UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1


Societa' capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'albo
dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n.
02008.1

Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi 00348170101
Partita IVA: 00348170101

(GU Parte Seconda n.33 del 19-3-2024)

 
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi  dell'art.  58  del
Decreto  Legislativo  n.  385  del  1°  settembre  1993   (il   "T.U.
Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13  e  14
del Regolamento UE "2016/679 (il "GDPR") e della normativa  nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy"), in  materia
                  di protezione dei dati personali 
 

  UniCredit S.p.A. comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi dell'articolo  58  del
T.U. Bancario, concluso in data 15 marzo 2024 e con data efficacia in
pari data, ha acquistato pro soluto da UniCredit BpC Mortgage S.r.l.,
una societa' a responsabilita' limitata con socio unico costituita ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"),  con  sede
legale in Viale dell'Agricoltura, 7,  37135  Verona,  Italia,  codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro  delle
imprese di Verona n. 04133390262,  capitale  sociale  Euro  12.000,00
(dodicimila/00) interamente versato, tutti i crediti  (per  capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data
di  Valutazione  (inclusa),  accessori,   spese,   ulteriori   danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario o
ipotecario  che  alla  data  del  15  marzo  2024  risultavano  nella
titolarita' di UniCredit BpC Mortgage S.r.l.,  e  che  alla  Data  di
Valutazione  (salvo  ove  diversamente  previsto)   presentavano   le
seguenti  caratteristiche  (da  intendersi   cumulative   salvo   ove
diversamente previsto): 
  1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in
linea capitale del mutuo  alla  Data  di  Valutazione  ed  il  valore
dell'immobile sul quale e' stata  concessa  la  garanzia  ipotecaria,
calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente
frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un
precedente finanziamento in quote, e' pari o inferiore all'80%; 
  2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una  o  piu'  persone
fisiche (ivi incluse le  persone  fisiche  il  cui  mutuo  sia  stato
concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di
societa' di fatto residenti in Italia,  in  base  a  quanto  indicato
nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da  parte  del
relativo debitore), con almeno una di esse residente in Italia; 
  3) mutui che non abbiano una durata residua superiore a 30 anni; 
  4) mutui originariamente erogati da UniCredit  S.p.A.  o  da  altra
banca successivamente incorporata in UniCredit S.p.A.; 
  5) mutui garantiti da ipoteca su  immobili  aventi  caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che: 
  (i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano in  una
delle seguenti categorie catastali classate: A1, A2, A3, A4, A5,  A6,
A7, A8, A9, ovvero  A11;  ovvero  in  una  delle  seguenti  categorie
catastali non classate A, V; ovvero 
  (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data  di
Valutazione sono stati  accatastati  in  almeno  una  delle  predette
categorie catastali. 
  Tale  criterio  si  intende  rispettato  anche  laddove   l'ipoteca
iscritta a  garanzia  del  mutuo  su  un  immobile  rientrante  nelle
categorie catastali di cui al punto  (i)  del  presente  criterio  si
estenda anche ad immobili pertinenziali  al  suddetto  immobile,  che
appartengano alle seguenti categorie catastali classate: C6, C2,  C7,
F5, F2, F1, F3, T,  ovvero  alle  seguenti  categorie  catastali  non
classate: G, CN, PA, M, D, EU, E, CO, L, LE, PF, X; 
  6) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene  in  piu'  quote
secondo  uno  dei  seguenti  metodi  di  ammortamento,   cosi'   come
rilevabile alla Data di  Stipulazione  o,  se  esistente,  alla  data
dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento: 
  (i) metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese")
ai sensi del quale tutte le rate comprensive di capitale ed interesse
hanno uguale importo iniziale; ovvero 
  (ii) metodo di  ammortamento  con  quote  capitali  costanti  (c.d.
"all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a
rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale; 
  7) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute alla  Data  di
Valutazione (inclusa) risultavano (A) pagate alla data  del  4  marzo
2024 (inclusa) ovvero (B) non pagate  alla  data  del  4  marzo  2024
(inclusa), ma in relazione alle quali a tale data il relativo obbligo
di pagamento era sospeso in virtu' di provvedimenti  legislativi  e/o
governativi e/o di specifiche  iniziative  commerciali  di  UniCredit
S.p.A. e/o di specifiche clausole contrattuali. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  Valutazione  (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  8) mutui che siano stati oggetto  di  accollo  dalla  data  del  31
dicembre 2023 (esclusa) alla data del 6 marzo 2024 (inclusa) al quale
UniCredit S.p.A. abbia aderito ovvero mutui che siano  stati  oggetto
di accollo comunicato ad UniCredit S.p.A. tra  il  31  dicembre  2023
(escluso) e il 6 marzo 2024(incluso) e a  cui  UniCredit  S.p.A.  non
abbia ancora aderito alla data del 6 marzo 2024 (inclusa); 
