Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
BI.BO SRL gia' BI.BO S.n.c. DI BRAGATO LUCREZIA & C., (c.f. e p.
iva 01780010276) in persona della legale rappresentante pro tempore,
corrente in Jesolo (Ve), Via C. Colombo, 62, rappresentata e difesa
nel presente giudizio dall'Avv. Pierpaolo Alegiani (c.f.
LGNPPL72R11H501D e p. iva 05913171004) in forza di procura apposta in
calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio
di detto procuratore in Jesolo (Ve), Piazza Venezia, 9 - Laguna
Center -;
contro: Ascari Ettore (C.F. SCRTTR43A27L378S) residente in San
Dona' di Piave (VE), via Jesolo 46/19 + ALTRI;
In punto di: accertamento diritto d'uso esclusivo area condominiale
Con la presente azione la societa' BI.BO SRL, gia' BI.BO S.n.c. DI
BRAGATO LUCREZIA & C., si rivolge all'intestato Tribunale al fine di
accertare la sussistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo di
una porzione di scoperto condominiale antistante l'esercizio
commerciale condotto dalla medesima societa'.
Al fine di comprendere le ragioni della richiesta tutela
giurisdizionale risulta preliminarmente necessario ripercorrere le
vicissitudini fattuali e processuali che hanno portato al sorgere
della presente controversia.
In fatto
Con atto pubblico del 20.12.1973 i sig.ri Fernando Vendramin e
Notarina Barbato acquistavano un locale, adibito ad uso ristorazione,
posto al piano terra del Condominio Il Natante.
Nel 1975 i suddetti proprietari realizzavano dapprima una tettoia
e, successivamente, una doppia costruzione sulla parte antistante i
locali, che e' area di proprieta' condominiale.
Piu' precisamente, nella suddetta area condominiale, da un lato
veniva realizzata una "struttura-ristorante" costituita da pilastri
in acciaio e capriate ad arco ribassato con soprastante copertura in
telo PVC, dall'altro lato (ad est del locale-pizzeria), una
"veranda", con uno scheletro in alluminio, vetro e teli Pvc, che la
rendevano un manufatto completamente chiuso.
Con atto del 22.03.1988 la societa' BIBO acquistava l'immobile dai
sig.ri Vendramin e Barbato, continuando ad esercitare l'azienda di
ristorazione, nonche' ad utilizzare le strutture sopra descritte,
realizzate sulla proprieta' condominiale.
Preme sin da subito precisare che, con atto pubblico del 8.11.1968,
rep. n. 19544 del Notaio Romero Volpi, regolarmente trascritto,
veniva costituito, in favore dell'unita' immobiliare attualmente di
proprieta' di BIBO, un diritto all'uso esclusivo della zona dove era
stata realizzata la struttura ristorante, che prevede come la detta
area sia "riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione
del negozio stesso che potra' porre e mantenervi tavolini, sedie,
divani a dondolo et similia non infissi, per i clienti".
L'atto pubblico, con il quale veniva concesso alla proprieta'
dell'immobile in cui si esercita l'attivita' di ristorazione l'uso
esclusivo della zona ad essa antistante - di proprieta' condominiale
- era esplicitamente richiamato nel rogito di compravendita concluso
in data 22.03.1998 tra BIBO e i precedenti proprietari, nonche' in
tutti gli atti d'acquisto delle singole unita' abitative del
CONDOMINIO IL NATANTE.
Il Giudizio avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di
San Dona' di Piave - conclusosi con la sentenza n. 187/2012
Con atto di citazione del 28.01.2007 (doc. 1) la societa' BI.BO
s.n.c. adiva il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona'
di Piave, rappresentando di essere proprietaria di un immobile a
destinazione commerciale utilizzato come pizzeria ed inserito nel
Condominio il Natante di Jesolo Lido (VE).
La societa' esponeva altresi' di aver esercitato il possesso ad
usucapionem sullo scoperto condominiale antistante l'immobile di sua
proprieta', sul quale, sin dal 1975, aveva edificato una
tettoia/tenda destinata ad ospitare gli avventori della pizzeria.
L'attrice chiedeva pertanto che il Giudice di prime cure accertasse e
dichiarasse l'acquisto a titolo originario per usucapione della
porzione di scoperto condominiale antistante l'immobile di sua
proprieta'.
A tal fine la BI.BO S.n.c. citava in giudizio il Condominio, in
persona del legale rappresentante, nonche' tutti i singoli condomini,
una parte dei quali si costituiva mentre un'altra parte rimaneva
contumace.
Parte dei convenuti si costituiva chiedendo il rigetto della
domanda attorea e una parte di essi esperiva domanda riconvenzionale
finalizzata alla condanna dell'attrice al rilascio dell'area in
questione in quanto occupata senza titolo, nonche' la demolizione di
tutte le costruzioni ivi realizzate in quanto abusive e realizzate
senza il consenso dell'assemblea condominiale. Veniva chiesto,
altresi', il risarcimento del danno per occupazione senza titolo
quantificato nella misura di euro 150.000,00 o quella diversa da
quantificare anche ex art. 1226 c.c. (doc. 2, comparsa di
costituzione e risposta degli opposti).
