Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. BI.BO SRL gia' BI.BO S.n.c. DI BRAGATO LUCREZIA & C., (c.f. e p. iva 01780010276) in persona della legale rappresentante pro tempore, corrente in Jesolo (Ve), Via C. Colombo, 62, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Pierpaolo Alegiani (c.f. LGNPPL72R11H501D e p. iva 05913171004) in forza di procura apposta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di detto procuratore in Jesolo (Ve), Piazza Venezia, 9 - Laguna Center -; contro: Ascari Ettore (C.F. SCRTTR43A27L378S) residente in San Dona' di Piave (VE), via Jesolo 46/19 + ALTRI; In punto di: accertamento diritto d'uso esclusivo area condominiale Con la presente azione la societa' BI.BO SRL, gia' BI.BO S.n.c. DI BRAGATO LUCREZIA & C., si rivolge all'intestato Tribunale al fine di accertare la sussistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo di una porzione di scoperto condominiale antistante l'esercizio commerciale condotto dalla medesima societa'. Al fine di comprendere le ragioni della richiesta tutela giurisdizionale risulta preliminarmente necessario ripercorrere le vicissitudini fattuali e processuali che hanno portato al sorgere della presente controversia. In fatto Con atto pubblico del 20.12.1973 i sig.ri Fernando Vendramin e Notarina Barbato acquistavano un locale, adibito ad uso ristorazione, posto al piano terra del Condominio Il Natante. Nel 1975 i suddetti proprietari realizzavano dapprima una tettoia e, successivamente, una doppia costruzione sulla parte antistante i locali, che e' area di proprieta' condominiale. Piu' precisamente, nella suddetta area condominiale, da un lato veniva realizzata una "struttura-ristorante" costituita da pilastri in acciaio e capriate ad arco ribassato con soprastante copertura in telo PVC, dall'altro lato (ad est del locale-pizzeria), una "veranda", con uno scheletro in alluminio, vetro e teli Pvc, che la rendevano un manufatto completamente chiuso. Con atto del 22.03.1988 la societa' BIBO acquistava l'immobile dai sig.ri Vendramin e Barbato, continuando ad esercitare l'azienda di ristorazione, nonche' ad utilizzare le strutture sopra descritte, realizzate sulla proprieta' condominiale. Preme sin da subito precisare che, con atto pubblico del 8.11.1968, rep. n. 19544 del Notaio Romero Volpi, regolarmente trascritto, veniva costituito, in favore dell'unita' immobiliare attualmente di proprieta' di BIBO, un diritto all'uso esclusivo della zona dove era stata realizzata la struttura ristorante, che prevede come la detta area sia "riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potra' porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi, per i clienti". L'atto pubblico, con il quale veniva concesso alla proprieta' dell'immobile in cui si esercita l'attivita' di ristorazione l'uso esclusivo della zona ad essa antistante - di proprieta' condominiale - era esplicitamente richiamato nel rogito di compravendita concluso in data 22.03.1998 tra BIBO e i precedenti proprietari, nonche' in tutti gli atti d'acquisto delle singole unita' abitative del CONDOMINIO IL NATANTE. Il Giudizio avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di San Dona' di Piave - conclusosi con la sentenza n. 187/2012 Con atto di citazione del 28.01.2007 (doc. 1) la societa' BI.BO s.n.c. adiva il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona' di Piave, rappresentando di essere proprietaria di un immobile a destinazione commerciale utilizzato come pizzeria ed inserito nel Condominio il Natante di Jesolo Lido (VE). La societa' esponeva altresi' di aver esercitato il possesso ad usucapionem sullo scoperto condominiale antistante l'immobile di sua proprieta', sul quale, sin dal 1975, aveva edificato una tettoia/tenda destinata ad ospitare gli avventori della pizzeria. L'attrice chiedeva pertanto che il Giudice di prime cure accertasse e dichiarasse l'acquisto a titolo originario per usucapione della porzione di scoperto condominiale antistante l'immobile di sua proprieta'. A tal fine la BI.BO S.n.c. citava in giudizio il Condominio, in persona del legale rappresentante, nonche' tutti i singoli condomini, una parte dei quali si costituiva mentre un'altra parte rimaneva contumace. Parte dei convenuti si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e una parte di essi esperiva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna dell'attrice al rilascio dell'area in questione in quanto occupata senza titolo, nonche' la demolizione di tutte le costruzioni ivi realizzate in quanto abusive e realizzate senza il consenso dell'assemblea condominiale. Veniva chiesto, altresi', il risarcimento del danno per occupazione senza titolo quantificato nella misura di euro 150.000,00 o quella diversa da quantificare anche ex art. 1226 c.c. (doc. 2, comparsa di costituzione e risposta degli opposti). La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova orale e veniva trattenuta in decisione con termini per depositare conclusionali e repliche. Il Giudice di primo grado decideva la causa con sentenza n. 187/12 (doc. 3, sentenza di primo grado) con la quale respingeva la domanda di accertamento dell'usucapione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare l'area condominiale ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato nord del locale pizzeria di sua proprieta', e a demolire la struttura su tale area realizzata" nonche' a rifondere ai 42 convenuti patrocinati dall'Avv. Lorenzon "la somma di € 1.000,00 per ciascun immobile esclusivo dei medesimi". Il Tribunale poneva inoltre "a carico di parte attrice per due terzi le spese di lite dei convenuti Beretta e Arrivabene" e