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Circolare n. 1307
Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione
separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai
sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.
326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui o
al rifinanziamento dei contratti di leasing finanziario concessi a
tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa
depositi e prestiti societa' per azioni ovvero da soggetti
autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 3, comma 17, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350.
INDICE
Premessa
Sez. 1. Ambito soggettivo
Sez. 2. Ambito oggettivo
Sez. 3. Caratteristiche dei Finanziamenti Originari
Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti
Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto
Sez. 6. Condizioni Generali dei Nuovi Prestiti
6.1 Preammortamento
6.2 Erogazione
6.3 Ammortamento
6.4 Tasso di interesse
6.5 Rimborso anticipato volontario parziale o totale
6.6 Garanzie e impegni
6.7 Recesso e Risoluzione
Sez. 7. Rinvio alla disciplina generale
NOTA TECNICA
Premessa
L'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali,
al fine di contenere il costo dell'indebitamento, ha previsto la
possibilita' per gli enti di convertire i mutui contratti
successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento
con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che
consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita'
totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto
nelle originarie pattuizioni contrattuali.
L'articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha
aggiunto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, tra
l'altro, il seguente periodo: "inoltre, non costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di
revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di
approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del
valore finanziario delle passivita' totali".
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo
concessi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di
seguito "CDP") "sono destinati agli investimenti di interesse
pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge o ad altre finalita' per le quali e' consentito, ai
medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento".
La presente Circolare rende note le condizioni generali dei
prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti di
cui alla successiva sezione 1 per le finalita' di cui alla successiva
sezione 2.
Sez. 1. Ambito soggettivo
La presente Circolare si applica ai prestiti, come di seguito
definiti, destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano (di seguito "Enti").
Sez. 2. Ambito oggettivo
La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra la data
di pubblicazione della presente Circolare sul sito internet della CDP
www.cdp.it (di seguito "Sito Internet") e il 31 dicembre 2026, a
concedere prestiti (di seguito "Nuovi Prestiti") agli Enti, destinati
alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale,
dei Finanziamenti Originari - come di seguito definiti - e
contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell'articolo 41,
comma 2, della legge n. 448/2001 (di seguito "Art. 41"), nonche'
dell'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, di finanziamenti
contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari
bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti
autorizzati (di seguito "Intermediari"), in corso di ammortamento e,
per quanto concerne i mutui, integralmente erogati alla Data di
Conversione, come appresso definita, i cui oneri di ammortamento sono
a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi (di
seguito "Finanziamenti Originari"), alle condizioni, nei termini e
con le modalita' di seguito indicate.
Sez. 3. Caratteristiche dei Finanziamenti Originari
I Finanziamenti Originari devono essere stati contratti in
conformita' alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento
tempo per tempo applicabile e possono essere stati:
- destinati al finanziamento delle spese per investimenti
individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge n.
350 del 2003 (di seguito "Investimenti"), ovvero;
- alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui
destinati al finanziamento di Investimenti.
In particolare, i contratti di leasing finanziario possono essere
oggetto di rifinanziamento esclusivamente se di importo superiore a
euro 50 milioni.
Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti
L'importo di ciascun Nuovo Prestito e' pari al debito residuo del
Finanziamento Originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito
"Importo da Estinguere") in essere alla Data di Conversione, come di
seguito definita. Il Nuovo Prestito e' pertanto destinato
esclusivamente al pagamento dell'Importo da Estinguere verso
l'Intermediario titolare del Finanziamento Originario alla predetta
Data di Conversione (di seguito "Destinazione"). E' dunque
tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali
ulteriori oneri a carico dell'Ente conseguenti alla conversione o al
rifinanziamento, nel caso di leasing finanziario, del Finanziamento
Originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti
per il rimborso anticipato del Finanziamento Originario, interessi di
mora, ratei interessi, ecc.
Si precisa, in ogni caso, che:
- per ciascun Ente l'importo massimo del plafond di Nuovi Prestiti
concedibili dalla CDP e' pari complessivamente a 1 miliardo di euro,
utilizzabile entro il 31 dicembre 2026;
- gli Enti beneficiari di Nuovi Prestiti per un importo
complessivamente superiore a 0,5 miliardi di euro non possono
accedere, sino al 31 dicembre 2027, ad eventuali operazioni di
rinegoziazione attivate dalla CDP;
- gli Enti che hanno beneficiato della concessione di prestiti da
parte della CDP ai sensi della Circolare CDP n. 1298/2019 per un
importo superiore a 0,5 miliardi di euro, possono richiedere Nuovi
Prestiti in deroga al termine del 31 dicembre 2025 previsto nella
Circolare CDP n. 1298/2019.
