ESTENSE COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.


Iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del
T.U. Bancario al n. 5387.6, soggetta all'attivita' di direzione e
coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04362620264
Partita IVA: Gruppo IVA BPER Banca - 03830780361

(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2024)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-octies della Legge del 30 aprile  1999,
n. 130, come successivamente modificata e integrata (la  Legge  130),
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°  settembre  1993,  n.
385 (il T.U. Bancario) corredato dall'informativa ai debitori  ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli  13  e  14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016 (il "GDPR")  e  del  Provvedimento  dell'Autorita'
  Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 130 del  10  novembre
2011, Estense Covered Bond S.r.l. (il  "Cessionario")  comunica  che,
nell'ambito di un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, indicato
nel summenzionato avviso  di  cessione,  ai  sensi  di  un  contratto
"quadro"  di  cessione  concluso  in  data  2  novembre  2011   (come
successivamente modificato), ha acquistato pro soluto da  BPER  Banca
S.p.A., una banca operante con la forma  giuridica  di  societa'  per
azioni, con sede legale in Via San Carlo, 8/20, 41121 Modena, Italia,
societa' appartenente al GRUPPO IVA BPER  Banca  Partita  Iva  numero
03830780361, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Modena 01153230360, iscritta all'albo  delle  banche
tenuto dalla Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo  13  del  T.U.
Bancario al n. 4932, capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi  dell'articolo  64  del
T.U. Bancario al n. 5387.6  (il  Cedente)  un  primo  portafoglio  di
crediti derivanti da mutui fondiari e/o ipotecari residenziali aventi
le caratteristiche di cui all'articolo  2,  comma  1,  lett.  a)  del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  n.  310  del  14
dicembre 2006. 
  Si comunica inoltre che, in data 8 marzo 2024,  il  Cessionario  ha
acquistato pro soluto dal Cedente un ulteriore portafoglio costituito
da crediti (per  capitale,  interessi,  anche  di  mora,  maturati  e
maturandi a far tempo dal 31 gennaio  2024  (la  "Data  di  Efficacia
Economica")), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro),  (i
"Crediti"), derivanti da contratti di mutuo  (i  "Mutui")  aventi  le
caratteristiche di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lett.  (d)  del
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
del 26 giugno 2013, come successivamente modificato, e  dell'articolo
7-novies della Legge 130 che alla data del 8 marzo  2024  risultavano
nella titolarita' del Cedente e che al 29 febbraio 2024 (la "Data  di
Valutazione")  (salvo  ove  diversamente  previsto)  presentavano  le
seguenti  caratteristiche  (da  intendersi   cumulative   salvo   ove
diversamente previsto): 
  1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una  o  piu'  persone
fisiche (ivi  inclusi  liberi  professionisti  o  ditte  individuali)
residenti in Italia; 
  2. mutui per i quali non sussista alcun obbligo o  possibilita'  di
effettuare ulteriori erogazioni; 
  3.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  4. mutui ipotecari in relazione ai quali il  rapporto  tra  (i)  il
debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e'  pari  o  inferiore  all'80%,  ai
sensi dell'art. 129, paragrafo 1, lett. (d), del Regolamento (UE)  n.