tutte "le spese dei restanti convenuti costituititi". Il giudizio celebrato avanti il Tribunale di Venezia - sez. distaccata di San Dona' di Piave - conclusosi con sentenza n. 206/2007 Con atto di citazione del 12.12.2002, BI.BO conveniva in giudizio il Condominio Il Natante, chiedendo venisse accertato l'acquisto, per usucapione, del bene immobile antistante i locali della propria unita', per una superficie complessiva di 122,00 mq, che comprendeva sia la zona dove era stata realizzata la struttura-ristorante, sia quello dove era stata posta la veranda chiusa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.02.2003 si costituivano il Condominio il Natante, chiedendo il rigetto delle domande di BIBO e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice: al rilascio dell'intera area condominiale, trattandosi di occupazione senza titolo; alla demolizione di tutte le costruzioni realizzate sull'area condominiale; al risarcimento del danno da occupazione abusiva senza titolo, nella misura di € 150.000,00. Con atto di intervento depositato il 14.02.2003 intervenivano in causa i condomini, i quali eccepivano l'inammissibilita' della domanda per usucapione, perche' non svolta nei riguardi di tutti i condomini; chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'amministratore del Condominio Il Natante, imputando allo stesso di non aver compiuto gli atti necessari ad impedire l'usucapione di una parte comune dell'edificio e, quindi, domandando di essere tenuti indenni e manlevati, in caso di soccombenza rispetto alla domanda di BIBO, e di ottenere il risarcimento del danno, sempre in caso di accoglimento della domanda di usucapione; negavano inoltre la sussistenza dell'usucapione di una parte comune dell'edificio e, quindi, domandavano di essere tenuti indenni e manlevati, in caso di soccombenza rispetto alla domanda di BIBO, e di ottenere il risarcimento del danno, sempre in caso di accoglimento della domanda di usucapione; negavano la sussistenza dell'usucapione, perche' l'opera realizzata da BIBO era una struttura mobile e l'area era comunque accessibile ai lati, cio' impedendo di poter considerare la costruzione della stessa come manifestazione del possesso uti dominus; domandavano la condanna di BIBO alla cessazione delle immissioni e odori provenienti dal locale, nonche' al risarcimento del relativo danno; formulavano domanda di risarcimento del danno per la lesione del diritto di veduta. Con sentenza n. 206/2007 il Tribunale di Venezia - sez. distaccata di San Dona' di Piave - (doc. 4) ha accertato l'estinzione del giudizio relativo alla domanda di usucapione della zona condominiale avanzata da BIBO per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (i condomini non citati in giudizio); ha rigettato la domanda riconvenzionale del Condominio il Natante e dei condomini, di rimozione della struttura-ristorante, in ragione dell'esistenza del diritto all'uso esclusivo della zona condominiale, in forza del disposto dall'atto pubblico del 8.11.1968, trascritto e richiamato sia nell'atto di compravendita dai primi proprietari in favore di BIBO, sia negli atti di acquisto delle singole unita' abitative del Condominio Il Natante. E' stata invece accolta la domanda di rimozione della veranda, in quanto realizzata sulla parte condominiale (lato est), rispetto alla quale non vi era alcun diritto di uso esclusivo in capo a BIBO. Inoltre, si accertava che la struttura veranda - la quale impediva anche solo l'attraversamento della predetta area da parte degli altri condomini - era incompatibile con l'uso - ex art. 1102 c.c. - che ciascun partecipante puo' fare della cosa comune. E' stato ordinato a BIBO di lasciare libera l'area dove era realizzata la veranda e comunque "di farne un uso conforme al dettato di cui all'art. 1102 c.c.. E' stata rigettata la domanda di risarcimento, formulata dai condomini, a motivo della insussistenza della lesione del diritto di veduta, in seguito alla realizzazione della struttura-ristorante. E' stata accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata dal Condominio Il Natante e dai condomini intervenuti, derivante dall'occupazione illegittima della parte condominiale dove era stata realizzata la veranda da demolirsi. E' stata infine accolta la domanda di risarcimento del danno, patito dai condomini intervenuti, per le immissioni di odori dai locali dell'attivita' di ristorazione. Si specifica sin d'ora che BIBO procedeva ad eseguire le prescrizioni della sentenza e, per quanto qui interessa, demoliva la veranda realizzata sull'area condominiale. Svolgimento del processo in grado d'appello Con atto di citazione in appello del 4.04.2013 la societa' BI.BO S.n.c. di Bragato Lucrezia chiedeva la riforma della sentenza n. 187/12 del Tribunale di Venezia, Sez. distaccata di San Dona' di Piave, per i seguenti motivi: 1. Possibile contrasto di giudicati sostanziali, in quanto in due distinti procedimenti e' stata proposta l'identica domanda riconvenzionale di rilascio nei confronti della societa' BI.BO S.n.c., tuttavia, in un procedimento e' stata proposta dal condominio e dai condomini ed e' stata accolta, mentre in altro procedimento e' stata proposta dal condominio e da alcuni condomini ed e' stata respinta. 