TRIBUNALE DI BRINDISI

(GU Parte Seconda n.142 del 2-12-2023)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con provvedimento del 03/07/2023 (n. 1142/2023 R.G.) il  Presidente
del Tribunale  di  Brindisi  autorizzava  la  notifica  per  pubblici
proclami,  formalita'  eseguita  il  13-7-2023,  G.U.  n.  82,  parte
seconda; con provvedimento del 13/11/2023 il Giudice del Tribunale di
Brindisi, designato per il giudizio n. 2197/2023 R.G. ha disposto  la
rinnovazione dell'atto di citazione fissando nuova udienza  di  prima
comparizione al 18/04/2024. Pertanto: 
  La sig.ra Silvia Longari,  nata  a  Milano  il  25/04/1958  ed  ivi
residente, via Scheiwiller Giovanni, 12, C.F. LNGSLV58D65F205P difesa
dall'Avv. Angelo Roma(pec: roma.angelo@coabrindisi.legalmail.it) cita
a comparire all'udienza del  18/04/2024,  ore  di  rito,  dinanzi  al
Tribunale di Brindisi: gli eredi e/o aventi causa  dei  Sig.ri  Sasso
Luciano, Antonio, Vincenzo, Giovanna, Lucia,  Santa  E  Maria  Grata,
tutti quali aventi causa del sig. Sasso Teodoro (deceduto  nel  1915)
originario proprietario degli immobili siti in Ostuni (Br)  alla  via
Borgo Damaschito (oggi Via Giuseppe Santoro) nn. 75-77, indicati alle
p.lle 28 e 29 del foglio 222 (oggi accorpate nell'unica p.lla  n.  29
del fg.222), devolute alla sua  morte  ai  sopraindicati  suoi  figli
nella quota di un settimo ciascuno, in forza del testamento  pubblico
per notaio Michele Dionisio De Anna del 28/03/1915, reg.to in  Ostuni
il 07/05/1915 al n. 863, onde accertare  l'intervenuto  acquisto  per
maturata usucapione dei predetti beni  in  capo  alla  Sig.ra  Silvia
Longari. 
  I convenuti sono invitati a costituirsi  nei  modi  e  nelle  forme
stabilite dall'art.168 bis c.p.c., e comunque almeno settanta  giorni
prima  della  data  della  predetta  udienza  di  comparizione,   con
l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine  implica
le decadenze di cui agli artt. 38  e  167  c.p.c.  e  che  la  difesa
tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi  davanti
al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c.
o  dalle  leggi  speciali,  e  che  i  convenuti,   sussistendone   i
presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato. 
  Ostuni, li' 21/11/2023 

                          avv. Angelo Roma 

 
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