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova orale e
veniva trattenuta in decisione con termini per depositare
conclusionali e repliche.
Il Giudice di primo grado decideva la causa con sentenza n. 187/12
(doc. 3, sentenza di primo grado) con la quale respingeva la domanda
di accertamento dell'usucapione e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare l'area condominiale
ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato nord
del locale pizzeria di sua proprieta', e a demolire la struttura su
tale area realizzata" nonche' a rifondere ai 42 convenuti patrocinati
dall'Avv. Lorenzon "la somma di € 1.000,00 per ciascun immobile
esclusivo dei medesimi".
Il Tribunale poneva inoltre "a carico di parte attrice per due
terzi le spese di lite dei convenuti Beretta e Arrivabene" e tutte
"le spese dei restanti convenuti costituititi".
Il giudizio celebrato avanti il Tribunale di Venezia - sez.
distaccata di San Dona' di Piave - conclusosi con sentenza n.
206/2007
Con atto di citazione del 12.12.2002, BI.BO conveniva in giudizio
il Condominio Il Natante, chiedendo venisse accertato l'acquisto, per
usucapione, del bene immobile antistante i locali della propria
unita', per una superficie complessiva di 122,00 mq, che comprendeva
sia la zona dove era stata realizzata la struttura-ristorante, sia
quello dove era stata posta la veranda chiusa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
14.02.2003 si costituivano il Condominio il Natante, chiedendo il
rigetto delle domande di BIBO e, in via riconvenzionale, la condanna
dell'attrice: al rilascio dell'intera area condominiale, trattandosi
di occupazione senza titolo; alla demolizione di tutte le costruzioni
realizzate sull'area condominiale; al risarcimento del danno da
occupazione abusiva senza titolo, nella misura di € 150.000,00.
Con atto di intervento depositato il 14.02.2003 intervenivano in
causa i condomini, i quali eccepivano l'inammissibilita' della
domanda per usucapione, perche' non svolta nei riguardi di tutti i
condomini; chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa
dell'amministratore del Condominio Il Natante, imputando allo stesso
di non aver compiuto gli atti necessari ad impedire l'usucapione di
una parte comune dell'edificio e, quindi, domandando di essere tenuti
indenni e manlevati, in caso di soccombenza rispetto alla domanda di
BIBO, e di ottenere il risarcimento del danno, sempre in caso di
accoglimento della domanda di usucapione; negavano inoltre la
sussistenza dell'usucapione di una parte comune dell'edificio e,
quindi, domandavano di essere tenuti indenni e manlevati, in caso di
soccombenza rispetto alla domanda di BIBO, e di ottenere il
risarcimento del danno, sempre in caso di accoglimento della domanda
di usucapione; negavano la sussistenza dell'usucapione, perche'
l'opera realizzata da BIBO era una struttura mobile e l'area era
comunque accessibile ai lati, cio' impedendo di poter considerare la
costruzione della stessa come manifestazione del possesso uti
dominus; domandavano la condanna di BIBO alla cessazione delle
immissioni e odori provenienti dal locale, nonche' al risarcimento
del relativo danno; formulavano domanda di risarcimento del danno per
la lesione del diritto di veduta.
Con sentenza n. 206/2007 il Tribunale di Venezia - sez. distaccata
di San Dona' di Piave - (doc. 4) ha accertato l'estinzione del
giudizio relativo alla domanda di usucapione della zona condominiale
avanzata da BIBO per mancata integrazione del contraddittorio nei
confronti dei litisconsorti necessari (i condomini non citati in
giudizio); ha rigettato la domanda riconvenzionale del Condominio il
Natante e dei condomini, di rimozione della struttura-ristorante, in
ragione dell'esistenza del diritto all'uso esclusivo della zona
condominiale, in forza del disposto dall'atto pubblico del 8.11.1968,
trascritto e richiamato sia nell'atto di compravendita dai primi
proprietari in favore di BIBO, sia negli atti di acquisto delle
singole unita' abitative del Condominio Il Natante.
E' stata invece accolta la domanda di rimozione della veranda, in
quanto realizzata sulla parte condominiale (lato est), rispetto alla
quale non vi era alcun diritto di uso esclusivo in capo a BIBO.
Inoltre, si accertava che la struttura veranda - la quale impediva
anche solo l'attraversamento della predetta area da parte degli altri
condomini - era incompatibile con l'uso - ex art. 1102 c.c. - che
ciascun partecipante puo' fare della cosa comune.
E' stato ordinato a BIBO di lasciare libera l'area dove era
realizzata la veranda e comunque "di farne un uso conforme al dettato
di cui all'art. 1102 c.c..
E' stata rigettata la domanda di risarcimento, formulata dai
condomini, a motivo della insussistenza della lesione del diritto di
veduta, in seguito alla realizzazione della struttura-ristorante.
