TRIBUNALE DI VENEZIA
Punti di contatto: Email:
segreteria@avvocatiecommercialisti-jesolo.it; Tel: 0421380085

(GU Parte Seconda n.19 del 15-2-2024)

 
 Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. 
 

  AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 
  Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. 
  BI.BO SRL gia' BI.BO S.n.c. DI BRAGATO LUCREZIA & C.,  (c.f.  e  p.
iva 01780010276) in persona della legale rappresentante pro  tempore,
corrente in Jesolo (Ve), Via C. Colombo, 62, rappresentata  e  difesa
nel   presente   giudizio   dall'Avv.   Pierpaolo   Alegiani    (c.f.
LGNPPL72R11H501D e p. iva 05913171004) in forza di procura apposta in
calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo  Studio
di detto procuratore in Jesolo  (Ve),  Piazza  Venezia,  9  -  Laguna
Center -; 
  contro: Ascari Ettore  (C.F.  SCRTTR43A27L378S)  residente  in  San
Dona' di Piave (VE), via Jesolo 46/19 + ALTRI; 
  In punto di: accertamento diritto d'uso esclusivo area condominiale 
  Con la presente azione la societa' BI.BO SRL, gia' BI.BO S.n.c.  DI
BRAGATO LUCREZIA & C., si rivolge all'intestato Tribunale al fine  di
accertare la sussistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo  di
una  porzione  di  scoperto   condominiale   antistante   l'esercizio
commerciale condotto dalla medesima societa'. 
  Al  fine  di  comprendere  le  ragioni   della   richiesta   tutela
giurisdizionale risulta preliminarmente  necessario  ripercorrere  le
vicissitudini fattuali e processuali che  hanno  portato  al  sorgere
della presente controversia. 
  In fatto 
  Con atto pubblico del 20.12.1973  i  sig.ri  Fernando  Vendramin  e
Notarina Barbato acquistavano un locale, adibito ad uso ristorazione,
posto al piano terra del Condominio Il Natante. 
  Nel 1975 i suddetti proprietari realizzavano dapprima  una  tettoia
e, successivamente, una doppia costruzione sulla parte  antistante  i
locali, che e' area di proprieta' condominiale. 
  Piu' precisamente, nella suddetta area  condominiale,  da  un  lato
veniva realizzata una "struttura-ristorante" costituita  da  pilastri
in acciaio e capriate ad arco ribassato con soprastante copertura  in
telo  PVC,  dall'altro  lato  (ad  est  del   locale-pizzeria),   una
"veranda", con uno scheletro in alluminio, vetro e teli Pvc,  che  la
rendevano un manufatto completamente chiuso. 
  Con atto del 22.03.1988 la societa' BIBO acquistava l'immobile  dai
sig.ri Vendramin e Barbato, continuando ad  esercitare  l'azienda  di
ristorazione, nonche' ad utilizzare  le  strutture  sopra  descritte,
realizzate sulla proprieta' condominiale. 
  Preme sin da subito precisare che, con atto pubblico del 8.11.1968,
rep. n. 19544  del  Notaio  Romero  Volpi,  regolarmente  trascritto,
veniva costituito, in favore dell'unita' immobiliare  attualmente  di
proprieta' di BIBO, un diritto all'uso esclusivo della zona dove  era
stata realizzata la struttura ristorante, che prevede come  la  detta
area sia "riservata in esclusiva per gli usi inerenti  alla  gestione
del negozio stesso che potra' porre  e  mantenervi  tavolini,  sedie,
divani a dondolo et similia non infissi, per i clienti". 
  L'atto pubblico, con  il  quale  veniva  concesso  alla  proprieta'
dell'immobile in cui si esercita l'attivita'  di  ristorazione  l'uso
esclusivo della zona ad essa antistante - di proprieta'  condominiale
- era esplicitamente richiamato nel rogito di compravendita  concluso
in data 22.03.1998 tra BIBO e i precedenti  proprietari,  nonche'  in
tutti  gli  atti  d'acquisto  delle  singole  unita'  abitative   del
CONDOMINIO IL NATANTE. 
  Il Giudizio avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata  di
San Dona' di Piave - conclusosi con la sentenza n. 187/2012 
  Con atto di citazione del 28.01.2007 (doc.  1)  la  societa'  BI.BO
s.n.c. adiva il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona'
di Piave, rappresentando di essere  proprietaria  di  un  immobile  a
destinazione commerciale utilizzato come  pizzeria  ed  inserito  nel
Condominio il Natante di Jesolo Lido (VE). 
  La societa' esponeva altresi' di aver  esercitato  il  possesso  ad
usucapionem sullo scoperto condominiale antistante l'immobile di  sua
proprieta',  sul  quale,  sin   dal   1975,   aveva   edificato   una
tettoia/tenda destinata ad ospitare  gli  avventori  della  pizzeria.
L'attrice chiedeva pertanto che il Giudice di prime cure accertasse e
dichiarasse l'acquisto  a  titolo  originario  per  usucapione  della
porzione  di  scoperto  condominiale  antistante  l'immobile  di  sua
proprieta'. 
  A tal fine la BI.BO S.n.c. citava in  giudizio  il  Condominio,  in
persona del legale rappresentante, nonche' tutti i singoli condomini,
una parte dei quali si  costituiva  mentre  un'altra  parte  rimaneva
contumace. 
  Parte dei  convenuti  si  costituiva  chiedendo  il  rigetto  della
domanda attorea e una parte di essi esperiva domanda  riconvenzionale
finalizzata alla  condanna  dell'attrice  al  rilascio  dell'area  in
questione in quanto occupata senza titolo, nonche' la demolizione  di
tutte le costruzioni ivi realizzate in quanto  abusive  e  realizzate
senza  il  consenso  dell'assemblea  condominiale.  Veniva   chiesto,
altresi', il risarcimento del  danno  per  occupazione  senza  titolo
quantificato nella misura di euro  150.000,00  o  quella  diversa  da
quantificare  anche  ex  art.  1226  c.c.  (doc.   2,   comparsa   di
costituzione e risposta degli opposti). 
  La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova  orale  e
veniva  trattenuta  in   decisione   con   termini   per   depositare
conclusionali e repliche. 
  Il Giudice di primo grado decideva la causa con sentenza n.  187/12
(doc. 3, sentenza di primo grado) con la quale respingeva la  domanda
di accertamento dell'usucapione  e,  in  accoglimento  della  domanda
riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare  l'area  condominiale
ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato  nord
del locale pizzeria di sua proprieta', e a demolire la  struttura  su
tale area realizzata" nonche' a rifondere ai 42 convenuti patrocinati
dall'Avv. Lorenzon "la somma  di  €  1.000,00  per  ciascun  immobile
esclusivo dei medesimi". 
  Il Tribunale poneva inoltre "a carico  di  parte  attrice  per  due
terzi le spese di lite dei convenuti Beretta e  Arrivabene"  e  tutte
"le spese dei restanti convenuti costituititi". 