2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed omissione nell'esame delle risultanze istruttorie in quanto secondo la sentenza del Tribunale di Venezia 187/12 la societa' BI.BO non avrebbe avuto alcun titolo per occupare l'area con la struttura in questione mentre su quell'area la BI.BO vanta un diritto di uso esclusivo quale proprietaria del negozio adiacente alla stessa, come da atto pubblico di deposito di regolamento condominiale e costituzione di servitu' ricevuto dal Notaio Volpi Romero in data 8 novembre 1968 rep. n. 19544 allegato ai documenti rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo attoreo di primo grado. Nello specifico si stabilisce che l'area antistante l'immobile di proprieta' attorea sia "riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potra' porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi per i clienti". Detto atto pubblico e' esplicitamente richiamato nell'atto di compravendita concluso in data 22.03.1988 tra la societa' attrice ed i precedenti titolari ed e' parimenti richiamato negli atti di acquisto delle singole unita' abitative del Condominio Il Natante. L'esistenza del diritto di uso esclusivo in capo alla BI.BO era stata altresi' accertata e dichiarata con la precedente sentenza n. 206/07 del Tribunale di Venezia, sez. distaccata San Dona' di Piave (v. doc. 3 bis gia' allegato); 3. Regolamento delle spese di causa, da compensarsi interamente a seguito della riforma della sentenza di primo grado. Infatti, a fronte del rigetto della domanda principale di accertamento dell'usucapione e delle domande riconvenzionali la graduazione delle spese di lite operata al Tribunale di Venezia risulta infondata e contraria agli artt. 91 e ss. c.p.c.. La causa veniva decisa con sentenza n. 2908/16 R.G. n. 922/13 (doc. 5, sentenza di secondo grado), con la quale la Corte di Appello di Venezia rigettava l'appello proposto dalla Societa' BI.BO S.n.c. e l'appello incidentale dei sig.ri Giovanni Beretta ed Arrivabene Bruna, compensando le spese di lite del grado tra gli appellanti nonche' tra le appellate Albanese Carnielli Silvana e le altre assieme a lei costituite. Condannava appellante principale ed appellante incidentale, in solido tra loro, a rifondere agli appellati Claudia Vianello, Raffaella Vianello, Lea Santon e la agenzia VISAV, nonche' Baradel Walter e Baradel Rosanna, le spese di lite del grado. In particolare, quanto al secondo motivo di gravame (diritto di uso esclusivo dello scoperto condominiale in capo a BI.BO S.n.c.), a p. 17 della sentenza di secondo grado il Giudice d'Appello statuiva che "Quanto alla eccepita novita' della deduzione in ordine alla esistenza del diritto di uso in capo all'odierno appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente, perche' gia' in primo grado le parti controvertevano del diritto o meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del diverso e piu' ampio diritto di proprieta' sull'area, asseritamente acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il regolamento che menzionava il diritto d'uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco, perche' il diritto d'uso in menzione riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioe' materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa". Come puo' chiaramente evincersi dalla sentenza, il Giudice del gravame ha implicitamente riconosciuto la sussistenza del diritto d'uso esclusivo in capo all'appellante sull'area antistante il ristorante-pizzeria, tuttavia, ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda di rigetto delle domande riconvenzionali che, si rammenta, riguardavano anche l'occupazione dell'area con tavoli, sedie e materiale connesso all'attivita' di ricezione della clientela della pizzeria. Si rammenta, infatti, che la sentenza di primo grado ha condannato la BI.BO a rifondere ai 42 convenuti patrocinati dall'Avv. Lorenzon "la somma di € 1.000,00 per ciascun immobile esclusivo dei medesimi" a titolo di danno occupazionale "non avendo BIBO alcun titolo per occuparla; quanto al danno occupazionale e' in re ipsa per la indisponibilita' pro quota del bene, parte comune, in capo ai condomini, e per i riflessi sul valore delle proprieta' esclusive" (p. 15 sentenza del Tribunale di Venezia). E' tuttavia evidente che, alla luce del diritto di uso esclusivo sull'area, il Giudice del gravame avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna BI.BO S.n.c. al risarcimento del danno per occupazione sine titulo e al rilascio dell'area, confermando solo la condanna alla rimozione della copertura, ritenuta "fissa". Orbene, il Giudice del gravame ha invece rigettato l'appello omettendo di pronunciarsi in ordine alla condanna al pagamento dell'indennita' per occupazione sine titulo e al rilascio, la quale, peraltro, sarebbe di fatto incompatibile con la sussistenza di un coevo diritto di uso esclusivo sull'area medesima da parte della societa' BI.BO S.n.c.. Vale precisare che successivamente all'emanazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, BIBO provvedeva alla demolizione della struttura-ristorante e allo sgombero integrale dell'area condominiale. - Svolgimento del processo in grado di valutazione di legittimita' Con la sentenza di secondo grado si e' giunti ad un risultato paradossale. Infatti, la ricorrente si trovava titolare di un diritto di uso esclusivo per l'area come da regolamento condominiale notarile, citato in tutti i contratti di acquisto delle unita' abitative (allegato ai docc. da 7 a 11 del fascicolo attoreo di primo grado, prevedeva, letteralmente che fosse: "riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potra' porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi per i clienti") che le garantiva l'uso esclusivo dell'area per apporvi tavolini, sedie e divani per l'attivita' di ristorazione condotta. Ma di piu', detto diritto, evidentemente disconosciuto dal giudice di primo grado per una svista, si trovava riconosciuto anche nella sentenza di grado d'appello, nella misura in cui il Collegio aveva riconosciuto: "quanto