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Errata corrige
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Valutazione di impatto ambientale - Proroga del provvedimento n.
DVA_DEC-2012-0000532 del 15/10/2012 relativo al progetto di
"incremento di pressione massima di esercizio del giacimento di
stoccaggio gas di Sergnano (CR) oltre la pressione statica di fondo
originaria fino a valori non superiori del 5% alla pressione statica
di fondo originaria" presentato da Stogit S.p.A. con sede legale in
San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7 - Provvedimento
DEC-VA n. 212 del 27/04/2023
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione
Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della
Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme
in materia ambientale" e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I
e III, e relativi allegati;
VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero
dei Beni e delle attivita' culturali e del turismo, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati
emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri
prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale";
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il
"Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"
venga ridenominato "Ministero della cultura";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del
quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria
denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
VISTO l'articolo 17-undecies "Regime transitorio in materia di VIA"
del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO l'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di
valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorita' competente;
VISTO il Decreto n. DVA_DEC-2012-0000532 del 15 ottobre 2012 con il
quale a seguito dell'istanza presentata in data 3 maggio 2011 dalla
Societa' Stogit S.p.A., e' stato espresso giudizio favorevole di
compatibilita' ambientale per il Progetto di incremento di pressione
massima di esercizio del giacimento di stoccaggio gas di Sergnano
(CR) oltre la pressione statica di fondo originaria fino a valori non
superiori del 5% alla pressione statica di fondo originaria";
VISTA la Delibera n. X/2949 del 19.12.2014 con la quale la Regione
Lombardia ha negato l'intesa Stato-Regione, necessaria al Ministero
dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione
mineraria per la realizzazione del progetto in questione;
VISTA l'istanza di proroga della validita' del citato Decreto
532/2012 per ulteriori cinque anni, presentata dalla Societa' Stogit
S.p.A. in data 19.06.2017, acquisita al prot. DVA/14327;
CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Societa' Stogit
S.p.A., per detta richiesta di proroga, risiedono nel fatto che alla
data di presentazione dell'istanza di proroga del 19.06.2017, la
Societa' era ancora in attesa del pronunciamento del TAR di Milano, a
cui la societa' medesima aveva presentato ricorso per l'annullamento
della citata delibera 19.12.2014;
VISTA la nota prot. 822/AMPIR/SB del 3 ottobre 2017, acquisita in
pari data al prot. DVA/22627, con la quale la Societa' Stogit S.p.A.,
con riferimento alla valutazione gia' effettuata e ad esito della
quale e' stato emanato il Decreto VIA, ha dichiarato, tra l'altro,
che "le condizioni ambientali di riferimento non sono cambiate [...],
cosi' come evidenziato nella "Relazione per la proroga" trasmessa
alla scrivente Direzione Generale, e che "il progetto non prevede la
realizzazione di modifiche agli impianti esistenti e non saranno
eseguiti scavi (prescrizione B del decreto VIA indicata dal Ministero
per i Beni e le attivita' Culturali)";
VISTA la nota DVA/23934 del 18.10.2017 con la quale la Direzione
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - oggi
D.G. valutazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione del
proponente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA) chiedendo se "alla luce degli
aggiornamenti forniti dalla Societa' sullo stato dei luoghi, si
possano ritenere confermate le valutazioni gia' effettuate in merito
al progetto di cui trattasi e se vi siano, quindi, le condizioni per
prorogare il provvedimento di VIA in questione";
