CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

(GU Parte Seconda n.74 del 24-6-2023)

 
                          Circolare n. 1304 
 
 
Condizioni generali per l'accesso ai Prestiti Investimenti Green  BEI
nell'ambito della gestione separata della Cassa depositi  e  prestiti
societa' per azioni da parte degli enti pubblici non  territoriali  e
degli  Organismi  di  Diritto  Pubblico   aventi   natura   giuridica
privatistica, che non esercitino attivita'  di  gestione  di  servizi
           pubblici in settori aventi rilevanza economica 
 

  Premessa 
  La  presente  Circolare  rende  note  le  condizioni  generali  per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni ("CDP"), relative ai prestiti  di  scopo
ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, concessi in tutto o
in parte a valere sulle risorse messe a disposizione a tal fine dalla
Banca Europea per gli Investimenti ("BEI"), destinati  agli  enti  di
cui al successivo paragrafo 1, per la realizzazione  di  investimenti
che riguardano  l'economia  verde  nel  territorio  della  Repubblica
italiana,  come  meglio  specificati  al   successivo   paragrafo   2
("P-GREEN"). 
  Tenuto conto che i P-GREEN sono concessi dalla CDP a valere  su  un
plafond  di  complessivi  euro  200.000.000,00  (duecento   milioni),
destinato, oltre che agli  enti  beneficiari  di  cui  al  successivo
paragrafo 1, anche ad altri soggetti pubblici finanziati dalla CDP ai
sensi dell'Articolo 5,  comma  7,  lettera  a),  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, la CDP  si  riserva  di  non
procedere alla concessione di tali prestiti nel caso  di  esaurimento
del predetto plafond. 
  1. Ambito Soggettivo 
  La presente Circolare si applica ai P-GREEN destinati 
  (i) agli enti pubblici non territoriali di seguito indicati: 
  (a) Aziende Sanitarie locali  e  Aziende  Ospedaliere,  di  cui  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  (b) Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale  pubblica,
di cui all'art. 93 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616. 
  (c) Universita' ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. 
  (d) Enti  regionali  per  il  diritto  allo  studio  universitario,
costituiti a seguito del trasferimento alle  regioni  delle  funzioni
amministrative in materia di assistenza  scolastica  a  favore  degli
studenti  universitari,  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 616/1977. 
  (e)  Agenzie  regionali  per  la  Protezione  Ambientale,  di   cui
all'articolo 3 del decreto legge 496/1993, convertito nella legge  n.
61/1994. 
  (f) Enti pubblici non territoriali non appartenenti alle  categorie
indicate  nelle  precedenti  lettere  da  (a)  ad  (e)  del  presente
paragrafo 1, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
  - enti e istituzioni di ricerca; 
  - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  - autorita' portuali; 
  - autorita' amministrative indipendenti; 
  - enti parco; 
  - consorzi di bonifica; 
  - consorzi interuniversitari; 
  - istituti regionali di ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento
educativi; 
  - enti regionali di sviluppo agricolo, e 
  (ii) agli Organismi di Diritto  Pubblico  aventi  natura  giuridica
privatistica, che non esercitino attivita'  di  gestione  di  servizi
pubblici in settori aventi rilevanza economica - NOTA 1 - ("Enti"). 
  Gli enti beneficiari  dei  P-GREEN,  ai  quali  sono  destinate  le
erogazioni, non possono essere diversi dagli enti debitori. 
  Non possono accedere al P-GREEN di cui alla presente Circolare  gli
Enti oggetto di una decisione di esclusione  adottata  dalla  BEI  ai
sensi della propria politica di esclusione, qualora tale decisione di
esclusione  sia  in  vigore  alla  data   di   sottoscrizione   della
documentazione legale relativa al P-GREEN, ovvero  coinvolti  in  una
delle attivita' specificamente elencate  nelle  schede  riepilogative
della documentazione da produrre per l'istruttoria, rese  disponibili
dalla CDP nel proprio sito internet. 
  NOTA 1: Per la definizione di Organismo di Diritto Pubblico  avente
natura giuridica privatistica, che non eserciti attivita' di gestione
di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, si rimanda
ai requisiti riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo  rende
note le condizioni generali per l'accesso al credito  della  gestione
separata della CDP da parte dei predetti  enti,  che,  alla  data  di
pubblicazione della presente Circolare, e' la Circolare CDP  n.  1296
del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii. 