alla eccepita novita' della deduzione in ordine alla esistenza del diritto di uso in capo all'odierno appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente, perche' gia' in primo grado le parti controvertevano del diritto o meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del diverso e piu' ampio diritto di proprieta' sull'area, asseritamente acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il regolamento che menzionava il diritto d'uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco, perche' il diritto d'uso in menzione riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioe' materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa" con cio' riconoscendo il pieno diritto di occupare l'area con tavoli, sedie, divani e quant'altro fosse riconnesso all'attivita' di ristorazione esercitata. Lo stesso diritto d'uso esclusivo era stato anche riconosciuto dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 206/2007 tra parti parzialmente sovrapponibili e che aveva giustificato il primo motivo di impugnazione. Dunque, condivisibile o meno che sia, il Collegio riconosceva che la struttura di copertura avesse il carattere infisso e che dovesse essere rimossa, con cio' pronunciandosi su tale punto. Tuttavia, ometteva completamente di pronunciarsi sul diritto di occupare l'area con materiale mobile, in motivazione ritenuto esistente, come da atto notarile prodotto, senza modificare il dispositivo della sentenza di primo grado che ordinava rilascio e condanna ad una somma a titolo di indennita' per occupazione senza titolo, realizzando al contempo un'omessa pronuncia su domanda di parte e un contrasto logico tra motivazione e dispositivo del provvedimento. Per rimediare a tale problema, considerata anche la portata pratica delle conseguenze (la pizzeria dovrebbe di fatto chiudere senza la terrazza esterna, la quale ospita la consistente maggioranza dei coperti) la ricorrente presentava alla Corte di Cassazione ricorso finalizzato alla riforma della sentenza della Corte d'Appello veneziana. In tale sede prestava acquiescenza alla pronuncia dei giudici veneziani per quanto concerne il carattere "fisso" della struttura di copertura, lasciando passare in giudicato il relativo capo. Impugnava, invece, il capo della sentenza in cui i giudici veneziani omettevano di pronunciarsi sul diritto d'uso esclusivo dell'area con materiale mobile, dagli stessi riconosciuto in motivazione. La ricorrente chiedeva la correzione di tale omessa pronuncia attraverso cassazione con rinvio, ovvero con l'accoglimento diretto delle richieste della ricorrente: il riconoscimento del diritto d'uso esclusivo dell'area (ovviamente con riguardo al materiale mobile e connesso all'attivita' di ristorazione) con ogni conseguenza di legge, ed in particolare con riferimento alla condanna al rilascio dell'area e al pagamento di un'indennita' di occupazione (relativa al mobilio). Nel fare cio' presentava un unico motivo di impugnazione, rubricato: "nullita' della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4: violazione dell'art. 112 c.p.c. ". Veniva evidenziato, a p. 7 del ricorso, come: "la Corte d'Appello di Venezia ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, accogliendo le domande riconvenzionali dei convenuti, condanna la stessa societa' al risarcimento del danno per occupazione sine titulo". Come anticipato in premessa al contempo la Corte veneziana ha riconosciuto implicitamente in capo a BI.BO S.n.c. la sussistenza di un diritto di uso esclusivo sull'area per cui e' causa (v. p. 17 sentenza d'appello). Il diritto di uso esclusivo risulta dall'Atto Pubblico di deposito di Regolamento di Condominio e Costituzione di servitu' ricevuto dal Notaio Romero Volpi il giorno 8 novembre 1968, allegato ai documenti rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo attoreo di primo grado. A p. 9 di questo atto si attesta che "l'area antistante il negozio M.N. 51 sub 63 di proprieta' dell'impresa Vendramin F.lli - Societa' in Nome Collettivo di Vendramin Egidio e C. e precisamente quella fra il negozio stesso e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla planimetria che, previo esame e sottoscrizione da parte dei contraenti e controfirmata da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettere "D", sara' riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potra' porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi per i clienti". Tale previsione e' stata in seguito riprodotta in ogni contratto con cui sono stati venduti i singoli appartamenti del condominio nei quali si da' atto dell'esistenza, tra le altre, delle "servitu' riguardanti le aree antistanti i tre negozi riservate in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione dei negozi stessi". Veniva altresi' evidenziata la contraddittorieta' della pronuncia del Collegio veneziano, come gia' riportata sopra. Per la precisione, a p. 8, veniva sottolineato che "l'esistenza del diritto di uso esclusivo a favore della deducente e' stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia a p. 17 della sentenza ove statuisce che "Quanto alla eccepita novita' della deduzione in ordine alla esistenza del diritto di uso in capo all'odierno appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente, perche' gia' in primo grado le parti controvertevano del diritto o meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del diverso e piu' ampio diritto di proprieta' sull'area, asseritamente acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il regolamento che menzionava il diritto d'uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco, perche' il diritto d'uso in