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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte degli enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte degli enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267", pubblicata in GURI n. 85, Parte II, del 20/07/2013, come modificata in data 21/11/2016 (GURI n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data 12/04/2017 (GURI n. 57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017 (GURI n. 110, Parte II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n. 71, Parte II, del 18/06/2019), in data 13/07/2020 (GURI n. 107, Parte II, del 12/09/2020) e in data 29/04/2022 (GURI n. 146, Parte II, 17/12/2022), sono apportate le modifiche di seguito indicate: Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, il Cap. 7. "PRESTITI FLESSIBILI GRANDI OPERE" e' eliminato. Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, il Cap. 8. "PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' ridenominato "Cap. 7. PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC". Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, dopo il Cap. 7. "PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' inserito il seguente Capitolo: Cap. 8. - Premessa PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI Il prestito Investimenti Green BEI ("P-GREEN") e' rivolto ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita' montane, alle comunita' isolane e alle unioni di comuni, nonche' ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono i servizi pubblici locali, ed ai consorzi per la gestione dei servizi sociali, ai quali, ai sensi del proprio statuto, si applichi il TUEL ("Enti Beneficiari") ed e' finalizzato al finanziamento delle spese destinate ad investimenti che riguardano l'economia verde nel territorio della Repubblica italiana, come meglio specificati alla successiva sezione 1. Gli Enti Beneficiari dei P-GREEN, ai quali sono destinate le erogazioni, non possono essere diversi dagli enti debitori. Non possono accedere al P-GREEN di cui alla presente Circolare gli Enti Beneficiari oggetto di una decisione di esclusione adottata dalla BEI ai sensi della propria politica di esclusione, qualora tale decisione di esclusione sia in vigore alla data di sottoscrizione della documentazione legale relativa al P-GREEN, nonche' gli Enti Beneficiari che siano coinvolti in una delle attivita' specificamente elencate nelle schede riepilogative della documentazione da produrre per l'istruttoria di affidamento del P-GREEN, rese disponibili dalla CDP nel proprio sito internet. Ai fini della concessione del P-GREEN, la CDP utilizzera' in tutto o in parte risorse messe a disposizione a tal fine dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI"). Il P-GREEN potra' essere concesso dalla CDP sino al 31 dicembre 2024. Tenuto conto che il P-GREEN e' concesso dalla CDP nell'ambito di un plafond di complessivi euro 200.000.000,00 (duecento milioni), destinato, oltre che agli Enti Beneficiari, anche ad altri soggetti pubblici finanziati da CDP ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, la CDP si riserva di non procedere alla concessione di tale prestito nel caso di esaurimento del predetto plafond. Al P-GREEN si applica la procedura di finanziamento prevista per il prestito ordinario di cui alla Parte II, sez. 2 e 3 della presente Circolare, per quanto attiene sia all'istruttoria sia al perfezionamento del contratto di prestito, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nelle sezioni che seguono del presente Capitolo. Al P-GREEN si applica, altresi', la disciplina del prestito ordinario relativa agli interessi di mora, di cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 5 della presente Circolare, alla quota del prestito non erogata, di cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 6 della presente Circolare, alla cessione totale o parziale del contratto di cui alla Parte III, Cap.1, sez. 13 della presente Circolare, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nelle sezioni che seguono del presente capitolo. Sez. 1 - Spese finanziabili Sono finanziabili esclusivamente le spese per investimenti, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, [inclusi gli oneri fiscali purche' indetraibili per l'Ente Beneficiario, nei seguenti settori: - Efficienza energetica degli edifici pubblici - Trasporto pubblico urbano ed extraurbano - Ciclo dei rifiuti urbani e materiali riciclabili - Economia verde e risorse idriche che rispettano i criteri di ammissibilita' riportati nelle attestazioni relative al P-GREEN pubblicate sul sito internet della CDP ("Investimenti Eleggibili"). Nelle predette attestazioni, predisposte per ognuno dei settori sopra indicati, sono riportate le caratteristiche degli Investimenti Eleggibili, nonche' la documentazione e gli indicatori da produrre e i requisiti da rispettare ai fini della concessione del