Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7-octies della Legge del 30 aprile 1999,
n. 130, come successivamente modificata e integrata (la Legge 130),
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n.
385 (il T.U. Bancario) corredato dall'informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorita'
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 130 del 10 novembre
2011, Estense Covered Bond S.r.l. (il "Cessionario") comunica che,
nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, indicato
nel summenzionato avviso di cessione, ai sensi di un contratto
"quadro" di cessione concluso in data 2 novembre 2011 (come
successivamente modificato), ha acquistato pro soluto da BPER Banca
S.p.A., una banca operante con la forma giuridica di societa' per
azioni, con sede legale in Via San Carlo, 8/20, 41121 Modena, Italia,
societa' appartenente al GRUPPO IVA BPER Banca Partita Iva numero
03830780361, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Modena 01153230360, iscritta all'albo delle banche
tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 4932, capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del
T.U. Bancario al n. 5387.6 (il Cedente) un primo portafoglio di
crediti derivanti da mutui fondiari e/o ipotecari residenziali aventi
le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14
dicembre 2006.
Si comunica inoltre che, in data 8 marzo 2024, il Cessionario ha
acquistato pro soluto dal Cedente un ulteriore portafoglio costituito
da crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 31 gennaio 2024 (la "Data di Efficacia
Economica")), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro), (i
"Crediti"), derivanti da contratti di mutuo (i "Mutui") aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lett. (d) del
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013, come successivamente modificato, e dell'articolo
7-novies della Legge 130 che alla data del 8 marzo 2024 risultavano
nella titolarita' del Cedente e che al 29 febbraio 2024 (la "Data di
Valutazione") (salvo ove diversamente previsto) presentavano le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' persone
fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali)
residenti in Italia;
2. mutui per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di
effettuare ulteriori erogazioni;
3. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e
successivamente ridenominati in euro);
4. mutui ipotecari in relazione ai quali il rapporto tra (i) il
debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%, ai
sensi dell'art. 129, paragrafo 1, lett. (d), del Regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
come successivamente modificato e integrato. Ai fini del criterio di
cui al presente paragrafo 4, per "valore di stima dell'immobile
ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo
mutuo" si intende il valore di stima determinato sulla base di
parametri tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca
mutuante nel processo dell'originale stima dei valori degli immobili
di cui al criterio 6. Al fine di valutare la conformita' del proprio
mutuo al criterio di cui al presente paragrafo 4, ciascun mutuatario
potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il
"valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita'
della stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
medesimo mutuo;
5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento:
(i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate
sono comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile;
(ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una
componente di interesse variabile;
(iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata
estendibile sino a una data massima;
6. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di
stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11;
7. mutui che siano retti dal diritto italiano;
8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano integralmente soddisfatte;
9. mutui che non derivino da ristrutturazione di crediti
chirografari precedentemente erogati;
10. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene a una delle seguenti categorie:
(i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei mutui il
cui tasso di interesse sia parametrato a un indice di riferimento e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso indice di
riferimento;
(iii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che
prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il
tasso variabile, a una o a piu' date prestabilite;
(iv) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa
data sia un tasso variabile parametrato a un indice di riferimento;
11. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore di
stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 11, per "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo dell'originale
stima dei valori degli immobili di cui al criterio 6. Al fine di
valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al
presente paragrafo 11, ciascun mutuatario potra', laddove non
disponga gia' di tale informazione, conoscere il "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
12. mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avviene
mediante addebito automatico su di un conto corrente aperto presso
una banca appartenente al Gruppo bancario BPER Banca (intendendo per
tale anche il pagamento diretto Sepa);
13. Mutui erogati, in via esclusiva, da BPER Banca S.p.A.;
14. mutui che alla data del 29 febbraio 2024 non presentino piu' di
una rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e non
pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale
abbia una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o
semestrale;
15. mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione
ipotecaria e debito residuo non sia inferiore al 140%;
16. mutui che alla data del 29 febbraio 2024 abbiano un debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00;
17. mutui che abbiano una data di erogazione non anteriore al 1
gennaio 2022 e non successiva al 31 agosto 2023 ovvero, in caso di
mutui ipotecari fondiari, non successiva al 10 novembre 2023;
18. mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data del 29
febbraio 2024, sia successiva al 30 giugno 2024;
19. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
20. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un mese, ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, alla Data di Valutazione, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:
21. mutui che alla Data di Valutazione abbiano quali mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che
siano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di BPER Banca S.p.A.;
22. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia
aderito, alla Data di Valutazione, mediante invio a mezzo posta della
lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di
adesione presso una filiale di BPER Banca S.p.A., alla proposta di
rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27
maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e l'Associazione Bancaria Italiana;
23. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati e convenzionati);
24. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima
dell'immobile ipotecato rivalutato alla Data di Valutazione, e'
superiore all'80%. Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo
16, per "valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato alla Data
di Valutazione" si intende il valore di stima determinato sulla base
di parametri tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca
mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili di
cui al criterio 6. Al fine di valutare la conformita' del proprio
mutuo al criterio di cui al presente paragrafo 16, ciascun mutuatario
potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il
"valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato alla Data di
Valutazione" rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
25. mutui il cui debitore non rientra in una delle seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici"). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto
17, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di
appartenenza rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
26. mutui il cui debitore rientra nella categoria SAE 614
("Artigiani") o nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie
Produttrici") ma abbia stipulato il relativo mutuo per motivi
connessi all'esercizio di impresa. Al fine di valutare la conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 18, ciascun
mutuatario potra' conoscere la propria categoria di appartenenza
nonche' se il relativo mutuo sia stato classificato quale mutuo
stipulato per motivi connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi
alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle
rate del medesimo mutuo;
27. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
28. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
29. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
30. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il
metodo di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento
a tasso fisso e una parte di ammortamento a tasso variabile;
31. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione";
32. mutui erogati in presenza di assicurazione sul credito (c.d.
