STOGIT S.P.A.

(GU Parte Seconda n.62 del 27-5-2023)

 
Valutazione di impatto ambientale  -  Proroga  del  provvedimento  n.
DVA_DEC-2012-0000532  del  15/10/2012   relativo   al   progetto   di
"incremento di pressione  massima  di  esercizio  del  giacimento  di
stoccaggio gas di Sergnano (CR) oltre la pressione statica  di  fondo
originaria fino a valori non superiori del 5% alla pressione  statica
di fondo originaria" presentato da Stogit S.p.A. con sede  legale  in
San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7 -  Provvedimento
                    DEC-VA n. 212 del 27/04/2023 
 

  Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione
Generale Valutazioni Ambientali di concerto con  il  Ministero  della
Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme
in materia ambientale" e, in particolare, la Parte seconda, Titoli  I
e III, e relativi allegati; 
  VISTO il decreto 24 dicembre  2015  del  Ministro  dell'Ambiente  e
della tutela del Territorio e del Mare di concerto con  il  Ministero
dei Beni e delle attivita' culturali e del turismo, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio  2016,  con  cui  sono  stati
emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri
prescrittivi  nei  provvedimenti   di   valutazione   ambientale   di
competenza statale"; 
  VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il
"Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo"
venga ridenominato "Ministero della cultura"; 
  VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173  per  effetto  del
quale il Ministero della  transizione  ecologica  cambia  la  propria
denominazione  in   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica; 
  VISTO l'articolo 17-undecies "Regime transitorio in materia di VIA"
del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  VISTO l'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16  giugno  2017,  n.
104, che prevede  la  concessione,  su  istanza  del  proponente,  di
specifica  proroga  dell'efficacia  temporale  dei  provvedimenti  di
valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorita' competente; 
  VISTO il Decreto n. DVA_DEC-2012-0000532 del 15 ottobre 2012 con il
quale a seguito dell'istanza presentata in data 3 maggio  2011  dalla
Societa' Stogit S.p.A., e'  stato  espresso  giudizio  favorevole  di
compatibilita' ambientale per il Progetto di incremento di  pressione
massima di esercizio del giacimento di  stoccaggio  gas  di  Sergnano
(CR) oltre la pressione statica di fondo originaria fino a valori non
superiori del 5% alla pressione statica di fondo originaria"; 
  VISTA la Delibera n. X/2949 del 19.12.2014 con la quale la  Regione
Lombardia ha negato l'intesa Stato-Regione, necessaria  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  per   il   rilascio   dell'autorizzazione
mineraria per la realizzazione del progetto in questione; 
  VISTA l'istanza di  proroga  della  validita'  del  citato  Decreto
532/2012 per ulteriori cinque anni, presentata dalla Societa'  Stogit
S.p.A. in data 19.06.2017, acquisita al prot. DVA/14327; 
  CONSIDERATO  che  le  motivazioni  addotte  dalla  Societa'  Stogit
S.p.A., per detta richiesta di proroga, risiedono nel fatto che  alla
data di presentazione dell'istanza  di  proroga  del  19.06.2017,  la
Societa' era ancora in attesa del pronunciamento del TAR di Milano, a
cui la societa' medesima aveva presentato ricorso per  l'annullamento
della citata delibera 19.12.2014; 
  VISTA la nota prot. 822/AMPIR/SB del 3 ottobre 2017,  acquisita  in
pari data al prot. DVA/22627, con la quale la Societa' Stogit S.p.A.,
con riferimento alla valutazione gia' effettuata  e  ad  esito  della
quale e' stato emanato il Decreto VIA, ha  dichiarato,  tra  l'altro,
che "le condizioni ambientali di riferimento non sono cambiate [...],
cosi' come evidenziato nella "Relazione  per  la  proroga"  trasmessa
alla scrivente Direzione Generale, e che "il progetto non prevede  la
realizzazione di modifiche agli  impianti  esistenti  e  non  saranno
eseguiti scavi (prescrizione B del decreto VIA indicata dal Ministero
per i Beni e le attivita' Culturali)"; 
  VISTA la nota DVA/23934 del 18.10.2017 con la  quale  la  Direzione
Generale per le valutazioni e le  autorizzazioni  ambientali  -  oggi
D.G. valutazioni  ambientali,  ha  trasmesso  la  documentazione  del
proponente  alla  Commissione  tecnica   di   verifica   dell'impatto
ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA) chiedendo se "alla luce  degli
aggiornamenti forniti dalla  Societa'  sullo  stato  dei  luoghi,  si
possano ritenere confermate le valutazioni gia' effettuate in  merito
al progetto di cui trattasi e se vi siano, quindi, le condizioni  per
prorogare il provvedimento di VIA in questione"; 
  ACQUISITO il parere n. 2547 del 10 novembre 2017 con  il  quale  la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA  e  VAS,
nel confermare le valutazioni gia' effettuate in merito  al  progetto