E' stata accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata
dal Condominio Il Natante e dai condomini intervenuti, derivante
dall'occupazione illegittima della parte condominiale dove era stata
realizzata la veranda da demolirsi.
E' stata infine accolta la domanda di risarcimento del danno,
patito dai condomini intervenuti, per le immissioni di odori dai
locali dell'attivita' di ristorazione.
Si specifica sin d'ora che BIBO procedeva ad eseguire le
prescrizioni della sentenza e, per quanto qui interessa, demoliva la
veranda realizzata sull'area condominiale.
Svolgimento del processo in grado d'appello
Con atto di citazione in appello del 4.04.2013 la societa' BI.BO
S.n.c. di Bragato Lucrezia chiedeva la riforma della sentenza n.
187/12 del Tribunale di Venezia, Sez. distaccata di San Dona' di
Piave, per i seguenti motivi:
1. Possibile contrasto di giudicati sostanziali, in quanto in due
distinti procedimenti e' stata proposta l'identica domanda
riconvenzionale di rilascio nei confronti della societa' BI.BO
S.n.c., tuttavia, in un procedimento e' stata proposta dal condominio
e dai condomini ed e' stata accolta, mentre in altro procedimento e'
stata proposta dal condominio e da alcuni condomini ed e' stata
respinta.
2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed omissione
nell'esame delle risultanze istruttorie in quanto secondo la sentenza
del Tribunale di Venezia 187/12 la societa' BI.BO non avrebbe avuto
alcun titolo per occupare l'area con la struttura in questione mentre
su quell'area la BI.BO vanta un diritto di uso esclusivo quale
proprietaria del negozio adiacente alla stessa, come da atto pubblico
di deposito di regolamento condominiale e costituzione di servitu'
ricevuto dal Notaio Volpi Romero in data 8 novembre 1968 rep. n.
19544 allegato ai documenti rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo
attoreo di primo grado.
Nello specifico si stabilisce che l'area antistante l'immobile di
proprieta' attorea sia "riservata in esclusiva per gli usi inerenti
alla gestione del negozio stesso che potra' porre e mantenervi
tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi per i
clienti".
Detto atto pubblico e' esplicitamente richiamato nell'atto di
compravendita concluso in data 22.03.1988 tra la societa' attrice ed
i precedenti titolari ed e' parimenti richiamato negli atti di
acquisto delle singole unita' abitative del Condominio Il Natante.
L'esistenza del diritto di uso esclusivo in capo alla BI.BO era
stata altresi' accertata e dichiarata con la precedente sentenza n.
206/07 del Tribunale di Venezia, sez. distaccata San Dona' di Piave
(v. doc. 3 bis gia' allegato);
3. Regolamento delle spese di causa, da compensarsi interamente a
seguito della riforma della sentenza di primo grado. Infatti, a
fronte del rigetto della domanda principale di accertamento
dell'usucapione e delle domande riconvenzionali la graduazione delle
spese di lite operata al Tribunale di Venezia risulta infondata e
contraria agli artt. 91 e ss. c.p.c..
La causa veniva decisa con sentenza n. 2908/16 R.G. n. 922/13 (doc.
5, sentenza di secondo grado), con la quale la Corte di Appello di
Venezia rigettava l'appello proposto dalla Societa' BI.BO S.n.c. e
l'appello incidentale dei sig.ri Giovanni Beretta ed Arrivabene
Bruna, compensando le spese di lite del grado tra gli appellanti
nonche' tra le appellate Albanese Carnielli Silvana e le altre
assieme a lei costituite. Condannava appellante principale ed
appellante incidentale, in solido tra loro, a rifondere agli
appellati Claudia Vianello, Raffaella Vianello, Lea Santon e la
agenzia VISAV, nonche' Baradel Walter e Baradel Rosanna, le spese di
lite del grado.
In particolare, quanto al secondo motivo di gravame (diritto di uso
esclusivo dello scoperto condominiale in capo a BI.BO S.n.c.), a p.
17 della sentenza di secondo grado il Giudice d'Appello statuiva che
"Quanto alla eccepita novita' della deduzione in ordine alla
esistenza del diritto di uso in capo all'odierno appellante, la
stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su questioni
di fatto non dedotte tempestivamente, perche' gia' in primo grado le
parti controvertevano del diritto o meno del ristorante a mantenere
la struttura anche se sulla base del diverso e piu' ampio diritto di
proprieta' sull'area, asseritamente acquisito per usucapione, ed era
stato tempestivamente prodotto il regolamento che menzionava il
diritto d'uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di
mantenere la struttura in loco, perche' il diritto d'uso in menzione
riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioe'
materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare
stabile ed infissa".
Come puo' chiaramente evincersi dalla sentenza, il Giudice del
gravame ha implicitamente riconosciuto la sussistenza del diritto
d'uso esclusivo in capo all'appellante sull'area antistante il
ristorante-pizzeria, tuttavia, ha totalmente omesso di pronunciarsi
sulla domanda di rigetto delle domande riconvenzionali che, si
rammenta, riguardavano anche l'occupazione dell'area con tavoli,
sedie e materiale connesso all'attivita' di ricezione della clientela
della pizzeria.
