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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per usucapione Il sig. Capitani Ezio, nato ad Osimo (AN) il 15/07/1953, Cod. Fisc. CPT ZEI 53L15 G157I, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Bertolini, ha promosso ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti della sig.ra Marchegiani Maria quale proprietaria della quota di 1/30 di particelle catastali costituenti un unico immobile sito ad Offagna (AN), che affaccia su via Dell'Arengo n. 65, 67 e 69 nonche' su Vicolo del Balestriere n. 11 affinche' venga dichiarata l'usucapione in favore del ricorrente di detta quota di 1/30. Infatti il sig. Capitani Ezio e' divenuto proprietario della quota di 28/30 a seguito di n. 2 compravendite, mentre la quota di 2/30 risultava in capo alle sig.re Marchegiani Annunziata e Maria. Nell'atto a firma del Notaio Olmi, il Capitani ha acquistato dal sig. Marchegiani Roberto la quota di 48/180 che ha costituito la definitiva proprieta' di 28/30, mentre per i restanti 2/30 ha ricevuto il trasferimento del possesso, possesso trasferito dal venditore Marchegiani Roberto in nome e per conto delle sig.re Marchegiani Annunziata e Maria, possesso che alla data del rogito risultava ultraventennale e idoneo a usucapione. Con decreto in data 18/09/2023 RG 2816/2023 il Tribunale di Ancona ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della domanda di mediazione, dei successivi incombenti ad essa connessi, nonche' dell'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, nei confronti di Marchegiani Maria e dei suoi eredi e/o aventi causa posto che della signora non si e' riusciti a reperire alcuna informazione utile per poterla rintracciare. Veniva espletato il procedimento di mediazione che per quanto riguarda Marchegiani Annunziata, ovvero dei suoi eredi, si concludeva positivamente atteso che a mezzo del verbale di mediazione si provvedeva alla trascrizione della quota di 1/30 in favore del Capitano Ezio con atto a rogito Notaio d'Occhio. Al contrario, per Marchegiani Maria la mediazione risultava negativa poiche', nonostante la regolare notifica per pubblici proclami, nessuno prendeva parte al procedimento rendendo pertanto necessario il giudizio di merito, introitato avanti il Tribunale di Ancona con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e rubricato al n. 4932/2024 RG. Con provvedimento in data 26/09/2024 il Tribunale di Ancona, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 06/02/2025 condendo a parte ricorrente i termini per la notifica indicati dall'art. 281 undecies c.p.c. avv. Mirko Bertolini TX24ABA10086