  Il giudizio  celebrato  avanti  il  Tribunale  di  Venezia  -  sez.
distaccata di San  Dona'  di  Piave  -  conclusosi  con  sentenza  n.
206/2007 
  Con atto di citazione del 12.12.2002, BI.BO conveniva  in  giudizio
il Condominio Il Natante, chiedendo venisse accertato l'acquisto, per
usucapione, del bene  immobile  antistante  i  locali  della  propria
unita', per una superficie complessiva di 122,00 mq, che  comprendeva
sia la zona dove era stata realizzata  la  struttura-ristorante,  sia
quello dove era stata posta la veranda chiusa. 
  Con  comparsa  di  costituzione  e  risposta  depositata  in   data
14.02.2003 si costituivano il Condominio  il  Natante,  chiedendo  il
rigetto delle domande di BIBO e, in via riconvenzionale, la  condanna
dell'attrice: al rilascio dell'intera area condominiale,  trattandosi
di occupazione senza titolo; alla demolizione di tutte le costruzioni
realizzate sull'area  condominiale;  al  risarcimento  del  danno  da
occupazione abusiva senza titolo, nella misura di € 150.000,00. 
  Con atto di intervento depositato il  14.02.2003  intervenivano  in
causa  i  condomini,  i  quali  eccepivano  l'inammissibilita'  della
domanda per usucapione, perche' non svolta nei riguardi  di  tutti  i
condomini;  chiedevano  l'autorizzazione  alla  chiamata   in   causa
dell'amministratore del Condominio Il Natante, imputando allo  stesso
di non aver compiuto gli atti necessari ad impedire  l'usucapione  di
una parte comune dell'edificio e, quindi, domandando di essere tenuti
indenni e manlevati, in caso di soccombenza rispetto alla domanda  di
BIBO, e di ottenere il risarcimento del  danno,  sempre  in  caso  di
accoglimento  della  domanda  di  usucapione;  negavano  inoltre   la
sussistenza dell'usucapione di  una  parte  comune  dell'edificio  e,
quindi, domandavano di essere tenuti indenni e manlevati, in caso  di
soccombenza  rispetto  alla  domanda  di  BIBO,  e  di  ottenere   il
risarcimento del danno, sempre in caso di accoglimento della  domanda
di  usucapione;  negavano  la  sussistenza  dell'usucapione,  perche'
l'opera realizzata da BIBO era una  struttura  mobile  e  l'area  era
comunque accessibile ai lati, cio' impedendo di poter considerare  la
costruzione  della  stessa  come  manifestazione  del  possesso   uti
dominus; domandavano  la  condanna  di  BIBO  alla  cessazione  delle
immissioni e odori provenienti dal locale,  nonche'  al  risarcimento
del relativo danno; formulavano domanda di risarcimento del danno per
la lesione del diritto di veduta. 
  Con sentenza n. 206/2007 il Tribunale di Venezia - sez.  distaccata
di San Dona' di Piave  -  (doc.  4)  ha  accertato  l'estinzione  del
giudizio relativo alla domanda di usucapione della zona  condominiale
avanzata da BIBO per mancata  integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti dei litisconsorti necessari  (i  condomini  non  citati  in
giudizio); ha rigettato la domanda riconvenzionale del Condominio  il
Natante e dei condomini, di rimozione della struttura-ristorante,  in
ragione dell'esistenza  del  diritto  all'uso  esclusivo  della  zona
condominiale, in forza del disposto dall'atto pubblico del 8.11.1968,
trascritto e richiamato sia  nell'atto  di  compravendita  dai  primi
proprietari in favore di BIBO,  sia  negli  atti  di  acquisto  delle
singole unita' abitative del Condominio Il Natante. 
  E' stata invece accolta la domanda di rimozione della  veranda,  in
quanto realizzata sulla parte condominiale (lato est), rispetto  alla
quale non vi era alcun diritto di  uso  esclusivo  in  capo  a  BIBO.
Inoltre, si accertava che la struttura veranda -  la  quale  impediva
anche solo l'attraversamento della predetta area da parte degli altri
condomini - era incompatibile con l'uso - ex art.  1102  c.c.  -  che
ciascun partecipante puo' fare della cosa comune. 
  E' stato ordinato  a  BIBO  di  lasciare  libera  l'area  dove  era
realizzata la veranda e comunque "di farne un uso conforme al dettato
di cui all'art. 1102 c.c.. 
  E' stata  rigettata  la  domanda  di  risarcimento,  formulata  dai
condomini, a motivo della insussistenza della lesione del diritto  di
veduta, in seguito alla realizzazione della struttura-ristorante. 
  E' stata accolta la domanda di risarcimento  del  danno,  formulata
dal Condominio Il Natante  e  dai  condomini  intervenuti,  derivante
dall'occupazione illegittima della parte condominiale dove era  stata
realizzata la veranda da demolirsi. 
  E' stata infine accolta  la  domanda  di  risarcimento  del  danno,
patito dai condomini intervenuti, per  le  immissioni  di  odori  dai
locali dell'attivita' di ristorazione. 
  Si  specifica  sin  d'ora  che  BIBO  procedeva  ad   eseguire   le
prescrizioni della sentenza e, per quanto qui interessa, demoliva  la
veranda realizzata sull'area condominiale. 
  Svolgimento del processo in grado d'appello 
  Con atto di citazione in appello del 4.04.2013  la  societa'  BI.BO
S.n.c. di Bragato Lucrezia chiedeva  la  riforma  della  sentenza  n.
187/12 del Tribunale di Venezia, Sez.  distaccata  di  San  Dona'  di
Piave, per i seguenti motivi: 
  1. Possibile contrasto di giudicati sostanziali, in quanto  in  due
distinti  procedimenti   e'   stata   proposta   l'identica   domanda
riconvenzionale  di  rilascio  nei  confronti  della  societa'  BI.BO
S.n.c., tuttavia, in un procedimento e' stata proposta dal condominio
e dai condomini ed e' stata accolta, mentre in altro procedimento  e'
stata proposta dal condominio e  da  alcuni  condomini  ed  e'  stata
respinta. 
  2. Eccesso di  potere  per  travisamento  dei  fatti  ed  omissione
nell'esame delle risultanze istruttorie in quanto secondo la sentenza
del Tribunale di Venezia 187/12 la societa' BI.BO non  avrebbe  avuto
alcun titolo per occupare l'area con la struttura in questione mentre
su quell'area la BI.BO  vanta  un  diritto  di  uso  esclusivo  quale
proprietaria del negozio adiacente alla stessa, come da atto pubblico
di deposito di regolamento condominiale e  costituzione  di  servitu'
ricevuto dal Notaio Volpi Romero in data  8  novembre  1968  rep.  n.
19544 allegato ai documenti rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo
attoreo di primo grado. 
  Nello specifico si stabilisce che l'area antistante  l'immobile  di
proprieta' attorea sia "riservata in esclusiva per gli  usi  inerenti
alla gestione del  negozio  stesso  che  potra'  porre  e  mantenervi
tavolini, sedie, divani a  dondolo  et  similia  non  infissi  per  i
clienti". 