Si rammenta, infatti, che la sentenza di primo grado ha condannato
la BI.BO a rifondere ai 42 convenuti patrocinati dall'Avv. Lorenzon
"la somma di € 1.000,00 per ciascun immobile esclusivo dei medesimi"
a titolo di danno occupazionale "non avendo BIBO alcun titolo per
occuparla; quanto al danno occupazionale e' in re ipsa per la
indisponibilita' pro quota del bene, parte comune, in capo ai
condomini, e per i riflessi sul valore delle proprieta' esclusive"
(p. 15 sentenza del Tribunale di Venezia).
E' tuttavia evidente che, alla luce del diritto di uso esclusivo
sull'area, il Giudice del gravame avrebbe dovuto riformare la
sentenza di primo grado nella parte in cui condanna BI.BO S.n.c. al
risarcimento del danno per occupazione sine titulo e al rilascio
dell'area, confermando solo la condanna alla rimozione della
copertura, ritenuta "fissa". Orbene, il Giudice del gravame ha invece
rigettato l'appello omettendo di pronunciarsi in ordine alla condanna
al pagamento dell'indennita' per occupazione sine titulo e al
rilascio, la quale, peraltro, sarebbe di fatto incompatibile con la
sussistenza di un coevo diritto di uso esclusivo sull'area medesima
da parte della societa' BI.BO S.n.c..
Vale precisare che successivamente all'emanazione della sentenza
della Corte di Appello di Venezia, BIBO provvedeva alla demolizione
della struttura-ristorante e allo sgombero integrale dell'area
condominiale.
- Svolgimento del processo in grado di valutazione di legittimita'
Con la sentenza di secondo grado si e' giunti ad un risultato
paradossale. Infatti, la ricorrente si trovava titolare di un diritto
di uso esclusivo per l'area come da regolamento condominiale
notarile, citato in tutti i contratti di acquisto delle unita'
abitative (allegato ai docc. da 7 a 11 del fascicolo attoreo di primo
grado, prevedeva, letteralmente che fosse: "riservata in esclusiva
per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potra'
porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non
infissi per i clienti") che le garantiva l'uso esclusivo dell'area
per apporvi tavolini, sedie e divani per l'attivita' di ristorazione
condotta. Ma di piu', detto diritto, evidentemente disconosciuto dal
giudice di primo grado per una svista, si trovava riconosciuto anche
nella sentenza di grado d'appello, nella misura in cui il Collegio
aveva riconosciuto: "quanto alla eccepita novita' della deduzione in
ordine alla esistenza del diritto di uso in capo all'odierno
appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta
valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente,
perche' gia' in primo grado le parti controvertevano del diritto o
meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del
diverso e piu' ampio diritto di proprieta' sull'area, asseritamente
acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il
regolamento che menzionava il diritto d'uso. Ad ogni modo, va
respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco,
perche' il diritto d'uso in menzione riguardava solo materiale non
infisso (sedie e tavoli, cioe' materiale facilmente rimovibile),
mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa" con cio'
riconoscendo il pieno diritto di occupare l'area con tavoli, sedie,
divani e quant'altro fosse riconnesso all'attivita' di ristorazione
esercitata. Lo stesso diritto d'uso esclusivo era stato anche
riconosciuto dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 206/2007 tra
parti parzialmente sovrapponibili e che aveva giustificato il primo
motivo di impugnazione.
Dunque, condivisibile o meno che sia, il Collegio riconosceva che
la struttura di copertura avesse il carattere infisso e che dovesse
essere rimossa, con cio' pronunciandosi su tale punto. Tuttavia,
ometteva completamente di pronunciarsi sul diritto di occupare l'area
con materiale mobile, in motivazione ritenuto esistente, come da atto
notarile prodotto, senza modificare il dispositivo della sentenza di
primo grado che ordinava rilascio e condanna ad una somma a titolo di
indennita' per occupazione senza titolo, realizzando al contempo
un'omessa pronuncia su domanda di parte e un contrasto logico tra
motivazione e dispositivo del provvedimento.
Per rimediare a tale problema, considerata anche la portata pratica
delle conseguenze (la pizzeria dovrebbe di fatto chiudere senza la
terrazza esterna, la quale ospita la consistente maggioranza dei
coperti) la ricorrente presentava alla Corte di Cassazione ricorso
finalizzato alla riforma della sentenza della Corte d'Appello
veneziana. In tale sede prestava acquiescenza alla pronuncia dei
giudici veneziani per quanto concerne il carattere "fisso" della
struttura di copertura, lasciando passare in giudicato il relativo
capo. Impugnava, invece, il capo della sentenza in cui i giudici
veneziani omettevano di pronunciarsi sul diritto d'uso esclusivo
dell'area con materiale mobile, dagli stessi riconosciuto in
motivazione. La ricorrente chiedeva la correzione di tale omessa
pronuncia attraverso cassazione con rinvio, ovvero con l'accoglimento
diretto delle richieste della ricorrente: il riconoscimento del
diritto d'uso esclusivo dell'area (ovviamente con riguardo al
materiale mobile e connesso all'attivita' di ristorazione) con ogni
conseguenza di legge, ed in particolare con riferimento alla condanna
al rilascio dell'area e al pagamento di un'indennita' di occupazione
(relativa al mobilio).
