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Errata corrige
Errata corrige
Decreto di proroga occupazione temporanea
Il direttore generale
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 01 febbraio
2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla
costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla
realizzazione del gasdotto "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento
tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e
opere connesse";
VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica del 11
maggio 2021 con il quale sono stati disposti a favore della societa'
SNAM RETE GAS S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di
aree di terreni in comune di MONTECOSARO (MC), interessate dal
tracciato del citato metanodotto;
VISTA l'istanza del 21 giugno 2023, acquisita in atti in pari data
prot. n. 101732 con la quale la societa' SNAM RETE GAS S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ed Uffici in Ancona
(AN) - "Progetto Infrastrutture Centro Orientali" - Via Caduti del
Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione una proroga di 12
(dodici) mesi del termine dell'occupazione temporanea disposta con il
citato decreto 11 maggio 2021 relativamente alle aree identificate
nel piano particellare allegato all'istanza;
PRESO ATTO che il decreto 11 maggio 2021 e' stato regolarmente
notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con i
verbali di immissione in possesso redatti in data 31 agosto 2021 e 01
settembre 2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 maggio
2021, la SNAM RETE GAS S.p.A. ha la facolta' di occupare i terreni
per 24 mesi a far data dall'immissione in possesso;
TENUTO CONTO che l'art. 7 del decreto 01 febbraio 2021 dispone che
i lavori di costruzione dell'opera si concludano entro il 01 febbraio
2026;
CONSIDERATO che l'istanza di proroga e' motivata dalla necessita'
di riprogrammazione delle attivita' di cantiere a causa del ritardo
nell'esecuzione dei lavori dovuti allo stato di emergenza sanitaria
nazionale, per il contenimento del COVID-19, a partire dal mese di
febbraio 2020 e dallo stato di incertezza dovuto al prosieguo dello
stato di emergenza sanitario nazionale per gli anni successivi 2021 e
2022, unitamente a problemi legati a defezioni da parte del personale
operante in cantiere;
RITENUTO che:
- i motivi esposti sono validi per il rilascio della proroga
dell'occupazione temporanea;
- le indennita' proposte dalla societa' istante per l'ulteriore
occupazione sono congrue ai fini della determinazione urgente
dell'indennita' provvisoria;
DECRETA:
Articolo 1
E' concessa una proroga di ulteriori 12 mesi del termine
dell'occupazione temporanea, disposta dall'art. 9 del decreto
ministeriale 11 maggio 2021, dei terreni in comune di MONTECOSARO
(MC), interessati dalla realizzazione del metanodotto "Metanodotto
Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto
DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportati nel piano
particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.
Articolo 2
Le indennita' provvisorie per l'occupazione temporanea dei terreni
di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del
Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52 -octies del
medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura della SNAM
RETE GAS S.p.A. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
Articolo 4
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente
decreto alle Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente
decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla notifica,
possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa
Amministrazione (DGIS - Divisione IV, Viale Cristoforo Colombo, 44 -
00147 Roma - pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alla
SNAM RETE GAS S.p.A., presso gli uffici siti in Ancona (AN) -
Progetto Infrastrutture Centro Orientali - via Caduti del Lavoro, 40,
indirizzo pec: ingcos.cenor@pec.snam.it l'accettazione delle
indennita' di occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la
comunicazione di accettazione delle indennita' di occupazione
temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM RETE GAS S.p.A.,
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie
sulle indennita' provvisorie di occupazione temporanea disposte dal
presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello
stesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria
Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa
Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo
Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Il direttore generale
dott.ssa Marilena Barbaro
TX23ADC8044