  Detto atto  pubblico  e'  esplicitamente  richiamato  nell'atto  di
compravendita concluso in data 22.03.1988 tra la societa' attrice  ed
i precedenti titolari  ed  e'  parimenti  richiamato  negli  atti  di
acquisto delle singole unita' abitative del Condominio Il Natante. 
  L'esistenza del diritto di uso esclusivo in  capo  alla  BI.BO  era
stata altresi' accertata e dichiarata con la precedente  sentenza  n.
206/07 del Tribunale di Venezia, sez. distaccata San Dona'  di  Piave
(v. doc. 3 bis gia' allegato); 
  3. Regolamento delle spese di causa, da compensarsi  interamente  a
seguito della riforma della  sentenza  di  primo  grado.  Infatti,  a
fronte  del  rigetto  della  domanda   principale   di   accertamento
dell'usucapione e delle domande riconvenzionali la graduazione  delle
spese di lite operata al Tribunale di  Venezia  risulta  infondata  e
contraria agli artt. 91 e ss. c.p.c.. 
  La causa veniva decisa con sentenza n. 2908/16 R.G. n. 922/13 (doc.
5, sentenza di secondo grado), con la quale la Corte  di  Appello  di
Venezia rigettava l'appello proposto dalla Societa'  BI.BO  S.n.c.  e
l'appello incidentale  dei  sig.ri  Giovanni  Beretta  ed  Arrivabene
Bruna, compensando le spese di lite  del  grado  tra  gli  appellanti
nonche' tra le  appellate  Albanese  Carnielli  Silvana  e  le  altre
assieme  a  lei  costituite.  Condannava  appellante  principale   ed
appellante  incidentale,  in  solido  tra  loro,  a  rifondere   agli
appellati Claudia Vianello,  Raffaella  Vianello,  Lea  Santon  e  la
agenzia VISAV, nonche' Baradel Walter e Baradel Rosanna, le spese  di
lite del grado. 
  In particolare, quanto al secondo motivo di gravame (diritto di uso
esclusivo dello scoperto condominiale in capo a BI.BO S.n.c.),  a  p.
17 della sentenza di secondo grado il Giudice d'Appello statuiva  che
"Quanto  alla  eccepita  novita'  della  deduzione  in  ordine   alla
esistenza del diritto di  uso  in  capo  all'odierno  appellante,  la
stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su  questioni
di fatto non dedotte tempestivamente, perche' gia' in primo grado  le
parti controvertevano del diritto o meno del ristorante  a  mantenere
la struttura anche se sulla base del diverso e piu' ampio diritto  di
proprieta' sull'area, asseritamente acquisito per usucapione, ed  era
stato tempestivamente  prodotto  il  regolamento  che  menzionava  il
diritto d'uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di
mantenere la struttura in loco, perche' il diritto d'uso in  menzione
riguardava  solo  materiale  non  infisso  (sedie  e  tavoli,   cioe'
materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare
stabile ed infissa". 
  Come puo' chiaramente evincersi  dalla  sentenza,  il  Giudice  del
gravame ha implicitamente riconosciuto  la  sussistenza  del  diritto
d'uso  esclusivo  in  capo  all'appellante  sull'area  antistante  il
ristorante-pizzeria, tuttavia, ha totalmente omesso  di  pronunciarsi
sulla domanda  di  rigetto  delle  domande  riconvenzionali  che,  si
rammenta, riguardavano  anche  l'occupazione  dell'area  con  tavoli,
sedie e materiale connesso all'attivita' di ricezione della clientela
della pizzeria. 
  Si rammenta, infatti, che la sentenza di primo grado ha  condannato
la BI.BO a rifondere ai 42 convenuti patrocinati  dall'Avv.  Lorenzon
"la somma di € 1.000,00 per ciascun immobile esclusivo dei  medesimi"
a titolo di danno occupazionale "non avendo  BIBO  alcun  titolo  per
occuparla; quanto al  danno  occupazionale  e'  in  re  ipsa  per  la
indisponibilita' pro  quota  del  bene,  parte  comune,  in  capo  ai
condomini, e per i riflessi sul valore  delle  proprieta'  esclusive"
(p. 15 sentenza del Tribunale di Venezia). 
  E' tuttavia evidente che, alla luce del diritto  di  uso  esclusivo
sull'area,  il  Giudice  del  gravame  avrebbe  dovuto  riformare  la
sentenza di primo grado nella parte in cui condanna BI.BO  S.n.c.  al
risarcimento del danno per occupazione  sine  titulo  e  al  rilascio
dell'area,  confermando  solo  la  condanna  alla   rimozione   della
copertura, ritenuta "fissa". Orbene, il Giudice del gravame ha invece
rigettato l'appello omettendo di pronunciarsi in ordine alla condanna
al  pagamento  dell'indennita'  per  occupazione  sine  titulo  e  al
rilascio, la quale, peraltro, sarebbe di fatto incompatibile  con  la
sussistenza di un coevo diritto di uso esclusivo  sull'area  medesima
da parte della societa' BI.BO S.n.c.. 
  Vale precisare che successivamente  all'emanazione  della  sentenza
della Corte di Appello di Venezia, BIBO provvedeva  alla  demolizione
della  struttura-ristorante  e  allo  sgombero  integrale   dell'area
condominiale. 
  - Svolgimento del processo in grado di valutazione di legittimita' 
  Con la sentenza di secondo grado  si  e'  giunti  ad  un  risultato
paradossale. Infatti, la ricorrente si trovava titolare di un diritto
di  uso  esclusivo  per  l'area  come  da  regolamento   condominiale
notarile, citato in  tutti  i  contratti  di  acquisto  delle  unita'
abitative (allegato ai docc. da 7 a 11 del fascicolo attoreo di primo
grado, prevedeva, letteralmente che fosse:  "riservata  in  esclusiva
per gli usi inerenti alla gestione  del  negozio  stesso  che  potra'
porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et  similia  non
infissi per i clienti") che le garantiva  l'uso  esclusivo  dell'area
per apporvi tavolini, sedie e divani per l'attivita' di  ristorazione
condotta. Ma di piu', detto diritto, evidentemente disconosciuto  dal
giudice di primo grado per una svista, si trovava riconosciuto  anche
nella sentenza di grado d'appello, nella misura in  cui  il  Collegio
aveva riconosciuto: "quanto alla eccepita novita' della deduzione  in
ordine  alla  esistenza  del  diritto  di  uso  in  capo  all'odierno
appellante,  la  stessa  non  sussiste,  visto   che   non   comporta
valutazioni  su  questioni  di  fatto  non  dedotte  tempestivamente,
perche' gia' in primo grado le parti controvertevano  del  diritto  o
meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base  del
diverso e piu' ampio diritto di proprieta'  sull'area,  asseritamente
acquisito per usucapione, ed era stato  tempestivamente  prodotto  il
regolamento che  menzionava  il  diritto  d'uso.  Ad  ogni  modo,  va
respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco,
perche' il diritto d'uso in menzione riguardava  solo  materiale  non
infisso (sedie e  tavoli,  cioe'  materiale  facilmente  rimovibile),
mentre la struttura in esame appare  stabile  ed  infissa"  con  cio'
riconoscendo il pieno diritto di occupare l'area con  tavoli,  sedie,
divani e quant'altro fosse riconnesso all'attivita'  di  ristorazione
esercitata.  Lo  stesso  diritto  d'uso  esclusivo  era  stato  anche
riconosciuto dal medesimo Tribunale, con  sentenza  n.  206/2007  tra
parti parzialmente sovrapponibili e che aveva giustificato  il  primo
motivo di impugnazione. 
