TRIBUNALE DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2023)

 
Notifica per pubblici proclami - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
                         n. 13461/2022 R.G. 
 

  Matilde Chelazzi Ginevra Lituani Camilla Pileri Giuditta Pileri con
l'avv. Paolo Giunti del foro di Firenze, intervenute  nell'esecuzione
imm.re nr. 475/2000 R.G. promossa contro Antonio Casagrande da  parte
di Mauro e Maria  Serafino,  in  luogo  di  Milvia  Bischi,  deceduta
perche',  sue  eredi  beneficiate,  hanno  reclamato  l'ordinanza  l'
ordinanza 14-15.11.2022 del g.e. del tribunale  che  ha  respinto  la
richiesta di sospensione del provvedimento con il  quale  sono  stati
indicati  i  criteri  da  seguire  per  redigere   il   progetto   di
distribuzione del ricavato dalla vendita della piena  proprieta'  del
bene assegnato al debitore il 15.5.2013  nel  giudizio  di  divisione
nr.15916/1992 + 11810/2004 r.g. nonche' il progetto di  distribuzione
del delegato  nel  quale  sono  stati  loro  assegnati  €.  53490  in
chirografo  e  non  l'importo  richiesto  in  prededuzione   per   €.
187.790,40 totali. 
  Motivi: 
  - mancata considerazione del diritto ad ottenere il conguaglio  (€.
172000,00) stabilito nel procedimento di divisione anzi  indicato,  a
favore delle reclamanti perche' intangibile in  quanto  contenuto  in
provvedimento approvato da tutte i litiganti nel giudizio  divisorio,
il 5-7/3/13 e 11/4/13, avente contenuto decisorio definitivo, perche'
non opposto ed anzi fatto proprio dalle parti in giudizio; 
  -   mancata   considerazione   della   validita'    dell'iscrizione
dell''ipoteca legale, iscritta in favore di Milvia Bischi dopo che  -
nell'indicata divisione - ella consenti' che il bene in comproprieta'
col debitore a lui assegnato fosse venduto nell'indicata  esecuzione,
purche' le fossero attribuiti €. 172.000,00  in  prededuzione,  oltre
interessi e rivalutazione. Tal importo e' la differenza  fra  i  beni
assegnati ad essa Bischi, nella divisione, anch'essi in comunione col
debitore e quelli attribuiti a questi; 
  - l'ipoteca e' stata accesa ex art. 2817 cod. civ. perche' la somma
di cui sopra mai e' stata corrisposta.  Quale  conguaglio  dovuto  e'
entrato a  far  parte  del  patrimonio  della  sig.ra  Bischi,  quale
conseguenza della  divisione  e  dell'assegnazione  (e,  quindi,  con
effetti ex tunc). E' dunque intangibile; il pagamento degli interessi
e della rivalutazione costituisce logica conseguenza del corollario; 
  - omessa valutazione della non  incidenza  della  trascrizione  del
pignoramento sull'iscrizione, avendo la prima oggetto la  sola  quota
del 50% della  proprieta'  del  bene  per  cui  non  puo'  dirsi  che
l'ipoteca non abbia preso grado; 
  - mancata applicazione dell'art. 2650 3 co. cod. civ. per il  quale
l'ipoteca legale iscritta a favore dell'alienante e del  condividente
contemporaneamente al titolo d'acquisto  o  della  divisione  prevale
sulle  trascrizioni  ed  iscrizioni  eseguite  anteriormente   contro
l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio, con  deroga  del
disposto dell'art. 2916 cod. civ., ritenuto rilevante dal giudice; 
  - il diritto a vedersi corrispondere  gli  interessi  nella  misura
prevista dal D.Lgs 231/2002 e' per le ricorrenti sorto dopo  la  data
indicata nel provvedimento  opposto,  per  cui  gli  stessi  risultan
dovuti.; 
  - il pagamento degli interessi e della rivalutazione per il  rinvio
esclude il calcolo dei soli interessi legali, come disposto dal g.e.,
dato il riconoscimento esplicito anche della rivalutazione in  favore
della sig.ra Bischi, da  parte  dei  creditori  nella  divisione.  Al
31.5.18 tali addendi assommano a €. 9831,66. Sommati al  capitale  ed
alle spese il dovuto e' pari ad €. 187790,40. 
  Con decreto del 19/20.12.2022, il tribunale,  nel  procedimento  di
reclamo nr. 13461/2022 r.g., fisso' l'udienza di  comparizione  delle
parti per la data del 25.01.2023. 
  - con decreto del 31.12.2022 e' stato prorogato il termine  per  la
notifica dal presidente e fissata l'udienza di  comparizione  per  il
12.04.2023, ore 9,30. 
  Il 15.12.2022, il presidente del tribunale  di  Firenze,  richiesto
dalle ricorrenti ha disposto la notifica del reclamo, del decreto  di
fissazione  d'udienza  nei   confronti   degli   eredi   o   chiamati
all'eredita' del sig. Antonio Casagrande,  ex  art.  150  cod.  proc.
civ., in  copia  da  depositare  alla  casa  comunale  di  Firenze  e
l'inserzione,  per  estratto,  degli  stessi  nella   G.   U.   della
Repubblica. 

                          avv. Paolo Giunti 

 
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