarie  della  BEI   nel   settore   della
coesione"). In tali casi, la somma  dell'importo  delle  risorse  BEI
impiegate  nel  P-GREEN  destinato  al  finanziamento  del   relativo
Investimento  Eleggibile  e  del  sostegno  finanziario   dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 90% del costo di tale Investimento
Eleggibile. 
  La CDP si riserva di consentire di finanziare  con  il  P-GREEN  le
spese per investimenti  relativi  ad  ulteriori  settori  rispetto  a
quelli sopra indicati, dandone opportuna informativa mediante  avviso
pubblicato sul proprio sito internet. 
  Sez. 2. - Importo minimo 
  L'importo  minimo  del  P-GREEN   e'   pari   ad   euro   40.000,00
(quarantamila) e  non  potra'  superare  l'importo  massimo  di  euro
25.000.000,00 (venticinque milioni). 
  Sez. 3. - Pre-ammortamento e interessi di pre-ammortamento 
  Il   pre-ammortamento   del   P-GREEN   decorre   dalla   data   di
perfezionamento del relativo  contratto  di  prestito  e  termina  il
giorno precedente la data di inizio ammortamento. 
  Sull'importo di ciascuna erogazione, nel periodo  compreso  tra  la
relativa data  di  erogazione  e  la  data  di  inizio  ammortamento,
maturano  interessi  di  pre-ammortamento  al  tasso   di   interesse
variabile. 
  Il  pre-ammortamento  del  P-GREEN  e'  suddiviso  in  periodi   di
interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi, coincidenti con  il
primo o il secondo semestre  dell'anno  solare  di  pre-ammortamento,
fatta  eccezione  per  ciascun  primo   periodo   di   interessi   di
pre-ammortamento, che decorre dalla relativa  data  di  erogazione  e
scade  l'ultimo  giorno  del   semestre   solare   in   cui   avviene
l'erogazione. 
  L'importo degli interessi di pre-ammortamento maturati in  ciascuno
dei predetti periodi di interessi di pre-ammortamento  e'  calcolato,
sull'importo oggetto di ciascuna erogazione, ad un tasso di interesse
variabile pari a: 
  (a) per il primo periodo di interessi di pre-ammortamento, il primo
parametro  euribor  vigente  alla  data  della  relativa  erogazione,
aumentato della Maggiorazione P-Green, come definita nella successiva
sez. 7; e 
  (b) per gli eventuali  periodi  di  interessi  di  pre-ammortamento
successivi  al  primo,  il   parametro   euribor,   aumentato   della
Maggiorazione P-Green, come definita nella successiva sez. 7. 
  Il parametro euribor ed il primo parametro euribor  sono  calcolati
secondo i criteri indicati, rispettivamente, nella Parte III, Cap. 1,
sez. 1, par. 2 e nella Parte III,  Cap.  1,  sez.  4  della  presente
Circolare. 
  Il  pagamento  degli  interessi  di  pre-ammortamento  maturati  in
ciascun periodo di interessi di  pre-ammortamento  che  scade  al  30
giugno viene  effettuato  alla  data  del  31  luglio  immediatamente
successivo, mentre il pagamento degli interessi  di  pre-ammortamento
maturati in ciascun periodo  di  interessi  di  pre-ammortamento  che
scade al 31 dicembre  viene  effettuato  alla  data  del  31  gennaio
immediatamente  successivo,  mediante  addebito  diretto  sul   conto
corrente bancario dell'Ente Beneficiario. 
  Sez. 4 - Ammortamento 
  Il periodo di ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno  solare
successivo alla data di stipula del contratto di prestito ed  ha  una
durata di venti anni. In ogni caso la durata complessiva del  P-GREEN
deve essere commisurata alla vita utile dell'investimento,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  Il P-GREEN  e'  rimborsato  in  rate  semestrali,  posticipate,  da
corrispondersi alle scadenze del 30  giugno  e  del  31  dicembre  di
ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota  capitale
costante e quota interessi calcolata ai sensi della  successiva  sez.
7. 