  Dunque, condivisibile o meno che sia, il Collegio  riconosceva  che
la struttura di copertura avesse il carattere infisso e  che  dovesse
essere rimossa, con cio'  pronunciandosi  su  tale  punto.  Tuttavia,
ometteva completamente di pronunciarsi sul diritto di occupare l'area
con materiale mobile, in motivazione ritenuto esistente, come da atto
notarile prodotto, senza modificare il dispositivo della sentenza  di
primo grado che ordinava rilascio e condanna ad una somma a titolo di
indennita' per occupazione  senza  titolo,  realizzando  al  contempo
un'omessa pronuncia su domanda di parte e  un  contrasto  logico  tra
motivazione e dispositivo del provvedimento. 
  Per rimediare a tale problema, considerata anche la portata pratica
delle conseguenze (la pizzeria dovrebbe di fatto  chiudere  senza  la
terrazza esterna, la quale  ospita  la  consistente  maggioranza  dei
coperti) la ricorrente presentava alla Corte  di  Cassazione  ricorso
finalizzato  alla  riforma  della  sentenza  della  Corte   d'Appello
veneziana. In tale sede  prestava  acquiescenza  alla  pronuncia  dei
giudici veneziani per quanto  concerne  il  carattere  "fisso"  della
struttura di copertura, lasciando passare in  giudicato  il  relativo
capo. Impugnava, invece, il capo della  sentenza  in  cui  i  giudici
veneziani omettevano di  pronunciarsi  sul  diritto  d'uso  esclusivo
dell'area  con  materiale  mobile,  dagli  stessi   riconosciuto   in
motivazione. La ricorrente chiedeva  la  correzione  di  tale  omessa
pronuncia attraverso cassazione con rinvio, ovvero con l'accoglimento
diretto delle  richieste  della  ricorrente:  il  riconoscimento  del
diritto  d'uso  esclusivo  dell'area  (ovviamente  con  riguardo   al
materiale mobile e connesso all'attivita' di ristorazione)  con  ogni
conseguenza di legge, ed in particolare con riferimento alla condanna
al rilascio dell'area e al pagamento di un'indennita' di  occupazione
(relativa al mobilio). 
  Nel  fare  cio'  presentava  un  unico  motivo   di   impugnazione,
rubricato: "nullita' della sentenza per error in procedendo ai  sensi
dell'art. 360 c.p.c., n. 4: violazione dell'art. 112 c.p.c. ". 
  Veniva evidenziato, a p. 7 del ricorso, come: "la  Corte  d'Appello
di Venezia ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di  riforma  della
sentenza di primo grado nella parte in cui,  accogliendo  le  domande
riconvenzionali  dei  convenuti,  condanna  la  stessa  societa'   al
risarcimento del danno per occupazione sine titulo". 
  Come anticipato in premessa  al  contempo  la  Corte  veneziana  ha
riconosciuto implicitamente in capo a BI.BO S.n.c. la sussistenza  di
un diritto di uso esclusivo sull'area per cui  e'  causa  (v.  p.  17
sentenza d'appello). 
  Il diritto di uso esclusivo risulta dall'Atto Pubblico di  deposito
di Regolamento di Condominio e Costituzione di servitu' ricevuto  dal
Notaio Romero Volpi il giorno 8 novembre 1968, allegato ai  documenti
rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo attoreo di primo  grado.  A
p. 9 di questo atto si attesta che "l'area antistante il negozio M.N.
51 sub 63 di proprieta' dell'impresa Vendramin F.lli  -  Societa'  in
Nome Collettivo di Vendramin Egidio e C. e precisamente quella fra il
negozio stesso e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla
planimetria  che,  previo  esame  e  sottoscrizione  da   parte   dei
contraenti e controfirmata da me Notaio, si allega al  presente  atto
sotto la lettere "D",  sara'  riservata  in  esclusiva  per  gli  usi
inerenti  alla  gestione  del  negozio  stesso  che  potra'  porre  e
mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia  non  infissi
per i clienti". 
  Tale previsione e' stata in seguito riprodotta  in  ogni  contratto
con cui sono stati venduti i singoli appartamenti del condominio  nei
quali si da' atto  dell'esistenza,  tra  le  altre,  delle  "servitu'
riguardanti le aree antistanti i tre negozi  riservate  in  esclusiva
per gli usi inerenti alla gestione dei negozi stessi". 
  Veniva altresi' evidenziata la contraddittorieta'  della  pronuncia
del Collegio veneziano, come gia' riportata sopra. Per la precisione,
a p. 8, veniva sottolineato  che  "l'esistenza  del  diritto  di  uso
esclusivo  a  favore  della   deducente   e'   stata   esplicitamente
riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia a p. 17 della  sentenza
ove statuisce che "Quanto alla eccepita novita'  della  deduzione  in
ordine  alla  esistenza  del  diritto  di  uso  in  capo  all'odierno
appellante,  la  stessa  non  sussiste,  visto   che   non   comporta
valutazioni  su  questioni  di  fatto  non  dedotte  tempestivamente,
perche' gia' in primo grado le parti controvertevano  del  diritto  o
meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base  del
diverso e piu' ampio diritto di proprieta'  sull'area,  asseritamente
acquisito per usucapione, ed era stato  tempestivamente  prodotto  il
regolamento che  menzionava  il  diritto  d'uso.  Ad  ogni  modo,  va
respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco,
perche' il diritto d'uso in menzione riguardava  solo  materiale  non
infisso (sedie e  tavoli,  cioe'  materiale  facilmente  rimovibile),
mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa". 
  Pur avendo la  Corte  riconosciuto  la  tempestiva  produzione  del
regolamento condominiale che prova il  diritto  d'uso  e  pur  avendo
rigettato l'eccezione della novita' della deduzione  in  ordine  alla
stessa esistenza del diritto  reale,  ha  sostanzialmente  omesso  di
pronunciarsi sulla conseguente condanna al pagamento del risarcimento
del danno per occupazione sine titulo, avendo rigettato integralmente
l'appello principale.  [...]  Alla  luce  di  tutto  quanto  dedotto,
argomentato e provato, il Giudice d'appello avrebbe dovuto, accertata
e dichiarata l'esistenza del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO,
pronunciarsi  necessariamente  -  e  coerentemente  -   anche   sulla
richiesta di riforma della sentenza  appellata  nella  parte  in  cui
condannava BI.BO S.n.c.  al  pagamento  dell'indennita'  occupazione,
quaestio che non viene trattata in alcun punto della sentenza. 
