Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 Medicinale: DRULLUB Confezione e numero A.I.C.: 045573, in tutte le confezioni autorizzate IT/H/0902/001-002/IB/004/G - Codice pratica: C1B/2022/3103 Tipologia variazione: Grouping of variations di Tipo IB, categorie: B.II.f.1.d, B.II.b.3.z e B.II.b.3.a Modifiche Apportate: - B.II.f.1.d): modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: Non conservare a temperatura superiore a 25°C; B.II.b.3.z): estensione del bulk holding time a 6 mesi; B.II.b.3.a): modifica minore del processo di fabbricazione del prodotto finito. Medicinale: SYKURZUKI Confezione e numero A.I.C.: 047491, in tutte le confezioni autorizzate AT/H/0776/001-002/IB/002 - Codice pratica: C1B/2022/418 Tipologia variazione: Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a Modifica Apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento al medicinale di riferimento, senza presentazione di nuove informazioni. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP, FI ed etichettatura), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. Medicinale: IVERMECTINA SIGILLATA Confezione e numero A.I.C.: 044813, in tutte le confezioni autorizzate NL/H/3678/001/IB/001 - Codice pratica: C1B/2022/2413 Tipologia variazione: Modifica di Tipo IB, categoria B.II.f.1.b.1 Modifica Apportata: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, cosi' come confezionato per la vendita, da 24 a 36 mesi. Medicinale: MANBURESA Confezione e numero A.I.C.: 049873, in tutte le confezioni autorizzate NL/H/5503/001/IB/001 - Codice pratica: C1B/2022/2430 Tipologia variazione: Modifica di Tipo IB, categoria B.II.f.1.b.1 Modifica Apportata: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, cosi' come confezionato per la vendita, da 24 a 36 mesi. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Sante Di Renzo TX23ADD7385