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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.P.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004" Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i., recante le "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004", pubblicata in GURI n. 91, Parte II, del 08/08/2009, come modificata in data 15/12/2022 (GURI n. 6, Parte II, del 14/01/2023), sono apportate le modifiche di seguito indicate: 1. il paragrafo 4.2.2. "Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di Utilizzo (9)", come di seguito riportato: "L'erogazione e' effettuata entro e non oltre la data di inizio ammortamento, su richiesta dell'Ente che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento. Qualora l'Ente, entro il termine suddetto, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma prestata all'importo della somma effettivamente erogata puo' essere accordata dalla CDP: a) in conseguenza di ribasso d'asta ovvero di minore costo dell'investimento finanziato definitivamente accertato ovvero b) qualora l'investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestito, debitamente documentati da parte dell'Ente. Fermo restando quanto sopra, le Universita' statali, che abbiano presentato al Ministero dell'universita' e della ricerca una domanda di contributo a valere sulle risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche di cui al Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1274 del 10 dicembre 2021 (il "Contributo"), ove non abbiano richiesto alcuna erogazione, potranno chiedere alla CDP, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, la riduzione della somma prestata. Qualora l'importo della riduzione richiesta ed accordata sia pari a quello della somma prestata, il contratto di prestito si intendera' conseguentemente annullato, senza oneri per le parti." e' sostituito come segue: "L'erogazione e' effettuata entro e non oltre la data di inizio ammortamento, su richiesta dell'Ente che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento. Qualora l'Ente, entro il termine suddetto, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma prestata all'importo della somma effettivamente erogata puo' essere accordata dalla CDP: a) in conseguenza di ribasso d'asta ovvero di minore costo dell'investimento finanziato definitivamente accertato ovvero b) qualora l'investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestito, debitamente documentati da parte dell'Ente. Fermo restando quanto sopra: • le Universita' statali, che abbiano presentato al Ministero dell'universita' e della ricerca una domanda di contributo a valere sulle risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche di cui al Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1274 del 10 dicembre 2021, ove non abbiano richiesto alcuna erogazione relativamente al Prestito, potranno chiedere alla CDP, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, la riduzione della somma prestata. Qualora l'importo della riduzione richiesta ed accordata sia pari a quello della somma prestata, il contratto di prestito si intendera' conseguentemente annullato, senza oneri per le parti. • le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che abbiano presentato al Ministero dell'universita' e della ricerca una domanda di contributo a valere sulle risorse relative agli interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di cui al Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 338 del 1 aprile 2022, ove non abbiano richiesto alcuna erogazione relativamente al Prestito, potranno chiedere alla CDP, entro e non oltre il 30 giugno 2024, la riduzione della somma prestata. Qualora l'importo della riduzione richiesta ed accordata sia pari a quello della somma prestata, il contratto di prestito si intendera' conseguentemente annullato, senza oneri per le parti.". Roma, li' 18/07/2023 L'amministratore delegato Dario Scannapieco TX23AAB7923