Decreto di proroga occupazione temporanea Il direttore generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica"; VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 01 febbraio 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazionedel gasdotto "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse"; VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio 2021 con il quale sono stati disposti a favore della societa' SNAM RETE GAS S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), interessate dal tracciato del citato metanodotto; VISTA l'istanza del 16 giugno 2023, acquisita in atti in pari data prot. n. 99027 con la quale la societa' SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ed Uffici in Ancona (AN) - "Progetto Infrastrutture Centro Orientali" - Via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione una proroga di 24 (ventiquattro) mesi del termine dell'occupazione temporanea disposta con il citato decreto 12 maggio 2021 relativamente alle aree identificate nel piano particellare allegato all'istanza; PRESO ATTO che il decreto 12 maggio 2021 e' stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con i verbali di immissione in possesso redatti nelle date del 26 e 27 agosto 2021; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 12 maggio 2021, la SNAM RETE GAS S.p.A. ha la facolta' di occupare i terreni per 24 mesi a far data dall'immissione in possesso; TENUTO CONTO che l'art. 7 del decreto 01 febbraio 2021 dispone che i lavori di costruzione dell'opera si concludano entro il 01 febbraio 2026; CONSIDERATO che l'istanza di proroga e' motivata dalla necessita' di riprogrammazione delle attivita' di cantiere a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuti allo stato di emergenza sanitaria nazionale, per il contenimento del COVID-19, a partire dal mese di febbraio 2020 e dallo stato di incertezza dovuto al prosieguo dello stato di emergenza sanitario nazionale per gli anni successivi 2021 e 2022, unitamente a problemi legati a defezioni da parte del personale operante in cantiere; RITENUTO che: - i motivi esposti sono validi per il rilascio della proroga dell'occupazione temporanea; - le indennita' proposte dalla societa' istante per l'ulteriore occupazione sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; DECRETA: Articolo 1 E' concessa una proroga di ulteriori 24 mesi del termine dell'occupazione temporanea, disposta dall'art. 9 del decreto ministeriale 12 maggio 2021, dei terreni in comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), interessati dalla realizzazione del metanodotto "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 Le indennita' provvisorie per l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale. Articolo 3 Il presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 4 La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale. Articolo 5 Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla notifica, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGIS - Divisione IV, Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A., presso gli uffici siti in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali - via Caduti del Lavoro, 40, indirizzo pec: ingcos.cenor@pec.snam.it l'accettazione delle indennita' di occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM RETE GAS S.p.A., provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 6 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 7 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il direttore generale dott.ssa Marilena Barbaro TX23ADC8078