Si precisa che, in ogni caso, ciascun Nuovo Prestito puo' essere
destinato alla conversione o al rifinanziamento, nel caso di leasing
finanziario, di un singolo Finanziamento Originario, essendo esclusa
la possibilita' di destinare un Nuovo Prestito per la conversione o
per il rifinanziamento di piu' Finanziamenti Originari.
Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto
La fase istruttoria e' funzionale "all'accertamento della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per la contrazione dei
Nuovi Prestiti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla
CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed
alla valutazione della sostenibilita' del debito da parte dell'Ente,
concernente, tra l'altro, l'analisi e la valutazione della situazione
finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al
biennio precedente, con particolare riguardo al livello di
indebitamento rispetto alla dimensione di bilancio, alla gestione
della liquidita', alla gestione dei residui e alla gestione
sanitaria.
La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte
dell'Ente della domanda del Nuovo Prestito (di seguito "Domanda"),
contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, pari
all'Importo da Estinguere, la Data di Conversione e le
caratteristiche del Nuovo Prestito richiesto (tipologia di tasso e
durata di ammortamento). L'importo del Nuovo Prestito non puo'
comunque essere inferiore a cinque milioni di euro.
Unitamente alla Domanda, che deve essere presentata alla CDP almeno
60 (sessanta) giorni (NOTA 1) prima della Data di Conversione
mediante Posta Elettronica Certificata, l'Ente dovra' trasmettere
alla CDP, in particolare, la seguente documentazione:
1. una attestazione del Responsabile del servizio finanziario
dell'Ente da cui risulti:
a) la conferma da parte dell'Ente in merito alla conformita'
dell'operazione di conversione o di rifinanziamento, nel caso di
leasing finanziario, del Finanziamento Originario con le originarie
pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro
positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione o
di rifinanziamento;
b) che il Finanziamento Originario e' stato destinato ad
Investimenti ovvero alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di
precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti;
c) nel caso in cui il Finanziamento Originario sia stato contratto
nella forma di leasing finanziario, che l'importo di tale contratto
sia superiore a 50 milioni di euro.
2. il provvedimento autorizzativo del competente organo dell'Ente
relativo alla contrazione dei/l Nuovi/o Prestiti/o, da destinare alla
conversione/rifinanziamento dei/l Finanziamenti/o Originari/o che
dovranno/a' essere puntualmente individuati/o nello stesso
provvedimento;
3. una dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario
dell'Ente da cui risulti, sulla base delle preliminari valutazioni
effettuate, il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41.
La CDP acquisisce inoltre, nella fase istruttoria, la
documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare:
- la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa tempo
per tempo applicabile per il ricorso ai Nuovi Prestiti da parte
dell'Ente;
- le caratteristiche del Finanziamento Originario oggetto di
conversione/rifinanziamento mediante il Nuovo Prestito;
- la sostenibilita' del debito da parte dell'Ente.
L'elenco dettagliato della documentazione necessaria per
l'istruttoria e' riportato, in ogni caso, in un'apposita scheda,
disponibile nella relativa sezione del Sito Internet.
La CDP si riserva comunque di acquisire eventuali ulteriori
documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento
dell'istruttoria.
In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la
deliberazione del Nuovo Prestito da parte del Consiglio di
Amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP delegato dal
Consiglio medesimo (di seguito "Affidamento"), che potra' avere una
validita' massima sino al termine previsto per il perfezionamento
contrattuale del Nuovo Prestito (di seguito "Contratto"), che
avviene, di norma, in forma di atto pubblico e con oneri a carico
dell'Ente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni (NOTA 2)
antecedenti la Data di Conversione.
Sez. 6. Condizioni Generali dei Nuovi Prestiti
La CDP mette a disposizione degli Enti due tipologie di Nuovo
Prestito:
- prestito senza preammortamento ad erogazione unica;
- prestito con preammortamento.