ACQUISITO il parere n. 2547 del 10 novembre 2017 con il quale la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS,
nel confermare le valutazioni gia' effettuate in merito al progetto
di cui trattasi, ha ritenuto che vi siano le condizioni per concedere
la proroga quinquennale dei termini di validita' del citato decreto
VIA;
ACQUISITO il parere prot. 29623 del 12 novembre 2018 del Ministero
per i beni e le attivita' culturali con cui e' stato comunicato che
non sussistono motivi ostativi per la concessione della proroga
richiesta dei termini di validita' del decreto VIA;
VISTA la nota del 10 gennaio 2019 con la quale la Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - oggi DG
Valutazioni ambientali, acquisito il parere favorevole della CTVA del
10 novembre 2017, n. 2547 e il parere favorevole del concertante
Ministero per i beni e le attivita' culturali del 12 novembre 2018,
ha provveduto a trasmettere al Ministro di questo dicastero lo schema
di decreto di proroga del D.M. 532 del 15.10.2012;
VISTA la nota prot. 10310/UDCM del 30.04.2019, acquisita al
protocollo 10778/DVA del 30.04.2019, con la quale il Capo di
Gabinetto di questo Ministero ha chiesto alla Direzione Generale per
le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali di interessare la CTVA
al fine di effettuare un approfondimento istruttorio alla luce delle
motivazioni addotte dalla Regione Lombardia nella citata
Deliberazione n. X/2949/2014;
VISTA la nota prot. 11411/DVA del 07/05/2019 con cui la Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha quindi
chiesto un parere in merito alla Commissione Tecnica VIA e VAS al
fine di relazionare all'Ufficio di Gabinetto;
VISTA la nota prot. MATTM/35361 del 15/05/2020 con cui la Direzione
Generale per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile e la Qualita'
dello Sviluppo ha trasmesso al proponente la nota prot. CTVA/444 del
14/02/2020 con la quale la Commissione Tecnica VIA e VAS ha richiesto
alla Societa' proponente di fornire adeguati e documentati elementi
di valutazione in relazione a quanto rappresentato e affermato nella
citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.
X/2949/2014;
ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n.
3437/2020, con il quale, a seguito del mancato riscontro da parte del
proponente, la Commissione si e' espressa concludendo che "non e'
stato possibile eseguire l'"approfondimento istruttorio" richiesto
dalla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali, e che tale approfondimento potra' essere eseguito una
volta che Stogit SpA avra' dato riscontro alle citate note prot.
MATTM_U.0035361/2020 e prot. CTVA.U.0000444/2020";
VISTA la nota prot. 439/OPER/CV del 16.07.2020, acquisita agli atti
con prot. 57694/MATTM del 23.07.2020, con cui il proponente ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente in
data 15.5.2020;
ACQUISITO il Parere tecnico n. 142/2021, con il quale la
Commissione Tecnica VIA VAS Commissione ha concluso che:
"L'esame della documentazione fornita dal Proponente con nota prot.
35361/MATTM del 15.05.2020:
1) non ha permesso di riscontrare adeguati e documentati elementi
di valutazione in relazione a quanto rappresentato e affermato nella
citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/2949
del 19 dicembre 2014;
2) non ha permesso di riscontrare alcunche' in merito all'esito del
ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo dal Proponente al
fine di ottenere l'annullamento della medesima deliberazione
regionale anche se in via indipendente e' stato constatato che il
tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta)
lo ha dichiarato inammissibile (Giustizia Amministrativa DCSNPRR n.
00698/2019 REG.PROV.COLL. n. 02209/2016 REG. RIC, pubblicato il
01/04/2019)."
VISTA la nota prot. n. 783/OPER/AT del 30/09/2021, acquisita al
prot. MATTM/106110 del 4/10/2021, con la quale il proponente ha
quindi trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla
scrivente, con nota MATTM/93865 del 03/9/2021,
ACQUISITO il parere n. 411/2022 con il quale la Commissione Tecnica
ha concluso che "La documentazione tecnica fornita dal Proponente con
nota prot. 0145078/MATTM del 23/12/2021 non permette alla scrivente
Commissione di dare riscontro a quanto rappresentato e affermato
nella citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.
