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Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. Procedimento R.G. n. 3561/2023 udienza 14.12.2023 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la cancelleria del Tribunale di Treviso, il sig. CECCATO CLAUDIO (c.f. CCCCLD74L25D157I), nato il 25.07.1974 a Crespano del Grappa (TV) e residente in Borso del Grappa (TV), via Caserboli n. 7, difeso e rappresentato dall'Avv. Fabio Vial del foro di Treviso (c.f. VLIFBA71H20A471V - pec : fabiovial@pec.ordineavvocatitreviso.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Fonte (TV), Via Gaidola n. 28, ha chiesto che venga dichiarato l'intervenuto acquisto della proprieta', in favore del ricorrente, sig. Ceccato Claudio, per l'effetto di usucapione in virtu' di possesso pubblico, pacifico, continuato ed ultraventennale, degli immobili tutti siti nel Comune di Castelcucco (TV), cosi' catastalmente identificati: Catasto Terreni, foglio 3, m.n. 847, 850, 853 - foglio 6, m.n. 42, 383 - foglio 7, m.n. 727 e Catasto Fabbricati - foglio 3, m.n. 1732, 1731, beni immobili gia' intestati al sig. Moretto Ernesto, con invito ad esso convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies, 3° e 4° comma, c.p.c nel termine di dieci giorni prima della udienza del 14.12.2023 alle ore 10.20 (fissata con decreto del Giudice dott. Carlo Baggio del 19.07.2023 cron n. 2490/2023), e a comparire all'udienza stessa, avvertendolo che nella comparsa di risposta dovra' proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offrira' in comunicazione, nonche' formulare le proprie conclusioni proponendo, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e la richiesta di chiamata in causa di terzi, con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine di dieci giorni importera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di costituzione, si procedera' in sua legittima dichiarata contumacia. E' stata autorizzata la notifica del ricorso-decreto mediante pubblici proclami con decreto presidenziale del 14.07.2023, visto l'art. 281-undecies c.p.c., avv. Fabio Vial TX23ABA8033