Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - R.G. E. n. 43/2021 - G.E. Dott.
Atzori
Nell'interesse di Organa SPV S.r.l., con sede in Conegliano (TV),
Via V. Alfieri n. 1, numero di iscrizione al Registro delle imprese
di Treviso-Belluno e codice fiscale 05277610266, iscritta al n.
35892.9 dell'Elenco delle societa' veicolo di cartolarizzazione
istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata da
Intrum Italy S.p.A., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.
19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10311000961,
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, societa' esercente
l'attivita' di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al
legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano il 25
maggio 2019, in forza di mandato speciale del 20 aprile 2022, a
rogito del Notaio Dott. Francesco Simoncini di Pordenone (Rep. n.
33134; Racc. n. 22224), registrato in Pordenone in data 26 aprile
2022 al n. 5704 Serie 1T, in persona del procuratore Avv. Gino Bacca
in virtu' di procura conferita dall'Amministratore Delegato Alberto
Marone con atto del Notaio Dott. Dario Restuccia di Milano del 8
marzo 2022 (Rep. n. 8.698, Racc. n. 5.041), registrata all'Agenzia
delle Entrate di Milano 2 in data 16 marzo 2022 al n. 26279 serie 1T
(All. B), rappresentata e difesa dall' Avv. Davide Sarina (C.F.
SRNDVD79E17F205L) del foro di Milano, dall'Avv. Giulia Galati (C.F.:
GLTGLI85S49H501J) in Roma e dall'Avv. Nikla Colella (C.F.
CLLNKL86B63F262B) del foro di Bologna presso il cui studio in
Bologna, Via Galliera n.67, eleggono domicilio, come da procura
allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. e
art. 10 D.P.R. 123/2001, che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni, gli avvisi e le notifiche relativi al presente
giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata
davide.sarina@milano.pecavvocati.it e nr di fax n. 02 87205255, cosi'
indicati anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, eleggendo domicilio digitale presso
il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 16-sexies D.L. 18.10.2012, n. 179,
introdotto dall'art. 52, co. 1, lettera b), D.L. 24.06.2014, n. 90,
- Creditore procedente -
CONTRO
Brunetti Maurizio (C.F. BRNMRZ55B15C296P), in proprio, nato a
Castiglione dei Pepoli (BO) il 15.2.1955 e residente in Prato, Via
Firenze n. 38
-Debitore esecutato-
PREMESSO CHE
1. che all'udienza del 22.09.2021 il Giud. Dott.ssa Gardini
predisponeva la sospensione della procedura esecutiva e l'apertura
del giudizio divisionale, fissando la prima udienza nel giorno 2
febbraio 2023 ore 9.30, innanzi al dr. Maurizio Atzori, quale giudice
del processo divisionale;
2. i beni oggetto dell'esecuzione sono gravati da ipoteca
giudiziale iscritta in data 02.02.2017 presso l'Agenzia Territoriale
di Bologna reg. gen. 4874 reg. part. 775 per un importo complessivo
di euro 1.700.000,00 e sono come di seguito indicati ai Catasti dei
rispettivi comuni:
• Unita' negoziale n. 1 immobili siti in Camugnano:
- Catasto Terreni, Foglio 32 Part 51 Sub /
- Catasto Terreni, Foglio 32 Part 71 Sub /
• Unita' negoziale n. 2 immobili siti in Castiglione dei Pepoli:
- Catasto Terreni, Foglio 18 Part 62 Sub /
- Catasto Terreni, Foglio 18 Part 66 Sub /
- Catasto Terreni, Foglio 18 Part 71 Sub /
- Catasto Fabbricati, Foglio 18 Part 70 Sub /
6. che sui beni immobili di cui all'unita' negoziale 1 risultano
tuttavia i seguenti diritti reali:
- Antonelli Maria Marfisa (NTNNMR33R53C296M): proprieta' per ½
- Brunetti Maurizio (BRNMRZ55B15C296P): proprieta' per ½
- Stefanini Giuseppina: usufrutto per 1/3
7. che sui beni immobili di cui all'unita' negoziale 2 risultano
tuttavia i seguenti diritti reali:
- Antonelli Maria Marfisa (NTNNMR33R53C296M): proprieta' per 1/6
- Brunetti Maurizio (BRNMRZ55B15C296P): proprieta' per 1/6
- Brunetti Renato (BRNRNT26C12C296Q): proprieta' per 2/6
- Brunetti Rosanna (BRNRNN35B47C296V): proprieta' per 2/5
- Stefanini Giuseppina (STFGPP00L67G566G): usufrutto per 2/3
4. che gli eredi degli non risultano individuabili, pertanto si
riporta di seguito l'ordinanza del 22.09.2022 del Tribunale di
Bologna:
TRIBUNALE DI BOLOGNA - ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il giorno 22/09/2022 avanti al giudice delle esecuzione sostituito
dalla dott.ssa Natascia Gardini chiamata la procedura RGE n. 43/2021
IL GIUDICE
ritenuta la necessita' di liquidare il C.T.U. estimatore, per
l'opera svolta liquida il C.T.U. nella misura di Euro 426,29_per
acconto per onorari, oltre Euro 320,00 per verifiche tecniche, €
423,41 per spese Iva, € 147,00 per spese esenti ed oltre accessori
come per legge, da porsi a carico del procedente, secondo il criterio
generale di anticipazione, invitando sin da ora il C.T.U. ad essere
presente alle prossime 'udienze' della procedura, salva espressa
dispensa.