  2. Ambito Oggettivo 
  Sono  finanziabili  esclusivamente  le  spese   per   investimenti,
individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della  legge  n.  350
del 24 dicembre 2003, inclusi gli oneri fiscali purche'  indetraibili
per l'Ente, nell'ambito dei seguenti settori: 
  - efficienza energetica degli edifici pubblici; 
  - trasporto pubblico urbano ed extraurbano; 
  - ciclo dei rifiuti urbani e materiali riciclabili; 
  - economia verde e risorse idriche 
  e che  rispettino  i  criteri  di  ammissibilita'  riportati  nelle
attestazioni richieste all'Ente nella fase istruttoria  del  P-GREEN,
pubblicate sul sito internet della CDP ("Investimenti Eleggibili"). 
  Nelle predette attestazioni, predisposte  per  ognuno  dei  settori
sopra indicati, sono riportate le caratteristiche degli  Investimenti
Eleggibili, nonche' la documentazione e gli indicatori da produrre  e
i requisiti da rispettare ai fini della concessione del prestito. 
  [Il costo  complessivo  degli  Investimenti  Eleggibili  finanziati
mediante il P-GREEN non  puo'  essere  inferiore  ad  euro  40.000,00
(quarantamila)     e     superiore     ad     euro      25.000.000,00
(venticinquemilioni). L'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla
BEI alla CDP per il finanziamento degli Investimenti  Eleggibili  non
puo'  eccedere  il  50%  del  costo   complessivo   dell'Investimento
Eleggibile finanziato o, se inferiore a tale  ultimo,  l'importo  dei
costi ammissibili al finanziamento della BEI di cui ai criteri e alle
condizioni di eleggibilita' riportati nelle attestazioni relative  al
P-GREEN. 
  Qualora  un   Investimento   Eleggibile   benefici   del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, la somma dell'importo delle  risorse
BEI  impiegate  nel  P-GREEN  destinato  al  finanziamento  di   tale
Investimento  Eleggibile  e  del  sostegno  finanziario   dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 70% del costo di tale Investimento
Eleggibile,  fatta  eccezione   per   gli   Investimenti   Eleggibili
realizzati in  regioni  meno  sviluppate  e/o  in  transizione  quali
definite  dalla  legislazione  dell'Unione  Europea  in  materia   di
politica  di  coesione  per  il  periodo  2021-2027  (collettivamente
denominate  "regioni  prioritarie  della  BEI   nel   settore   della
coesione"). In tali casi la  somma  dell'importo  delle  risorse  BEI
impiegate  nel  P-GREEN  destinato  al  finanziamento  del   relativo
Investimento  Eleggibile  e  del  sostegno  finanziario   dell'Unione
Europea non potra' mai superare il 90% del costo di tale Investimento
Eleggibile. 
  La CDP si riserva di consentire di finanziare  con  il  P-GREEN  le
spese per investimenti  relativi  ad  ulteriori  settori  rispetto  a
quelli sopra indicati, dandone opportuna informativa mediante [avviso
pubblicato sul proprio sito internet. 
  3. Caratteristiche del P-GREEN 
  Il P-GREEN potra' essere concesso dalla CDP  sino  al  31  dicembre
2024  per  un  importo  minimo  non  inferiore  ad   euro   40.000,00
(quarantamila) e  non  potra'  superare  l'importo  massimo  di  euro
25.000.000,00 (venticinque milioni). 
  Nell'ambito  degli  impegni  previsti  nel  contratto  di  prestito
relativo al P-GREEN, gli Enti dovranno produrre,  in  funzione  della
tipologia  dell'investimento  finanziato,  informazioni  relative   a
specifici  indicatori  di  risultato  e   realizzare   l'Investimento
Eleggibile finanziato entro un  periodo  di  tempo  non  superiore  a
cinque anni dalla data di stipula del relativo contratto di prestito. 
