PROVINCIA DI RIMINI
Servizio Amministrativo LL.PP.


Determinazione del responsabile - Registro generale n. 1092 del
21-11-2023

(GU Parte Seconda n.139 del 25-11-2023)

 
Decreto di imposizione di servitu' coattiva ed occupazione temporanea
a favore della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San  Donato
Milanese (MI), con determinazione urgente delle indennita', ai  sensi
degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies del D.P.R.  327/2001,  di  aree
interessate  dalla   realizzazione   del   metanodotto   "Rifacimento
potenziamento derivazione per Cattolica" DN  150  (6),  pressione  di
         progetto 75 BAR. tratto in Comune di Cattolica (RN) 
 

  Il responsabile 
  OMISSIS l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  OMISISS il decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  recante
l'"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni; 
  OMISSIS il decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, recante il "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica  utilita'"  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  OMISSIS il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la "Regola tecnica per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; 
  OMISSIS la  Determinazione  dirigenziale  n.  DET-AMB-2022-425  del
31/01/2022 emessa da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni  di
Rimini, di approvazione del  progetto  definitivo,  dichiarazione  di
pubblica utilita',  accertamento  della  conformita'  urbanistica  ed
apposizione  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   delle   aree
interessate dalla realizzazione delle "Opere connesse al  rifacimento
del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi,  nei  Comuni  di
Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico,  Morciano
di  Romagna,  Riccione,  Rimini,  San   Giovanni   in   Marignano   e
Santarcangelo di  Romagna"  tra  cui  il  "Rifacimento  potenziamento
derivazione per Cattolica" DN 150 
  (6"), pressione di progetto 75 bar - Tratto in comune di  Cattolica
(RN); 
  OMISSIS l'istanza assunta al protocollo provinciale  n.  23744  del
21/11/2023, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A.,  con  sede
legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed 
  Uffici in Piacenza - "Progetti Infrastrutture Centro Nord" - Strada
ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita  IVA  10238291008,
ha chiesto alla  Provincia  di  Rimini,  ai  sensi  degli  artt.  22,
52sexies e 52-octies, del  D.P.R.  08.06.2001  n.  327  e  successive
modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel comune  di
Cattolica (RN) indicate nel piano particellare allegato  alla  citata
istanza: 
  1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di
una servitu' di metanodotto sui terreni di cui  all'allegato  elenco,
identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000
allegato; 
  2. ai sensi dell'art. 52  octies  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.,
l'occupazione temporanea, per un periodo  di  anni  due  a  decorrere
dalla data di immissione in possesso, delle aree  necessarie  per  la
corretta esecuzione dei lavori  previsti  e  meglio  identificate  in
colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato; 
  OMISSIS l'art.  18  della  legge  n.  108  del  29.07.2021  che  ha
introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il
quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilita',
indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le  infrastrutture
individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs.
108/2021; 
  CONSIDERATO   che   il   metanodotto   "Rifacimento   potenziamento
derivazione per Cattolica" DN 150 (6"), pressione di progetto 75  bar
-  Tratto  in  comune  di  Cattolica  (RN)   costituisce   opera   di
miglioramento della flessibilita' della rete regionale di trasporto e
ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di
sicurezza e controllo; 
  OMISSIS l'art.  22  del  D.P.R.  08.06.2001  n.  327  e  successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce che: "1. Qualora l'avvio dei
lavori  rivesta  carattere  di  urgenza,  tale  da   non   consentire
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo  20,  il  decreto  di
esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente  della  indennita'  di  espropriazione,   senza   particolari
indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto  della  determinazione
urgente dell'indennita' e  si  invita  il  proprietario,  nei  trenta
giorni successivi alla immissione in possesso,  a  comunicare  se  la
condivide. 
  2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed eseguito
in   base   alla   determinazione   urgente   della   indennita'   di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei  seguenti
casi: 
  a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
  b)  allorche'   il   numero   dei   destinatari   della   procedura
espropriativa sia superiore a 50. 
  3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma  1  e
la documentazione comprovante la piena e  libera  disponibilita'  del
bene, l'autorita' espropriante dispone il  pagamento  dell'indennita'
di espropriazione  nel  termine  di  sessanta  giorni.  Decorso  tale
termine al proprietario sono dovuti gli interessi  nella  misura  del
tasso legale. 
  4. Se non condivide la determinazione della misura della indennita'
di  espropriazione,  entro  il   termine   previsto   dal   comma   1
l'espropriato  puo'  chiedere  la  nomina  dei  tecnici,   ai   sensi