  Cio' ha determinato la violazione del principio  di  corrispondenza
fra il chiesto e pronunciato perche',  in  presenza  dello  specifico
motivo di appello diretto alla riforma della sentenza di primo  grado
in punto di risarcimento del danno  per  occupazione  sine  titulo  e
nonostante l'acclarata sussistenza di un diritto d'uso  esclusivo  in
capo all'appellante, la Corte  ha  omesso  di  pronunciarsi  su  tale
motivo di  gravame  e,  nello  specifico,  di  rigettare  le  domande
riconvenzionali dei convenuti." 
  Riportava quindi le  conseguenti  conclusioni:  "che  la  Corte  di
Cassazione voglia cassare la sentenza n. 2908/16 emanata dalla  Corte
di Appello di Venezia con rinvio  per  un  nuovo  esame  nel  merito.
Qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere  nel
merito circa le questioni prospettate, chiede cassare la sentenza  n.
2908/16  accogliendo  le  richieste   della   ricorrente   con   ogni
consequenziale statuizione, pure in ordine alle spese dei  tre  gradi
di giudizio." 
  Si costituivano e proponevano controricorso (doc. 6,  controricorso
per cassazione degli opposti) i convenuti difesi nei precedenti gradi
dall'avv. Lorenzon. Nel proprio atto, per quanto qui di interesse,  i
convenuti arrivavano a  riconoscere  l'esistenza  del  diritto  d'uso
esclusivo dell'area in capo a BIBO, rilevando come sul punto la Corte
d'Appello veneziana avesse statuito  correttamente,  seppure  ponendo
l'accento sull'abuso di tale diritto consistente nell'erezione di una
struttura di carattere fisso. A p. 7, ultimi due righi, continuando a
p. 8 del controricorso, infatti, viene riportato: "E'  vero,  infatti
che la Corte d'Appello di Venezia aveva riconosciuto  la  sussistenza
del diritto d'uso sullo scoperto condominiale in capo alla  BIBO  snc
in un secondo momento, tuttavia, lo stesso Giudice del gravame  aveva
osservato che la BIBO snc  aveva  abusato  di  tale  diritto  sino  a
realizzare  una  struttura  ristorante  fissa   in   violazione   del
regolamento di condominio e di quanto previsto nei singoli  contratti
di compravendita" tacendo sul fatto che la sentenza di  primo  grado,
in dispositivo, ordinasse il rilascio dell'area e che quindi la Corte
avesse correttamente individuato la questione in  motivazione,  senza
pero' andare a modificare il dispositivo della sentenza. 
  Il procedimento  si  concludeva  con  l'ordinanza  della  Corte  di
Cassazione che dichiarava inammissibili ricorso e  controricorso.  Le
valutazioni della Corte  di  Cassazione  relative  al  ricorso  della
odierna opponente sono state tutte viziate da errore  di  fatto,  per
cui e' stato proposto ricorso per la revoca della relativa ordinanza. 
  La situazione attuale e' dunque  la  seguente:  per  una  serie  di
(sfortunate) vicende processuali l'attrice si trova  titolare  di  un
diritto d'uso esclusivo di porzione dell'area condominiale  (doc.  7,
regolamento condominiale) pur essendo condannata a rilasciare  l'area
e a risarcire il danno per il  suo  uso.  Tale  diritto  risulta  dal
regolamento condominiale notarile ed e' stato riconosciuto sia  dalla
Corte d'Appello, sia dal  condominio  e  dai  condomini  opposti  nei
propri atti processuali. Il diritto e'  stato  altresi'  riconosciuto
dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetuto l'errore della  Corte
d'Appello tenendo in considerazione solo la struttura fissa. 
  Fiduciosi di una pronuncia giurisdizionale che possa porre  fine  a
questo conflitto e nella consapevolezza che esiste una sentenza  che,
per quanto erronea, costituisce titolo  esecutivo,  a  seguito  della
pronuncia della Corte  di  Cassazione  il  legale  di  parte  attrice
prendeva immediatamente contatto con l'opposta, chiedendo se vi fosse
margine per un  accordo  che  mettesse  fine  alla  questione  e  per
concordare l'eventuale esecuzione della sentenza senza ricorrere alle
modalita' forzose. 
  Le trattative procedevano,  con  le  inevitabili  difficolta',  nel
corso delle settimane. Interesse di BI.BO era  evitare  i  lavori  di
rimozione della struttura  fissa  durante  la  stagione  balneare  di
Jesolo,  con  l'inevitabile  danno  all'attivita'  di   ristorazione,
nonche' ottenere il rispetto del diritto di uso esclusivo con  tavoli
e sedie, riconosciuto dallo stesso condominio e dai condomini in sede
processuale  e  invece  negato  immediatamente  dopo.  Interesse  del
condominio,  all'opposto,  era  conseguire  il  pagamento  di  quanto
stabilito in sentenza ed eventualmente ottenere il  pagamento  di  un
canone periodico per permettere a  BIBO  di  mantenere  la  struttura
fissa. 
  Riconosciuto da entrambi i legali che  vi  fosse  margine  per  una
soluzione  bonaria,  i  primi  mesi   dell'anno   2022   sono   stati
caratterizzati da un fitto scambio di corrispondenza, che ha portato,
come si avra' modo di dire, anche alla  convergenza  delle  parti  su
alcuni punti. 
  Tuttavia, in data 22.07.2022, a dispetto delle trattative in  corso
e dell'accordo, controparte notificava atto di precetto (doc. 8)  per
il pagamento dei canoni per occupazione sine titulo (opposto da BI.BO
in quanto gravemente viziato perche' calcolato erroneamente,  escusso
parzialmente senza legittimazione e  senza  considerare  i  pagamenti
gia'  effettuati,  doc.  9);  successivamente,  nel  corrente   anno,
controparte notificava due precetti, tempestivamente opposti, uno per
il rilascio di immobili ex art. 605 c.p.c. e l'altro per l'esecuzione
forzata degli obblighi di fare e rilascio ex art. 605  c.p.c.  (docc.
10 e 11). Preme  evidenziare  che  anche  questi  ultimi  sono  stati
opposti in quanto la struttura fissa era gia' stata rimossa da  BI.BO
da diversi mesi (docc. 12 e 13). 
  Giunti a tal  punto  dell'excursus  fattuale  e  processuale  della
vicenda che ne  occupa  risulta  di  palmare  evidenza  l'ineludibile
necessita'  di  ottenere  una  pronuncia  che  porti  definitivamente
chiarezza, accertando la sussistenza e l'ampiezza del  diritto  d'uso
esclusivo facente capo a  BI.BO,  sia  per  consentire  il  sereno  e
pacifico esercizio di tale diritto, sia per  evitare  l'insorgere  di
ulteriori controversie tra le parti. 