menzione riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioe' materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa". Pur avendo la Corte riconosciuto la tempestiva produzione del regolamento condominiale che prova il diritto d'uso e pur avendo rigettato l'eccezione della novita' della deduzione in ordine alla stessa esistenza del diritto reale, ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla conseguente condanna al pagamento del risarcimento del danno per occupazione sine titulo, avendo rigettato integralmente l'appello principale. [...] Alla luce di tutto quanto dedotto, argomentato e provato, il Giudice d'appello avrebbe dovuto, accertata e dichiarata l'esistenza del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO, pronunciarsi necessariamente - e coerentemente - anche sulla richiesta di riforma della sentenza appellata nella parte in cui condannava BI.BO S.n.c. al pagamento dell'indennita' occupazione, quaestio che non viene trattata in alcun punto della sentenza. Cio' ha determinato la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato perche', in presenza dello specifico motivo di appello diretto alla riforma della sentenza di primo grado in punto di risarcimento del danno per occupazione sine titulo e nonostante l'acclarata sussistenza di un diritto d'uso esclusivo in capo all'appellante, la Corte ha omesso di pronunciarsi su tale motivo di gravame e, nello specifico, di rigettare le domande riconvenzionali dei convenuti." Riportava quindi le conseguenti conclusioni: "che la Corte di Cassazione voglia cassare la sentenza n. 2908/16 emanata dalla Corte di Appello di Venezia con rinvio per un nuovo esame nel merito. Qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, chiede cassare la sentenza n. 2908/16 accogliendo le richieste della ricorrente con ogni consequenziale statuizione, pure in ordine alle spese dei tre gradi di giudizio." Si costituivano e proponevano controricorso (doc. 6, controricorso per cassazione degli opposti) i convenuti difesi nei precedenti gradi dall'avv. Lorenzon. Nel proprio atto, per quanto qui di interesse, i convenuti arrivavano a riconoscere l'esistenza del diritto d'uso esclusivo dell'area in capo a BIBO, rilevando come sul punto la Corte d'Appello veneziana avesse statuito correttamente, seppure ponendo l'accento sull'abuso di tale diritto consistente nell'erezione di una struttura di carattere fisso. A p. 7, ultimi due righi, continuando a p. 8 del controricorso, infatti, viene riportato: "E' vero, infatti che la Corte d'Appello di Venezia aveva riconosciuto la sussistenza del diritto d'uso sullo scoperto condominiale in capo alla BIBO snc in un secondo momento, tuttavia, lo stesso Giudice del gravame aveva osservato che la BIBO snc aveva abusato di tale diritto sino a realizzare una struttura ristorante fissa in violazione del regolamento di condominio e di quanto previsto nei singoli contratti di compravendita" tacendo sul fatto che la sentenza di primo grado, in dispositivo, ordinasse il rilascio dell'area e che quindi la Corte avesse correttamente individuato la questione in motivazione, senza pero' andare a modificare il dispositivo della sentenza. Il procedimento si concludeva con l'ordinanza della Corte di Cassazione che dichiarava inammissibili ricorso e controricorso. Le valutazioni della Corte di Cassazione relative al ricorso della odierna opponente sono state tutte viziate da errore di fatto, per cui e' stato proposto ricorso per la revoca della relativa ordinanza. La situazione attuale e' dunque la seguente: per una serie di (sfortunate) vicende processuali l'attrice si trova titolare di un diritto d'uso esclusivo di porzione dell'area condominiale (doc. 7, regolamento condominiale) pur essendo condannata a rilasciare l'area e a risarcire il danno per il suo uso. Tale diritto risulta dal regolamento condominiale notarile ed e' stato riconosciuto sia dalla Corte d'Appello, sia dal condominio e dai condomini opposti nei propri atti processuali. Il diritto e' stato altresi' riconosciuto dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetuto l'errore della Corte d'Appello tenendo in considerazione solo la struttura fissa. Fiduciosi di una pronuncia giurisdizionale che possa porre fine a questo conflitto e nella consapevolezza che esiste una sentenza che, per quanto erronea, costituisce titolo esecutivo, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione il legale di parte attrice prendeva immediatamente contatto con l'opposta, chiedendo se vi fosse margine per un accordo che mettesse fine alla questione e per concordare l'eventuale esecuzione della sentenza senza ricorrere alle modalita' forzose. Le trattative procedevano, con le inevitabili difficolta', nel corso delle settimane. Interesse di BI.BO era evitare i lavori di rimozione della struttura fissa durante la stagione balneare di Jesolo, con l'inevitabile danno all'attivita' di ristorazione, nonche' ottenere il rispetto del diritto di uso esclusivo con tavoli e sedie, riconosciuto dallo stesso condominio e dai condomini in sede processuale e invece negato immediatamente dopo. Interesse del condominio, all'opposto, era conseguire il pagamento di quanto stabilito in sentenza ed eventualmente ottenere il pagamento di un canone periodico per permettere a BIBO di mantenere la struttura fissa. Riconosciuto da entrambi i legali che vi fosse margine per una soluzione bonaria, i primi mesi dell'anno 2022 sono stati caratterizzati da un fitto scambio di corrispondenza, che ha portato, come si avra' modo di dire, anche alla convergenza delle parti su alcuni punti. Tuttavia, in data 22.07.2022, a dispetto delle