  Sez. 5 - Erogazione 
  L'erogazione del prestito  avviene  in  una  o  piu'  soluzioni,  a
partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della
domanda di erogazione  dell'Ente  Beneficiario,  redatta  secondo  il
modello disponibile nel  sito  internet  della  CDP.  La  domanda  di
erogazione,    firmata    digitalmente    dal    Responsabile     del
Procedimento/Dirigente    competente,    dalla    quale     risultino
analiticamente la natura e gli importi delle  spese  sostenute,  deve
essere trasmessa  alla  CDP  esclusivamente  tramite  il  canale  Web
nell'area riservata Enti locali del  Sito  Internet  della  CDP,  con
allegati il documento  di  riconoscimento  del  predetto  firmatario,
nonche'  l'atto/determinazione  dirigenziale  di  liquidazione  delle
spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge. 
  La CDP si riserva in  ogni  caso  di  acquisire  la  documentazione
giustificativa   delle   spese   sostenute,   in    copia    conforme
all'originale. 
  Le somme erogate sono accreditate,  mediante  bonifico,  nel  conto
corrente  bancario  intestato  all'Ente  Beneficiario,  indicato   da
quest'ultimo ai sensi del contratto di prestito. 
  Di norma, nel caso di finanziamento di  opere,  sono  erogabili  le
somme destinate alla copertura di tutte le spese previste nel  quadro
economico, originario o  aggiornato,  che  non  siano  esplicitamente
escluse da norme di  legge  o  regolamentari  e  non  abbiano  natura
risarcitoria. 
  La  CDP  non  e'  in  alcun  modo  responsabile   della   effettiva
destinazione da parte dell'Ente Beneficiario delle  somme  erogate  e
resta del tutto estranea ai rapporti tra  l'Ente  Beneficiario  ed  i
destinatari finali delle somme erogate. 
  L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni e'  sospensivamente
condizionato, di norma: 
  (i) alla ricezione della garanzia in originale; 
  (ii)  alla  ricezione  del  modulo  di  autorizzazione/mandato   di
addebito diretto in conto, conforme al modello  definito  dalla  CDP,
qualora l'Ente Beneficiario  non  abbia  gia'  fornito  alla  CDP  la
propria adesione al sistema degli incassi e  dei  pagamenti  indicato
nel contratto di prestito; 
  (iii)  alla  ricezione  dell'eventuale   ulteriore   documentazione
richiesta  dalla  CDP  anche  ai  fini  di  completare   in   maniera
soddisfacente   le   relative   procedure    interne    in    materia
antiriciclaggio; 
  (iv) alla circostanza che non si siano verificati inadempimenti  da
parte dell'Ente Beneficiario. 
  Gli Enti Beneficiari si impegnano a ottenere l'erogazione integrale
del P-GREEN entro il termine di cinque anni dalla data di stipula del
contratto di prestito ovvero, se antecedente, entro il termine del 15
dicembre 2029, pena la facolta' di CDP di risolvere il  contratto  di
prestito medesimo. 
  Sez. 6 - Diverso Utilizzo 
  La CDP puo' autorizzare l'Ente Beneficiario ad utilizzare la  quota
del P-GREEN non erogata per realizzare un Investimento Eleggibile, di
importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il
prestito stesso era  stato  originariamente  concesso,  nei  seguenti
casi: 
  1. al termine dei lavori finanziati, o  comunque  dell'investimento
effettuato, qualora il prestito non sia stato completamente erogato; 
  2. in conseguenza del  minor  costo  dell'investimento  finanziato,
derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori; 
  3.  qualora  l'opera  benefici  di   un   contributo   finanziario,
riconosciuto in  epoca  successiva  alla  stipula  del  contratto  di
prestito. 
  La documentazione istruttoria da produrre per  la  concessione  del
diverso utilizzo e'  disponibile  nella  relativa  sezione  del  sito
internet della CDP. 
  E' consentito il cumulo del P-GREEN, per la parte non erogata,  con
il residuo capitale da erogare accertato su altri P-GREEN concessi al
medesimo Ente Beneficiario, per il finanziamento totale o parziale di
un  nuovo  Investimento  Eleggibile,  a  condizione   che   rimangano
invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli P-GREEN. 
  Sez. 7 - Tassi di interesse nel periodo di ammortamento 
  Fermo restando quanto previsto alla precedente sez. 3,  al  P-GREEN
e' applicabile un tasso di interesse variabile,  fatto  salvo  quanto
previsto al successivo paragrafo 1 della presente sezione. 
