Fusione transfrontaliera per incorporazione di TREVI CONTRACTORS BV in Trevi S.p.A. Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Trevi Contractors BV in Trevi S.p.A., si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1. Societa' incorporante Trevi S.p.A. e' una societa' per azioni di diritto italiano soggetta a direzione e coordinamento di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., con sede in Cesena (Italia), Via Dismano, 5819, con un capitale sociale di Euro 32.300.000,00 (trentaduemila e trecento), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese della Romagna Forli-Cesena e Rimini al n. 00002890408 con il numero REA FO-151636. Le quote rappresentative dell'intero capitale sociale della societa' incorporante sono possedute al 99,78% da Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. e allo 0,22% da International Foundation Construction Ltd. La societa' incorporante e' regolata dalla legislazione italiana. 1.2. Societa' incorporanda Trevi Contractors BV e' una societa' di diritto olandese, con sede sociale ad Amsterdam, in via Basisweg 10, 1043AP, con un capitale sociale di Euro 907.600,00 (novecentosettemila e seicento) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il "Dutch Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce Register" con il numero 33185201. Tutte le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della societa' incorporanda sono detenute da un singolo azionista, Trevi S.p.a. La Societa' incorporanda e' regolata dalla legislazione olandese. 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza 2.1. Societa' incorporante 2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa' incorporante Ai sensi dell'art. 2503 del Codice civile italiano, i creditori di Trevi S.p.A. che vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di fusione ai sensi dell'art. 2501ter, comma 3 del Codice civile italiano, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del Codice civile italiano. 2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa' incorporante La fusione determina il sorgere del diritto di recesso in favore di soci della societa' incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'artico 2473 del Codice civile italiano. 2.2. Societa' incorporanda 2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa' incorporanda I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione della fusione transfrontaliera hanno diritto ai sensi dell'articolo 2:316 del Codice civile olandese, possono presentare opposizione alla Fusione Transfrontaliera presso il Tribunale di Amsterdam entro un mese dall'annuncio del progetto comune di fusione. 2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa' incorporanda Non esistono soci di minoranza dal momento che tutte le azioni della societa' incorporanda sono possedute dalla societa' incorporante. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla fusione Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile presso le sedi legali della societa' incorporante e della societa' incorporanda. Trevi S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Caselli TX23AAB7104