trattative in corso e dell'accordo, controparte notificava atto di precetto (doc. 8) per il pagamento dei canoni per occupazione sine titulo (opposto da BI.BO in quanto gravemente viziato perche' calcolato erroneamente, escusso parzialmente senza legittimazione e senza considerare i pagamenti gia' effettuati, doc. 9); successivamente, nel corrente anno, controparte notificava due precetti, tempestivamente opposti, uno per il rilascio di immobili ex art. 605 c.p.c. e l'altro per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e rilascio ex art. 605 c.p.c. (docc. 10 e 11). Preme evidenziare che anche questi ultimi sono stati opposti in quanto la struttura fissa era gia' stata rimossa da BI.BO da diversi mesi (docc. 12 e 13). Giunti a tal punto dell'excursus fattuale e processuale della vicenda che ne occupa risulta di palmare evidenza l'ineludibile necessita' di ottenere una pronuncia che porti definitivamente chiarezza, accertando la sussistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo facente capo a BI.BO, sia per consentire il sereno e pacifico esercizio di tale diritto, sia per evitare l'insorgere di ulteriori controversie tra le parti. Cio' posto, la domanda attorea risulta fondata per i seguenti motivi In diritto Preliminarmente va evidenziato che, laddove la controversia faccia emergere, rispetto ad un gruppo di condomini, la posizione differenziata di un condomino che faccia valere la proprieta' esclusiva di un bene comune o, come nel caso che ne occupa, l'esistenza di un diritto reale minore su detto bene comune, allora il contraddittorio potra' dirsi correttamente instaurato solo con la chiamata in giudizio di tutti i condomini. In questo caso, ad essere contrapposte sono le posizioni sostanziali dei singoli condomini, ovvero il conflitto e' tra interessi individuali, tra condomini. Parti del processo saranno allora necessariamente i singoli proprietari, affinche' possa essere accertato nei confronti di tutte le parti interessate l'assetto proprietario del condominio o possa esserne definito uno nuovo. Da qui la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, non sussistendo invece, in questa fattispecie, la legittimazione passiva dell'amministratore. Tanto precisato, a fronte di tutte le vicissitudini processuali sopra illustrate appare oggi necessario ottenere una sentenza che si pronunci in modo chiaro in ordine all'esistenza ed all'ampiezza del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO relativamente all'area condominiale antistante i locali dell'unita' commerciale che si sviluppa fra il negozio stesso e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla planimetria (come indicato nel regolamento condominiale del 1968). La sentenza n. 2908/2016 della Corte d'Appello di Venezia ha statuito - oltre all'insussistenza dell'usucapione dell'area condominiale - l'impossibilita' da parte di BI.BO di realizzare strutture fisse e non removibili poiche' cio' costituirebbe violazione del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, che permette invece l'occupazione del suolo con arredi removibili. Come accennato nei precedenti paragrafi, la decisione della Corte d'Appello ha riguardato unicamente la possibilita' di mantenere una struttura fissa e non removibile, avendo invece riconosciuto solo tra le righe (incidenter tantum) il diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO che consente l'utilizzo di oggetti d'arredo non fissi e removibili. A seguito di quanto illustrato nel presente ricorso si comprende come non sia sceso alcun giudicato sostanziale sulla quaestio della sussistenza e dell'ampiezza del diritto di uso esclusivo riconosciuto sin dal regolamento condominiale del 1968 in capo a BI.BO. A seguito della domanda di BI.BO volta ad accertare l'usucapione dell'area condominiale il Giudice di primo grado decideva la causa con sentenza n. 187/12 con la quale veniva respinta la domanda di accertamento dell'usucapione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare l'area condominiale ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato nord del locale pizzeria di sua proprieta', e a demolire la struttura su tale area realizzata". Null'altro veniva affermato dal Giudice per motivare il proprio ordine di demolizione. Preme comunque sottolinearsi che la richiesta di mantenere la struttura-ristorante e' stata avanzata da BI.BO facendo valere esclusivamente l'usucapione dello scoperto condominiale, non adducendo quale ragione giuridica (causa petendi) - la sussistenza del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale. Come evidenziato supra la sentenza n. 187/2012 e' stata sottoposta a gravame ed il relativo procedimento si e' concluso con la sentenza n. 2908/2016 della Corte d'Appello di Venezia la quale ha statuito - oltre all'insussistenza dell'usucapione dell'area condominiale - l'impossibilita' da parte di BI.BO di realizzare strutture fisse e non removibili poiche' cio' costituirebbe violazione del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, che permette invece l'occupazione del suolo con arredi removibili. La decisione della Corte d'Appello ha riguardato unicamente la possibilita' di mantenere una struttura fissa e non removibile, avendo invece riconosciuto implicitamente il diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO che consente l'utilizzo di oggetti d'arredo non fissi e removibili. Per completezza si riportano, sull'argomento, alcuni stralci di un parere che la ricorrente ha richiesto al Prof. Paolo Biavati proprio sull'efficacia e sull'estensione delle sentenze emesse sulla questione dell'uso dello scoperto condominiale (doc. 14). "In conclusione, deve