  A decorrere dalla data di  inizio  ammortamento,  sull'importo  del
prestito maturano interessi a tasso variabile, calcolati  utilizzando
il parametro euribor aumentato della maggiorazione  da  applicare  al
P-GREEN ("Maggiorazione  P-Green"),  espressa  in  punti  percentuali
annui. La Maggiorazione P-Green, che rimane invariata  per  tutta  la
durata del prestito, e' determinata con le medesime modalita' di  cui
alla Parte III, Cap. 1, sez. 2 della presente Circolare e resa  nota,
di norma  settimanalmente,  dalla  CDP  attraverso  il  proprio  sito
internet con le medesime modalita' di cui alla  Parte  III,  Cap.  I,
sez. 3 della presente Circolare. 
  Par. 1 - Opzione tasso fisso in ammortamento 
  Nel caso in cui l'importo concesso sia stato  interamente  erogato,
entro il 30 novembre di ciascun anno solare di  ammortamento  diverso
dall'ultimo, l'Ente Beneficiario ha  facolta'  di  scegliere  che  su
tutte le somme in ammortamento maturino,  con  decorrenza  dal  primo
gennaio dell'anno successivo  e  sino  alla  scadenza  del  prestito,
interessi a tasso fisso pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata
finanziaria  corrispondente  al  tasso  finanziariamente  equivalente
("TFE"), calcolato il  terzo  venerdi'  antecedente  il  31  dicembre
dell'anno in cui l'Ente Beneficiario effettua tale scelta,  aumentato
della Maggiorazione P-Green ("Opzione Tasso Fisso"). 
  Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota  tecnica
allegata alla presente Circolare. 
  Sez. 8 - Rimborso anticipato volontario 
  L'Ente Beneficiario puo' rimborsare anticipatamente  alla  CDP,  in
misura totale o parziale, in corrispondenza del 30 giugno  e  del  31
dicembre di ciascun anno di ammortamento, le somme erogate. 
  Quanto alle modalita' operative per l'acquisizione della  richiesta
di rimborso anticipato e della documentazione a corredo,  si  applica
la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari di  cui  alla
Parte III, Cap. 1, sez. 10, della presente Circolare, alla  quale  si
rinvia. 
  Par. 1 - Rimborso anticipato volontario totale 
  Nel caso di rimborso anticipato totale,  l'Ente  Beneficiario  deve
corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e
quota interessi) in scadenza alla data  prescelta  per  il  rimborso,
nonche' la differenza, se positiva, tra la quota di capitale  erogata
e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento  della
rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso. 
  Qualora la quota  di  capitale  ammortizzata  risulti  superiore  a
quella erogata, la  differenza  e'  corrisposta  dalla  CDP  all'Ente
Beneficiario. 
  A fronte  dell'esercizio  della  facolta'  di  rimborso  anticipato
totale, l'Ente Beneficiario deve, inoltre,  corrispondere  alla  CDP,
nel caso di P-GREEN in  ammortamento  a  tasso  fisso  a  seguito  di
esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, un indennizzo di importo pari  al
differenziale, se positivo, tra la somma  dei  valori  attuali  delle
rate di ammortamento residue ed il relativo debito residuo. 
  I  valori  attuali  delle  rate  di  ammortamento  residue  saranno
calcolati con riferimento alla data di  pagamento  prescelta  per  il
rimborso  impiegando  i  fattori  di   sconto   utilizzati   per   la
determinazione della maggiorazione prevista per il prestito ordinario
nella Parte III, Cap. 1, sez. 1, par.  2  e  sez.  2  della  presente
Circolare, pubblicata sul sito internet della CDP e  in  vigore  alle
ore 12:00 del terzo venerdi'  antecedente  il  30  giugno  o  del  31
dicembre di ciascun anno prescelto per il rimborso anticipato. 
