Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Chiusura eredita' giacente di Giovanni Linares
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. v.g.
1488/2021 Il Giudice, dott.ssa Santa Spina,
visti gli atti della curatela dell'eredita' giacente di Giovanni
Linares,
letta l'istanza del Curatore dell'eredita' giacente depositata in
data 30 gennaio 2023,
letta l'istanza depositata da Marcello Linares in seno alla quale
sostiene di essere rimasto nel possesso dei beni dal 21.05.2019
(giorno del decesso di Giovanni Linares e di apertura della
successione) all'8.02.22 (giorno in cui Edoardo Linares ha
formalizzato la rinuncia all'eredita' del padre) senza, pero', essere
chiamato all'eredita',
rilevato che in ragione di tanto Marcello Linares ha chiesto la
revoca del provvedimento reso il 18 luglio 2022, con il quale (lui
istante) era stato dichiarato erede puro e semplice del figlio
defunto a seguito dell'accettazione tacita dell'eredita'
determinatasi a seguito del possesso, da parte sua (sempre di lui
istante) dei beni ereditari;
ritenuto melius re perpensa, che Marcello Linares veniva chiamato
all'eredita' quale ascendente del (figlio) Giovanni,
rilevato che l'eredita' veniva, nell'ordine, devoluta prima al
figlio, Edoardo, in applicazione delle disposizioni codicistiche
vigenti,
osservato che in materia di successione legittima, qualora sussista
una pluralita' di designati a succedere, in ordine successivo fra
loro, viene a realizzarsi una delazione simultanea a favore di tutti
i chiamati e, dunque, dei primi chiamati e degli ulteriori chiamati
di grado successivo,
considerato allora come il profilo della devoluzione (che segue un
ordine preciso fissato dalla legge) non va confuso col diverso
principio della delazione, che e' unica, immediata, e direttamente
operante a far data della morte del de cuius,
rilevato che il fenomeno successorio sia da intendersi unico nel
suo complesso sostanziandosi in una sola (unica) delazione
dell'eredita', "indipendentemente dall'ordine di designazione alla
successione, come si evince dall'art. 480 c.c. e dall'art. 479 c.c."
(Cass. 5152/2012)
considerato, dunque, che l'ascendente viene chiamato all'eredita'
anche in presenza di figli, addirittura potendo prima di questi
accettare validamente (Cass. 9286/2000), ma con efficacia subordinata
al venir meno per rinuncia o prescrizione - eventi integranti
condicio iuris - del diritto dei primi chiamati, osservato che
Marcello Linares era da intendersi chiamato all'eredita' sin dalla
data della morte del figlio, Giovanni, considerato, altresi', che il
chiamato all'eredita' che si trovi nel possesso dei beni, rectius
anche solo di un bene (Cass. 4707/1994), e' onerato, prima del
compimento di ogni altra attivita', della redazione dell'inventario,
potendo, soltanto, all'esito validamente rinunciare all'eredita',
rilevato che la ratio della norma di cui all'art. 485 c.c. e' da
rinvenirsi nella tutela che l'ordinamento accorda alle ragioni
creditorie dell'eredita', e non nella volonta' di preservare il
patrimonio dell'erede (rectius, chiamato) da un'eventuale devoluzione
di un'eredita' damnosa,
ritenuto che l'ordinamento non tollera incertezze in ordine alla
titolarita' di diritti e/o obblighi, gia' facenti capo al de cuius,
intendendo attribuire celermente "un soggetto ad un patrimonio
relitto" e non, invece, attribuire "un patrimonio ad un soggetto",
rilevato che anche il chiamato ulteriore ha l'onere di redigere
l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. a prescindere dalla
sua eventuale volonta' di rinunciare all'eredita', e in ogni caso,
prima di manifestare una volonta' in tal senso,
ritenuto che ad una diversa conclusione non puo' neppure puo'
indurre la previsione di cui all'art. 485, comma 1, laddove nello
stabilire il termine per la redazione dell'inventario, parla di
"devoluzione", dovendosi, e con esclusivo riguardo alla disposizione
in oggetto, "intendersi il termine devoluzione come sinonimo di
delazione" (Cass. n. 5152/2012),
osservato che Marcello Linares, chiamato all'eredita' del figlio,
Giovanni, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari (ed e' lui
stesso a dirlo) non ha provveduto a redigere l'inventario nel termine
di tre mesi dall'apertura della successione,
ritenuto, dunque, che alla rinuncia effettuata non puo'
riconoscersi efficacia anche se effettuata prima della scadenza del
termine di tre mesi per la redazione dell'inventario, dovendo - lo si
ripete - l'inventario essere redatto, per tutto quanto sovra detto,
rilevato, infatti, che la disposizione di cui all'art. 485 c.c. e'
in tal senso chiara facendo precedere il periodo "il chiamato ha un
termine di 40 giorni per deliberare se accetta o rinunzia
all'eredita'" dal participio passato "compiuto l'inventario",
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la procedura di eredita'
giacente debba essere chiusa, risultando esserci un erede puro e
semplice, P.Q.M.
Dichiara chiusa la eredita' giacente di Giovanni Linares, nato a
Tripoli il 10.09.1959 e deceduto il 21.05.2019 nel Comune di Santa
Maria a Monte (PI). Dispone che il curatore provveda, a spese
dell'eredita', alla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta
Ufficiale. Manda altresi' alla cancelleria per le comunicazioni e per
gli adempimenti di competenza. Il giudice dott.ssa Santa Spina.
Pisa, 8 febbraio 2023
avv. Alessandra Burchi
TX23ABH2435