575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26  giugno  2013,
come successivamente modificato e integrato. Ai fini del criterio  di
cui al presente paragrafo  4,  per  "valore  di  stima  dell'immobile
ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo
mutuo" si intende il  valore  di  stima  determinato  sulla  base  di
parametri tecnico-economici utilizzati tempo per  tempo  dalla  banca
mutuante nel processo dell'originale stima dei valori degli  immobili
di cui al criterio 6. Al fine di valutare la conformita' del  proprio
mutuo al criterio di cui al presente paragrafo 4, ciascun  mutuatario
potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere  il
"valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in  prossimita'
della stipulazione del medesimo  mutuo,"  rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
  5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene  in  piu'  quote
secondo  uno  dei  seguenti  sistemi  di  ammortamento,  cosi'   come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  (i)  metodo  di  ammortamento  c.d.  "alla  francese",   per   tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale  le  rate
sono comprensive  di  una  componente  capitale  fissata  al  momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile; 
  (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo  e  di  una
componente di interesse variabile; 
  (iii) metodo di ammortamento che prevede  rate  costanti  e  durata
estendibile sino a una data massima; 
  6.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11; 
  7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano integralmente soddisfatte; 
  9.  mutui  che  non  derivino  da   ristrutturazione   di   crediti
chirografari precedentemente erogati; 
  10. mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene a una delle seguenti categorie: 
  (i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei  mutui  il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei  mutui  il
cui tasso di interesse sia parametrato a un indice di  riferimento  e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso  indice  di
riferimento; 
  (iii) mutui a tasso misto, intendendosi per  tali  quei  mutui  che
prevedono per il debitore la  facolta'  di  esercitare  l'opzione  di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero  di  optare  per  il
tasso variabile, a una o a piu' date prestabilite; 
  (iv) mutui a tasso fisso e poi  variabile,  intendendosi  per  tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato  sia  inizialmente  un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a  partire  da  una  certa
data sia un tasso variabile parametrato a un indice di riferimento; 
  11. mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore  di
stima  dell'immobile  ipotecato,  determinato  in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 11, per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla  banca  mutuante  nel  processo  dell'originale
stima dei valori degli immobili di cui al  criterio  6.  Al  fine  di
valutare la conformita' del proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al
presente  paragrafo  11,  ciascun  mutuatario  potra',  laddove   non
disponga gia' di tale informazione, conoscere  il  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  12. mutui in relazione ai quali il  pagamento  delle  rate  avviene
mediante addebito automatico su di un conto  corrente  aperto  presso
una banca appartenente al Gruppo bancario BPER Banca (intendendo  per
tale anche il pagamento diretto Sepa); 
  13. Mutui erogati, in via esclusiva, da BPER Banca S.p.A.; 
  14. mutui che alla data del 29 febbraio 2024 non presentino piu' di
una rata scaduta e non pagata, ovvero  nessuna  rata  scaduta  e  non
pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui  pagamento  rateale
abbia  una  scadenza  bimestrale,   trimestrale,   quadrimestrale   o
semestrale; 
  15. mutui per i quali il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e debito residuo non sia inferiore al 140%; 
  16. mutui che alla data del 29  febbraio  2024  abbiano  un  debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00; 
  17. mutui che abbiano una data di erogazione  non  anteriore  al  1
gennaio 2022 e non successiva al 31 agosto 2023 ovvero,  in  caso  di
mutui ipotecari fondiari, non successiva al 10 novembre 2023; 
  18. mutui la cui data di scadenza  dell'ultima  rata  prevista  dal
piano di  ammortamento,  cosi'  come  rilevabile  alla  data  del  29
febbraio 2024, sia successiva al 30 giugno 2024; 
  19. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  20. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse  variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un  mese,  ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, alla Data di Valutazione,  pur  presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  Valutazione  (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  21. mutui che alla Data di  Valutazione  abbiano  quali  mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo,  soggetti  che
siano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di BPER Banca S.p.A.; 
  22. mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, alla Data di Valutazione, mediante invio a mezzo posta della
lettera di adesione ovvero mediante presentazione  della  lettera  di
adesione presso una filiale di BPER Banca S.p.A.,  alla  proposta  di
rinegoziazione formulata ai sensi del decreto  legge  n.  93  del  27
maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio  2008  e  della
convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle  Finanze
e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  23. mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 
  24. mutui in relazione ai quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale  del  mutuo  e  (ii)  il  valore  di  stima
dell'immobile ipotecato  rivalutato  alla  Data  di  Valutazione,  e'
superiore all'80%. Ai fini del criterio di cui al presente  paragrafo
16, per "valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato alla Data
di Valutazione" si intende il valore di stima determinato sulla  base
di parametri tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca
mutuante nel processo di monitoraggio dei valori  degli  immobili  di
cui al criterio 6. Al fine di valutare  la  conformita'  del  proprio
mutuo al criterio di cui al presente paragrafo 16, ciascun mutuatario
potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere  il
"valore di stima dell'immobile  ipotecato  rivalutato  alla  Data  di
Valutazione" rivolgendosi alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  25. mutui il  cui  debitore  non  rientra  in  una  delle  seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici").  Al  fine  di  valutare  la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui  al  presente  punto
17, ciascun mutuatario  potra'  conoscere  la  propria  categoria  di
appartenenza rivolgendosi alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  26.  mutui  il  cui  debitore  rientra  nella  categoria  SAE   614
("Artigiani")  o   nella   categoria   SAE   615   ("Altre   Famiglie
Produttrici")  ma  abbia  stipulato  il  relativo  mutuo  per  motivi
connessi all'esercizio di impresa. Al fine di valutare la conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente  punto  18,  ciascun
mutuatario potra' conoscere  la  propria  categoria  di  appartenenza
nonche' se il relativo  mutuo  sia  stato  classificato  quale  mutuo
stipulato per motivi connessi all'esercizio di  impresa  rivolgendosi
alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti  delle
rate del medesimo mutuo; 
  27. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  28. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  29. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  30. mutui il cui rimborso in  linea  capitale  avviene  secondo  il
metodo di  ammortamento  c.d.  "Mix",  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di  ammortamento
a tasso fisso e una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  31. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  32. mutui erogati in presenza di assicurazione  sul  credito  (c.d.
