Notifica per pubblici proclami - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 13461/2022 R.G. Matilde Chelazzi Ginevra Lituani Camilla Pileri Giuditta Pileri con l'avv. Paolo Giunti del foro di Firenze, intervenute nell'esecuzione imm.re nr. 475/2000 R.G. promossa contro Antonio Casagrande da parte di Mauro e Maria Serafino, in luogo di Milvia Bischi, deceduta perche', sue eredi beneficiate, hanno reclamato l'ordinanza l' ordinanza 14-15.11.2022 del g.e. del tribunale che ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento con il quale sono stati indicati i criteri da seguire per redigere il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita della piena proprieta' del bene assegnato al debitore il 15.5.2013 nel giudizio di divisione nr.15916/1992 + 11810/2004 r.g. nonche' il progetto di distribuzione del delegato nel quale sono stati loro assegnati €. 53490 in chirografo e non l'importo richiesto in prededuzione per €. 187.790,40 totali. Motivi: - mancata considerazione del diritto ad ottenere il conguaglio (€. 172000,00) stabilito nel procedimento di divisione anzi indicato, a favore delle reclamanti perche' intangibile in quanto contenuto in provvedimento approvato da tutte i litiganti nel giudizio divisorio, il 5-7/3/13 e 11/4/13, avente contenuto decisorio definitivo, perche' non opposto ed anzi fatto proprio dalle parti in giudizio; - mancata considerazione della validita' dell'iscrizione dell''ipoteca legale, iscritta in favore di Milvia Bischi dopo che - nell'indicata divisione - ella consenti' che il bene in comproprieta' col debitore a lui assegnato fosse venduto nell'indicata esecuzione, purche' le fossero attribuiti €. 172.000,00 in prededuzione, oltre interessi e rivalutazione. Tal importo e' la differenza fra i beni assegnati ad essa Bischi, nella divisione, anch'essi in comunione col debitore e quelli attribuiti a questi; - l'ipoteca e' stata accesa ex art. 2817 cod. civ. perche' la somma di cui sopra mai e' stata corrisposta. Quale conguaglio dovuto e' entrato a far parte del patrimonio della sig.ra Bischi, quale conseguenza della divisione e dell'assegnazione (e, quindi, con effetti ex tunc). E' dunque intangibile; il pagamento degli interessi e della rivalutazione costituisce logica conseguenza del corollario; - omessa valutazione della non incidenza della trascrizione del pignoramento sull'iscrizione, avendo la prima oggetto la sola quota del 50% della proprieta' del bene per cui non puo' dirsi che l'ipoteca non abbia preso grado; - mancata applicazione dell'art. 2650 3 co. cod. civ. per il quale l'ipoteca legale iscritta a favore dell'alienante e del condividente contemporaneamente al titolo d'acquisto o della divisione prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio, con deroga del disposto dell'art. 2916 cod. civ., ritenuto rilevante dal giudice; - il diritto a vedersi corrispondere gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs 231/2002 e' per le ricorrenti sorto dopo la data indicata nel provvedimento opposto, per cui gli stessi risultan dovuti.; - il pagamento degli interessi e della rivalutazione per il rinvio esclude il calcolo dei soli interessi legali, come disposto dal g.e., dato il riconoscimento esplicito anche della rivalutazione in favore della sig.ra Bischi, da parte dei creditori nella divisione. Al 31.5.18 tali addendi assommano a €. 9831,66. Sommati al capitale ed alle spese il dovuto e' pari ad €. 187790,40. Con decreto del 19/20.12.2022, il tribunale, nel procedimento di reclamo nr. 13461/2022 r.g., fisso' l'udienza di comparizione delle parti per la data del 25.01.2023. - con decreto del 31.12.2022 e' stato prorogato il termine per la notifica dal presidente e fissata l'udienza di comparizione per il 12.04.2023, ore 9,30. Il 15.12.2022, il presidente del tribunale di Firenze, richiesto dalle ricorrenti ha disposto la notifica del reclamo, del decreto di fissazione d'udienza nei confronti degli eredi o chiamati all'eredita' del sig. Antonio Casagrande, ex art. 150 cod. proc. civ., in copia da depositare alla casa comunale di Firenze e l'inserzione, per estratto, degli stessi nella G. U. della Repubblica. avv. Paolo Giunti TX23ABA1521