  4. Istruttoria ed affidamento del P-GREEN 
  La  fase  istruttoria   e'   funzionale   "all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per  le  operazioni  di
indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche'  di  eventuali  altre
condizioni fissate dalla CDP per categorie  omogenee"  (articolo  11,
comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
ottobre 2004). La fase istruttoria, effettuata sulla base di  criteri
uniformi, ha inizio con la presentazione  da  parte  dell'Ente  della
domanda di prestito, contenente  la  quantificazione  del  fabbisogno
finanziario, nonche'  la  descrizione  dettagliata  dell'Investimento
Eleggibile  da  finanziare  e  delle  caratteristiche   del   P-GREEN
richiesto (tipologia). 
  La documentazione  oggetto  di  valutazione  istruttoria  varia  in
funzione della natura giuridica e  delle  caratteristiche  dell'Ente,
nonche' della tipologia dell'Investimento Eleggibile  da  finanziare.
L'istruttoria  concerne,  tra  l'altro,  l'analisi  della  situazione
finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al
biennio  precedente,  con  particolare   riguardo   alla   situazione
debitoria. Il positivo esito  delle  verifiche  e  delle  valutazioni
condotte in istruttoria comporta l'affidamento del P-GREEN all'Ente. 
  Nel  sito  internet  della   CDP   sono   disponibili   le   schede
riepilogative della documentazione  da  produrre  per  l'istruttoria,
restando  salva  la  facolta'  della  CDP  di  richiedere   eventuali
ulteriori documenti o attestazioni che  si  rendessero  necessari  al
fine di verificare i presupposti di legittimita' delle operazioni  di
indebitamento  ovvero   l'equilibrio   economico-finanziario   e   la
solidita' patrimoniale dell'Ente. 
  5. Condizioni Generali del P-GREEN 
  Il P-GREEN e' offerto in due differenti tipologie: 
  - prestito con preammortamento ed ammortamento a tasso fisso; 
  - prestito con preammortamento ed ammortamento a tasso variabile. 
  5.1 Preammortamento 
  Il periodo di preammortamento  decorre,  per  ciascuna  erogazione,
dalla relativa data di erogazione e termina il giorno precedente alla
data   di   inizio   ammortamento.   Nel   corso   del   periodo   di
preammortamento, sull'importo erogato maturano interessi al tasso  di
interesse fisso o  variabile,  a  seconda  del  regime  di  interessi
prescelto dall'Ente. 
  5.2 Erogazione 
  L'erogazione  e'  effettuata  in  una  o  piu'   soluzioni,   prima
dell'inizio dell'ammortamento, con modalita' distinte a  seconda  che
il  preammortamento  sia  regolato  a  tasso  fisso  ovvero  a  tasso
variabile. 
  - Nel caso di preammortamento a tasso fisso: 
  l'erogazione  e'  effettuata  sulla  base  del  cronoprogramma   di
erogazione predeterminato allegato al contratto di prestito; 
  - nel caso di preammortamento a tasso variabile: 
  l'erogazione e' effettuata entro e non oltre il giorno  antecedente
alla data di inizio ammortamento, su  richiesta  dell'Ente  che  deve
pervenire alla CDP, di norma, entro e non oltre il trentesimo  giorno
antecedente a tale data. 
  Nel caso in cui l'Ente, entro il  termine  suddetto,  non  richieda
l'erogazione  dell'intera  somma   prestata,   la   CDP   effettuera'
un'erogazione a saldo con  valuta  corrispondente  al  Giorno  TARGET
immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. 
  Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti  dal
prestito in contabilita' speciale, presso la  competente  sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della  legge  29  ottobre
1984, n. 720, la CDP effettua l'erogazione mediante versamento in  un
deposito bancario vincolato, cui l'Ente puo' attingere esclusivamente
per realizzare l'Investimento Eleggibile finanziato. 
  5.3. Ammortamento 
  L'ammortamento decorre: 
  - dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla data di  stipula,
a condizione che il prestito sia perfezionato nel primo semestre; o 
  - dal 1° luglio dell'anno solare successivo alla data di stipula, a
condizione che il prestito sia perfezionato nel secondo semestre, 
  e termina alla data di scadenza del prestito. 
  L'ammortamento del P-GREEN e' regolato a tasso fisso  o  variabile,
sulla base della scelta dell'Ente, e ha durata di venti anni. 
  Le rate di ammortamento sono semestrali,  posticipate,  comprensive
di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il  31
dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui  cade  la
data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito
inclusa  (ciascuna  una  "Data  di  Pagamento").  L'ammortamento   e'
strutturato a rate costanti, con  quote  capitale  crescenti  (metodo
francese) ove si applichi il tasso d'interesse fisso ovvero  a  quote
capitale  costanti  (metodo  italiano),  ove  si  adotti   un   tasso
d'interesse variabile. 