Nel fare cio' presentava un unico motivo di impugnazione,
rubricato: "nullita' della sentenza per error in procedendo ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., n. 4: violazione dell'art. 112 c.p.c. ".
Veniva evidenziato, a p. 7 del ricorso, come: "la Corte d'Appello
di Venezia ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riforma della
sentenza di primo grado nella parte in cui, accogliendo le domande
riconvenzionali dei convenuti, condanna la stessa societa' al
risarcimento del danno per occupazione sine titulo".
Come anticipato in premessa al contempo la Corte veneziana ha
riconosciuto implicitamente in capo a BI.BO S.n.c. la sussistenza di
un diritto di uso esclusivo sull'area per cui e' causa (v. p. 17
sentenza d'appello).
Il diritto di uso esclusivo risulta dall'Atto Pubblico di deposito
di Regolamento di Condominio e Costituzione di servitu' ricevuto dal
Notaio Romero Volpi il giorno 8 novembre 1968, allegato ai documenti
rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo attoreo di primo grado. A
p. 9 di questo atto si attesta che "l'area antistante il negozio M.N.
51 sub 63 di proprieta' dell'impresa Vendramin F.lli - Societa' in
Nome Collettivo di Vendramin Egidio e C. e precisamente quella fra il
negozio stesso e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla
planimetria che, previo esame e sottoscrizione da parte dei
contraenti e controfirmata da me Notaio, si allega al presente atto
sotto la lettere "D", sara' riservata in esclusiva per gli usi
inerenti alla gestione del negozio stesso che potra' porre e
mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi
per i clienti".
Tale previsione e' stata in seguito riprodotta in ogni contratto
con cui sono stati venduti i singoli appartamenti del condominio nei
quali si da' atto dell'esistenza, tra le altre, delle "servitu'
riguardanti le aree antistanti i tre negozi riservate in esclusiva
per gli usi inerenti alla gestione dei negozi stessi".
Veniva altresi' evidenziata la contraddittorieta' della pronuncia
del Collegio veneziano, come gia' riportata sopra. Per la precisione,
a p. 8, veniva sottolineato che "l'esistenza del diritto di uso
esclusivo a favore della deducente e' stata esplicitamente
riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia a p. 17 della sentenza
ove statuisce che "Quanto alla eccepita novita' della deduzione in
ordine alla esistenza del diritto di uso in capo all'odierno
appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta
valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente,
perche' gia' in primo grado le parti controvertevano del diritto o
meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del
diverso e piu' ampio diritto di proprieta' sull'area, asseritamente
acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il
regolamento che menzionava il diritto d'uso. Ad ogni modo, va
respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco,
perche' il diritto d'uso in menzione riguardava solo materiale non
infisso (sedie e tavoli, cioe' materiale facilmente rimovibile),
mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa".
Pur avendo la Corte riconosciuto la tempestiva produzione del
regolamento condominiale che prova il diritto d'uso e pur avendo
rigettato l'eccezione della novita' della deduzione in ordine alla
stessa esistenza del diritto reale, ha sostanzialmente omesso di
pronunciarsi sulla conseguente condanna al pagamento del risarcimento
del danno per occupazione sine titulo, avendo rigettato integralmente
l'appello principale. [...] Alla luce di tutto quanto dedotto,
argomentato e provato, il Giudice d'appello avrebbe dovuto, accertata
e dichiarata l'esistenza del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO,
pronunciarsi necessariamente - e coerentemente - anche sulla
richiesta di riforma della sentenza appellata nella parte in cui
condannava BI.BO S.n.c. al pagamento dell'indennita' occupazione,
quaestio che non viene trattata in alcun punto della sentenza.
Cio' ha determinato la violazione del principio di corrispondenza
fra il chiesto e pronunciato perche', in presenza dello specifico
motivo di appello diretto alla riforma della sentenza di primo grado
in punto di risarcimento del danno per occupazione sine titulo e
nonostante l'acclarata sussistenza di un diritto d'uso esclusivo in
capo all'appellante, la Corte ha omesso di pronunciarsi su tale
motivo di gravame e, nello specifico, di rigettare le domande
riconvenzionali dei convenuti."
Riportava quindi le conseguenti conclusioni: "che la Corte di
Cassazione voglia cassare la sentenza n. 2908/16 emanata dalla Corte
di Appello di Venezia con rinvio per un nuovo esame nel merito.
Qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel
merito circa le questioni prospettate, chiede cassare la sentenza n.
2908/16 accogliendo le richieste della ricorrente con ogni
consequenziale statuizione, pure in ordine alle spese dei tre gradi
di giudizio."
