TRIBUNALE DI FORLI'
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(GU Parte Seconda n.86 del 22-7-2023)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di  citazione  in  rinnovazione
           per usucapione con notifica ex art. 150 C.P.C. 
 

  I signori Perini  Angelo  nato  a  Verghereto  il  29.04.1950  C.F.
PRNNGL50D29L764J e Olivieri Alderina nata  a  Sant'Agata  Feltria  il
21.09.1961 C.F. LVRLRN61P61I201Z  entrambi  residenti  in  Verghereto
(Fc) Localita' Tavolicci,  10/A  rappresentati  dall'Avv.  Alessandra
Bigoni con studio in Bagno di Romagna Loc. San  Piero  in  Bagno  Via
Garibaldi,  52   pec   alessandra.bigoni@ordineavvocatiforlicesena.eu
Visti a) il decreto del Tribunale di Forli'  nr.  656/2023  RGVG  del
07.03.2023 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;  b)
l'iscrizione della causa a ruolo contenzioso civile nr. 1070/2023; c)
il provvedimento del giudice istruttore del  14/06/2023  con  cui  e'
stata disposta la  rinnovazione  della  notifica  per  l'udienza  del
28/03/2024 citano ex art. 150  Gabrielli  Clelia  stessa  persona  di
Gabrielli Clelia Annunziata nata a  Casteldelci  (RN)  il  24.07.1920
(c.f. GBRCLL20L64C080Z) suoi eredi o  aventi  causa;  Sartini  Amedeo
nato a Verghereto (FC) il  15.03.1909  suoi  eredi  o  aventi  causa;
Sartini  Matilde  nata  a  Verghereto   (FC)   il   03.02.1916   c.f.
SRTMLD16B43L764S c.p.c. a comparire avanti  al  Tribunale  di  Forli'
Giudice Dott. Danilo Maffa all'udienza del 28/03/2024 ore  11.00  con
invito  a  costituirsi  nel  termine   di   settanta   giorni   prima
dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o
la costituzione oltre i termini comportera' le decadenze di cui  agli
artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante  avvocato  e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che  esso
convenuto, sussistendone i  presupposti  di  legge,  puo'  presentare
istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato e  che  in
caso di mancata  costituzione  si  procedera'  in  loro  legittima  e
dichiaranda  contumacia,  per  ivi  sentir  accogliere  le   seguenti
conclusioni : accertare che gli istanti possiedono continuativamente,
pubblicamente e pacificamente  "uti  domini"  da  oltre  20  anni  le
porzioni di immobili precisamente distinti  al  catasto  terreni  del
comune di Verghereto foglio 14  particella  240  qualita'  seminativo
classe 4 consistenza 110 mq  reddito  domenicale  euro  0,20  reddito
agrario euro 0,26 ubicata in localita' Tavolicci e al catasto terreni
del comune  di  Verghereto  al  foglio  15  particella  147  qualita'
seminativo classe 3 consistenza 62 mq reddito domenicale 0,11 reddito
agrario 0,14 sita in  localita'  Tavolicci;  dichiarare  che  a  loro
favore si e' verificato l'acquisto delle porzioni di immobili  e  dei
terreni sopra descritti per intervenuta usucapione ai sensi dell'art.
1158 c.c.; ordinare  al  conservatore  dei  registri  immobiliari  di
Forli' di trascrivere l'emananda sentenza quale  titolo  di  acquisto
dispensandolo da  ogni  responsabilita'  al  riguardo.  Condannare  i
convenuti al rimborso delle spese e  compensi  di  lite  in  caso  di
opposizione. 
  N. 1070/2023 R.G. TRIBUNALE di FORLI' - Sezione Civile - Il Giudice
Istruttore letti gli atti del procedimento iscritto al  n°  1070/2023
R.G.; visto l'art. 2 co. 4° d.l. n° 61/2023, a mente del quale "Per i
soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano  la  residenza,  il
domicilio, la sede  legale,  la  sede  operativa  o  esercitavano  la
propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei  territori
indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali  e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, e'  sospeso  dal
1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende  a  decorrere  dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio  durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del
periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o
in parte  nel  periodo  di  sospensione,  e'  differita  l'udienza  o
l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il
rispetto"; rilevato che i luoghi di residenza dei  convenuti  Sartini
Maria, Sartini Renzo, Sartini Silvano e Sartini Teresa rientrano  nei
territori di cui all'allegato 1 al d.l. n° 61/2023; osservato che  ai
sensi del novellato art. 163-bis c.p.c. il termine  per  comparire  -
pari a non meno di centoventi giorni se il luogo della  notificazione
si trova in Italia e di  centocinquanta  se  si  trova  all'estero  -
nonche' il termine  per  la  costituzione  del  convenuto  -  pari  a
settanta giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto
di citazione ai  sensi  dell'art.  166  c.p.c.  -  ricadono  entrambi
(quanto meno in parte) nel periodo di sospensione ex lege indicato in
premessa, atteso che  il  termine  ultimo  per  la  costituzione  dei
convenuti risulta fissato al 9 giugno 2023; che la fissazione  di  un
termine inferiore rispetto a quello di cui alle citate  disposizioni,
per effetto  della  sopraggiunta  sospensione  ex  lege  dei  termini
processuali - evidentemente non imputabile ai notificanti  -  in  uno
alla mancata costituzione di alcuno dei convenuti entro  la  scadenza
sopra indicata, determina la nullita' della citazione,  la  quale  va
pertanto sanata mediante opportuna rinnovazione; evidenziato  che  il
presente decreto ha la semplice funzione di indicare la nuova udienza
di citazione, ai soli fini del computo dei termini  per  la  regolare
costituzione dei convenuti, laddove invece il decreto ex art. 171-bis
c.p.c. (deputato alla conferma ovvero al differimento dell'udienza di
citazione ed alla risoluzione delle eventuali questioni pregiudiziali
e/o preliminari) verra' adottato successivamente,  una  volta  che  i
termini interessati  dalla  citata  sospensione  saranno  ritualmente
decorsi; P.Q.M. dispone che gli  attori  Perini  Angelo  ed  Olivieri
Alderina provvedano alla  rituale  e  tempestiva  rinnovazione  della
notifica - ivi compresa quella da effettuare per  pubblici  proclami,
in virtu' dell'autorizzazione gia' concessa con decreto del  7  marzo
2023 - dell'atto di citazione unitamente al presente decreto;  indica
quale nuova udienza di comparizione delle parti - in luogo di  quella
menzionata nell'atto di citazione - l'udienza del 28 marzo 2024,  ore
11:00; manda alla  Cancelleria  per  la  comunicazione  del  presente
decreto agli attori e per l'annotazione in SICID della nuova data  di
prima udienza, anche ai fini del corretto conteggio  del  termine  di
cui agli artt. 166 e 171-bis co. 1° c.p.c. Forli', 14 giugno 2023  Il
Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa 

                      Il rappresentante legale 
                       avv. Alessandra Bigoni 

 
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