6.1 Preammortamento
Nel caso di prestito con preammortamento, il periodo di
preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del Contratto
(di seguito "Data di Stipula") e termina, di norma, l'ultimo giorno
del semestre solare in cui e' prevista la data di erogazione del
Nuovo Prestito (di seguito "Periodo di Preammortamento").
Sull'importo erogato maturano interessi di preammortamento al tasso
di interesse fisso o variabile per il periodo compreso tra la data di
erogazione (esclusa) e il giorno precedente l'inizio
dell'ammortamento (incluso).
Il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel primo
semestre di ciascun anno solare viene effettuato alla data del 31
luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi
di preammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato
alla data del 31 gennaio dell'anno successivo.
6.2 Erogazione
L'erogazione avviene in un'unica soluzione, in corrispondenza della
data indicata in Contratto, ossia la data prevista per la conversione
o per il rifinanziamento, nel caso di leasing finanziario, del
Finanziamento Originario (di seguito la "Data di Conversione") che,
in ogni caso:
- non potra' essere fissata oltre la scadenza del primo semestre
solare successivo al semestre in cui cade la data di presentazione
della Domanda; e
- dovra' cadere nel semestre solare di perfezionamento del
Contratto.
Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto
corrente bancario intestato all'Ente, indicato da quest'ultimo ai
sensi del Contratto.
La CDP non e' in alcun modo responsabile della effettiva
destinazione da parte dell'Ente delle somme erogate e resta del tutto
estranea ai rapporti tra l'Ente e gli Intermediari destinatari finali
delle somme erogate.
L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione del Nuovo Prestito
e' sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte della CDP,
entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Conversione, della
dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio
finanziario dell'Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di
cui all'Art. 41.
Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all' Art. 41,
la CDP dovra' ricevere, entro il predetto termine, una dichiarazione,
resa ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario
dell'Ente, attestante il mancato rispetto delle suddette condizioni.
Entro il decimo giorno successivo alla Data di Conversione, CDP
deve ricevere dall'Ente una dichiarazione del Responsabile del
servizio finanziario da cui risulti che il rimborso anticipato
dell'Importo da Estinguere e' stato effettuato dall'Ente alla Data di
Conversione.
6.3 Ammortamento
L'ammortamento, che avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni,
in base alla scelta dell'Ente, decorre, di norma:
- nel caso di prestito senza preammortamento, dalla data di
erogazione del Nuovo Prestito;
- nel caso di prestito con preammortamento, dal primo giorno del
semestre solare successivo alla data di erogazione del Nuovo
Prestito.
Le rate di ammortamento sono, di norma, semestrali, posticipate,
comprensive di capitale (a quote capitale crescenti o costanti per un
Nuovo Prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a
tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed
il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna detta "Data di Pagamento"),
a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento
e fino alla data di scadenza del Nuovo Prestito, inclusa.
6.4 Tasso di interesse
Nel caso in cui l'Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato a
tasso di interesse variabile, tale tasso sara' pari:
- nel Periodo di Preammortamento, ove presente, per il periodo
compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno ovvero il 31
dicembre immediatamente successivo: alla somma algebrica i) della
maggiorazione in vigore alla Data di Stipula per il Nuovo Prestito,
determinata, di norma settimanalmente, dalla CDP e resa nota
attraverso il Sito Internet o mediante altri mezzi di comunicazione
(di seguito "Maggiorazione Unica") e ii) del Primo Parametro Euribor,
come definito nella nota tecnica allegata alla presente Circolare (di
seguito "Nota Tecnica");
- nel periodo di ammortamento: alla somma algebrica i) della
Maggiorazione Unica e ii) del Parametro Euribor, come definito nella
Nota Tecnica.
Nel caso in cui l'Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato a
tasso di interesse fisso, tale tasso sara' pari:
- nel Periodo di Preammortamento, ove presente, e nel periodo di
ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii)
del Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE, determinato e calcolato
dalla CDP con le modalita' descritte nella Nota Tecnica. Il TFE
applicato al Nuovo Prestito e' determinato, di norma, i) alla Data di
Stipula, per i contratti stipulati a partire dalle ore 12, ovvero ii)
il giorno lavorativo che precede la Data di Stipula, per i contratti
stipulati prima delle ore 12.
