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Circolare n. 1304 Condizioni generali per l'accesso ai Prestiti Investimenti Green BEI nell'ambito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni da parte degli enti pubblici non territoriali e degli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica Premessa La presente Circolare rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP"), relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, concessi in tutto o in parte a valere sulle risorse messe a disposizione a tal fine dalla Banca Europea per gli Investimenti ("BEI"), destinati agli enti di cui al successivo paragrafo 1, per la realizzazione di investimenti che riguardano l'economia verde nel territorio della Repubblica italiana, come meglio specificati al successivo paragrafo 2 ("P-GREEN"). Tenuto conto che i P-GREEN sono concessi dalla CDP a valere su un plafond di complessivi euro 200.000.000,00 (duecento milioni), destinato, oltre che agli enti beneficiari di cui al successivo paragrafo 1, anche ad altri soggetti pubblici finanziati dalla CDP ai sensi dell'Articolo 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, la CDP si riserva di non procedere alla concessione di tali prestiti nel caso di esaurimento del predetto plafond. 1. Ambito Soggettivo La presente Circolare si applica ai P-GREEN destinati (i) agli enti pubblici non territoriali di seguito indicati: (a) Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (b) Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (c) Universita' ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. (d) Enti regionali per il diritto allo studio universitario, costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977. (e) Agenzie regionali per la Protezione Ambientale, di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/1993, convertito nella legge n. 61/1994. (f) Enti pubblici non territoriali non appartenenti alle categorie indicate nelle precedenti lettere da (a) ad (e) del presente paragrafo 1, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - enti e istituzioni di ricerca; - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - autorita' portuali; - autorita' amministrative indipendenti; - enti parco; - consorzi di bonifica; - consorzi interuniversitari; - istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; - enti regionali di sviluppo agricolo, e (ii) agli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica - NOTA 1 - ("Enti"). Gli enti beneficiari dei P-GREEN, ai quali sono destinate le erogazioni, non possono essere diversi dagli enti debitori. Non possono accedere al P-GREEN di cui alla presente Circolare gli Enti oggetto di una decisione di esclusione adottata dalla BEI ai sensi della propria politica di esclusione, qualora tale decisione di esclusione sia in vigore alla data di sottoscrizione della documentazione legale relativa al P-GREEN, ovvero coinvolti in una delle attivita' specificamente elencate nelle schede riepilogative della documentazione da produrre per l'istruttoria, rese disponibili dalla CDP nel proprio sito internet. NOTA 1: Per la definizione di Organismo di Diritto Pubblico avente natura giuridica privatistica, che non eserciti attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, si rimanda ai requisiti riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che, alla data di pubblicazione della presente Circolare, e' la Circolare CDP n. 1296 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii. 2. Ambito Oggettivo Sono finanziabili esclusivamente le spese per investimenti, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, inclusi gli oneri fiscali purche' indetraibili per l'Ente, nell'ambito dei seguenti settori: - efficienza energetica degli edifici pubblici; - trasporto pubblico urbano ed extraurbano; - ciclo dei rifiuti urbani e materiali riciclabili; - economia verde e risorse idriche e che rispettino i criteri di ammissibilita' riportati nelle attestazioni richieste all'Ente nella fase istruttoria del P-GREEN, pubblicate sul sito internet della CDP ("Investimenti Eleggibili"). Nelle predette attestazioni, predisposte per ognuno dei settori sopra indicati, sono riportate le caratteristiche degli Investimenti Eleggibili, nonche' la documentazione e gli indicatori da produrre e i requisiti da rispettare ai fini della concessione del prestito. [Il costo complessivo degli Investimenti Eleggibili finanziati mediante il P-GREEN non puo' essere inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) e superiore ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni). L'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla BEI alla CDP per il finanziamento degli Investimenti Eleggibili non puo' eccedere il 50% del costo complessivo dell'Investimento Eleggibile finanziato o, se inferiore a tale ultimo, l'importo dei costi ammissibili al finanziamento della BEI di cui ai criteri e alle condizioni di eleggibilita' riportati nelle attestazioni relative al P-GREEN. Qualora un Investimento Eleggibile benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, la somma dell'importo delle risorse BEI impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento di tale Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione Europea non potra' mai superare il 70% del costo di tale Investimento Eleggibile, fatta eccezione per gli Investimenti Eleggibili realizzati in regioni meno sviluppate e/o in transizione quali definite dalla legislazione dell'Unione Europea in materia di politica di coesione per il periodo 2021-2027 (collettivamente denominate "regioni prioritarie della BEI nel settore della coesione"). In tali casi la somma dell'importo delle risorse BEI impiegate nel P-GREEN destinato al finanziamento del relativo Investimento Eleggibile e del sostegno finanziario dell'Unione Europea non potra' mai superare il 90% del costo di tale Investimento Eleggibile. La CDP si riserva di consentire di finanziare con il P-GREEN le spese per investimenti relativi ad ulteriori settori rispetto a quelli sopra indicati, dandone opportuna informativa mediante [avviso pubblicato sul proprio sito internet. 