PROVINCIA DI RIMINI

Determinazione del responsabile Servizio Amministrativo LL. PP. -
Registro generale n. 398 del 08-05-2023

(GU Parte Seconda n.56 del 13-5-2023)

 
Decreto di imposizione di servitu' coattiva ed occupazione temporanea
a favore della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San  Donato
Milanese (MI), con determinazione urgente delle indennita', ai  sensi
degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies del D.P.R.  327/2001,  di  aree
interessate  dalla   realizzazione   del   Metanodotto   "Rifacimento
allacciamento metano Fano S.r.l. - Misano Adriatico" DN 100  (4")  DP
         75 BAR - Tratto in Comune di Misano Adriatico (RN) 
 

  Il responsabile 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTA ... omissis...; 
  VISTA ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  CONSIDERATO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  VISTO ... omissis...; 
  Tutto quanto sopra premesso, 
  DECRETA 
  1. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in
San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA  10238291008,
E' DISPOSTA LA SERVITU' DI METANODOTTO di aree in  comune  di  Misano
Adriatico  (RN),  interessate  dalla  realizzazione  del  metanodotto
"Rifacimento Allacciamento Metano Fano  S.r.l.-Misano  Adriatico"  DN
100 (4") DP 75 bar - tratto  in  comune  di  Misano  Adriatico  (RN),
meglio  individuate  con  il   colore   rosso   nell'Allegato   Piano
Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del  presente
provvedimento.   L'asservimento   e'   sottoposto   alla   condizione
sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f)  del  D.P.R.  8
giugno 2001,  n.327  e  successive  modificazioni,  e  cioe'  che  il
presente provvedimento, a cura della societa' Snam Rete  Gas  S.p.A.,
venga: 
  - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali
civili; 
  -  eseguito  tramite  sopralluogo  con  redazione  del  Verbale  di
immissione in possesso degli immobili interessati; 
  2. L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITU'  A  CARICO  DEI  FONDI  INTERESSATI
prevede quanto segue: 
  - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata
alla profondita' maggiore di  un  metro  misurata  dalla  generatrice
superiore  della  condotta,  nonche'  di  cavi  accessori  per   reti
tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore  di  m  13,50
(tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonche' di  mantenere
la superficie asservita a terreno agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.A.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - che i danni prodotti alle cose, alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto d'imposizione di servitu', mentre in occasione  di  eventuali
riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,   manutenzione,
esercizio del gasdotto, saranno  determinati  di  volta  in  volta  a
lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi; 
  3. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in
San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA  10238291008,
E' ALTRESI' DISPOSTA  L'AUTORIZZAZIONE  A  PROCEDERE  ALL'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA, per un periodo di anni due  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  in  possesso,  delle  aree  site  in  comune  di   Misano
Adriatico,   interessate   dalla   realizzazione   del    metanodotto
"Rifacimento Allacciamento Metano Fano  S.r.l.-Misano  Adriatico"  DN
100 (4") DP 75 bar - tratto  in  comune  di  Misano  Adriatico  (RN),
meglio  individuate  con  il   colore   verde   nell'Allegato   Piano
Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del  presente
provvedimento. E' facolta' della Societa' Snam  Rete  Gas  S.p.A.  di
occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per  tutto
il tempo occorrente, l'area  necessaria  all'esecuzione  dei  lavori,
nonche' accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere  ed  ai
propri impianti  con  il  personale  ed  i  mezzi  necessari  per  la
sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le  eventuali  modifiche,
rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; 
  4. LE INDENNITA' PROVVISORIE DA corrispondere agli  aventi  diritto
per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni
di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che  forma
parte integrante del presente provvedimento, sono  state  determinate
in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R.
327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo  44
del medesimo D.P.R. 327/2001; 
  5. IL PRESENTE  DECRETO  e'  trascritto  senza  indugio,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni,
presso i competenti Uffici a cura e spese della  Societa'  SNAM  RETE
GAS S.p.A., nonche' pubblicato per  estratto,  a  cura  della  stessa
Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione  nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.
L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto; 
  6. LA SOCIETA' SNAM RETE GAS  S.P.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto  alle  Ditte  proprietarie  con  allegato  il  piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare  alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati; 
  7. I TECNICI  INCARICATI  DALLA  SOCIETA'  SNAM  RETE  GAS  S.P.A.,
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie  degli  atti
inerenti la notifica di cui  all'articolo  6,  compresa  la  relativa
relata,  unitamente  al  verbale  di  immissione  in  possesso,  sono
trasmessi senza indugio dalla Societa' SNAM RETE GAS S.P.A. a  questa
Provincia   alla   casella   di   posta    elettronica    certificata
(pec@pec.provincia.rimini.it); 
  8. LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI, oggetto del presente decreto,
nei  trenta  giorni  successivi  all'immissione  in  possesso,   sono
invitati  a  comunicare  con  dichiarazione  irrevocabile  a   questa
Provincia   (via   Dario   Campana   n.   64,    47922    Rimini    -
pec@pec.provincia.rimini.it) e per conoscenza alla Societa' SNAM RETE
GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennita' provvisorie  di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa  Provincia,
ricevuta dalle Ditte proprietarie  delle  aree  la  comunicazione  di
condivisione delle indennita' predette, la dichiarazione  di  assenza
di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilita' del  terreno,  con  successivo  provvedimento
dispone il pagamento delle indennita' accettate dagli aventi diritto,
che sara' effettuato a cura della Societa' SNAM RETE  GAS  S.P.A  nel
termine  di  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  alle   Ditte
proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale; 
  9. NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA  PARTE  DELLE
DITTE  PROPRIETARIE  sulle  indennita'  provvisorie  di  servitu'  di
metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente  decreto,
decorsi trenta giorni dalla  data  di  immissione  in  possesso,  gli
importi saranno depositati presso la  Ragioneria  Territoriale  dello
Stato competente  a  seguito  di  apposito  provvedimento  di  questa
Provincia. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni
che  non  condividono  le  indennita'  provvisorie  proposte  con  il
presente decreto possono: 
  - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R.  327/2001  e
successive modificazioni, produrre a questa Provincia,  la  richiesta
per la nomina dei  tecnici,  designandone  uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile,  su  istanza  di  chi  vi  abbia  interesse,  determinino  le
indennita' definitive; 
  - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita'
definitive saranno determinate  tramite  la  Commissione  Provinciale
competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001; 
  10.  DI  DARE  ATTO  che  con  la  Determinazione  dirigenziale  n.
DET-AMB-2022-425   del   31/01/2022   emessa   da   ARPAE   Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, richiamata  in  premessa,  e'
stata dichiarata  la  pubblica  utilita'  dell'opera  anche  al  fine
dell'apposizione del vincolo espropriativo; 
  11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo
e' l'Ing. Fausto Sanguanini, dirigente del Area delle  Politiche  del
Territorio della Provincia di Rimini; 
  12. AVVERSO IL PRESENTE DECRETO e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna,  entro  il  termine  di
trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione  dello  stesso.
In alternativa al ricorso giurisdizionale,  e'  possibile  presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di centoventi giorni, decorrente  dalla  data  di  notificazione  del
decreto. 

                           Il responsabile 
                          Sanguanini Fausto 

 
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