  Nel caso di prestito in ammortamento  a  tasso  variabile,  non  e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
  Par. 2 - Rimborso anticipato volontario parziale 
  A  fronte  del  rimborso  anticipato  parziale,  che  puo'   essere
richiesto dall'Ente Beneficiario esclusivamente nel caso  in  cui  il
prestito  sia   interamente   erogato,   l'Ente   Beneficiario   deve
corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente,
l'intera rata (comprensiva di quota capitale e  quota  interessi)  in
scadenza alla data prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di P-GREEN in ammortamento a  tasso  fisso  a  seguito  di
esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, sara' inoltre dovuto  un  importo
pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei  valori  attuali
delle rate di ammortamento residue ed  il  relativo  debito  residuo,
moltiplicato  per  il   rapporto   tra   (i)   l'importo   rimborsato
anticipatamente e (ii) il debito residuo. 
  I  valori  attuali  delle  rate  di  ammortamento  residue  saranno
calcolati con le medesime modalita' indicate al precedente  paragrafo
1. 
  Nel caso di prestito in  ammortamento  a  tasso  variabile  non  e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
  Sez. 9 - Riduzione 
  L'Ente Beneficiario che non abbia esercitato l'Opzione Tasso  Fisso
puo' chiedere la riduzione dell'importo di un prestito, per la  parte
non erogata, nei termini, alle condizioni e secondo le  modalita'  di
cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 11 della presente Circolare. 
  Sez. 10 - Garanzie e Impegni 
  Il P-GREEN e' garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi
dell'art. 206 del TUEL, la cui disciplina  generale,  fermo  restando
quanto disposto dal TUEL, e' descritta nella Parte III, Cap. 1,  sez.
7,  della  presente  Circolare.  La  delegazione  di   pagamento   e'
rilasciata al momento della stipula, per tutta la durata del prestito
e  con  riferimento  all'intero  importo  concesso,  e  deve   essere
sostituita mediante il rilascio  di  una  nuova  delegazione  qualora
l'Ente Beneficiario  eserciti  l'Opzione  Tasso  Fisso  di  cui  alla
precedente sez. 7, par. 1. 
  L'Ente Beneficiario, mediante la sottoscrizione  del  contratto  di
prestito, si impegna, tra l'altro, (i) ad esibire e/o  produrre  alla
CDP o, se del caso, alla BEI, su semplice richiesta di queste ultime,
qualsiasi documentazione  che  le  stesse,  a  proprio  insindacabile
giudizio, riterranno utile ad accertare il  rispetto  degli  obblighi
puntualmente indicati nel  contratto  di  prestito,  nonche'  (ii)  a
produrre, in funzione della tipologia  dell'investimento  finanziato,
informazioni relative a specifici indicatori di risultato. 
  Sez. 11 - Risoluzione 
  Le cause e le modalita' di risoluzione del  contratto  di  prestito
sono, di norma, le medesime previste per i  prestiti  ordinari  nella
Parte III, Cap. 1, sez. 14 della presente Circolare,  alle  quali  si
aggiunge, tra l'altro,  la  violazione,  da  parte  dell'Ente,  degli
obblighi relativi al rilascio di una o piu' delegazioni di  pagamento
in sostituzione di  quella  originariamente  rilasciata,  secondo  le
modalita' di cui alla precedente sez.  10,  nonche'  degli  specifici
obblighi individuati nel contratto di prestito. 
  In conseguenza della risoluzione del contratto, l'Ente Beneficiario
deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di
quest'ultima: 
  i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato; 
  ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; 
  iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno  dell'effettivo
pagamento e gli altri accessori, 
  nonche', esclusivamente nel caso in cui al P-GREEN, in  conseguenza
dell'esercizio dell'Opzione Tasso Fisso,  si  applichi  il  tasso  di
interesse fisso, 
  iv) il risarcimento  del  maggior  danno  derivante  alla  CDP  dal
rimborso anticipato, calcolato ai sensi della precedente sez. 8, par.
1; e 
  v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo. 
  Sez. 12 - Pubblicita' 
  Gli Enti  Beneficiari  sono  tenuti,  ai  sensi  del  contratto  di
prestito, a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con  la
dicitura "Opera finanziata dalla Cassa  depositi  e  prestiti  con  i
fondi del risparmio postale e con fondi della BEI" e a fare  in  modo
che  la  medesima  dicitura  risulti  nella  pubblicita'  delle  gare
effettuata attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta  la
CDP quale istituto finanziatore. 
  Roma, 13 giugno 2023 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
TX23AAB6483
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.