X/2949 del 19 dicembre 2014, poiche' le richieste della allora
commissione ICHESE relative all'effettuazione di una analisi
statistica completa a scala nazionale delle possibili correlazioni
geografica, temporale, geologica - tra l'attivita' sismica del
passato, le attivita' e le aree di estrazione o stoccaggio di
idrocarburi, bacini idroelettrici, geotermia profonda, aree di
emungimento e immissione di acqua' appaiono, ad oggi, non chiaramente
riscontrate (come riportato dalla letteratura scientifica piu'
recente, cfr Peruzza et al. 2021).
- Parimenti non e' possibile dare riscontro alla verifica di
"...piani di gestione del rischio con individuazione degli Enti e dei
sistemi di controllo, programmi di interazione e comunicazione con la
popolazione e gli amministratori", almeno sulla base delle
informazioni fornite.
- Stante l'assenza di adeguata documentazione e dei necessari e
aggiornati approfondimenti da parte del Proponente, si ritiene
opportuno e necessario attendere gli esiti dell'analisi del
verificatore, e acquisire ulteriori elementi da parte del Proponente,
anche alla luce della comprovata ulteriore incertezza generata dai
recenti eventi sismici che hanno interessato l'area vasta all'interno
della quale sono collocati i siti di stoccaggio.
- La scrivente Commissione chiede che la suddetta relazione,
unitamente alle eventuali relazioni tecniche di parte e alle
informazioni mancanti sopra evidenziate, vengano rese disponibili da
parte del Proponente appena disponibili".
VISTA la nota prot. n. 422/OPER/AT del 1/06/2022, acquisita al
prot. n. MiTE/69466 del 03/0672022 con la quale il proponente ha
trasmesso la documentazione integrativa, richiesta con nota prot.
MiTE/19081 del 16.02.2022 in relazione al parere n. 411 del
14.01.2022 della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto
Ambientale VIA e VAS;
ACQUISITO il parere n. 307/2022 con il quale la Commissione Tecnica
ha espresso un "parere motivato di assenza di elementi ostativi e di
assenza di necessita' di ulteriori approfondimenti quanto al rilascio
della proroga del decreto di VIA n. 532 del 15.10.2012";
CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che,
allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:
a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS n. 2547 del 10 novembre 2017, costituito da 13
pagine;
b) il parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali
espresso con nota prot. 29623 del 12 novembre 2018, costituito da 1
pagina;
c) il Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS n. 307 del 29 agosto 2022, costituito da 13
pagine;
RITENUTA non necessaria l'acquisizione di un ulteriore parere del
Ministero della cultura, in quanto il progetto in questione non
prevede la realizzazione di opere;
RITENUTO sulla base di quanto premesso e delle motivazioni
contenute nei pareri sopracitati, di dover provvedere, ai sensi
dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla
formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale del progetto
sopraindicato;
DECRETA
Art. 1
Proroga
1. Il termine di validita' del provvedimento di compatibilita'
ambientale n. DVA_DEC-2012- 0000532 del 15 ottobre 2012 relativo al
progetto di "incremento di pressione massima di esercizio del
giacimento di stoccaggio gas di Sergnano (CR) oltre la pressione
statica di fondo originaria fino a valori non superiori del 5% alla
pressione statica di fondo originaria", e' prorogato di ulteriori
cinque anni a partire dalla data del presente decreto.
Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' comunicato alla societa' Stogit
S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Lombardia, alla
Provincia di Cremona, al Comune di Sergnano, al Comune di Casale
Cremasco Vidolasco, al Comune di Ricengo, all'ARPA Lombardia.
2. Il Proponente provvedera' alla pubblicazione del presente
provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica - Direzione Generale per le valutazioni
ambientali.
3. Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e
VAS e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sul portale
per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa,
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1,
mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i
termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del
presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
ai sensi dell'art. 2, comma 2.
Il direttore generale valutazioni ambientali
Gianluigi Nocco
Il direttore generale archeologia belle arti e paesaggio
Luigi La Rocca
Stogit S.p.A. - Senior vice president operations
ing. Alessandro Troiano
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