MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione IV -
Infrastrutture energetiche

(GU Parte Seconda n.86 del 22-7-2023)

 
              Decreto di proroga occupazione temporanea 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo 164/2000), recante l'Attuazione  della  direttiva
n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il  mercato  interno  del  gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge  17  maggio  1999,  n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto Legge 01  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  01  marzo  2021,  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del
23  settembre  2021,  recante  "Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero della transizione ecologica"; 
  VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 01 febbraio
2021 di approvazione del  progetto  definitivo,  autorizzazione  alla
costruzione  ed  esercizio,  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti  con  apposizione  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  delle  aree   interessate   alla
realizzazionedel gasdotto "Metanodotto Ravenna-Chieti  -  Rifacimento
tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26")  DP  75  bar  e
opere connesse"; 
  VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica  del  20
aprile 2021 con il quale sono stati disposti a favore della  societa'
SNAM RETE GAS S.p.A. l'asservimento  e  l'occupazione  temporanea  di
aree di terreni in comune di POTENZA  PICENA  (MC),  interessate  dal
tracciato del citato metanodotto; 
  VISTA l'istanza del 28 giugno 2023, acquisita in atti in pari  data
prot. n. 105852 con la quale la societa' SNAM RETE GAS S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ed Uffici in  Ancona
(AN) - "Progetto Infrastrutture Centro Orientali" -  Via  Caduti  del
Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione  una  proroga  di  12
(dodici) mesi del termine dell'occupazione temporanea disposta con il
citato decreto 20 aprile 2021 relativamente  alle  aree  identificate
nel piano particellare allegato all'istanza; 
  PRESO ATTO che il decreto 20  aprile  2021  e'  stato  regolarmente
notificato ed eseguito ex artt.  23  e24  del  D.P.R.  327/01  con  i
verbali di immissione in possesso redatti in data 25 agosto 2021; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9  del  decreto  20  aprile
2021, la SNAM RETE GAS S.p.A. ha la facolta' di  occupare  i  terreni
per 24 mesi a far data dall'immissione in possesso; 
  TENUTO CONTO che l'art. 7 del decreto 01 febbraio 2021 dispone  che
i lavori di costruzione dell'opera si concludano entro il 01 febbraio
2026; 
  CONSIDERATO che l'istanza di proroga e' motivata  dalla  necessita'
di riprogrammazione delle attivita' di cantiere a causa  del  ritardo
nell'esecuzione dei lavori dovuti allo stato di  emergenza  sanitaria
nazionale, per il contenimento del COVID-19, a partire  dal  mese  di
febbraio 2020 e dallo stato di incertezza dovuto al  prosieguo  dello
stato di emergenza sanitario nazionale per gli anni successivi 2021 e
2022, unitamente a problemi legati a defezioni da parte del personale
operante in cantiere; 
  RITENUTO che: 
  - i motivi esposti  sono  validi  per  il  rilascio  della  proroga
dell'occupazione temporanea; 
  - le indennita' proposte dalla  societa'  istante  per  l'ulteriore
occupazione  sono  congrue  ai  fini  della  determinazione   urgente
dell'indennita' provvisoria; 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  E'  concessa  una  proroga  di  ulteriori  12  mesi   del   termine
dell'occupazione  temporanea,  disposta  dall'art.  9   del   decreto
ministeriale 20 aprile 2021, dei terreni in comune di POTENZA  PICENA
(MC), interessati dalla realizzazione  del  metanodotto  "Metanodotto
Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto
DN 650 (26") DP 75 bar  e  opere  connesse"  e  riportati  nel  piano
particellare allegato al presente decreto,  con  l'indicazione  delle
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  Le indennita' provvisorie per l'occupazione temporanea dei  terreni
di cui all'articolo 1, da corrispondere  agli  aventi  diritto,  sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico e  s.m.i.,  conformemente  all'articolo  52  -octies  del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare individuale. 
  Articolo 3 
  Il presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura  della  SNAM
RETE GAS S.p.A. nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui  territorio  si  trova  il
bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro  trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 4 
  La SNAM RETE  GAS  S.p.A.,  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto alle Ditte proprietarie  dei  terreni  oggetto  del  presente
decreto, con allegato il piano particellare individuale. 
  Articolo 5 
  Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla  notifica,
possono  comunicare   con   dichiarazione   irrevocabile   a   questa
Amministrazione (DGIS - Divisione IV, Viale Cristoforo Colombo, 44  -
00147 Roma - pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alla
SNAM RETE GAS S.p.A.,  presso  gli  uffici  siti  in  Ancona  (AN)  -
Progetto Infrastrutture Centro Orientali - via Caduti del Lavoro, 40,
indirizzo   pec:   ingcos.cenor@pec.snam.it   l'accettazione    delle
indennita' di occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalle  ditte  proprietarie   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'   di   occupazione
temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul  bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita'  del
terreno, contenute nello schema  A,  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM  RETE  GAS  S.p.A.,
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 6 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle indennita' provvisorie di occupazione temporanea  disposte  dal
presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica  dello
stesso,  gli  importi  saranno  depositati   presso   la   Ragioneria
Territoriale  competente  -  Servizio  depositi  amministrativi   per
esproprio   -   a   seguito   di   apposita   ordinanza   di   questa
Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 7 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 

                        Il direttore generale 
                      dott.ssa Marilena Barbaro 

 
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