CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.90 del 1-8-2023)

 
Modifiche alla circolare CDP S.P.A. n. 1274  del  24  luglio  2009  e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al  credito  della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni
("CDP")  da  parte  delle  Aziende   Sanitarie   Locali   e   Aziende
Ospedaliere,  degli   Enti   operanti   nel   settore   dell'Edilizia
residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti  ad  esse
assimilati, relative ai  prestiti  di  scopo  ordinari  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
                     finanze del 6 ottobre 2004" 
 

  Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n.  1274  del
24  luglio  2009  e  s.m.i.,  recante  le  "Condizioni  generali  per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie
Locali  e  Aziende  Ospedaliere,  degli  Enti  operanti  nel  settore
dell'Edilizia residenziale  pubblica,  delle  Universita'  statali  e
Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di  scopo  ordinari
di  cui  agli  articoli  11,  12  e  13  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004", pubblicata in GURI
n. 91, Parte II, del 08/08/2009, come modificata in  data  15/12/2022
(GURI n. 6, Parte II, del 14/01/2023), sono apportate le modifiche di
seguito indicate: 
  1. il  paragrafo  4.2.2.  "Pre-ammortamento  a  tasso  variabile  e
Periodo di Utilizzo (9)", come di seguito riportato: 
  "L'erogazione e' effettuata entro e non oltre  la  data  di  inizio
ammortamento, su richiesta dell'Ente  che  deve  pervenire  alla  CDP
entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di  inizio
ammortamento. 
  Qualora  l'Ente,  entro   il   termine   suddetto,   non   richieda
l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta
di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a
saldo con  valuta  corrispondente  al  Giorno  TARGET  immediatamente
precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione  della  somma
prestata all'importo della somma effettivamente erogata  puo'  essere
accordata dalla CDP: 
  a)  in  conseguenza  di  ribasso  d'asta  ovvero  di  minore  costo
dell'investimento finanziato definitivamente accertato ovvero 
  b) qualora l'investimento benefici  di  un  contributo  finanziario
reperito  successivamente  alla  sottoscrizione  del   contratto   di
prestito, 
  debitamente documentati da parte dell'Ente. 
  Fermo restando quanto sopra, le Universita'  statali,  che  abbiano
presentato al Ministero dell'universita' e della ricerca una  domanda
di contributo  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  l'edilizia
universitaria e per le grandi attrezzature  scientifiche  di  cui  al
Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1274 del  10
dicembre 2021 (il "Contributo"), ove  non  abbiano  richiesto  alcuna
erogazione, potranno chiedere alla CDP,  entro  e  non  oltre  il  31
gennaio 2023, la riduzione della somma  prestata.  Qualora  l'importo
della riduzione richiesta ed accordata sia pari a quello della  somma
prestata, il contratto di  prestito  si  intendera'  conseguentemente
annullato, senza oneri per le parti." 
  e' sostituito come segue: 
  "L'erogazione e' effettuata entro e non oltre  la  data  di  inizio
ammortamento, su richiesta dell'Ente  che  deve  pervenire  alla  CDP
entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di  inizio
ammortamento. 
  Qualora  l'Ente,  entro   il   termine   suddetto,   non   richieda
l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta
di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a
saldo con  valuta  corrispondente  al  Giorno  TARGET  immediatamente
precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione  della  somma
prestata all'importo della somma effettivamente erogata  puo'  essere
accordata dalla CDP: 
  a)  in  conseguenza  di  ribasso  d'asta  ovvero  di  minore  costo
dell'investimento finanziato definitivamente accertato ovvero 
  b) qualora l'investimento benefici  di  un  contributo  finanziario
reperito  successivamente  alla  sottoscrizione  del   contratto   di
prestito, 
  debitamente documentati da parte dell'Ente. 
  Fermo restando quanto sopra: 
  • le Universita'  statali,  che  abbiano  presentato  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca una domanda di contributo  a  valere
sulle risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le  grandi
attrezzature  scientifiche   di   cui   al   Decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 1274 del 10  dicembre  2021,  ove
non abbiano richiesto alcuna erogazione  relativamente  al  Prestito,
potranno chiedere alla CDP, entro e non oltre il 31 gennaio 2023,  la
riduzione della somma prestata.  Qualora  l'importo  della  riduzione
richiesta ed accordata sia pari a quello  della  somma  prestata,  il
contratto di prestito si intendera' conseguentemente annullato, senza
oneri per le parti. 
  •  le  Istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
che abbiano presentato al Ministero dell'universita' e della  ricerca
una domanda di  contributo  a  valere  sulle  risorse  relative  agli
interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature  didattiche  e
strumentali di cui al Decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca n. 338 del 1 aprile 2022, ove non  abbiano  richiesto  alcuna
erogazione relativamente al Prestito,  potranno  chiedere  alla  CDP,
entro e non oltre  il  30  giugno  2024,  la  riduzione  della  somma
prestata. Qualora l'importo della riduzione  richiesta  ed  accordata
sia pari a quello della somma prestata, il contratto di  prestito  si
intendera' conseguentemente annullato, senza oneri per le parti.". 
  Roma, li' 18/07/2023 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
TX23AAB7923
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