dell'articolo 21 e,  se  non  condivide  la  relazione  finale,  puo'
proporre l'opposizione alla stima. 
  5.  In  assenza  della   istanza   dei   proprietari,   l'autorita'
espropriante   chiede   la   determinazione   dell'indennita'    alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro
il termine di trenta  giorni,  e  da'  comunicazione  della  medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato  con  le  forme
degli atti processuali civili."; 
  OMISSIS l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001  n.  327  e
successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che: 
  "1.Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  5,  comma  3,  il
provvedimento di cui all'articolo 52quater relativo a  infrastrutture
lineari  energetiche  non  facenti  parte  delle   reti   energetiche
nazionali e' adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa
delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali. 
  2. Le funzioni  amministrative  in  materia  di  espropriazione  di
infrastrutture  lineari  energetiche  che,  per  dimensioni   o   per
estensione, hanno rilevanza o interesse  esclusivamente  locale  sono
esercitate dal comune. 
  3. Nel caso  di  inerzia  del  comune  o  del  soggetto  procedente
delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta  giorni  dalla
richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle
forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo."; 
  OMISSIS l'art.  52-octies  del  D.P.R.  n.  327/2001  e  successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce che: 
  "1.  Il  decreto  di  imposizione   di   servitu'   relativo   alle
infrastrutture  lineari  energetiche,  oltre  ai  contenuti  previsti
dall'articolo  23,  dispone  l'occupazione  temporanea   delle   aree
necessarie alla realizzazione  delle  opere  e  la  costituzione  del
diritto di servitu', indica l'ammontare delle relative indennita',  e
ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24."; 
  OMISSIS il Piano Particellare trasmesso dalla  societa'  Snam  Rete
Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate  con  il
colore  rosso  e  con  il  colore  verde,  rispettivamente  le   aree
interessate da servitu' di metanodotto  e  l'occupazione  temporanea,
con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio
quantificati,  per  l'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  22  del  D.P.R.
327/2001 e successive modificazioni; 
  OMISSIS che, come riportato nell'istanza  predetta  della  societa'
Snam Rete Gas S.p.A., non e' stata possibile  un'intesa  bonaria  per
l'interessamento dei fondi in Comune  di  Rimini,  appartenenti  alle
Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare,  che  forma
parte integrante del presente provvedimento; 
  Tutto quanto sopra premesso, 
  DECRETA 
  1. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in
San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA  10238291008,
E' DISPOSTA LA SERVITU' DI METANODOTTO di aree in comune di Cattolica
(RN), interessate dalla realizzazione  del  metanodotto  "rifacimento
potenziamento derivazione per Cattolica" DN 150  (6"),  pressione  di
progetto 75  bar  -  Tratto  in  comune  di  Cattolica  (RN),  meglio
individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano  Particellare  in
scala 1:2000 che forma parte integrante del  presente  provvedimento.
L'asservimento e'  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  prevista
dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.327  e
successive modificazioni, e cioe' che il  presente  provvedimento,  a
cura della societa' Snam Rete Gas S.p.A., venga: 
  - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali
civili; 
  -  eseguito  tramite  sopralluogo  con  redazione  del  Verbale  di
immissione in possesso degli immobili interessati; 
  2. L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITU'  A  CARICO  DEI  FONDI  INTERESSATI
prevede quanto segue: 
  - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata
alla profondita' maggiore di  un  metro  misurata  dalla  generatrice
superiore  della  condotta,  nonche'  di  cavi  accessori  per   reti
tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - e' prevista, la costruzione di manufatto accessorio  fuori  terra
con il relativo accesso costituito da  strada  di  collegamento  alla
viabilita' esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam  Rete
Gas; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore  di  m  13,50
(tredici,  cinquanta)  e/o  m  9,00  (nove)  e/o  m  4,50   (quattro,
cinquanta)  dall'asse   della   tubazione,   come   meglio   indicato
nell'allegato grafico al piano particellare, nonche' di mantenere  la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.A.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - che i danni prodotti alle cose, alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto d'imposizione di servitu', mentre in occasione  di  eventuali
riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,   manutenzione,
esercizio del gasdotto, saranno  determinati  di  volta  in  volta  a
lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi; 
  3. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in
San Donato Milanese (MI) - 
  Codice Fiscale e Partita  IVA  10238291008,  E'  ALTRESI'  DISPOSTA
L'AUTORIZZAZIONE  A  PROCEDERE  ALL'OCCUPAZIONE  TEMPORANEA,  per  un
periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso,
delle aree site  in  comune  di  Cattolica  (RN),  interessate  dalla
