TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Civile

(GU Parte Seconda n.129 del 2-11-2023)

 
          Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 578/2023 
 

  Ricorso per la usucapione speciale di piccola proprieta' rurale  in
comune classificato  montano  Istanza  per  essere  autorizzati  alla
notifica per pubblici proclami I Sigg. Caterina Sorrentino e  Stefano
Sabbatini, rapp.ti e difesi dall'Avv. Carla  Amadei,  giusta  procura
allegata al presente ricorso, ed elett.te dom.ti  presso  il  di  lei
studio, in Rieti, Via Arco dei Ciechi  n.  28.Il  difensore  dichiara
come segue il proprio indirizzo pec ed il proprio numero di fax:  pec
carla.amadei@pecavvocatirieti.it, fax 07461973406; PREMESSO 
  -che gli odierni  ricorrenti,  coniugi  in  regime  di  separazione
legale dei beni, possiedono animo domini da oltre 15  anni  il  fondo
rustico nel Comune di Petrella Salto (RI), distinto al C.T. del detto
Comune al Fg. 73, part.lla  90,  Loc.  Santa  Vittoria,  con  reddito
dominicale di € 0,29 ed agrario  di  €  0,43,  ..  estensione  di  mq
280,00; 
  -che gli  identificati  catastali  sono  stati  attribuiti  a  tale
terreno, in esito a domanda di frazionamento in relazione alla  quota
parte effettivamente posseduta di un terreno di maggiore  estensione,
censito al C.T. detto Comune al Fg. 73, part.lla 5, ricadente in zona
pascoliva - sottozona E2. In esito alla domanda di frazionamento tale
ultima part.lla 5 e' stata sopressa. Il terreno e'  oggi  individuato
con il n. 90 di particella, quanto  a  quello  oggetto  del  presente
ricorso; 
  -che tutto il territorio del detto Comune e'  classificato  "comune
montano" ai sensi della L. 1102/1971 e succ. mod. ed int.; 
  -che i ricorrenti dal febbraio dell'anno 2007 hanno provveduto alla
pulizia ed alla manutenzione del fondo e lo hanno utilizzato da  tale
anno e lo utilizzano quali proprietari, avendo  provveduto  alla  sua
recinzione e percio' possedendolo in  via  esclusiva  e  destinandolo
anche a coltura di ortaggi; 
  -che da Catasto, il fondo in questione risulta intestato a: Erminio
FIORI, nato a Petrella  Salto  (RI),  il  16.04.1976,  usufruttuario;
Manlio  FIORI,  nato  a   Petrella   Salto   (RI),   il   09.02.1906,
proprietario; 
  -che in esito alla richiesta di certificazione anagrafica al Comune
di Petrella Salto, e' stato comunicato in data 20.09.2022  dal  detto
Ente che non risulta alcun atto di nascita registrato a nome del Sig.
Erminio FIORI, ne' alla  data  del  16.04.1976,  ne'  alla  data  del
16.04.1876,  il  Sig.  Manlio  FIORI  e'  risultato  aver   contratto
matrimonio con la Sig. Aurora MICOZZI, in data 07.04.1940 nel  Comune
di Amatrice, atto di matrimonio trascritto nei registri di matrimonio
del Comune di Petrella Salto anno 1940, Parte II, serie A  n.  7.  Il
Sig. Manlio FIORI risulta deceduto in data 01.01.1970,  per  atto  di
morte del Comune di Roma anno 1970, parte I n. 27; 
  -che in esito si e' richiesto al Comune di  Amatrice  lo  stato  di
famiglia storico del Sig. Manlio FIORI.  Con  comunicazione  pec  del
29.12.2022, il Comune di Amatrice ha comunicato che negli archivi non
risulta alcuna persona corrispondente al nome di FIORI Manlio  e  che
il certificato di matrimonio riporta la residenza a Petrella Salto; 
  -che dalla visura eseguita presso  la  Conservatoria  dei  Registri
Immobiliari di Rieti il detto fondo non risulta oggetto di alcun atto
a far tempo dal 01.04.1987 (periodo informatizzato); 