  Cio' posto, la domanda  attorea  risulta  fondata  per  i  seguenti
motivi 
  In diritto 
  Preliminarmente va evidenziato che, laddove la controversia  faccia
emergere,  rispetto  ad  un  gruppo  di   condomini,   la   posizione
differenziata  di  un  condomino  che  faccia  valere  la  proprieta'
esclusiva di  un  bene  comune  o,  come  nel  caso  che  ne  occupa,
l'esistenza di un diritto reale minore su detto bene  comune,  allora
il contraddittorio potra' dirsi correttamente instaurato solo con  la
chiamata in giudizio di tutti i condomini. In questo caso, ad  essere
contrapposte sono le posizioni  sostanziali  dei  singoli  condomini,
ovvero il conflitto e'  tra  interessi  individuali,  tra  condomini.
Parti  del  processo  saranno  allora   necessariamente   i   singoli
proprietari, affinche' possa essere accertato nei confronti di  tutte
le parti interessate l'assetto proprietario del  condominio  o  possa
esserne definito uno nuovo. 
  Da qui la necessita' di integrare il contraddittorio nei  confronti
di tutti i partecipanti al condominio,  non  sussistendo  invece,  in
questa fattispecie, la legittimazione passiva dell'amministratore. 
  Tanto precisato, a fronte di  tutte  le  vicissitudini  processuali
sopra illustrate appare oggi necessario ottenere una sentenza che  si
pronunci in modo chiaro in ordine all'esistenza ed  all'ampiezza  del
diritto d'uso  esclusivo  in  capo  a  BI.BO  relativamente  all'area
condominiale antistante  i  locali  dell'unita'  commerciale  che  si
sviluppa fra il negozio stesso e la  via  Altinate,  tratteggiata  in
color  celeste  sulla  planimetria  (come  indicato  nel  regolamento
condominiale del 1968). 
  La sentenza n.  2908/2016  della  Corte  d'Appello  di  Venezia  ha
statuito  -   oltre   all'insussistenza   dell'usucapione   dell'area
condominiale - l'impossibilita'  da  parte  di  BI.BO  di  realizzare
strutture  fisse  e  non  removibili   poiche'   cio'   costituirebbe
violazione del diritto d'uso esclusivo  dell'area  condominiale,  che
permette invece l'occupazione del suolo con arredi removibili. 
  Come accennato nei precedenti paragrafi, la decisione  della  Corte
d'Appello ha riguardato unicamente la possibilita' di  mantenere  una
struttura fissa e non removibile, avendo invece riconosciuto solo tra
le righe (incidenter tantum) il diritto d'uso  esclusivo  in  capo  a
BI.BO che  consente  l'utilizzo  di  oggetti  d'arredo  non  fissi  e
removibili. 
  A seguito di quanto illustrato nel presente  ricorso  si  comprende
come non sia sceso alcun giudicato sostanziale sulla  quaestio  della
sussistenza e dell'ampiezza del diritto di uso esclusivo riconosciuto
sin dal regolamento condominiale del 1968 in capo a BI.BO. 
  A seguito della domanda di BI.BO volta  ad  accertare  l'usucapione
dell'area condominiale il Giudice di primo grado  decideva  la  causa
con sentenza n. 187/12 con la quale veniva  respinta  la  domanda  di
accertamento  dell'usucapione  e,  in  accoglimento   della   domanda
riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare  l'area  condominiale
ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato  nord
del locale pizzeria di sua proprieta', e a demolire la  struttura  su
tale area realizzata". Null'altro veniva affermato  dal  Giudice  per
motivare il proprio ordine di demolizione. 
  Preme comunque sottolinearsi  che  la  richiesta  di  mantenere  la
struttura-ristorante  e'  stata  avanzata  da  BI.BO  facendo  valere
esclusivamente  l'usucapione   dello   scoperto   condominiale,   non
adducendo quale ragione giuridica (causa petendi)  -  la  sussistenza
del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale. 
  Come evidenziato supra la sentenza n. 187/2012 e' stata  sottoposta
a gravame ed il relativo procedimento si e' concluso con la  sentenza
n. 2908/2016 della Corte d'Appello di Venezia la quale ha statuito  -
oltre  all'insussistenza  dell'usucapione  dell'area  condominiale  -
l'impossibilita' da parte di BI.BO di realizzare  strutture  fisse  e
non removibili poiche'  cio'  costituirebbe  violazione  del  diritto
d'uso  esclusivo  dell'area   condominiale,   che   permette   invece
l'occupazione del suolo con arredi removibili. 
  La decisione della Corte  d'Appello  ha  riguardato  unicamente  la
possibilita' di mantenere  una  struttura  fissa  e  non  removibile,
avendo invece riconosciuto implicitamente il diritto d'uso  esclusivo
in capo a BI.BO che consente l'utilizzo di oggetti d'arredo non fissi
e removibili. 
  Per completezza si riportano, sull'argomento, alcuni stralci di  un
parere che la ricorrente ha richiesto al Prof. Paolo Biavati  proprio
sull'efficacia  e  sull'estensione  delle   sentenze   emesse   sulla
questione dell'uso dello scoperto condominiale (doc. 14). 
  "In conclusione, deve  ritenersi  che  nessuna  preclusione  -  per
intervenuto giudicato - sussista rispetto alla possibilita', da parte
di BI.BO, di instaurare un nuovo giudizio, volto all'accertamento del
diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, come individuata  nel
regolamento condominiale del 1968. 
  Non osta a tale nuova azione il quid decisum della Corte  d'Appello
di Venezia n. 2908/2016; detta decisione non esplica alcun  giudicato
negativo rispetto all'accertamento del diritto d'uso esclusivo; anzi,
come sopra indicato, si puo' arrivare  a  sostenere  che  vi  sia  un
giudicato implicito positivo, in ordine  alla  sussistenza  di  detto
diritto d'uso in favore di BI.BO ". [...] "Invero,  sulla  scorta  di
quanto sopra evidenziato, la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di
Venezia n. 2968/2016 non potrebbe costituire valido titolo  esecutivo
per ottenere la rimozione di arredi non fissi, in quanto: 
  - Le sentenze del Tribunale di Venezia n. 187/2012  e  della  Corte
d'Appello  di  Venezia  n.  2908/2016   hanno   avuto   ad   oggetto,
esclusivamente, l'ordine di demolizione  della  struttura  ristorante
che  il  Giudice  ha  ritenuto  non  rispettose  delle   prescrizioni
contenute nel diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale; 
  - L'ordine di demolizione della struttura fissa e non removibile e'
stato regolarmente eseguito da parte di BI.BO; 
  - La Corte d'Appello di Venezia, nell'affermare che la struttura da
demolirsi collideva con la previsione del diritto d'uso esclusivo, ha
riconosciuto implicitamente l'esistenza del diritto d'uso in  capo  a
BI.BO". 