  5.4. Tasso di interesse 
  Il tasso di interesse applicato al periodo  di  preammortamento  ed
ammortamento e' pari alla somma tra la maggiorazione da applicare  al
P-GREEN ("Maggiorazione P-Green") in vigore alla data di stipula  del
relativo contratto di prestito, tra quelle determinate e rese note di
norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet -
NOTA 2 -, e il Parametro Tasso Fisso - NOTA 3 - o il Parametro  Tasso
Variabile - NOTA 4 - a seconda che l'Ente abbia scelto il  regime  di
interessi a tasso fisso o a tasso variabile. 
  Il regime di interessi scelto dall'Ente, a tasso fisso o  variabile
come sopra individuati, e'  il  medesimo  per  tutta  la  durata  del
P-GREEN e pertanto si applica sia nel periodo di pre-ammortamento che
nel periodo di ammortamento. 
  NOTA 2: La Maggiorazione P-Green applicata al prestito rimane unica
per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella  in  vigore
alla data di stipula  per  i  prestiti  P-GREEN  con  riferimento  al
medesimo regime di interessi e quadro cauzionale, in conformita'  con
le tipologie quotate, di norma settimanalmente, il venerdi', sul sito
internet della CDP. La CDP si riserva  di  modificare  il  calendario
delle date di determinazione  delle  maggiorazioni  e  dei  parametri
previsti nella presente circolare. 
  NOTA 3: il Parametro Tasso Fisso e' pari  al  tasso  Interest  Rate
Swap   sulla   durata    finanziaria    corrispondente    al    tasso
finanziariamente equivalente  (TFE).  Per  la  definizione  di  tasso
finanziariamente equivalente e di durata  finanziaria  corrispondente
al  tasso  finanziariamente  equivalente  si  veda  la  Nota  Tecnica
allegata  alla  presente  circolare.  Il  Parametro  Tasso  Fisso  e'
rilevato, di  norma,  alle  ore  12:00  e  si  applica  ai  contratti
stipulati dalle ore 12:00 dello stesso  giorno  alle  ore  11:59  del
giorno successivo. La rilevazione del Parametro Tasso  Fisso  avviene
sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile al  momento
del calcolo dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2  (11:00  AM  Frankfurt)
del circuito Reuters. 
  NOTA 4: Nel caso in cui l'Ente scelga  il  regime  di  interessi  a
tasso variabile  il  Parametro  Tasso  Variabile  e'  calcolato,  per
ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor.  In
particolare, per ciascun  periodo  interessi  a  tasso  variabile  si
applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo periodo di
interessi di preammortamento, per il quale viene applicato  il  Primo
Parametro Euribor. Per le definizioni di Parametro  Euribor  e  Primo
Parametro Euribor si veda la  Nota  Tecnica  allegata  alla  presente
circolare. 
  5.5 Garanzie e impegni 
  I contratti di prestito relativi ai P-GREEN sono assistiti: 
  - per le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, gli Enti
operanti  nel  settore  dell'edilizia   residenziale   pubblica,   le
Universita' e  gli  Istituti  superiori  ad  esse  assimilati,  dalle
garanzie  e  impegni  previsti  per  la  concessione   dei   prestiti
chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo  rende
note le condizioni generali per l'accesso al credito  della  gestione
separata della CDP da parte dei  predetti  enti,  che  alla  data  di
pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare  CDP  n.  1274
del 24 luglio 2009 e ss.mm.ii.; 
  - per le Agenzie regionali per la Protezione Ambientale e gli  Enti
regionali per il Diritto allo Studio Universitario, dalle garanzie  e
impegni  previsti  per  la  concessione  dei  prestiti   chirografari
riportati nella Circolare CDP che  tempo  per  tempo  rende  note  le
condizioni generali per l'accesso al credito della gestione  separata
della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di  pubblicazione
della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1275  del  24  luglio
2009 e ss.mm.ii.; 
  - per gli enti pubblici non territoriali di cui  alla  lettera  (f)
del precedente paragrafo 1, dalle garanzie e impegni previsti per  la
concessione dei prestiti chirografari riportati nella  Circolare  CDP
che tempo per tempo rende note le condizioni generali  per  l'accesso
al credito della gestione separata della CDP da  parte  dei  predetti
enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare  e'  la
Circolare CDP n. 1277 del 19 marzo 2010 e ss.mm.ii.; 
  - per gli Organismi di Diritto  Pubblico  aventi  natura  giuridica
privatistica, che non esercitino attivita'  di  gestione  di  servizi
pubblici in settori aventi  rilevanza  economica,  dalle  garanzie  e
impegni  previsti  per  la  concessione  dei  prestiti   chirografari
riportati nella Circolare CDP che  tempo  per  tempo  rende  note  le
condizioni generali per l'accesso al credito della gestione  separata
della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di  pubblicazione
della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1296 del 20 settembre
2019 e ss.mm.ii.. 
