TRIBUNALE DI TREVISO

(GU Parte Seconda n.91 del 3-8-2023)

 
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 281  decies
   e ss. c.p.c. Procedimento R.G. n. 3561/2023 udienza 14.12.2023 
 

  Con  ricorso  ex  art.  281  decies  c.p.c.  depositato  presso  la
cancelleria del Tribunale di Treviso, il sig. CECCATO  CLAUDIO  (c.f.
CCCCLD74L25D157I), nato il 25.07.1974 a Crespano del  Grappa  (TV)  e
residente in Borso del Grappa (TV), via  Caserboli  n.  7,  difeso  e
rappresentato  dall'Avv.  Fabio  Vial  del  foro  di  Treviso   (c.f.
VLIFBA71H20A471V - pec : fabiovial@pec.ordineavvocatitreviso.it), con
domicilio eletto presso il suo studio in Fonte (TV), Via  Gaidola  n.
28, ha chiesto che  venga  dichiarato  l'intervenuto  acquisto  della
proprieta', in favore  del  ricorrente,  sig.  Ceccato  Claudio,  per
l'effetto di usucapione in virtu'  di  possesso  pubblico,  pacifico,
continuato ed ultraventennale, degli immobili tutti siti  nel  Comune
di Castelcucco (TV), cosi' catastalmente identificati: 
  Catasto Terreni, foglio 3, m.n. 847, 850, 853 - foglio 6, m.n.  42,
383 - foglio 7, m.n. 727 e Catasto Fabbricati - foglio 3, m.n.  1732,
1731, beni immobili gia'  intestati  al  sig.  Moretto  Ernesto,  con
invito ad esso  convenuto  a  costituirsi  ai  sensi  e  nelle  forme
stabilite dall'art. 281 undecies, 3° e 4° comma, c.p.c nel termine di
dieci giorni prima  della  udienza  del  14.12.2023  alle  ore  10.20
(fissata con decreto del Giudice dott. Carlo  Baggio  del  19.07.2023
cron n. 2490/2023), e a comparire  all'udienza  stessa,  avvertendolo
che nella comparsa di  risposta  dovra'  proporre  le  sue  difese  e
prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento  della
domanda, indicare i mezzi di prova  di  cui  intende  avvalersi  e  i
documenti che offrira' in comunicazione, nonche' formulare le proprie
conclusioni proponendo, a pena di  decadenza,  le  eventuali  domande
riconvenzionali  e  le  eccezioni,  processuali  e  di  merito,   non
rilevabili d'ufficio, e la richiesta di chiamata in causa  di  terzi,
con l'ulteriore avvertimento che la costituzione  oltre  il  predetto
termine di dieci giorni importera' le decadenze di cui agli artt.  38
e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria
in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per  i  casi
previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte,
sussistendone i presupposti di legge,  puo'  presentare  istanza  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in  difetto  di
costituzione, si procedera' in sua legittima dichiarata contumacia. 
  E' stata  autorizzata  la  notifica  del  ricorso-decreto  mediante
pubblici proclami con decreto  presidenziale  del  14.07.2023,  visto
l'art. 281-undecies c.p.c., 

                           avv. Fabio Vial 

 
TX23ABA8033
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