  -che,  pertanto,  anche  ai  fini  della   legittimazione   passiva
certificazione ipocatastale ultraventennale non riporterebbe nulla; 
  -che il fondo ha una rendita rivalutata inferiore a quella prevista
dall'art. 2 L. 346/1976; 
  -che ricorrono gli estremi per la istanza ex art. 1159 bis C.C.; 
  -che in forza del detto art. 1159 bis C.C.,  i  ricorrenti  possono
chiedere la emissione del decreto di cui all'art. 3 L. 346/1976; 
  -che il presente ricorso ed il  successivo  decreto  devono  essere
notificarsi agli intestatari del  bene  ma  non  e'  stato  possibile
individuare  il  soggetto  indicato  come  titolare  del  diritto  di
usufrutto  e  gli  eventuali  eredi  del   soggetto   indicato   come
proprietario; 
  -che pertanto, gli odierni ricorrenti fanno richiesta affinche'  il
Tribunale disponga  che  la  notifica  del  presente  ricorso  e  del
successivo decreto  nelle  forme  dell'art.  150  C.P.C.,  stante  la
impossibilita' di eseguire la notifica nelle forme ordinarie; i Sigg.
Caterina Sorrentino e Stefano Sabbatini, RICORRONO 
  All'Intestato Tribunale, affinche' voglia,  ai  sensi  degli  artt.
1159 bis C.C. e 3,  co.  5  L.  10.05.1976  n.  346,  dichiarare  con
decreto, sulla base della documentazione allegata, delle informazioni
assunte e raccolte, ascoltando i  sommari  informatori  in  prosieguo
indicati,  la  intervenuta  usucapione  in   favore   degli   odierni
ricorrenti del terreno sito nel Comune di Petrella Salto  (RI),  Loc.
Santa Vittoria, censito al C.T. del detto Comune, al Fg. 73, part.lla
90, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari  la
trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero dello stesso da
ogni responsabilita'. Altresi' VOGLIA 
  Disporre la notifica del presente ricorso e del successivo  decreto
per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.. Rieti, li' 29.03.2023. Avv.
Carla Amadei. 
  RG n. 626 /2023 Tribunale Ordinario  di  Rieti  decreto  usucapione
speciale per la piccola proprieta' rurale Il Giudice dott.ssa  Tassi,
visto il ricorso depositato il 19.04.2023 da  Sorrentino  Caterina  e
Sabbatini Stefano rilevato che la procedura per l'usucapione speciale
richiesta .. leggi  nn.  1102/71,  346/76  e  97/94  e  le  modifiche
successive - impone l'effettuazione di alcune formalita'  preliminari
dispone a cura della parte ricorrente - l'affissione  del  ricorso  e
del provvedimento per la durata di 90 giorni sia nell'albo del Comune
in cui si trovano i fondi oggetto dell'usucapione, sia nell'albo  del
Tribunale; - la pubblicazione sul periodico "INFORMER" - la  notifica
del ricorso e del presente  provvedimento  a  tutti  coloro  che  nei
registri  immobiliari  figurano  come  titolari  di   diritti   reali
sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio precedente  all'istanza,
abbiano trascritto contro l'istante o  i  suoi  danti  causa  domanda
giudiziale non perenta di rivendicazione della proprieta' o di  altri
diritti reali di godimento sulle realita' in  oggetto.  Si  avvertono
tutti gli interessati  che  possono  proporre  opposizione  entro  il
termine perentorio  di  90  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
affissione oppure dalla data di notifica. L'opposizione  puo'  essere
presentata da chiunque ne abbia interesse. 
  Rieti li' 06.10.2023 

                          avv. Carla Amadei 

 
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