mutui "HLTV"); 
  33. mutui che abbiano una  finalita'  dichiarata  dal  debitore  di
consolidamento delle passivita'; 
  34. mutui che derivino da "esposizioni oggetto  di  concessioni"  o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze  probabili"  ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti).  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo 26, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo  ai
sensi della nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di
volta in volta modificata -  Matrice  dei  Conti,  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; e 
  35. mutui che alla data di erogazione erano assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  36. mutui in relazione ai quali il codice identificativo  riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che  individua  la
categoria del contratto del relativo mutuo) inizia per 217 o 417; 
  37. mutui  in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  stia
beneficiando alla data del 29 febbraio  2024  della  sospensione  del
pagamento  delle  rate,  congiuntamente  sia  nella  loro  componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi  di  specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti. 
  Unitamente ai Crediti derivanti da  Mutui  oggetto  della  cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense Covered Bond  S.r.l.,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei  Crediti  derivanti  dai  Mutui  o  altrimenti  a  essi
inerenti,  ivi  inclusa  qualsiasi  garanzia,  reale   o   personale,
trasferibile per effetto della cessione  dei  crediti  derivanti  dai
Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con  causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Mutui  o
ai rispettivi crediti. 
  Estense Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico  al  Cedente,  ai
sensi della Legge 130, affinche' in  nome  e  per  conto  di  Estense
Covered  Bond  S.r.l.,  in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  Crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute.  Per  effetto  di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti   (i
"Debitori") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi  causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione  ai  Crediti
derivanti dai Mutui e diritti  ceduti  nelle  forme  nelle  quali  il
pagamento di tali somme era a loro  consentito  per  contratto  o  in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate  a  tempo
debito ai Debitori. 
  I Debitori, i datori  di  lavoro  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a BPER Banca S.p.A. 
  Ai sensi degli articoli 13 e 14  del  GDPR,  Estense  Covered  Bond
S.r.l. informa i Debitori che la cessione  dei  Crediti  oggetto  del
Contratto di Cessione gia' di titolarita' del Cedente e derivanti dai
Mutui di cui i Debitori sono parte, ha comportato necessariamente  la
comunicazione a  Estense  Covered  Bond  S.r.l.  dei  dati  personali
identificativi, patrimoniali  e  reddituali  dei  Debitori  (i  "Dati
Personali"). In virtu' della predetta comunicazione, Estense  Covered
Bond S.r.l. e' divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei  Dati
Personali ed e' tenuta a fornire la presente  informativa,  ai  sensi
dell'art. 14  GPDR  e  assolve  tale  obbligo  mediante  la  presente
pubblicazione  in  forza  del  provvedimento  del  Garante   per   la
Protezione  Dei  Dati  Personali  del  18   gennaio   2007,   recante
disposizioni circa le modalita'  con  cui  rendere  l'informativa  in
forma semplificata in caso di cessione in blocco dei Crediti. 