ritenersi che nessuna preclusione - per intervenuto giudicato - sussista rispetto alla possibilita', da parte di BI.BO, di instaurare un nuovo giudizio, volto all'accertamento del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, come individuata nel regolamento condominiale del 1968. Non osta a tale nuova azione il quid decisum della Corte d'Appello di Venezia n. 2908/2016; detta decisione non esplica alcun giudicato negativo rispetto all'accertamento del diritto d'uso esclusivo; anzi, come sopra indicato, si puo' arrivare a sostenere che vi sia un giudicato implicito positivo, in ordine alla sussistenza di detto diritto d'uso in favore di BI.BO ". [...] "Invero, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2968/2016 non potrebbe costituire valido titolo esecutivo per ottenere la rimozione di arredi non fissi, in quanto: - Le sentenze del Tribunale di Venezia n. 187/2012 e della Corte d'Appello di Venezia n. 2908/2016 hanno avuto ad oggetto, esclusivamente, l'ordine di demolizione della struttura ristorante che il Giudice ha ritenuto non rispettose delle prescrizioni contenute nel diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale; - L'ordine di demolizione della struttura fissa e non removibile e' stato regolarmente eseguito da parte di BI.BO; - La Corte d'Appello di Venezia, nell'affermare che la struttura da demolirsi collideva con la previsione del diritto d'uso esclusivo, ha riconosciuto implicitamente l'esistenza del diritto d'uso in capo a BI.BO". Non essendo intervenuto sul punto alcun giudicato, sussiste indi la possibilita' di chiedere oggi a questo Giudice un accertamento inerente il diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, come individuata nel regolamento del 1968. A cio' non osta il quid decisum della Corte d'Appello di Venezia n. 2908/2016 la quale ha statuito esclusivamente sulla possibilita', in capo a BI.BO, di esercitare il diritto d'uso mediante materiale fisso ed irremovibile. La corrente azione e' pertanto finalizzata ad accertare l'ampiezza del diritto d'uso in capo a BI.BO, giungendo financo ad individuare quali oggetti d'arredo non fissi e removibili possano essere utilizzati per non collidere con la previsione contenuta nel regolamento condominiale del 1968, tenendo altresi' in considerazione la vetusta' del regolamento, interpretando ed aggiornando le prescrizioni ivi contenute a fronte delle novita' tecnologiche intervenute nel lasso di tempo di 55 anni in punto di arredi removibili e non fissi. Oltre a cio', si chiede di tener conto, nell'ambito di detto accertamento, della tipologia di attivita' esercitata da BIBO (attivita' di ristorazione) e delle strutture mobili usualmente utilizzate negli esercizi commerciali similari (si ricorda che il ristorante, essendo ubicato nella nota citta' balneare, gode della massima attivita' nel periodo estivo). Sempre per completezza espositiva ed a riprova della bonta' della tesi dell'istante si fa presente che nel medesimo spazio condominiale insistono anche altre due attivita' commerciali (adiacenti alla pizzeria) che da sempre occupano lo spazio (v. foto google maps - doc. 15) antistante i rispettivi negozi senza che cio' sia mai stato oggetto discussione; detti negozi hanno il medesimo diritto d'uso della ricorrente riconosciuto sempre dal noto regolamento condominiale. Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto anche un ragionamento di ordine logico: la pizzeria e' nata con il condominio e come risulta anche dalla CTU espletata in uno dei gradi di giudizio sopra esposti (doc. 16) non potrebbe nemmeno esistere come attivita' commerciale se non fosse dotata di una terrazza esterna (all'interno, infatti, trovano posto solo 10 tavoli). Appare ovvio, indi, che l'intenzione di chi ha realizzato il condominio fosse quella di dotare la pizzeria di una terrazza esterna da usare durante la stagione estiva, unico periodo dell'anno in cui l'esercizio e' aperto. Tanto premesso, BI.BO S.r.l., ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata RICORRE All'Ecc.mo Tribunale affinche' Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che dovra' avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento - che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comportera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., - che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, - che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI "Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, per i motivi di cui in narrativa: in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO s.r.l. relativamente all'area condominiale antistante i locali dell'unita' commerciale che si sviluppa fra il ristorante e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla planimetria come indicato nel regolamento condominiale del 1968; sempre in via principale, accertare e dichiarare le concrete modalita' di esercizio del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO s.r.l., specificando - tenuto conto della vetusta' del regolamento condominiale del 1968 e delle novita' tecnologiche nel frattempo intervenute - le strutture non fisse e gli oggetti di arredo non fissi e removibili che possono essere utilizzati dalla medesima ai fini dell'utile esercizio del proprio diritto. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali." Mezzi istruttori si produce: 1. Atto di citazione; 2. Comparsa di costituzione e risposta; 3. Sentenza Tribunale di Venezia n. 187/12; 4. Sentenza Tribunale di Venezia n. 206/07; 5. Sentenza Corte d'Appello di Venezia 2908/16; 6. Controricorso per cassazione; 7. Regolamento condominiale; 8. Atto di precetto notificato il 22.7.2022; 9. Opposizione atto di precetto 29.07.2022; 10. Atto di precetto per esecuzione forzata degli obblighi di fare del 11.05.2023; 11. Atto di precetto per il rilascio di immobili del 11.05.2023; 12. Opposizione atto di precetto 30.05.2023; 13. Opposizione atto di precetto 1.06.2023; 14. Parere Prof. Paolo Biavati; 15. Foto google maps. 16. CTU primo grado di giudizio; Dichiarazione di valore: ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia e' indeterminabile e che pertanto l'importo del relativo contributo unificato e' pari a € 518,00. Jesolo, 6 novembre 2023 Istanza ex art. 150 c.p.c. Preg.mo sig. Giudice, premesso che - La presente azione deve essere svolta nei confronti di tutti i proprietari di unita' immobiliari costituenti il Condominio Il Natante; - Che dalle ricerche effettuate vi sono moltissimi proprietari ed in particolare alcune unita' immobiliari risultano in comproprieta' a piu' soggetti, altre risultano formalmente ancora intestate a soggetti defunti a cui dovranno subentrare gli eredi; - Che solo di alcuni proprietari si e' riusciti a reperire l'indirizzo di residenza; - Che altri, probabilmente, risiedono all'estero essendo di nazionalita' tedesca; - Che allo stato si e' riusciti ad identificare i seguenti soggetti I sig.ri: Arrivabene Bruna; Ascari Achille; Ascari Elena; Ascari Ettore (C.F. SCRTTR43A27L378S) residente in San Dona' di Piave (VE), via Jesolo 46/19; Bagattin Maria (C.F. BGTMRA26A67G353W); Baggio Katia; Baldo Nadia; Balestra Mario; Bandiera Gianni (C.F. BRSLDA49A71H823E) residente in Silea (TV), via Lanzaghe 82; Barosco Alda (C.F. BRSMLS40D44L407Z) residente in San Dona' di Piave (VE), piazza Rizzo 36; Barosco Maria Luisa (C.F. BRSMLS40D44L407Z) residente in Dolo (VE), via Tintoretto 4; Bellati Massimiliano; Beretta Gianlorenzo; Bernardi Silvia; Biancato Giulio; Biancato Paola (C.F. BNCPLA62L71L736H) residente in Musestre (TV), via Everardo 36; Biancato Roberto (C.F. BNCRRT61L11L736Z) residente in Spinea (VE), via Conelico 2/E/1; Bigon Martina; Binotto Graziella; Bittante Fabrizio (C.F. BTTFRZ58D29C037P) residente in San Giuseppe di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6; Boccalon Luigina; Boccalon Serena; Bonfiglio Silvio; Busatta Gioacchino (C.F. BSTGCH47M05E970A) residente in Bassano del Grappa (VI), via Sant'Anna 25; Caenazzo Cristina; Cantarini Emma Maria Carnielli Claudio; Carnielli Roberto; Carturan Nicholas; Casagrande Maria (C.F. CSGMRA42R41M089T) residente in Scomigo di Conegliano (TV), via San Pierin 1/A; Castman Cesare (C.F. CSTCSR40C08L736R), residente in Vicenza, via G. Faccioli 41; Ceretta Carla (C.F. CRTCLR44R56F241I) residente in Vicenza, via G. Faccioli 41; Chiarini Elena Chiarini Domenico Chiarini Daniela; Coffen Demetra; Coffen Marcolin Nicla; Dalla Costa Giovanna (C.F. DLLGNN44E51F964Z), residente in Vicenza, via Lago di Molveno, 57; Dalla Via Bortolo (C.F. DLLBTL36H31L297L) residente in Vicenza, via Lago di Molveno, 57; Dalla Via Pierluigi (C.F. DLLPLG63B16H829A) residente in Povolaro (VI), via Marostica, 44; De Marchi Antonietta (C.F. DMRNNT26L50H131G); De Nardo Tecla Liliana (C.F. DNRTLL36A64D700I), residente in Ponzano Veneto, via Marconi 17; Faggion Angelo; Favretto Daniela; Favretto Michele; Filippini Flaviano; Franchin Pierina (C.F. FRNPRN26B67F963G), residente in San Dona' di Piave (VE), piazza Indipendenza 24/a; Gallione Lidia (C.F. GLLLDI33B52G702A), residente in Mestre (VE), via Tasso, 23; Gnesotto Paolo (C.F. GNSPLA59M21A703V); Gnesotto Laura; Gogele Teodolinda Hartmann Claudio; Kedronova Dagmar Lazzaron Egidio (C.F. LZZGDE32P30G229P); Marin Carla Conte (C.F. MRNCRL38L44M089U), residente in Treviso, via Verga 12; Mazzocco Liliana; Mazzocco Maria Cristina; Mazzola Ettore; Menegon Erika; Morandi Massimo Marco; Nalin Susanna; Pavan Andrea (C.F. PVNNDR67B18L407E), residente in Ponzano Veneto, via P. Gobbato 36/12; Pavan Monica (C.F. PVNMNC62H62H56L407N), residente in Villorba (TV), via Largo I Maggio 6; Polegato Antonella; Polo Francesca in Scanferlato (C.F. PLOFNC33M45A471J); Pologni Agnese; Poloniato Vilma; Posocco Carmen (C.F. PSCCMN50L51I382F), residente in Conegliano (TV), via Toniolo 24; Prevedello Paola (C.F. PRVPLA74E70A703H), residente in San Martino di Lupari (PD), via Cardinale Agostini 16; Prosser Mara (C.F. PRSMRA39M44H612X), residente ad Ala (TN), via Tre Chiodi 14; Ravagnan Bellati Gabriella (C.F. RVGGRL2764C638B); Sandri Elda in Bittante (C.F. SNDLDE59D68A703C), residente in San Giuseppe di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6; Scanferlato Federico Scanferlato Gianpaolo Valentini Stefano; Valentini Monica; Vendramin Antonio Vendramin Arianna (C.F. VNDRNN58M43L407L), residente in Casier (TV), via Piave 22 int. 2; Vendramin Chiara (C.F. VNDCHR64C70L407F), residente a Treviso, via Colletti 2; Vendramin Giuliana; Vendramin Franca; Vendramin Milena; Vendramin Paola; Venzo Marina; Venzo Roberta; Viel Edes in Colle (C.F. VLIDSE32L56A757B), residente in Belluno, via Medaglia d'Oro 8; Villa Negri; Vigato Angelo (VGTNGL30R07C383V), residente in Chirignago (VE), via Asseggiano, 98; Volpi Gianni (VLPGNN43E28G224X), residente in Padova, via Asseggiano 98; Zanatta Carlo; Zanatta Renzo; Zanchetta Massimo; Zurlo Lina; tutto cio' premesso, rivolge rispettosa ISTANZA Affinche' il presente ricorso possa essere notificato ex art. 150 cpc, indicando come possibili forme sostitutive: - L'affissione di una copia del ricorso presso la bacheca presente all'interno del condominio; - L'affissione di una copia del ricorso presso la porta di ingresso di ciascuna unita' immobiliare; con osservanza, Jesolo, 3 novembre 2023 avv. Pierpaolo Alegiani TX24ABA1655