Si costituivano e proponevano controricorso (doc. 6, controricorso
per cassazione degli opposti) i convenuti difesi nei precedenti gradi
dall'avv. Lorenzon. Nel proprio atto, per quanto qui di interesse, i
convenuti arrivavano a riconoscere l'esistenza del diritto d'uso
esclusivo dell'area in capo a BIBO, rilevando come sul punto la Corte
d'Appello veneziana avesse statuito correttamente, seppure ponendo
l'accento sull'abuso di tale diritto consistente nell'erezione di una
struttura di carattere fisso. A p. 7, ultimi due righi, continuando a
p. 8 del controricorso, infatti, viene riportato: "E' vero, infatti
che la Corte d'Appello di Venezia aveva riconosciuto la sussistenza
del diritto d'uso sullo scoperto condominiale in capo alla BIBO snc
in un secondo momento, tuttavia, lo stesso Giudice del gravame aveva
osservato che la BIBO snc aveva abusato di tale diritto sino a
realizzare una struttura ristorante fissa in violazione del
regolamento di condominio e di quanto previsto nei singoli contratti
di compravendita" tacendo sul fatto che la sentenza di primo grado,
in dispositivo, ordinasse il rilascio dell'area e che quindi la Corte
avesse correttamente individuato la questione in motivazione, senza
pero' andare a modificare il dispositivo della sentenza.
Il procedimento si concludeva con l'ordinanza della Corte di
Cassazione che dichiarava inammissibili ricorso e controricorso. Le
valutazioni della Corte di Cassazione relative al ricorso della
odierna opponente sono state tutte viziate da errore di fatto, per
cui e' stato proposto ricorso per la revoca della relativa ordinanza.
La situazione attuale e' dunque la seguente: per una serie di
(sfortunate) vicende processuali l'attrice si trova titolare di un
diritto d'uso esclusivo di porzione dell'area condominiale (doc. 7,
regolamento condominiale) pur essendo condannata a rilasciare l'area
e a risarcire il danno per il suo uso. Tale diritto risulta dal
regolamento condominiale notarile ed e' stato riconosciuto sia dalla
Corte d'Appello, sia dal condominio e dai condomini opposti nei
propri atti processuali. Il diritto e' stato altresi' riconosciuto
dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetuto l'errore della Corte
d'Appello tenendo in considerazione solo la struttura fissa.
Fiduciosi di una pronuncia giurisdizionale che possa porre fine a
questo conflitto e nella consapevolezza che esiste una sentenza che,
per quanto erronea, costituisce titolo esecutivo, a seguito della
pronuncia della Corte di Cassazione il legale di parte attrice
prendeva immediatamente contatto con l'opposta, chiedendo se vi fosse
margine per un accordo che mettesse fine alla questione e per
concordare l'eventuale esecuzione della sentenza senza ricorrere alle
modalita' forzose.
Le trattative procedevano, con le inevitabili difficolta', nel
corso delle settimane. Interesse di BI.BO era evitare i lavori di
rimozione della struttura fissa durante la stagione balneare di
Jesolo, con l'inevitabile danno all'attivita' di ristorazione,
nonche' ottenere il rispetto del diritto di uso esclusivo con tavoli
e sedie, riconosciuto dallo stesso condominio e dai condomini in sede
processuale e invece negato immediatamente dopo. Interesse del
condominio, all'opposto, era conseguire il pagamento di quanto
stabilito in sentenza ed eventualmente ottenere il pagamento di un
canone periodico per permettere a BIBO di mantenere la struttura
fissa.
Riconosciuto da entrambi i legali che vi fosse margine per una
soluzione bonaria, i primi mesi dell'anno 2022 sono stati
caratterizzati da un fitto scambio di corrispondenza, che ha portato,
come si avra' modo di dire, anche alla convergenza delle parti su
alcuni punti.
Tuttavia, in data 22.07.2022, a dispetto delle trattative in corso
e dell'accordo, controparte notificava atto di precetto (doc. 8) per
il pagamento dei canoni per occupazione sine titulo (opposto da BI.BO
in quanto gravemente viziato perche' calcolato erroneamente, escusso
parzialmente senza legittimazione e senza considerare i pagamenti
gia' effettuati, doc. 9); successivamente, nel corrente anno,
controparte notificava due precetti, tempestivamente opposti, uno per
il rilascio di immobili ex art. 605 c.p.c. e l'altro per l'esecuzione
forzata degli obblighi di fare e rilascio ex art. 605 c.p.c. (docc.
10 e 11). Preme evidenziare che anche questi ultimi sono stati
opposti in quanto la struttura fissa era gia' stata rimossa da BI.BO
da diversi mesi (docc. 12 e 13).
Giunti a tal punto dell'excursus fattuale e processuale della
vicenda che ne occupa risulta di palmare evidenza l'ineludibile
necessita' di ottenere una pronuncia che porti definitivamente
chiarezza, accertando la sussistenza e l'ampiezza del diritto d'uso
esclusivo facente capo a BI.BO, sia per consentire il sereno e
pacifico esercizio di tale diritto, sia per evitare l'insorgere di
ulteriori controversie tra le parti.
