TRIBUNALE DI PISA
Volontaria Giurisdizione

(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2023)

 
           Chiusura eredita' giacente di Giovanni Linares 
 

  Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto  al  n.  v.g.
1488/2021 Il Giudice, dott.ssa Santa Spina, 
  visti gli atti della curatela dell'eredita'  giacente  di  Giovanni
Linares, 
  letta l'istanza del Curatore dell'eredita' giacente  depositata  in
data 30 gennaio 2023, 
  letta l'istanza depositata da Marcello Linares in seno  alla  quale
sostiene di essere rimasto  nel  possesso  dei  beni  dal  21.05.2019
(giorno  del  decesso  di  Giovanni  Linares  e  di  apertura   della
successione)  all'8.02.22  (giorno  in   cui   Edoardo   Linares   ha
formalizzato la rinuncia all'eredita' del padre) senza, pero', essere
chiamato all'eredita', 
  rilevato che in ragione di tanto Marcello  Linares  ha  chiesto  la
revoca del provvedimento reso il 18 luglio 2022, con  il  quale  (lui
istante) era stato  dichiarato  erede  puro  e  semplice  del  figlio
defunto   a   seguito    dell'accettazione    tacita    dell'eredita'
determinatasi a seguito del possesso, da parte  sua  (sempre  di  lui
istante) dei beni ereditari; 
  ritenuto melius re perpensa, che Marcello Linares  veniva  chiamato
all'eredita' quale ascendente del (figlio) Giovanni, 
  rilevato che l'eredita'  veniva,  nell'ordine,  devoluta  prima  al
figlio, Edoardo,  in  applicazione  delle  disposizioni  codicistiche
vigenti, 
  osservato che in materia di successione legittima, qualora sussista
una pluralita' di designati a succedere,  in  ordine  successivo  fra
loro, viene a realizzarsi una delazione simultanea a favore di  tutti
i chiamati e, dunque, dei primi chiamati e degli  ulteriori  chiamati
di grado successivo, 
  considerato allora come il profilo della devoluzione (che segue  un
ordine preciso fissato  dalla  legge)  non  va  confuso  col  diverso
principio della delazione, che e' unica,  immediata,  e  direttamente
operante a far data della morte del de cuius, 
  rilevato che il fenomeno successorio sia da  intendersi  unico  nel
suo  complesso  sostanziandosi  in   una   sola   (unica)   delazione
dell'eredita', "indipendentemente dall'ordine  di  designazione  alla
successione, come si evince dall'art. 480 c.c. e dall'art. 479  c.c."
(Cass. 5152/2012) 
  considerato, dunque, che l'ascendente viene  chiamato  all'eredita'
anche in presenza di  figli,  addirittura  potendo  prima  di  questi
accettare validamente (Cass. 9286/2000), ma con efficacia subordinata
al venir  meno  per  rinuncia  o  prescrizione  -  eventi  integranti
condicio iuris -  del  diritto  dei  primi  chiamati,  osservato  che
Marcello Linares era da intendersi chiamato  all'eredita'  sin  dalla
data della morte del figlio, Giovanni, considerato, altresi', che  il
chiamato all'eredita' che si trovi nel  possesso  dei  beni,  rectius
anche solo di un  bene  (Cass.  4707/1994),  e'  onerato,  prima  del
compimento di ogni altra attivita', della redazione  dell'inventario,
potendo, soltanto, all'esito validamente rinunciare all'eredita', 
  rilevato che la ratio della norma di cui all'art. 485  c.c.  e'  da
rinvenirsi  nella  tutela  che  l'ordinamento  accorda  alle  ragioni
creditorie dell'eredita', e  non  nella  volonta'  di  preservare  il
patrimonio dell'erede (rectius, chiamato) da un'eventuale devoluzione
di un'eredita' damnosa, 
  ritenuto che l'ordinamento non tollera incertezze  in  ordine  alla
titolarita' di diritti e/o obblighi, gia' facenti capo al  de  cuius,
intendendo  attribuire  celermente  "un  soggetto  ad  un  patrimonio
relitto" e non, invece, attribuire "un patrimonio ad un soggetto", 
  rilevato che anche il chiamato ulteriore  ha  l'onere  di  redigere
l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. a prescindere dalla
sua eventuale volonta' di rinunciare all'eredita', e  in  ogni  caso,
prima di manifestare una volonta' in tal senso, 
  ritenuto che ad una  diversa  conclusione  non  puo'  neppure  puo'
indurre la previsione di cui all'art. 485,  comma  1,  laddove  nello
stabilire il termine  per  la  redazione  dell'inventario,  parla  di
"devoluzione", dovendosi, e con esclusivo riguardo alla  disposizione
in oggetto, "intendersi  il  termine  devoluzione  come  sinonimo  di
delazione" (Cass. n. 5152/2012), 
  osservato che Marcello Linares, chiamato all'eredita'  del  figlio,
Giovanni, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari (ed  e'  lui
stesso a dirlo) non ha provveduto a redigere l'inventario nel termine
di tre mesi dall'apertura della successione, 
  ritenuto,  dunque,  che   alla   rinuncia   effettuata   non   puo'
riconoscersi efficacia anche se effettuata prima della  scadenza  del
termine di tre mesi per la redazione dell'inventario, dovendo - lo si
ripete - l'inventario essere redatto, per tutto quanto sovra detto, 
  rilevato, infatti, che la disposizione di cui all'art. 485 c.c.  e'
in tal senso chiara facendo precedere il periodo "il chiamato  ha  un
termine  di  40  giorni  per  deliberare  se   accetta   o   rinunzia
all'eredita'"  dal  participio   passato   "compiuto   l'inventario",
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la procedura  di  eredita'
giacente debba essere chiusa, risultando  esserci  un  erede  puro  e
semplice, P.Q.M. 
  Dichiara chiusa la eredita' giacente di Giovanni  Linares,  nato  a
Tripoli il 10.09.1959 e deceduto il 21.05.2019 nel  Comune  di  Santa
Maria a Monte  (PI).  Dispone  che  il  curatore  provveda,  a  spese
dell'eredita', alla pubblicazione del presente  decreto  in  Gazzetta
Ufficiale. Manda altresi' alla cancelleria per le comunicazioni e per
gli adempimenti di competenza. Il giudice dott.ssa Santa Spina. 
  Pisa, 8 febbraio 2023 

                       avv. Alessandra Burchi 

 
TX23ABH2435
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