di cui trattasi, ha ritenuto che vi siano le condizioni per concedere
la proroga quinquennale dei termini di validita' del  citato  decreto
VIA; 
  ACQUISITO il parere prot. 29623 del 12 novembre 2018 del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali con cui e' stato  comunicato  che
non sussistono motivi  ostativi  per  la  concessione  della  proroga
richiesta dei termini di validita' del decreto VIA; 
  VISTA la nota del  10  gennaio  2019  con  la  quale  la  Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - oggi  DG
Valutazioni ambientali, acquisito il parere favorevole della CTVA del
10 novembre 2017, n. 2547 e  il  parere  favorevole  del  concertante
Ministero per i beni e le attivita' culturali del 12  novembre  2018,
ha provveduto a trasmettere al Ministro di questo dicastero lo schema
di decreto di proroga del D.M. 532 del 15.10.2012; 
  VISTA  la  nota  prot.  10310/UDCM  del  30.04.2019,  acquisita  al
protocollo  10778/DVA  del  30.04.2019,  con  la  quale  il  Capo  di
Gabinetto di questo Ministero ha chiesto alla Direzione Generale  per
le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali di interessare la  CTVA
al fine di effettuare un approfondimento istruttorio alla luce  delle
motivazioni   addotte   dalla   Regione   Lombardia   nella    citata
Deliberazione n. X/2949/2014; 
  VISTA la nota prot. 11411/DVA del 07/05/2019 con cui  la  Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha  quindi
chiesto un parere in merito alla Commissione Tecnica  VIA  e  VAS  al
fine di relazionare all'Ufficio di Gabinetto; 
  VISTA la nota prot. MATTM/35361 del 15/05/2020 con cui la Direzione
Generale per la Crescita e lo  Sviluppo  Sostenibile  e  la  Qualita'
dello Sviluppo ha trasmesso al proponente la nota prot. CTVA/444  del
14/02/2020 con la quale la Commissione Tecnica VIA e VAS ha richiesto
alla Societa' proponente di fornire adeguati e  documentati  elementi
di valutazione in relazione a quanto rappresentato e affermato  nella
citata  deliberazione  della  Giunta  della  Regione   Lombardia   n.
X/2949/2014; 
  ACQUISITO  il  parere  della  Commissione  Tecnica  VIA  e  VAS  n.
3437/2020, con il quale, a seguito del mancato riscontro da parte del
proponente, la Commissione si e' espressa  concludendo  che  "non  e'
stato possibile eseguire  l'"approfondimento  istruttorio"  richiesto
dalla Direzione Generale  per  le  valutazioni  e  le  autorizzazioni
ambientali, e che tale approfondimento  potra'  essere  eseguito  una
volta che Stogit SpA avra' dato  riscontro  alle  citate  note  prot.
MATTM_U.0035361/2020 e prot. CTVA.U.0000444/2020"; 
  VISTA la nota prot. 439/OPER/CV del 16.07.2020, acquisita agli atti
con prot. 57694/MATTM  del  23.07.2020,  con  cui  il  proponente  ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente  in
data 15.5.2020; 
  ACQUISITO  il  Parere  tecnico  n.  142/2021,  con  il   quale   la
Commissione Tecnica VIA VAS Commissione ha concluso che: 
  "L'esame della documentazione fornita dal Proponente con nota prot.
35361/MATTM del 15.05.2020: 
  1) non ha permesso di riscontrare adeguati e  documentati  elementi
di valutazione in relazione a quanto rappresentato e affermato  nella
citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia  n.  X/2949
del 19 dicembre 2014; 
  2) non ha permesso di riscontrare alcunche' in merito all'esito del
ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo dal Proponente  al
fine  di  ottenere  l'annullamento   della   medesima   deliberazione
regionale anche se in via indipendente e'  stato  constatato  che  il
tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione  quarta)
lo ha dichiarato inammissibile (Giustizia Amministrativa  DCSNPRR  n.
00698/2019 REG.PROV.COLL.  n.  02209/2016  REG.  RIC,  pubblicato  il
01/04/2019)." 
  VISTA la nota prot. n. 783/OPER/AT  del  30/09/2021,  acquisita  al
prot. MATTM/106110 del 4/10/2021,  con  la  quale  il  proponente  ha
quindi  trasmesso  la  documentazione  integrativa  richiesta   dalla
scrivente, con nota MATTM/93865 del 03/9/2021, 
  ACQUISITO il parere n. 411/2022 con il quale la Commissione Tecnica
ha concluso che "La documentazione tecnica fornita dal Proponente con
nota prot. 0145078/MATTM del 23/12/2021 non permette  alla  scrivente
Commissione di dare riscontro  a  quanto  rappresentato  e  affermato
nella citata deliberazione della Giunta della  Regione  Lombardia  n.
X/2949 del 19  dicembre  2014,  poiche'  le  richieste  della  allora
commissione  ICHESE  relative  all'effettuazione   di   una   analisi
statistica completa a scala nazionale  delle  possibili  correlazioni
geografica,  temporale,  geologica  -  tra  l'attivita'  sismica  del
passato, le attivita'  e  le  aree  di  estrazione  o  stoccaggio  di
idrocarburi,  bacini  idroelettrici,  geotermia  profonda,  aree   di
emungimento e immissione di acqua' appaiono, ad oggi, non chiaramente
riscontrate  (come  riportato  dalla  letteratura  scientifica   piu'
recente, cfr Peruzza et al. 2021). 