3. Caratteristiche del P-GREEN Il P-GREEN potra' essere concesso dalla CDP sino al 31 dicembre 2024 per un importo minimo non inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) e non potra' superare l'importo massimo di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni). Nell'ambito degli impegni previsti nel contratto di prestito relativo al P-GREEN, gli Enti dovranno produrre, in funzione della tipologia dell'investimento finanziato, informazioni relative a specifici indicatori di risultato e realizzare l'Investimento Eleggibile finanziato entro un periodo di tempo non superiore a cinque anni dalla data di stipula del relativo contratto di prestito. 4. Istruttoria ed affidamento del P-GREEN La fase istruttoria e' funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004). La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonche' la descrizione dettagliata dell'Investimento Eleggibile da finanziare e delle caratteristiche del P-GREEN richiesto (tipologia). La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in funzione della natura giuridica e delle caratteristiche dell'Ente, nonche' della tipologia dell'Investimento Eleggibile da finanziare. L'istruttoria concerne, tra l'altro, l'analisi della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria. Il positivo esito delle verifiche e delle valutazioni condotte in istruttoria comporta l'affidamento del P-GREEN all'Ente. Nel sito internet della CDP sono disponibili le schede riepilogative della documentazione da produrre per l'istruttoria, restando salva la facolta' della CDP di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimita' delle operazioni di indebitamento ovvero l'equilibrio economico-finanziario e la solidita' patrimoniale dell'Ente. 5. Condizioni Generali del P-GREEN Il P-GREEN e' offerto in due differenti tipologie: - prestito con preammortamento ed ammortamento a tasso fisso; - prestito con preammortamento ed ammortamento a tasso variabile. 5.1 Preammortamento Il periodo di preammortamento decorre, per ciascuna erogazione, dalla relativa data di erogazione e termina il giorno precedente alla data di inizio ammortamento. Nel corso del periodo di preammortamento, sull'importo erogato maturano interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall'Ente. 5.2 Erogazione L'erogazione e' effettuata in una o piu' soluzioni, prima dell'inizio dell'ammortamento, con modalita' distinte a seconda che il preammortamento sia regolato a tasso fisso ovvero a tasso variabile. - Nel caso di preammortamento a tasso fisso: l'erogazione e' effettuata sulla base del cronoprogramma di erogazione predeterminato allegato al contratto di prestito; - nel caso di preammortamento a tasso variabile: l'erogazione e' effettuata entro e non oltre il giorno antecedente alla data di inizio ammortamento, su richiesta dell'Ente che deve pervenire alla CDP, di norma, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente a tale data. Nel caso in cui l'Ente, entro il termine suddetto, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilita' speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettua l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente puo' attingere esclusivamente per realizzare l'Investimento Eleggibile finanziato. 5.3. Ammortamento L'ammortamento decorre: - dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla data di stipula, a condizione che il prestito sia perfezionato nel primo semestre; o - dal 1° luglio dell'anno solare successivo alla data di stipula, a condizione che il prestito sia perfezionato nel secondo semestre, e termina alla data di scadenza del prestito. L'ammortamento del P-GREEN e' regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell'Ente, e ha durata di venti anni. Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito inclusa (ciascuna una "Data di Pagamento"). L'ammortamento e' strutturato a rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo francese) ove si applichi il tasso d'interesse fisso ovvero a quote capitale costanti (metodo italiano), ove si adotti un tasso d'interesse variabile. 5.4. Tasso di interesse Il tasso di interesse applicato al periodo di preammortamento ed ammortamento e' pari alla somma tra la maggiorazione da applicare al P-GREEN ("Maggiorazione P-Green") in vigore alla data di stipula del relativo contratto di prestito, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet - NOTA 2 -, e il Parametro Tasso Fisso - NOTA 3 - o il Parametro Tasso Variabile - NOTA 4 - a seconda che l'Ente abbia scelto il regime di interessi a tasso fisso o a tasso variabile. Il regime di interessi scelto dall'Ente, a tasso fisso o variabile come sopra individuati, e' il medesimo per tutta la durata del P-GREEN e pertanto si applica sia nel periodo di pre-ammortamento che nel periodo di ammortamento. NOTA 2: La Maggiorazione P-Green applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore alla data di stipula per i prestiti P-GREEN con riferimento al medesimo regime di interessi e quadro cauzionale, in conformita' con le tipologie quotate, di norma settimanalmente, il venerdi', sul sito internet della CDP. La CDP si riserva di modificare il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri previsti nella presente circolare. NOTA 3: il Parametro Tasso Fisso e' pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente (TFE). Per la definizione di tasso finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare. Il Parametro Tasso Fisso e' rilevato, di norma, alle ore 12:00 e si applica ai contratti stipulati dalle ore 12:00 dello stesso giorno alle ore 11:59 del giorno successivo. La rilevazione del Parametro Tasso Fisso avviene sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. NOTA 4: Nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a tasso variabile il Parametro Tasso Variabile e' calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor. In particolare, per ciascun periodo interessi a tasso variabile si applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo periodo di interessi di preammortamento, per il quale viene applicato il Primo Parametro Euribor. Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare. 5.5 Garanzie e impegni I contratti di prestito relativi ai P-GREEN sono assistiti: - per le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, gli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, le Universita' e gli Istituti superiori ad esse assimilati, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1274 del 24 luglio 2009 e ss.mm.ii.; - per le Agenzie regionali per la Protezione Ambientale e gli Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1275 del 24 luglio 2009 e ss.mm.ii.; - per gli enti pubblici non territoriali di cui alla lettera (f) del precedente paragrafo 1, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1277 del 19 marzo 2010 e ss.mm.ii.; - per gli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1296 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii.. La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere agli Enti, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo, ulteriori forme di garanzia personale o reale. E' previsto, altresi', l'impegno a carico dell'Ente a fornire le informazioni e attestazioni richieste dalla CDP relative all'Investimento Eleggibile oggetto del P-GREEN, oltre alla documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3. Qualora l'Ente non realizzi l'intervento finanziato mediante il P-GREEN entro cinque anni dalla data di stipula del contratto di prestito, la CDP avra' la facolta' di risolvere il contratto di prestito. 5.6. Rimborso Anticipato parziale o totale E' facolta' dell'Ente, esclusivamente nel periodo di ammortamento, effettuare il rimborso anticipato parziale del finanziamento per un importo inferiore alla somma prestata ("Somma da Rimborsare"), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In entrambi i casi l'Ente dovra' corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovra' restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del P-GREEN, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento originario di tale P-GREEN e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare NOTA 5 - . In tal caso, inoltre, se il regime di interessi del mutuo e' a tasso fisso, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso - NOTA 6 -, come previsto nel contratto di prestito. In caso di rimborso anticipato totale l'Ente dovra' corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, se il regime di interessi del mutuo e' a tasso fisso, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative al debito residuo oggetto del rimborso anticipato, come risultanti dal piano di ammortamento del debito residuo con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e il debito residuo. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, NOTA 6: come previsto nel contratto di prestito. NOTA 5: Qualora il piano di ammortamento del prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare e' anch'esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso e' definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE del Prestito aumentato della Maggiorazione P-Green e della vita residua del prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale. Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare e' anch'esso a quote capitale costanti. L'importo delle quote capitale e' pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale. NOTA 6: Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla meta' della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui e' rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdi' non sia un Giorno TARGET ("Giorno Target": indica il giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET-Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System) e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si fara' riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente. 5.7. Diverso utilizzo La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, a condizione che il nuovo investimento sia un Investimento Eleggibile e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito. 5.8. Risoluzione In conseguenza della risoluzione del contratto di prestito per inadempimento, l'Ente dovra', entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) un importo pari allo 0,125% del debito residuo e v) con riferimento ai P-GREEN regolati a tasso fisso, il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 5.6. 6. Perfezionamento del P-GREEN Successivamente all'affidamento del P-GREEN, si procede alla stipula del relativo contratto di prestito: - mediante sottoscrizione dello stesso, di norma, presso la sede della CDP, ovvero mediante scambio via Posta Elettronica Certificata (PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante apposizione di firma digitale, se il P-GREEN e' concesso ad uno degli enti pubblici non territoriali di cui alle lettere da (a) ad (f) del numero (i) del precedente Paragrafo 1; - in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell'Ente, se il P-GREEN e' concesso ad un Organismo di Diritto Pubblico avente personalita' giuridica privatistica di cui al numero (ii) del precedente Paragrafo 1. NOTA TECNICA Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi. La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi: (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo. (2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3). (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi. Roma, 13 giugno 2023 L'amministratore delegato Dario Scannapieco TX23AAB6546