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Errata corrige
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Decreto di imposizione di servitu' coattiva ed occupazione temporanea a favore della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), con determinazione urgente delle indennita', ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies del D.P.R. 327/2001, di aree interessate dalla realizzazione del Metanodotto "Rifacimento allacciamento metano Fano S.r.l. - Misano Adriatico" DN 100 (4") DP 75 BAR - Tratto in Comune di Misano Adriatico (RN) Il responsabile VISTO ... omissis...; VISTO ... omissis...; VISTO ... omissis...; VISTO ... omissis...; VISTA ... omissis...; VISTA ... omissis...; VISTO ... omissis...; CONSIDERATO ... omissis...; VISTO ... omissis...; VISTO ... omissis...; VISTO ... omissis...; VISTO ... omissis...; VISTO ... omissis...; Tutto quanto sopra premesso, DECRETA 1. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, E' DISPOSTA LA SERVITU' DI METANODOTTO di aree in comune di Misano Adriatico (RN), interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Metano Fano S.r.l.-Misano Adriatico" DN 100 (4") DP 75 bar - tratto in comune di Misano Adriatico (RN), meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento e' sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioe' che il presente provvedimento, a cura della societa' Snam Rete Gas S.p.A., venga: - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili; - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati; 2. L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITU' A CARICO DEI FONDI INTERESSATI prevede quanto segue: - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitu', mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi; 3. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, E' ALTRESI' DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in comune di Misano Adriatico, interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Metano Fano S.r.l.-Misano Adriatico" DN 100 (4") DP 75 bar - tratto in comune di Misano Adriatico (RN), meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. E' facolta' della Societa' Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonche' accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; 4. LE INDENNITA' PROVVISORIE DA corrispondere agli aventi diritto per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001; 5. IL PRESENTE DECRETO e' trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto; 6. LA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; 7. I TECNICI INCARICATI DALLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Societa' SNAM RETE GAS S.P.A. a questa Provincia alla casella di posta elettronica certificata (pec@pec.provincia.rimini.it); 8. LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitati a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Provincia (via Dario Campana n. 64, 47922 Rimini - pec@pec.provincia.rimini.it) e per conoscenza alla Societa' SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa Provincia, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennita' predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennita' accettate dagli aventi diritto, che sara' effettuato a cura della Societa' SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale; 9. NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA PARTE DELLE DITTE PROPRIETARIE sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente a seguito di apposito provvedimento di questa Provincia. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, produrre a questa Provincia, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennita' definitive; - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001; 10. DI DARE ATTO che con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-425 del 31/01/2022 emessa da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, richiamata in premessa, e' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo; 11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo e' l'Ing. Fausto Sanguanini, dirigente del Area delle Politiche del Territorio della Provincia di Rimini; 12. AVVERSO IL PRESENTE DECRETO e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, e' possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto. Il responsabile Sanguanini Fausto TX23ADC4939