  - Parimenti non  e'  possibile  dare  riscontro  alla  verifica  di
"...piani di gestione del rischio con individuazione degli Enti e dei
sistemi di controllo, programmi di interazione e comunicazione con la
popolazione  e  gli  amministratori",   almeno   sulla   base   delle
informazioni fornite. 
  - Stante l'assenza di adeguata documentazione  e  dei  necessari  e
aggiornati  approfondimenti  da  parte  del  Proponente,  si  ritiene
opportuno  e  necessario  attendere  gli   esiti   dell'analisi   del
verificatore, e acquisire ulteriori elementi da parte del Proponente,
anche alla luce della comprovata ulteriore  incertezza  generata  dai
recenti eventi sismici che hanno interessato l'area vasta all'interno
della quale sono collocati i siti di stoccaggio. 
  - La  scrivente  Commissione  chiede  che  la  suddetta  relazione,
unitamente  alle  eventuali  relazioni  tecniche  di  parte  e   alle
informazioni mancanti sopra evidenziate, vengano rese disponibili  da
parte del Proponente appena disponibili". 
  VISTA la nota prot. n.  422/OPER/AT  del  1/06/2022,  acquisita  al
prot. n. MiTE/69466 del 03/0672022 con  la  quale  il  proponente  ha
trasmesso la documentazione integrativa,  richiesta  con  nota  prot.
MiTE/19081  del  16.02.2022  in  relazione  al  parere  n.  411   del
14.01.2022  della  Commissione  Tecnica  di   Verifica   di   Impatto
Ambientale VIA e VAS; 
  ACQUISITO il parere n. 307/2022 con il quale la Commissione Tecnica
ha espresso un "parere motivato di assenza di elementi ostativi e  di
assenza di necessita' di ulteriori approfondimenti quanto al rilascio
della proroga del decreto di VIA n. 532 del 15.10.2012"; 
  CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri  che,
allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante: 
  a) il parere della Commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale VIA e VAS n. 2547 del 10 novembre 2017, costituito  da  13
pagine; 
  b) il parere del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali
espresso con nota prot. 29623 del 12 novembre 2018, costituito  da  1
pagina; 
  c) il Parere della Commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale VIA e VAS n. 307 del 29  agosto  2022,  costituito  da  13
pagine; 
  RITENUTA non necessaria l'acquisizione di un ulteriore  parere  del
Ministero della cultura, in  quanto  il  progetto  in  questione  non
prevede la realizzazione di opere; 
  RITENUTO  sulla  base  di  quanto  premesso  e  delle   motivazioni
contenute nei pareri  sopracitati,  di  dover  provvedere,  ai  sensi
dell'articolo 25, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  alla
formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale  del  progetto
sopraindicato; 
  DECRETA 
  Art. 1 
  Proroga 
  1. Il termine di  validita'  del  provvedimento  di  compatibilita'
ambientale n. DVA_DEC-2012- 0000532 del 15 ottobre 2012  relativo  al
progetto  di  "incremento  di  pressione  massima  di  esercizio  del
giacimento di stoccaggio gas di  Sergnano  (CR)  oltre  la  pressione
statica di fondo originaria fino a valori non superiori del  5%  alla
pressione statica di fondo originaria",  e'  prorogato  di  ulteriori
cinque anni a partire dalla data del presente decreto. 
  Art. 2 
  Pubblicazione 
  1. Il presente provvedimento sara' comunicato alla societa'  Stogit
S.p.A., al Ministero della  cultura,  alla  Regione  Lombardia,  alla
Provincia di Cremona, al Comune di  Sergnano,  al  Comune  di  Casale
Cremasco Vidolasco, al Comune di Ricengo, all'ARPA Lombardia. 
  2.  Il  Proponente  provvedera'  alla  pubblicazione  del  presente
provvedimento  per  estratto  nella  Gazzetta  ufficiale,  ai   sensi
dell'articolo 27 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno
2017,  n.  104,  notiziandone  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  -  Direzione  Generale  per   le   valutazioni
ambientali. 
  3. Il presente decreto e' reso disponibile,  unitamente  ai  pareri
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA  e
VAS e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sul  portale
per le Valutazioni  e  le  autorizzazioni  ambientali  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  Avverso   il   presente   provvedimento    e'    ammesso    ricorso
giurisdizionale al TAR  entro  60  giorni,  ovvero,  in  alternativa,
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di notifica dell'atto  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
mentre, per i soggetti diversi  dai  destinatari  della  notifica,  i
termini per l'impugnativa decorrono dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto sul portale per le Valutazioni e  le  autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
ai sensi dell'art. 2, comma 2. 
  Il direttore generale valutazioni ambientali 
  Gianluigi Nocco 
  Il direttore generale archeologia belle arti e paesaggio 
  Luigi La Rocca 

          Stogit S.p.A. - Senior vice president operations 
                       ing. Alessandro Troiano 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.