  Non essendo intervenuto sul punto alcun giudicato, sussiste indi la
possibilita' di  chiedere  oggi  a  questo  Giudice  un  accertamento
inerente il diritto  d'uso  esclusivo  dell'area  condominiale,  come
individuata nel regolamento del 1968. 
  A cio' non osta il quid decisum della Corte d'Appello di Venezia n.
2908/2016 la quale ha statuito esclusivamente sulla possibilita',  in
capo a BI.BO, di esercitare il diritto d'uso mediante materiale fisso
ed irremovibile. 
  La corrente azione e' pertanto finalizzata ad accertare  l'ampiezza
del diritto d'uso in capo a BI.BO, giungendo financo  ad  individuare
quali  oggetti  d'arredo  non  fissi  e  removibili  possano   essere
utilizzati  per  non  collidere  con  la  previsione  contenuta   nel
regolamento condominiale del 1968, tenendo altresi' in considerazione
la  vetusta'  del  regolamento,  interpretando  ed   aggiornando   le
prescrizioni  ivi  contenute  a  fronte  delle  novita'  tecnologiche
intervenute nel lasso  di  tempo  di  55  anni  in  punto  di  arredi
removibili e non fissi. Oltre a  cio',  si  chiede  di  tener  conto,
nell'ambito di  detto  accertamento,  della  tipologia  di  attivita'
esercitata da BIBO (attivita'  di  ristorazione)  e  delle  strutture
mobili usualmente utilizzate negli esercizi commerciali similari  (si
ricorda  che  il  ristorante,  essendo  ubicato  nella  nota   citta'
balneare, gode della massima attivita' nel periodo estivo). 
  Sempre per completezza espositiva ed a riprova della  bonta'  della
tesi dell'istante si fa presente che nel medesimo spazio condominiale
insistono anche  altre  due  attivita'  commerciali  (adiacenti  alla
pizzeria) che da sempre occupano lo spazio (v.  foto  google  maps  -
doc. 15) antistante i rispettivi negozi senza che cio' sia mai  stato
oggetto discussione; detti negozi hanno  il  medesimo  diritto  d'uso
della   ricorrente   riconosciuto   sempre   dal   noto   regolamento
condominiale. 
  Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto anche un  ragionamento  di
ordine logico: la pizzeria e' nata con il condominio e  come  risulta
anche dalla CTU espletata in uno dei gradi di giudizio sopra  esposti
(doc. 16) non potrebbe nemmeno esistere come attivita' commerciale se
non fosse dotata  di  una  terrazza  esterna  (all'interno,  infatti,
trovano posto solo 10 tavoli). Appare ovvio, indi,  che  l'intenzione
di chi ha realizzato il condominio fosse quella di dotare la pizzeria
di una terrazza esterna da usare durante la  stagione  estiva,  unico
periodo dell'anno in cui l'esercizio e' aperto. 
  Tanto premesso, BI.BO S.r.l., ut  supra  rappresentata,  difesa  ed
elettivamente domiciliata 
  RICORRE 
  All'Ecc.mo Tribunale affinche' Voglia fissare, ai  sensi  dell'art.
281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro  cinque  giorni
dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di  comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei  convenuti
che dovra' avvenire non oltre dieci giorni  prima  dell'udienza,  con
avvertimento 
  - che la mancata costituzione o la  costituzione  oltre  i  termini
comportera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., 
  - che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in  tutti
i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i  casi  previsti
dall'articolo  86  o  da  leggi  speciali,  e  che  esso   convenuto,
sussistendone i presupposti di legge,  puo'  presentare  istanza  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 
  - che in  caso  di  mancata  costituzione  si  procedera'  in  loro
legittima e dichiaranda contumacia, 
  per ivi sentir accogliere le seguenti 
  CONCLUSIONI 
  "Piaccia  all'ecc.mo  Tribunale  adito,  disattesa  ogni  contraria
istanza o eccezione, per i motivi di cui in narrativa: 
  in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza e  l'ampiezza
del diritto d'uso esclusivo in  capo  a  BI.BO  s.r.l.  relativamente
all'area condominiale antistante i locali dell'unita' commerciale che
si sviluppa fra il ristorante e  la  via  Altinate,  tratteggiata  in
color  celeste  sulla  planimetria  come  indicato  nel   regolamento
condominiale del 1968; 
  sempre in  via  principale,  accertare  e  dichiarare  le  concrete
modalita' di esercizio del diritto d'uso esclusivo in  capo  a  BI.BO
s.r.l., specificando - tenuto conto della  vetusta'  del  regolamento
condominiale del 1968 e  delle  novita'  tecnologiche  nel  frattempo
intervenute - le strutture non fisse e  gli  oggetti  di  arredo  non
fissi e removibili che possono essere utilizzati  dalla  medesima  ai
fini dell'utile esercizio del proprio diritto. 
  in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali." 
  Mezzi istruttori 
  si produce: 
  1. Atto di citazione; 
  2. Comparsa di costituzione e risposta; 
  3. Sentenza Tribunale di Venezia n. 187/12; 
  4. Sentenza Tribunale di Venezia n. 206/07; 
  5. Sentenza Corte d'Appello di Venezia 2908/16; 
  6. Controricorso per cassazione; 
  7. Regolamento condominiale; 
  8. Atto di precetto notificato il 22.7.2022; 
  9. Opposizione atto di precetto 29.07.2022; 
  10. Atto di precetto per esecuzione forzata degli obblighi di  fare
del 11.05.2023; 
  11. Atto di precetto per il rilascio di immobili del 11.05.2023; 
  12. Opposizione atto di precetto 30.05.2023; 
  13. Opposizione atto di precetto 1.06.2023; 
  14. Parere Prof. Paolo Biavati; 
  15. Foto google maps. 
  16. CTU primo grado di giudizio; 
  Dichiarazione di valore: ai sensi dell'art. 14 D.P.R.  n.  115  del
2002 e successive modificazioni  si  dichiara  che  il  valore  della
presente controversia e' indeterminabile e che pertanto l'importo del
relativo contributo unificato e' pari a € 518,00. 
  Jesolo, 6 novembre 2023 
  Istanza ex art. 150 c.p.c. 