La Maggiorazione Unica e' quella quotata, in relazione alle
specifiche caratteristiche del Nuovo Prestito, per il "Prestito ad
Erogazione Unica" di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo
4.1.3. e per il "Prestito con Preammortamento" di cui alla Circolare
n. 1284/2015, paragrafo 4.2.4.
La CDP si riserva di modificare, previa comunicazione diffusa anche
mediante il Sito Internet, il calendario delle date di determinazione
delle maggiorazioni e dei parametri e si riserva altresi' di non
offrire condizioni economiche, in taluni periodi, per alcune delle
combinazioni di durata totale, regime di tasso di interesse e profilo
di rimborso.
6.5 Rimborso anticipato volontario parziale o totale
Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15 al Cap.
4.1. "Condizioni generali del prestito senza preammortamento, ad
erogazione unica o multipla", paragrafo 4.1.4 "Rimborso anticipato
volontario", per quanto riguarda il prestito senza preammortamento,
al Cap. 4.2. "Condizioni generali del prestito con preammortamento",
paragrafo 4.2.5 "Rimborso Anticipato volontario parziale o totale",
per quanto riguarda il prestito con preammortamento.
6.6 Garanzie e impegni
Si applica, per quanto compatibile con le caratteristiche del Nuovo
Prestito, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap. 5.
"Garanzie e Impegni".
6.7 Recesso e Risoluzione
Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate
dall'Ente ai sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non
corretta o non accurata entro la data dell'erogazione, la CDP, entro
tale data, potra' recedere dal Contratto.
Il recesso si verifichera' nel momento in cui la CDP dara'
comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera
raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facolta'
di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potra'
comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi
compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
La CDP puo' risolvere il Contratto a norma dell'articolo 1456 del
Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai
sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta)
giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato;
b) utilizzo del Nuovo Prestito per una finalita' diversa rispetto
alla Destinazione;
c) falsita', incompletezza, non correttezza o non accuratezza di
una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi
del Contratto;
d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in conto -
con il quale l'Ente ha impartito al tesoriere apposita disposizione
irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli
ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al tesoriere
dell'Ente - i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello
predisposto dalla CDP, salvo che il mandato di addebito in conto
conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro
e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula;
e) inadempimento da parte dell'Ente o del proprio tesoriere,
ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle
obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi al Nuovo
Prestito;
f) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro
indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal
Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di
grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l'Ente, conseguente ad
inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o piu' altri
impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un
importo superiore ad euro cinque milioni.
La risoluzione si verifichera' nel momento in cui la CDP
comunichera' all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata
o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della
risoluzione. In ogni altro caso, si applichera' la risoluzione del
contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice
Civile.
In conseguenza della risoluzione del Contratto, l'Ente dovra',
entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP,
rimborsare: i) il debito residuo del Nuovo Prestito, ii) gli
interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali
interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri
accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP
dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri previsti alla
precedente Sez. 6.5 e v) un importo pari allo 0,125% del debito
residuo del Nuovo Prestito.
Inoltre, nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della
condizione sospensiva di cui al penultimo capoverso della precedente
Sez. 6.2., non si possa dar seguito all'erogazione del Nuovo
Prestito, il Contratto si intendera' risolto da parte della CDP senza
la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell'Ente, a
condizione che la CDP riceva, entro 5 (cinque) giorni precedenti la
Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Responsabile del
servizio finanziario dell'Ente, che attesti il mancato rispetto delle
condizioni di cui all'Art. 41.
Qualora la CDP non riceva la suddetta comunicazione entro il
predetto termine, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo
di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo del Nuovo Prestito.
Sez. 7. Rinvio alla disciplina generale
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Circolare
si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla
Circolare CDP 1284/2015.
NOTA 1: La CDP si riserva la facolta' di consentire la
presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a
quello ordinario di 60 giorni.
NOTA 2: La CDP si riserva la facolta' di consentire la
presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a
quello ordinario di 15 giorni.
NOTA TECNICA
Il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) indica il tasso di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime
caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e
periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli
interessi.
La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti
passaggi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al
momento del calcolo.
(2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare
quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai
tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap).
(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di
pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai
fattori di sconto di cui al punto (3).
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla
terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi
rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e
riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque
Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese
immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di
riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito
Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione, e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Nuovi
Prestiti nel periodo di preammortamento.
Roma, 23 Maggio 2024
L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Dario Scannapieco
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