Cio' posto, la domanda attorea risulta fondata per i seguenti
motivi
In diritto
Preliminarmente va evidenziato che, laddove la controversia faccia
emergere, rispetto ad un gruppo di condomini, la posizione
differenziata di un condomino che faccia valere la proprieta'
esclusiva di un bene comune o, come nel caso che ne occupa,
l'esistenza di un diritto reale minore su detto bene comune, allora
il contraddittorio potra' dirsi correttamente instaurato solo con la
chiamata in giudizio di tutti i condomini. In questo caso, ad essere
contrapposte sono le posizioni sostanziali dei singoli condomini,
ovvero il conflitto e' tra interessi individuali, tra condomini.
Parti del processo saranno allora necessariamente i singoli
proprietari, affinche' possa essere accertato nei confronti di tutte
le parti interessate l'assetto proprietario del condominio o possa
esserne definito uno nuovo.
Da qui la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti
di tutti i partecipanti al condominio, non sussistendo invece, in
questa fattispecie, la legittimazione passiva dell'amministratore.
Tanto precisato, a fronte di tutte le vicissitudini processuali
sopra illustrate appare oggi necessario ottenere una sentenza che si
pronunci in modo chiaro in ordine all'esistenza ed all'ampiezza del
diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO relativamente all'area
condominiale antistante i locali dell'unita' commerciale che si
sviluppa fra il negozio stesso e la via Altinate, tratteggiata in
color celeste sulla planimetria (come indicato nel regolamento
condominiale del 1968).
La sentenza n. 2908/2016 della Corte d'Appello di Venezia ha
statuito - oltre all'insussistenza dell'usucapione dell'area
condominiale - l'impossibilita' da parte di BI.BO di realizzare
strutture fisse e non removibili poiche' cio' costituirebbe
violazione del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, che
permette invece l'occupazione del suolo con arredi removibili.
Come accennato nei precedenti paragrafi, la decisione della Corte
d'Appello ha riguardato unicamente la possibilita' di mantenere una
struttura fissa e non removibile, avendo invece riconosciuto solo tra
le righe (incidenter tantum) il diritto d'uso esclusivo in capo a
BI.BO che consente l'utilizzo di oggetti d'arredo non fissi e
removibili.
A seguito di quanto illustrato nel presente ricorso si comprende
come non sia sceso alcun giudicato sostanziale sulla quaestio della
sussistenza e dell'ampiezza del diritto di uso esclusivo riconosciuto
sin dal regolamento condominiale del 1968 in capo a BI.BO.
A seguito della domanda di BI.BO volta ad accertare l'usucapione
dell'area condominiale il Giudice di primo grado decideva la causa
con sentenza n. 187/12 con la quale veniva respinta la domanda di
accertamento dell'usucapione e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare l'area condominiale
ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato nord
del locale pizzeria di sua proprieta', e a demolire la struttura su
tale area realizzata". Null'altro veniva affermato dal Giudice per
motivare il proprio ordine di demolizione.
Preme comunque sottolinearsi che la richiesta di mantenere la
struttura-ristorante e' stata avanzata da BI.BO facendo valere
esclusivamente l'usucapione dello scoperto condominiale, non
adducendo quale ragione giuridica (causa petendi) - la sussistenza
del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale.
Come evidenziato supra la sentenza n. 187/2012 e' stata sottoposta
a gravame ed il relativo procedimento si e' concluso con la sentenza
n. 2908/2016 della Corte d'Appello di Venezia la quale ha statuito -
oltre all'insussistenza dell'usucapione dell'area condominiale -
l'impossibilita' da parte di BI.BO di realizzare strutture fisse e
non removibili poiche' cio' costituirebbe violazione del diritto
d'uso esclusivo dell'area condominiale, che permette invece
l'occupazione del suolo con arredi removibili.
La decisione della Corte d'Appello ha riguardato unicamente la
possibilita' di mantenere una struttura fissa e non removibile,
avendo invece riconosciuto implicitamente il diritto d'uso esclusivo
in capo a BI.BO che consente l'utilizzo di oggetti d'arredo non fissi
e removibili.
Per completezza si riportano, sull'argomento, alcuni stralci di un
parere che la ricorrente ha richiesto al Prof. Paolo Biavati proprio
sull'efficacia e sull'estensione delle sentenze emesse sulla
questione dell'uso dello scoperto condominiale (doc. 14).
"In conclusione, deve ritenersi che nessuna preclusione - per
intervenuto giudicato - sussista rispetto alla possibilita', da parte
di BI.BO, di instaurare un nuovo giudizio, volto all'accertamento del
diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, come individuata nel
regolamento condominiale del 1968.