rilevato che oggetto del pignoramento e' la quota di un bene o di
un complesso di beni immobili; rilevato che per la identificazione
degli stessi si fa altresi' riferimento alla relazione peritale in
atti, qui richiamata;
rilevato che non puo' procedersi a separazione in natura della
porzione spettante al debitore esecutato; cio' in base alla natura
del bene;
rilevato che non e' possibile procedere alla cosiddetta
assegnazione negoziale, poiche' non vi sono tutti i richiesti
consensi (richieste dei comproprietari; consenso dei creditori);
rilevato che non sussistono i requisiti di cui al primo comma di
cui all'articolo 600 c.p.c.; che, nella alternativa, di cui al
secondo comma dell'articolo 600 c.p.c., fra vendita della quota e
divisione, e' senza dubbio maggiormente conveniente, per ottenere un
maggior realizzo, procedere a divisione;
rilevato che non vi e' prova della presenza di tutti gli
interessati; che il giudizio divisionale non deve piu' essere
esordito necessariamente con citazione, essendo sufficiente la
notifica della presente ordinanza, art 181 disp. att. c.p.c.;
DISPONE
1. La parte piu' diligente di questo giudizio esecutivo aprira' il
giudizio divisionale, mediante notificazione del presente
provvedimento, che contiene la domanda giudiziale, alle giuste parti;
2. E' fissata prima udienza nel giorno 2 febbraio 2023 ore 9.30;
innanzi al dr. Maurizio Atzori, quale giudice del processo
divisionale;
3. Sono da considerarsi giuste parti, quanto meno e salva ogni
diversa ulteriore valutazione del difensore nell'ambito della sua
autonomia tecnica: tutti i soggetti di cui all'articolo 1113 codice
civile, sia in relazione al debitore, sia in relazione ai
comproprietari; i comproprietari ed i titolari di diritti reali
minori; il creditore procedente; i creditori intervenuti; il
debitore; i soggetti di cui all'articolo 498 del codice di procedura
civile; eventuali prelazionari ex lege; il terzo subacquirente di
bene ipotecato;
4. La parte piu' diligente aprira' il giudizio divisionale,
notificando il presente provvedimento a tutte le giuste parti,
trascrivendo la domanda divisionale, procedendo ad iscrizione a
ruolo;
5. La notificazione dovra' avvenire, consentendo il termine a
comparire di legge, in relazione alla udienza di cui al punto 2;
6. Avvisa che la mancata notificazione alle giuste parti (intendesi
tutte le giuste parti), ovvero la mancata trascrizione, ovvero la
mancata iscrizione a ruolo potranno essere considerate cause di
inammissibilita' della domanda, senza che sia necessario ulteriore
avviso ai sensi dell'articolo 102 c.p.c., poiche' la presente
ordinanza gia' ha valore di avviso in tal senso;
7. Dispone che la parte che abbia iniziato il giudizio divisionale
depositi, fra i suoi atti di parte, quanto meno i seguenti documenti:
A) copia della relazione peritale, redatta per questa procedura
esecutiva; B) copia della relazione notarile, relativa a questo
procedimento esecutivo (ovvero gli altri documenti di cui al secondo
comma dell'articolo 567 c.p.c., se prodotti in luogo della relazione
notarile); C) relazione notarile relativa all'intero bene ed ai
comproprietari, al fine di verificare la regolarita' del
contraddittorio; D) originale della nota di trascrizione della
domanda divisionale; E) nota, con la quale la parte attrice vorra'
specificare, in via riassuntiva, le quote nelle quali ritenga vi sia
contitolarita' sul bene dividundo; se vi sia o meno comoda
divisibilita'; quale il prezzo cui ritiene opportuna la eventuale
base d'asta. Con avviso che la mancata produzione, potra' comportare
nomina di consulente, per effettuare tali verifiche di regolarita'
del contraddittorio; F) copia del libretto aperto per la procedura
esecutiva, nel quale debbono risultare gia' versati euro 2.000,00.
8. Ordina al consulente tecnico di depositare relazione
integrativa, almeno dieci giorni prima della udienza fissata come
sopra; tale relazione integrativa potra' limitarsi a confermare la
relazione peritale, ovvero integrera' profili rilevanti, incluso il
prezzo;
9. Ordina al consulente tecnico di essere presente in udienza.
AVVISA
Le parti che riceveranno notificazione di questa ordinanza che:
I. Sono convenute innanzi al Tribunale di Bologna, nella sede del
Tribunale stesso, in Bologna alla via Farini numero 1, per la udienza
indicata sopra;
II. Il processo ha ad oggetto divisione di immobile, in relazione
all'immobile sommariamente indicato sopra; le parti hanno facolta' di
accedere agli atti della esecuzione forzata, al fine di verificare la
consistenza dell'immobile stesso; la descrizione data dal perito e'
da considerarsi qui richiamata e parte integrante di questa
ordinanza;
III. La mancata contestazione dei valori indicati dal consulente,
nonche' della valutazione in punto a comoda divisibilita', potra'
essere valutata come non contestazione;
IV. Hanno facolta' di costituirsi almeno venti giorni prima di tale
udienza; in mancanza, ovvero nel caso di costituzione tardiva, le
parti incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del
codice di procedura civile;
V. Hanno facolta' di proporre istanza di assegnazione dell'intero
bene, al prezzo che il consulente ha indicato come prezzo di mercato.
SOSPENDE
La procedura esecutiva, fino alla definizione del giudizio di
divisione.
Il Giudice dott.ssa Natascia Gardini
Su istanza di parte il giudice con nuova ordinanza del 04.01.2023
concedeva la remissione in termini e la notifica ai sensi del 150 cpc
con rinvio udienza al 25.05.2023 h 10.00
avv. Nikla Colella
TX23ABA1023