  Preg.mo sig. Giudice, 
  premesso che 
  - La presente azione deve essere svolta nei confronti  di  tutti  i
proprietari  di  unita'  immobiliari  costituenti  il  Condominio  Il
Natante; 
  - Che dalle ricerche effettuate vi sono moltissimi  proprietari  ed
in particolare alcune unita' immobiliari risultano in comproprieta' a
piu'  soggetti,  altre  risultano  formalmente  ancora  intestate   a
soggetti defunti a cui dovranno subentrare gli eredi; 
  - Che  solo  di  alcuni  proprietari  si  e'  riusciti  a  reperire
l'indirizzo di residenza; 
  -  Che  altri,  probabilmente,  risiedono  all'estero  essendo   di
nazionalita' tedesca; 
  - Che allo stato si e' riusciti ad identificare i seguenti soggetti 
  I sig.ri: 
  Arrivabene Bruna; 
  Ascari Achille; 
  Ascari Elena; 
  Ascari Ettore (C.F. SCRTTR43A27L378S) residente  in  San  Dona'  di
Piave (VE), via Jesolo 46/19; 
  Bagattin Maria (C.F. BGTMRA26A67G353W); 
  Baggio Katia; 
  Baldo Nadia; 
  Balestra Mario; 
  Bandiera Gianni (C.F. BRSLDA49A71H823E) residente  in  Silea  (TV),
via Lanzaghe 82; 
  Barosco Alda (C.F. BRSMLS40D44L407Z)  residente  in  San  Dona'  di
Piave (VE), piazza Rizzo 36; 
  Barosco Maria Luisa (C.F. BRSMLS40D44L407Z) residente in Dolo (VE),
via Tintoretto 4; 
  Bellati Massimiliano; 
  Beretta Gianlorenzo; 
  Bernardi Silvia; 
  Biancato Giulio; 
  Biancato Paola (C.F. BNCPLA62L71L736H) residente in Musestre  (TV),
via Everardo 36; 
  Biancato Roberto (C.F. BNCRRT61L11L736Z) residente in Spinea  (VE),
via Conelico 2/E/1; 
  Bigon Martina; 
  Binotto Graziella; 
  Bittante Fabrizio (C.F. BTTFRZ58D29C037P) residente in San Giuseppe
di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6; 
  Boccalon Luigina; 
  Boccalon Serena; 
  Bonfiglio Silvio; 
  Busatta Gioacchino (C.F. BSTGCH47M05E970A) residente in Bassano del
Grappa (VI), via Sant'Anna 25; 
  Caenazzo Cristina; 
  Cantarini Emma Maria 
  Carnielli Claudio; 
  Carnielli Roberto; 
  Carturan Nicholas; 
  Casagrande Maria (C.F. CSGMRA42R41M089T) residente  in  Scomigo  di
Conegliano (TV), via San Pierin 1/A; 
  Castman Cesare (C.F. CSTCSR40C08L736R), residente in  Vicenza,  via
G. Faccioli 41; 
  Ceretta Carla (C.F. CRTCLR44R56F241I) residente in Vicenza, via  G.
Faccioli 41; 
  Chiarini Elena 
  Chiarini Domenico 
  Chiarini Daniela; 
  Coffen Demetra; 
  Coffen Marcolin Nicla; 
  Dalla Costa Giovanna (C.F. DLLGNN44E51F964Z), residente in Vicenza,
via Lago di Molveno, 57; 
  Dalla Via Bortolo (C.F. DLLBTL36H31L297L) residente in Vicenza, via
Lago di Molveno, 57; 
  Dalla Via Pierluigi (C.F. DLLPLG63B16H829A) residente  in  Povolaro
(VI), via Marostica, 44; 
  De Marchi Antonietta (C.F. DMRNNT26L50H131G); 
  De  Nardo  Tecla  Liliana  (C.F.  DNRTLL36A64D700I),  residente  in
Ponzano Veneto, via Marconi 17; 
  Faggion Angelo; 
  Favretto Daniela; 
  Favretto Michele; 
  Filippini Flaviano; 
  Franchin Pierina (C.F. FRNPRN26B67F963G), residente in San Dona' di
Piave (VE), piazza Indipendenza 24/a; 
  Gallione Lidia (C.F. GLLLDI33B52G702A), residente in  Mestre  (VE),
via Tasso, 23; 
  Gnesotto Paolo (C.F. GNSPLA59M21A703V); 
  Gnesotto Laura; 
  Gogele Teodolinda 
  Hartmann Claudio; 
  Kedronova Dagmar 
  Lazzaron Egidio (C.F. LZZGDE32P30G229P); 
  Marin Carla Conte (C.F. MRNCRL38L44M089U),  residente  in  Treviso,
via Verga 12; 
  Mazzocco Liliana; 
  Mazzocco Maria Cristina; 
  Mazzola Ettore; 
  Menegon Erika; 
  Morandi Massimo Marco; 
  Nalin Susanna; 
  Pavan Andrea (C.F. PVNNDR67B18L407E), residente in Ponzano  Veneto,
via P. Gobbato 36/12; 
  Pavan Monica  (C.F.  PVNMNC62H62H56L407N),  residente  in  Villorba
(TV), via Largo I Maggio 6; 
  Polegato Antonella; 
  Polo Francesca in Scanferlato (C.F. PLOFNC33M45A471J); 
  Pologni Agnese; 
  Poloniato Vilma; 
  Posocco Carmen (C.F.  PSCCMN50L51I382F),  residente  in  Conegliano
(TV), via Toniolo 24; 
  Prevedello Paola (C.F. PRVPLA74E70A703H), residente in San  Martino
di Lupari (PD), via Cardinale Agostini 16; 
  Prosser Mara (C.F. PRSMRA39M44H612X), residente ad  Ala  (TN),  via
Tre Chiodi 14; 
  Ravagnan Bellati Gabriella (C.F. RVGGRL2764C638B); 
  Sandri Elda in Bittante (C.F. SNDLDE59D68A703C), residente  in  San
Giuseppe di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6; 
  Scanferlato Federico 
  Scanferlato Gianpaolo 
  Valentini Stefano; 
  Valentini Monica; 
  Vendramin Antonio 
  Vendramin Arianna  (C.F.  VNDRNN58M43L407L),  residente  in  Casier
(TV), via Piave 22 int. 2; 
  Vendramin Chiara (C.F. VNDCHR64C70L407F), residente a Treviso,  via
Colletti 2; 
  Vendramin Giuliana; 
  Vendramin Franca; 
  Vendramin Milena; 
  Vendramin Paola; 
  Venzo Marina; 
  Venzo Roberta; 
  Viel Edes in Colle (C.F. VLIDSE32L56A757B), residente  in  Belluno,
via Medaglia d'Oro 8; 
  Villa Negri; 
  Vigato Angelo (VGTNGL30R07C383V), residente in Chirignago (VE), via
Asseggiano, 98; 
  Volpi  Gianni  (VLPGNN43E28G224X),   residente   in   Padova,   via
Asseggiano 98; 
  Zanatta Carlo; 
  Zanatta Renzo; 
  Zanchetta Massimo; 
  Zurlo Lina; 
  tutto cio' premesso, rivolge rispettosa 
  ISTANZA 
  Affinche' il presente ricorso possa essere notificato ex  art.  150
cpc, indicando come possibili forme sostitutive: 
  - L'affissione di una copia del ricorso presso la bacheca  presente
all'interno del condominio; 
  - L'affissione di una copia del ricorso presso la porta di ingresso
di ciascuna unita' immobiliare; 
  con osservanza, 
  Jesolo, 3 novembre 2023 

                       avv. Pierpaolo Alegiani 

 
TX24ABA1655
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.