realizzazione del metanodotto "rifacimento potenziamento  derivazione
per Cattolica" DN 150 (6"), pressione di progetto 75 bar - Tratto  in
comune di Cattolica (RN), meglio  individuate  con  il  colore  verde
nell'Allegato Piano Particellare in  scala  1:2000  che  forma  parte
integrante del presente provvedimento.  E'  facolta'  della  Societa'
Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle  sue  imprese
appaltatrici e per  tutto  il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria
all'esecuzione dei lavori, nonche' accedere liberamente in ogni tempo
alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i  mezzi
necessari per  la  sorveglianza,  la  manutenzione,  l'esercizio,  le
eventuali  modifiche,  rifacimenti,   riparazioni,   sostituzioni   e
recuperi; 
  4. LE INDENNITA' PROVVISORIE DA corrispondere agli  aventi  diritto
per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni
di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che  forma
parte integrante del presente provvedimento, sono  state  determinate
in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R.
327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo  44
del medesimo D.P.R. 327/2001; 
  5. IL PRESENTE  DECRETO  e'  trascritto  senza  indugio,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni,
presso i competenti Uffici a cura e spese della  Societa'  SNAM  RETE
GAS S.p.A., nonche' pubblicato per  estratto,  a  cura  della  stessa
Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione  nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.
L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto; 
  6. LA SOCIETA' SNAM RETE GAS  S.P.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto  alle  Ditte  proprietarie  con  allegato  il  piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare  alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati; 
  7. I TECNICI  INCARICATI  DALLA  SOCIETA'  SNAM  RETE  GAS  S.P.A.,
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie  degli  atti
inerenti la notifica di cui  all'articolo  6,  compresa  la  relativa
relata,  unitamente  al  verbale  di  immissione  in  possesso,  sono
trasmessi senza indugio dalla Societa' SNAM RETE GAS S.P.A. a  questa
Provincia   alla   casella   di   posta    elettronica    certificata
(pec@pec.provincia.rimini.it); 
  8. LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI, oggetto del presente decreto,
nei  trenta  giorni  successivi  all'immissione  in  possesso,   sono
invitati  a  comunicare  con  dichiarazione  irrevocabile  a   questa
Provincia   (via   Dario   Campana   n.   64,    47922    Rimini    -
pec@pec.provincia.rimini.it) e per conoscenza alla Societa' SNAM RETE
GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennita' provvisorie  di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa  Provincia,
ricevuta dalle Ditte proprietarie  delle  aree  la  comunicazione  di
condivisione delle indennita' predette, la dichiarazione  di  assenza
di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilita' del  terreno,  con  successivo  provvedimento
dispone il pagamento delle indennita' accettate dagli aventi diritto,
che sara' effettuato a cura della Societa' SNAM RETE  GAS  S.P.A  nel
termine  di  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  alle   Ditte
proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale; 
  9. NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA  PARTE  DELLE
DITTE  PROPRIETARIE  sulle  indennita'  provvisorie  di  servitu'  di
metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente  decreto,
decorsi trenta giorni dalla  data  di  immissione  in  possesso,  gli
importi saranno depositati presso la  Ragioneria  Territoriale  dello
Stato competente  a  seguito  di  apposito  provvedimento  di  questa
Provincia. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni
che  non  condividono  le  indennita'  provvisorie  proposte  con  il
presente decreto possono: 
  - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R.  327/2001  e
successive modificazioni, produrre a questa Provincia,  la  richiesta
per la nomina dei  tecnici,  designandone  uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile,  su  istanza  di  chi  vi  abbia  interesse,  determinino  le
indennita' definitive; 
  - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita'
definitive saranno determinate  tramite  la  Commissione  Provinciale
competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001; 
  10.  DI  DARE  ATTO  che  con  la  Determinazione  dirigenziale  n.
DET-AMB-2022-425   del   31/01/2022   emessa   da   ARPAE   Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, richiamata  in  premessa,  e'
stata dichiarata  la  pubblica  utilita'  dell'opera  anche  al  fine
dell'apposizione del vincolo espropriativo; 
  11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo
e' l'Ing. Fausto Sanguanini, dirigente del Area delle  Politiche  del
Territorio della Provincia di Rimini; 
  12. AVVERSO IL PRESENTE DECRETO e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna,  entro  il  termine  di
trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione  dello  stesso.
In alternativa al ricorso giurisdizionale,  e'  possibile  presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di centoventi giorni, decorrente  dalla  data  di  notificazione  del
decreto. 
  Rimini, 21-11-2023 

                           Il responsabile 
                          Fausto Sanguanini 

 
TX23ADC11390
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.