Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Ecc.ma Corte di Appello di Bari, Atto di appello - avverso la sentenza n.3016/2022 del Tribunale di Bari I Sez Civile, RG 12293/2021, Rep. n.4291/2022 del 25.07.22 - per l'usucapione terreno con istanza in calce per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e pedissequo provvedimento di autorizzazione, estratti mediante consultazione on line del relativo fascicolo telematico. Il Sig. Vincenzo GUERRIERI, C.F. GRRVCN59P08A662T, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Amendolara (C.F. MNDLSN76D26A662R) nel cui studio a Bari, C.so Cavour, 51, elegge domicilio, pec alessandroamendolara@pec.giuffre.it; visto il decreto di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del suddetto atto di appello, n. cron. 253/23, del 30.01.23, R.G. 73/2023, emesso dalla Corte di Appello di Bari, in persona dell'Ill.mo Presidente Coordinatore Supplente delle Sezioni Civili, dott. Filippo Labellarte che ha altresi' disposto la pubblicazione dell'atto di appello e del ricorso per la notifica ex art.150 cpc nonche' del decreto di autorizzazione nel quotidiano telematico online del Ministero della Giustizia e sul quotidiano telematico "La Gazzetta del Mezzogiorno" e col rispetto di tutte le altre forme di pubblicita' obbligatoriamente prescritte dal 3 comma dell'art.150 cpc, cita tutti i chiamati all'eredita', gli eredi ovvero gli aventi causa a qualsivoglia titolo o ragione - in virtu' di quanto dedotto, riportato e dimostrato nell'anzidetto atto di appello - della de cuius Sabina Lorusso, nata a Bari il 30.09.1932 e ivi deceduta il 27.01.2002, C.F. LRSSBN32P70B737S, intestataria formale del terreno de quo; a comparire davanti alla Ecc.ma Corte di Appello di Bari, Sezione a designarsi, all'udienza del 03 dicembre 2023 per quivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilita' del gravame, 1) sulla scorta dell'intero contenuto del presente atto di appello, riformare la sentenza oggetto di gravame col conseguente integrale accoglimento delle conclusioni gia' rassegnate nel corso del I° grado di giudizio e segnatamente - previo accertamento del possesso esclusivo, da parte dell'odierno attore, Vincenzo Guerrieri nato a Bari il 08.09.1959 ed ivi residente alla via Massimi Losacco 12, C.F. GRRVCN59P08A662T, in modo pubblico, manifesto, pacifico, continuato e non interrotto da oltre venti anni, e comunque a far data dal mese di ottobre del 1998, del terreno ubicato in Bari, nei pressi di V.le Cotugno n.41, in Catasto terreni al fg. 107, p.lla 136, qualita' semin. Arbor. 2; are 5,6, classe 2; reddito dominicale € 4,09; reddito agrario € 1,17; partita porzioni 15761; - dichiarare avvenuta a favore del medesimo attore ed in danno degli anzidetti convenuti, l'acquisto per usucapione, con ogni effetto di legge, del diritto di piena proprieta', per l'intero, del prefato terreno; per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari, di procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni dell'emananda sentenza a favore di Vincenzo Guerrieri nato a Bari il 08.09.1959 ed ivi residente alla via Massimi Losacco 12, C.F. GRRVCN59P08A662T, e contro tutti i suddetti convenuti con esonero del Conservatore da ogni responsabilita' e conseguenza; nonche', ove necessario, autorizzare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Territoriale Bari - a effettuare le variazioni catastali nonche' tutti gli ulteriori adempimenti connessi, con esonero del relativo Direttore dell'ufficio da ogni responsabilita' e conseguenza, a favore dell'odierno attore; - con vittoria di spese e compenso professionale come per legge. A tale effetto si invitano tutti gli anzidetti convenuti a volersi costituire in cancelleria nelle forme di cui all'art. 347 c.p.c., almeno 20 giorni prima dell'udienza del 03 dicembre 2023, con espresso avvertimento che la mancata costituzione entro detto termine implica le decadenze e le preclusioni di cui all'art. 343 c.p.c,. del diritto di proporre appello incidentale e dalla facolta' di riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande e delle eccezioni non accolte o assorbite nella sentenza di primo grado; nel contempo si invita altresi' i medesimi appellati a comparire all'indicata udienza del 03 dicembre 2023 dinanzi alla designanda Sezione della Corte di Appello di Bari, con l'ulteriore avvertimento che in caso di mancata costituzione si procedera' in Vs. contumacia. avv. Alessandro Amendolara TX23ABA1325