mutui "HLTV");
33. mutui che abbiano una finalita' dichiarata dal debitore di
consolidamento delle passivita';
34. mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze probabili" ed
"esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (come definiti
nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo 26, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo ai
sensi della nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di
volta in volta modificata - Matrice dei Conti, rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo; e
35. mutui che alla data di erogazione erano assistiti da garanzia
rappresentata da pegno su titoli;
36. mutui in relazione ai quali il codice identificativo riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che individua la
categoria del contratto del relativo mutuo) inizia per 217 o 417;
37. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia
beneficiando alla data del 29 febbraio 2024 della sospensione del
pagamento delle rate, congiuntamente sia nella loro componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi di specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti.
Unitamente ai Crediti derivanti da Mutui oggetto della cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense Covered Bond S.r.l., senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il
pagamento dei Crediti derivanti dai Mutui o altrimenti a essi
inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale,
trasferibile per effetto della cessione dei crediti derivanti dai
Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Mutui o
ai rispettivi crediti.
Estense Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico al Cedente, ai
sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di Estense
Covered Bond S.r.l., in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i
"Debitori") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
derivanti dai Mutui e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai Debitori.
I Debitori, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a BPER Banca S.p.A.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, Estense Covered Bond
S.r.l. informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del
Contratto di Cessione gia' di titolarita' del Cedente e derivanti dai
Mutui di cui i Debitori sono parte, ha comportato necessariamente la
comunicazione a Estense Covered Bond S.r.l. dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori (i "Dati
Personali"). In virtu' della predetta comunicazione, Estense Covered
Bond S.r.l. e' divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati
Personali ed e' tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
dell'art. 14 GPDR e assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per la
Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante
disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in
forma semplificata in caso di cessione in blocco dei Crediti.
I Dati Personali sono stati trasferiti a Estense Covered Bond
S.r.l. da parte di BPER Banca S.p.A., con sede in Via San Carlo 8/20
- 41121 Modena, per effetto del predetto Contratto di Cessione, a
seguito del quale Estense Covered Bond S.r.l. e' divenuto titolare
del trattamento.
Estense Covered Bond S.r.l. informa che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo
le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
a) per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di
emissione da parte di BPER Banca S.p.A. di obbligazioni bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130; la base
giuridica per questo trattamento e' il perseguimento del legittimo
interesse ai sensi dell'art. 6, lett. f del GDPR;
b) per l'adempimento a obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; la
base giuridica per questo trattamento e' l'adempimento a obblighi di
legge ai sensi dell'art. 6, lett. c del GDPR; e
c) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione,
gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla
tutela del credito); la base giuridica per questo trattamento e' il
perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, lett. f
del GDPR.
I Dati Personali trattati per le finalita' di cui alle lett. a) e
c) che precedono sono conservati per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle predette finalita'.
I Dati Personali trattati per le finalita' di cui alla lett. b) che
precede sono conservati per il tempo necessario a garantire
l'adempimento degli obblighi di legge.
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita'
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Estense Covered Bond
S.r.l., in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalita':
(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili e
agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Estense
Covered Bond S.r.l. per la consulenza da essi prestata;
(iv) alle autorita' di vigilanza di Estense Covered Bond S.r.l. e
del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza a obblighi di
legge;
(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al
portafoglio di Crediti ceduto;
(vi) a societa' del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.;
(vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Estense Covered Bond S.r.l.
Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza i soggetti
sopracitati, il personale autorizzato al trattamento dei dati da
parte di Estense Covered Bond S.r.l. ai sensi dell'art. 29 del GDPR e
i soggetti che agiscono tipicamente in qualita' di responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
Titolare del trattamento e' Estense Covered Bond S.r.l., con sede
in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia.
E-mail: estensecb@pec.spv-services.eu
Estense Covered Bond S.r.l. informa, altresi', che i soggetti
interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a
22 del GDPR e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di opporsi al trattamento, di
chiedere e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri
Dati Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e
modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione
nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati
Personali medesimi. Gli interessati hanno inoltre diritto a proporre
reclamo all'autorita' di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR,
qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia
contrario alla normativa in vigore.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonche' di ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali,
possono scrivere ai seguenti dati di contatto:
Estense Covered Bond S.r.l.
Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia.
E-mail: estensecb@pec.spv-services.eu
Per ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei Dati
Personali e' inoltre possibile contattare il responsabile per la
protezione dei dati (DPO) del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. al
seguente indirizzo:
BPER Banca S.p.A.
Ufficio Privacy e Data Protection
Via Emilia Est 421 - 41100 Modena (MO)
E-mail: dpo.gruppobper@bper.it
Conegliano, li 9 marzo 2024
Estense Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele
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