  I Dati Personali sono  stati  trasferiti  a  Estense  Covered  Bond
S.r.l. da parte di BPER Banca S.p.A., con sede in Via San Carlo  8/20
- 41121 Modena, per effetto del predetto  Contratto  di  Cessione,  a
seguito del quale Estense Covered Bond S.r.l.  e'  divenuto  titolare
del trattamento. 
  Estense Covered Bond S.r.l. informa che i  Dati  Personali  saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita',  secondo
le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto  sociale  e,
in particolare: 
  a) per finalita' inerenti alla realizzazione  di  un'operazione  di
emissione da parte di BPER  Banca  S.p.A.  di  obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130; la  base
giuridica per questo trattamento e' il  perseguimento  del  legittimo
interesse ai sensi dell'art. 6, lett. f del GDPR; 
  b) per l'adempimento a obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza  e  controllo;  la
base giuridica per questo trattamento e' l'adempimento a obblighi  di
legge ai sensi dell'art. 6, lett. c del GDPR; e 
  c) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla  gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito); la base giuridica per questo trattamento  e'  il
perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6,  lett.  f
del GDPR. 
  I Dati Personali trattati per le finalita' di cui alle lett.  a)  e
c) che precedono sono conservati per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle predette finalita'. 
  I Dati Personali trattati per le finalita' di cui alla lett. b) che
precede  sono  conservati  per  il  tempo  necessario   a   garantire
l'adempimento degli obblighi di legge. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da Estense Covered Bond
S.r.l., in Italia e/o  in  paesi  dell'Unione  Europea,  ai  seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalita': 
  (i) ai  soggetti  incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  (iii) ai fornitori di servizi,  consulenti,  revisori  contabili  e
agli altri consulenti legali, fiscali  e  amministrativi  di  Estense
Covered Bond S.r.l. per la consulenza da essi prestata; 
  (iv) alle autorita' di vigilanza di Estense Covered Bond  S.r.l.  e
del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza a obblighi  di
legge; 
  (v) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di Crediti ceduto; 
  (vi) a societa' del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.; 
  (vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti  dovessero  essere
ulteriormente ceduti da parte di Estense Covered Bond S.r.l. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza  i   soggetti
sopracitati, il personale autorizzato  al  trattamento  dei  dati  da
parte di Estense Covered Bond S.r.l. ai sensi dell'art. 29 del GDPR e
i soggetti che agiscono tipicamente in qualita' di  responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. 
  Titolare del trattamento e' Estense Covered Bond S.r.l.,  con  sede
in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia. 
  E-mail: estensecb@pec.spv-services.eu 
  Estense Covered Bond  S.r.l.  informa,  altresi',  che  i  soggetti
interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a
22 del GDPR e che, pertanto, gli stessi  hanno  il  diritto,  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di opporsi al trattamento, di
chiedere e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno  dei  propri
Dati Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e
modalita'  del  trattamento,   l'aggiornamento,   la   rettificazione
nonche',  qualora  vi  abbiano  interesse,  l'integrazione  dei  Dati
Personali medesimi. Gli interessati hanno inoltre diritto a  proporre
reclamo  all'autorita'  di  controllo  competente  (Garante  per   la
Protezione dei Dati Personali),  ai  sensi  dell'art.  77  del  GDPR,
qualora ritenga che il trattamento  dei  propri  Dati  Personali  sia
contrario alla normativa in vigore. 
  I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di  cui  sopra  nonche'  di  ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento  dei  Dati  Personali,
possono scrivere ai seguenti dati di contatto: 
  Estense Covered Bond S.r.l. 
  Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia. 
  E-mail: estensecb@pec.spv-services.eu 
  Per  ulteriori  chiarimenti  in  merito  al  trattamento  dei  Dati
Personali e' inoltre possibile  contattare  il  responsabile  per  la
protezione dei dati (DPO) del Gruppo bancario BPER  Banca  S.p.A.  al
seguente indirizzo: 
  BPER Banca S.p.A. 
  Ufficio Privacy e Data Protection 
  Via Emilia Est 421 - 41100 Modena (MO) 
  E-mail: dpo.gruppobper@bper.it 
  Conegliano, li 9 marzo 2024 

        Estense Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                           Paolo Gabriele 

 
TX24AAB2529
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