  La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere agli Enti, in
alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo,
ulteriori forme di garanzia personale o reale. 
  E' previsto, altresi', l'impegno a carico dell'Ente  a  fornire  le
informazioni   e   attestazioni   richieste   dalla   CDP    relative
all'Investimento  Eleggibile  oggetto   del   P-GREEN,   oltre   alla
documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3. 
  Qualora l'Ente non realizzi  l'intervento  finanziato  mediante  il
P-GREEN entro cinque anni dalla data  di  stipula  del  contratto  di
prestito, la CDP avra' la  facolta'  di  risolvere  il  contratto  di
prestito. 
  5.6. Rimborso Anticipato parziale o totale 
  E' facolta' dell'Ente, esclusivamente nel periodo di  ammortamento,
effettuare il rimborso anticipato parziale del finanziamento  per  un
importo inferiore alla somma prestata ("Somma da Rimborsare"), ovvero
totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza  di
ciascuna  Data  di  Pagamento,  a  partire  dalla   seconda,   previa
comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni
prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 
  In entrambi i casi l'Ente dovra' corrispondere  alla  CDP  l'intera
rata (comprensiva di quota capitale e quota  interessi)  in  scadenza
alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di rimborso anticipato parziale l'Ente  dovra'  restituire
la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita  residua
del P-GREEN, alla Data di Pagamento prescelta  per  il  rimborso,  si
ottiene come differenza tra il piano di  ammortamento  originario  di
tale P-GREEN e il piano di ammortamento  della  Somma  da  Rimborsare
NOTA 5 - . In tal caso, inoltre, se il regime di interessi del  mutuo
e' a tasso fisso, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un  indennizzo
per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la  somma  dei
valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative  alla  Somma
da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della  Somma
da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il
rimborso, e la Somma da  Rimborsare.  I  valori  attuali  delle  rate
residue  sono  calcolati  con  riferimento  alla  Data  di  Pagamento
prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto  calcolabili
sulla base della  curva  dei  tassi  depositi-swap  rilevabile  dalle
pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters
il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta  per  il
rimborso - NOTA 6 -, come previsto nel contratto di prestito. 
  In caso di rimborso anticipato totale l'Ente  dovra'  corrispondere
alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento
del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data
di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso,  infine,  se  il
regime di interessi  del  mutuo  e'  a  tasso  fisso,  l'Ente  dovra'
corrispondere  alla  CDP  un  indennizzo  per  estinzione   pari   al
differenziale, se positivo, tra la somma  dei  valori  attuali  delle
rate residue a tasso fisso relative al  debito  residuo  oggetto  del
rimborso anticipato, come risultanti dal piano  di  ammortamento  del
debito residuo con riferimento alla Data di Pagamento  prescelta  per
il rimborso, e il debito residuo. I valori attuali delle rate residue
sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento  prescelta  per
il rimborso impiegando i fattori di  sconto  calcolabili  sulla  base
della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01
e ICESWAP2  (11:00  AM  Frankfurt)  del  circuito  Reuters  il  terzo
venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il  rimborso,
NOTA 6: come previsto nel contratto di prestito. 