  9) mutui in relazione ai quali  l'ultima  rata  in  conto  capitale
scada entro il 31 dicembre 2026; 
  10) mutui per i quali il  relativo  debitore  abbia  effettuato  un
rimborso totale o parziale anticipato tra la Data di  Valutazione  ed
il 6 marzo 2024 (incluso); 
  11)  mutui  in  relazione  ai  quali  il  relativo  debitore  abbia
beneficiato della sospensione parziale o totale del pagamento di  una
o piu' rate o della riduzione dell'importo effettivamente  pagato  di
una o piu' rate rispetto a quanto contrattualmente previsto in virtu'
della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ovvero del decreto  legge  n.
18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020; 
  12) mutui in relazione ai quali UniCredit  S.p.A.,  o  altra  banca
successivamente incorporata in UniCredit  S.p.A.,  abbia  erogato  al
relativo mutuatario un mutuo accessorio a  fronte  dell'adesione  del
relativo mutuatario ad iniziative di sospensione  parziale  o  totale
del pagamento  di  una  o  piu'  rate  o  di  riduzione  dell'importo
effettivamente  pagato  di  una  o  piu'  rate  rispetto   a   quando
contrattualmente previsto  in  virtu'  di  specifiche  iniziative  di
sospensione di pagamento; 
  13) mutui  in  relazione  ai  quali  abbiano  trovato  in  concreto
applicazione i benefici di cui all'art. 3 del decreto legge n. 93 del
27 maggio 2008 convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008; 
  14) mutui per i quali  i  relativi  debitori  e/o  garanti  abbiano
promosso  un'azione  giudiziaria  o  una  procedura   di   mediazione
obbligatoria  nei  confronti  di  UniCredit  S.p.A.,  a  quest'ultima
notificata, ed il relativo giudizio o  la  relativa  procedura  siano
ancora pendenti, (per tale  intendendosi  un  giudizio  non  definito
transattivamente e/o per il quale non  e'  intervenuta  una  sentenza
passata in giudicato o una procedura per la quale non e' stato emesso
un verbale di chiusura) alla Data di Valutazione; 
  15) mutui garantiti da uno o piu' immobili il quale, o  almeno  uno
dei quali, a loro volta, garantiscono anche altri finanziamenti oltre
a tale mutuo; 
  16) mutui in relazione  ai  quali  il  rapporto  tra  valore  della
garanzia ipotecaria e il debito residuo in linea capitale  del  mutuo
alla  Data  di  Stipulazione  ovvero  alla  data  del  piu'   recente
frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un
precedente finanziamento in quote sia inferiore al 150%; 
  17) mutui le  cui  rate  risultino  pagate  tramite  MAV  (Mediante
Avviso); 
  18) mutui in  relazione  ai  quali  alla  data  del  4  marzo  2024
(incluso) e' ancora dovuto da parte del debitore il rimborso di  sole
rate il cui obbligo di  pagamento  era  stato  sospeso  totalmente  o
parzialmente in virtu' di provvedimenti legislativi  e/o  governativi
e/o di specifiche iniziative commerciali di UniCredit S.p.A.  e/o  di
specifiche clausole contrattuali; 
  19)  mutui  il  cui  codice  contratto  sia  compreso  nella  lista
consultabile        al        seguente         sito         internet:
https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/uniC
reditbpCmortgagesrl.html. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per: 
  "Data di  Stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria  di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli    o    ristrutturazioni    o    frazionamenti    intervenuti
successivamente a tale data; e 
  "Data di Valutazione" deve intendersi l'inizio del 1 marzo 2024. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti  a  UniCredit  S.p.A.,  senza   ulteriori   formalita'   o
annotazioni, ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario,  tutti  gli
altri diritti derivanti a UniCredit BpC Mortgage S.r.l.  dai  crediti
pecuniari  oggetto  del  summenzionato  contratto  di  cessione,  ivi
incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori  e,
piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai suddetti crediti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta  in  relazione  ai
crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro  consentito  per  contratto  o  in  forza  di  legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che  potranno  essere  comunicate  a  tempo  debito  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  alla
filiale o agenzia di  UniCredit  S.p.A.  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto  di  mutuo,
nelle  ore  di  apertura  di  sportello  di  ogni  giorno  lavorativo
bancario. 
  Informativa Privacy 
  UniCredit S.p.A., a  seguito  della  retrocessione,  e'  ridivenuto
esclusivo  titolare  dei  crediti   riacquistati.   Di   conseguenza,
UniCredit S.p.A. agisce in qualita' di titolare del  trattamento  dei
dati personali - anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -  contenuti
nei documenti e  nelle  evidenze  informatiche  connessi  ai  crediti
ceduti e relativi ai debitori ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali"). 
  Ulteriori  informazioni  sul   trattamento   dei   Dati   Personali
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  Milano, 15 marzo 2024 

p. UniCredit S.p.A. - Quadro  direttivo  autorizzato  con  poteri  di
                                firma 
                          Giorgio Frazzitta 
p. UniCredit S.p.A. - Quadro  direttivo  autorizzato  con  poteri  di
                                firma 
                           Stefano Ruggeri 

 
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