prestito. Il costo complessivo degli Investimenti Eleggibili finanziati mediante il P-GREEN non puo' essere inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) e superiore ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni). L'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla BEI alla CDP per il finanziamento degli Investimenti Eleggibili non puo' eccedere: il 50% del costo complessivo dell'Investimento Eleggibile finanziato o, se inferiore a tale ultimo, l'importo dei costi ammissibili al finanziamento della BEI di cui ai criteri e alle condizioni di eleggibilita' riportati nelle attestazioni relative al P-GREEN Qualora un Investimento Eleggibile benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, la somma dell'importo delle risorse BEI impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento di tale Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione Europea non potra' mai superare il 70% del costo di tale Investimento Eleggibile, fatta eccezione per gli Investimenti Eleggibili realizzati in regioni meno sviluppate e/o in transizione, quali definite dalla legislazione dell'Unione Europea in materia di politica di coesione per il periodo 2021-2027 (collettivamente denominate "regioni prioritarie della BEI nel settore della coesione"). In tali casi, la somma dell'importo delle risorse BEI impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento del relativo Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione Europea non potra' mai superare il 90% del costo di tale Investimento Eleggibile. La CDP si riserva di consentire di finanziare con il P-GREEN le spese per investimenti relativi ad ulteriori settori rispetto a quelli sopra indicati, dandone opportuna informativa mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet. Sez. 2. - Importo minimo L'importo minimo del P-GREEN e' pari ad euro 40.000,00 (quarantamila) e non potra' superare l'importo massimo di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni). Sez. 3. - Pre-ammortamento e interessi di pre-ammortamento Il pre-ammortamento del P-GREEN decorre dalla data di perfezionamento del relativo contratto di prestito e termina il giorno precedente la data di inizio ammortamento. Sull'importo di ciascuna erogazione, nel periodo compreso tra la relativa data di erogazione e la data di inizio ammortamento, maturano interessi di pre-ammortamento al tasso di interesse variabile. Il pre-ammortamento del P-GREEN e' suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi, coincidenti con il primo o il secondo semestre dell'anno solare di pre-ammortamento, fatta eccezione per ciascun primo periodo di interessi di pre-ammortamento, che decorre dalla relativa data di erogazione e scade l'ultimo giorno del semestre solare in cui avviene l'erogazione. L'importo degli interessi di pre-ammortamento maturati in ciascuno dei predetti periodi di interessi di pre-ammortamento e' calcolato, sull'importo oggetto di ciascuna erogazione, ad un tasso di interesse variabile pari a: (a) per il primo periodo di interessi di pre-ammortamento, il primo parametro euribor vigente alla data della relativa erogazione, aumentato della Maggiorazione P-Green, come definita nella successiva sez. 7; e (b) per gli eventuali periodi di interessi di pre-ammortamento successivi al primo, il parametro euribor, aumentato della Maggiorazione P-Green, come definita nella successiva sez. 7. Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati secondo i criteri indicati, rispettivamente, nella Parte III, Cap. 1, sez. 1, par. 2 e nella Parte III, Cap. 1, sez. 4 della presente Circolare. Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati in ciascun periodo di interessi di pre-ammortamento che scade al 30 giugno viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati in ciascun periodo di interessi di pre-ammortamento che scade al 31 dicembre viene effettuato alla data del 31 gennaio immediatamente successivo, mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell'Ente Beneficiario. Sez. 4 - Ammortamento Il periodo di ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla data di stipula del contratto di prestito ed ha una durata di venti anni. In ogni caso la durata complessiva del P-GREEN deve essere commisurata alla vita utile dell'investimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il P-GREEN e' rimborsato in rate semestrali, posticipate, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota capitale costante e quota interessi calcolata ai sensi della successiva sez. 7. Sez. 5 - Erogazione L'erogazione del prestito avviene in una o piu' soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della domanda di erogazione dell'Ente Beneficiario, redatta secondo il modello disponibile nel sito internet della CDP. La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento/Dirigente competente, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute, deve essere trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali del Sito Internet della CDP, con allegati il documento di riconoscimento del predetto firmatario, nonche' l'atto/determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge. La CDP si riserva in ogni caso di acquisire la documentazione giustificativa delle spese sostenute, in copia conforme all'originale. Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'Ente Beneficiario, indicato da quest'ultimo ai sensi del contratto di prestito. Di norma, nel caso di finanziamento di opere, sono erogabili le somme destinate alla copertura di tutte le spese previste nel quadro economico, originario o aggiornato, che non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari e non abbiano natura risarcitoria. La CDP non e' in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell'Ente Beneficiario delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente Beneficiario ed i destinatari finali delle somme erogate. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni e' sospensivamente condizionato, di norma: (i) alla ricezione della garanzia in originale; (ii) alla ricezione del modulo di autorizzazione/mandato di addebito diretto in conto, conforme al modello definito dalla CDP, qualora l'Ente Beneficiario non abbia gia' fornito alla CDP la propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti indicato nel contratto di prestito; (iii) alla ricezione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla CDP anche ai fini di completare in maniera soddisfacente le relative procedure interne in materia antiriciclaggio; (iv) alla circostanza che non si siano verificati inadempimenti da parte dell'Ente Beneficiario. Gli Enti Beneficiari si impegnano a ottenere l'erogazione integrale del P-GREEN entro il termine di cinque anni dalla data di stipula del contratto di prestito ovvero, se antecedente, entro il termine del 15 dicembre 2029, pena la facolta' di CDP di risolvere il contratto di prestito medesimo. Sez. 6 - Diverso Utilizzo La CDP puo' autorizzare l'Ente Beneficiario ad utilizzare la quota del P-GREEN non erogata per realizzare un Investimento Eleggibile, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora il prestito non sia stato completamente erogato; 2. in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l'opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito. La documentazione istruttoria da produrre per la concessione del diverso utilizzo e' disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. E' consentito il cumulo del P-GREEN, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su altri P-GREEN concessi al medesimo Ente Beneficiario, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo Investimento Eleggibile, a condizione che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli P-GREEN. Sez. 7 - Tassi di interesse nel periodo di ammortamento Fermo restando quanto previsto alla precedente sez. 3, al P-GREEN e' applicabile un tasso di interesse variabile, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 1 della presente sezione. A decorrere dalla data di inizio ammortamento, sull'importo del prestito maturano interessi a tasso variabile, calcolati utilizzando il parametro euribor aumentato della maggiorazione da applicare al P-GREEN ("Maggiorazione P-Green"), espressa in punti percentuali annui. La Maggiorazione P-Green, che rimane invariata per tutta la durata del prestito, e' determinata con le medesime modalita' di cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 2 della presente Circolare e resa nota, di norma settimanalmente, dalla CDP attraverso il proprio sito internet con le medesime modalita' di cui alla Parte III, Cap. I, sez. 3 della presente Circolare. Par. 1 - Opzione tasso fisso in ammortamento Nel caso in cui l'importo concesso sia stato interamente erogato, entro il 30 novembre di ciascun anno solare di ammortamento diverso dall'ultimo, l'Ente Beneficiario ha facolta' di scegliere che su tutte le somme in ammortamento maturino, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo e sino alla scadenza del prestito, interessi a tasso fisso pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente ("TFE"), calcolato il terzo venerdi' antecedente il 31 dicembre dell'anno in cui l'Ente Beneficiario effettua tale scelta, aumentato della Maggiorazione P-Green ("Opzione Tasso Fisso"). Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota tecnica allegata alla presente Circolare. Sez. 8 - Rimborso anticipato volontario L'Ente Beneficiario puo' rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, le somme erogate. Quanto alle modalita' operative per l'acquisizione della richiesta di rimborso anticipato e della documentazione a corredo, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari di cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 10, della presente Circolare, alla quale si rinvia. Par. 1 - Rimborso anticipato volontario totale Nel caso di rimborso anticipato totale, l'Ente Beneficiario deve corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso, nonche' la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente Beneficiario. A fronte dell'esercizio della facolta' di rimborso anticipato totale, l'Ente Beneficiario deve, inoltre, corrispondere alla CDP, nel caso di P-GREEN in ammortamento a tasso fisso a seguito di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue ed il relativo debito residuo. I valori attuali delle rate di ammortamento residue saranno calcolati con riferimento alla data di pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione della maggiorazione prevista per il prestito ordinario nella Parte III, Cap. 1, sez. 1, par. 2 e sez. 2 della presente Circolare, pubblicata sul sito internet della CDP e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdi' antecedente il 30 giugno o del 31 dicembre di ciascun anno prescelto per il rimborso anticipato. Nel caso di prestito in ammortamento a tasso variabile, non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. Par. 2 - Rimborso anticipato volontario parziale A fronte del rimborso anticipato parziale, che puo' essere richiesto dall'Ente Beneficiario esclusivamente nel caso in cui il prestito sia interamente erogato, l'Ente Beneficiario deve corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente, l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso. Nel caso di P-GREEN in ammortamento a tasso fisso a seguito di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, sara' inoltre dovuto un importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue ed il relativo debito residuo, moltiplicato per il rapporto tra (i) l'importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo. I valori attuali delle rate di ammortamento residue saranno calcolati con le medesime modalita' indicate al precedente paragrafo 1. Nel caso di prestito in ammortamento a tasso variabile non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. Sez. 9 - Riduzione L'Ente Beneficiario che non abbia esercitato l'Opzione Tasso Fisso puo' chiedere la riduzione dell'importo di un prestito, per la parte non erogata, nei termini, alle condizioni e secondo le modalita' di cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 11 della presente Circolare. Sez. 10 - Garanzie e Impegni Il P-GREEN e' garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 206 del TUEL, la cui disciplina generale, fermo restando quanto disposto dal TUEL, e' descritta nella Parte III, Cap. 1, sez. 7, della presente Circolare. La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula, per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo concesso, e deve essere sostituita mediante il rilascio di una nuova delegazione qualora l'Ente Beneficiario eserciti l'Opzione Tasso Fisso di cui alla precedente sez. 7, par. 1. L'Ente Beneficiario, mediante la sottoscrizione del contratto di prestito, si impegna, tra l'altro, (i) ad esibire e/o produrre alla CDP o, se del caso, alla BEI, su semplice richiesta di queste ultime, qualsiasi documentazione che le stesse, a proprio insindacabile giudizio, riterranno utile ad accertare il rispetto degli obblighi puntualmente indicati nel contratto di prestito, nonche' (ii) a produrre, in funzione della tipologia dell'investimento finanziato, informazioni relative a specifici indicatori di risultato. Sez. 11 - Risoluzione Le cause e le modalita' di risoluzione del contratto di prestito sono, di norma, le medesime previste per i prestiti ordinari nella Parte III, Cap. 1, sez. 14 della presente Circolare, alle quali si aggiunge, tra l'altro, la violazione, da parte dell'Ente, degli obblighi relativi al rilascio di una o piu' delegazioni di pagamento in sostituzione di quella originariamente rilasciata, secondo le modalita' di cui alla precedente sez. 10, nonche' degli specifici obblighi individuati nel contratto di prestito. In conseguenza della risoluzione del contratto, l'Ente Beneficiario deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di quest'ultima: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato; ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, nonche', esclusivamente nel caso in cui al P-GREEN, in conseguenza dell'esercizio dell'Opzione Tasso Fisso, si applichi il tasso di interesse fisso, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato ai sensi della precedente sez. 8, par. 1; e v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo. Sez. 12 - Pubblicita' Gli Enti Beneficiari sono tenuti, ai sensi del contratto di prestito, a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale e con fondi della BEI" e a fare in modo che la medesima dicitura risulti nella pubblicita' delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta la CDP quale istituto finanziatore. Roma, 13 giugno 2023 L'amministratore delegato Dario Scannapieco TX23AAB6483