  NOTA 5: Qualora il piano di ammortamento del prestito  sia  a  rate
costanti e quote capitale crescenti, il piano di  ammortamento  della
Somma da Rimborsare e' anch'esso a rate  costanti  e  quote  capitale
crescenti. Il piano di rimborso e' definito sulla base della Somma da
Rimborsare,  del  TFE  del  Prestito  aumentato  della  Maggiorazione
P-Green e della vita residua del  prestito  alla  Data  di  Pagamento
prescelta per il rimborso parziale. Qualora il piano di  ammortamento
del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di  ammortamento
della Somma da Rimborsare e' anch'esso  a  quote  capitale  costanti.
L'importo delle quote capitale e' pari al rapporto tra  la  Somma  da
Rimborsare ed il numero di Date di  Pagamento  residue  del  Prestito
alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale. 
  NOTA 6: Nel caso in cui, per  qualsiasi  motivo,  tali  fattori  di
sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla
base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap  (IRS)
quotato, il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta
per il rimborso, per  una  scadenza  pari  alla  meta'  della  durata
residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente
ad una scadenza per cui e' rilevabile  una  quotazione  dalla  pagina
ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)  del  circuito  Reuters.  Qualora  il
venerdi' non sia un Giorno TARGET ("Giorno Target": indica il  giorno
in cui sia funzionante  il  sistema  TARGET-Trans-European  Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfert System) e/o non  sia  un
giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si fara' riferimento
al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo  bancario  sulla
piazza di Roma, immediatamente antecedente. 
  5.7. Diverso utilizzo 
  La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata  per
realizzare un investimento diverso da  quello  per  cui  il  prestito
stesso era stato originariamente concesso, a condizione che il  nuovo
investimento sia un Investimento Eleggibile e rimangano invariate  le
condizioni di ammortamento del prestito. 
  5.8. Risoluzione 
  In conseguenza della risoluzione  del  contratto  di  prestito  per
inadempimento,  l'Ente  dovra',  entro  15  (quindici)  giorni  dalla
relativa richiesta della CDP, rimborsare:  i)  l'importo  erogato  al
netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla
data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi  di  mora  fino  al
giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) un importo
pari allo 0,125% del debito residuo e v) con riferimento  ai  P-GREEN
regolati a tasso fisso, il risarcimento del maggior  danno  derivante
alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di  cui
al precedente paragrafo 5.6. 
  6. Perfezionamento del P-GREEN 
  Successivamente  all'affidamento  del  P-GREEN,  si  procede   alla
stipula del relativo contratto di prestito: 
  - mediante sottoscrizione dello stesso, di norma,  presso  la  sede
della CDP, ovvero mediante scambio via Posta Elettronica  Certificata
(PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante  apposizione  di
firma digitale, se il P-GREEN e' concesso ad uno degli enti  pubblici
non territoriali di cui alle lettere da (a) ad (f) del numero (i) del
precedente Paragrafo 1; 
  - in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con
oneri a carico dell'Ente, se il P-GREEN e' concesso ad  un  Organismo
di Diritto Pubblico avente personalita' giuridica privatistica di cui
al numero (ii) del precedente Paragrafo 1. 
  NOTA TECNICA 
  Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica  il  tasso  di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il  procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2  -  11:00AM  Frankfurt  -  del  circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente  le  medesime
caratteristiche  del  finanziamento  in  termini   di   modalita'   e
periodicita' di rimborso  del  capitale  e  di  corresponsione  degli
interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
  (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap  in  vigore  al
momento del calcolo. 
  (2) Interpolazione dei tassi di  cui  al  punto  (1)  per  ricavare
quelli  corrispondenti  a  tutte  le   scadenze   temporali   annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). 
  (3) Calcolo della curva dei fattori  di  sconto  corrispondente  ai
tassi di cui al punto  (2)  attraverso  la  cosiddetta  procedura  di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli  operatori  di  mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). 
  (4) Calcolo dei fattori  di  sconto  corrispondenti  alle  date  di
pagamento future del finanziamento  per  interpolazione  rispetto  ai
fattori di sconto di cui al punto (3). 
  (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la  somma  dei  valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia  pari  al  valore  attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). 
  Il Parametro Euribor indica la media aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito  Reuters,  nei  cinque
Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente  precedente  l'inizio  del  periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  Il  Primo  Parametro  Euribor,  indica  il   valore   dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito
Reuters interpolato  linearmente,  alla  data  di  quotazione,  sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti
a tasso variabile nel primo periodo di interessi. 
  Roma, 13 giugno 2023 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
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