Non osta a tale nuova azione il quid decisum della Corte d'Appello
di Venezia n. 2908/2016; detta decisione non esplica alcun giudicato
negativo rispetto all'accertamento del diritto d'uso esclusivo; anzi,
come sopra indicato, si puo' arrivare a sostenere che vi sia un
giudicato implicito positivo, in ordine alla sussistenza di detto
diritto d'uso in favore di BI.BO ". [...] "Invero, sulla scorta di
quanto sopra evidenziato, la sentenza della Corte di Appello di
Venezia n. 2968/2016 non potrebbe costituire valido titolo esecutivo
per ottenere la rimozione di arredi non fissi, in quanto:
- Le sentenze del Tribunale di Venezia n. 187/2012 e della Corte
d'Appello di Venezia n. 2908/2016 hanno avuto ad oggetto,
esclusivamente, l'ordine di demolizione della struttura ristorante
che il Giudice ha ritenuto non rispettose delle prescrizioni
contenute nel diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale;
- L'ordine di demolizione della struttura fissa e non removibile e'
stato regolarmente eseguito da parte di BI.BO;
- La Corte d'Appello di Venezia, nell'affermare che la struttura da
demolirsi collideva con la previsione del diritto d'uso esclusivo, ha
riconosciuto implicitamente l'esistenza del diritto d'uso in capo a
BI.BO".
Non essendo intervenuto sul punto alcun giudicato, sussiste indi la
possibilita' di chiedere oggi a questo Giudice un accertamento
inerente il diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, come
individuata nel regolamento del 1968.
A cio' non osta il quid decisum della Corte d'Appello di Venezia n.
2908/2016 la quale ha statuito esclusivamente sulla possibilita', in
capo a BI.BO, di esercitare il diritto d'uso mediante materiale fisso
ed irremovibile.
La corrente azione e' pertanto finalizzata ad accertare l'ampiezza
del diritto d'uso in capo a BI.BO, giungendo financo ad individuare
quali oggetti d'arredo non fissi e removibili possano essere
utilizzati per non collidere con la previsione contenuta nel
regolamento condominiale del 1968, tenendo altresi' in considerazione
la vetusta' del regolamento, interpretando ed aggiornando le
prescrizioni ivi contenute a fronte delle novita' tecnologiche
intervenute nel lasso di tempo di 55 anni in punto di arredi
removibili e non fissi. Oltre a cio', si chiede di tener conto,
nell'ambito di detto accertamento, della tipologia di attivita'
esercitata da BIBO (attivita' di ristorazione) e delle strutture
mobili usualmente utilizzate negli esercizi commerciali similari (si
ricorda che il ristorante, essendo ubicato nella nota citta'
balneare, gode della massima attivita' nel periodo estivo).
Sempre per completezza espositiva ed a riprova della bonta' della
tesi dell'istante si fa presente che nel medesimo spazio condominiale
insistono anche altre due attivita' commerciali (adiacenti alla
pizzeria) che da sempre occupano lo spazio (v. foto google maps -
doc. 15) antistante i rispettivi negozi senza che cio' sia mai stato
oggetto discussione; detti negozi hanno il medesimo diritto d'uso
della ricorrente riconosciuto sempre dal noto regolamento
condominiale.
Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto anche un ragionamento di
ordine logico: la pizzeria e' nata con il condominio e come risulta
anche dalla CTU espletata in uno dei gradi di giudizio sopra esposti
(doc. 16) non potrebbe nemmeno esistere come attivita' commerciale se
non fosse dotata di una terrazza esterna (all'interno, infatti,
trovano posto solo 10 tavoli). Appare ovvio, indi, che l'intenzione
di chi ha realizzato il condominio fosse quella di dotare la pizzeria
di una terrazza esterna da usare durante la stagione estiva, unico
periodo dell'anno in cui l'esercizio e' aperto.
Tanto premesso, BI.BO S.r.l., ut supra rappresentata, difesa ed
elettivamente domiciliata
RICORRE
All'Ecc.mo Tribunale affinche' Voglia fissare, ai sensi dell'art.
281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni
dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti
che dovra' avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con
avvertimento
- che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini
comportera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
- che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti
i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti
dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto,
sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
- che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro
legittima e dichiaranda contumacia,
per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
"Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza o eccezione, per i motivi di cui in narrativa:
in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza e l'ampiezza
del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO s.r.l. relativamente
all'area condominiale antistante i locali dell'unita' commerciale che
si sviluppa fra il ristorante e la via Altinate, tratteggiata in
color celeste sulla planimetria come indicato nel regolamento
condominiale del 1968;
sempre in via principale, accertare e dichiarare le concrete
modalita' di esercizio del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO
s.r.l., specificando - tenuto conto della vetusta' del regolamento
condominiale del 1968 e delle novita' tecnologiche nel frattempo
intervenute - le strutture non fisse e gli oggetti di arredo non
fissi e removibili che possono essere utilizzati dalla medesima ai
fini dell'utile esercizio del proprio diritto.
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali."
Mezzi istruttori
si produce:
1. Atto di citazione;
2. Comparsa di costituzione e risposta;
3. Sentenza Tribunale di Venezia n. 187/12;
4. Sentenza Tribunale di Venezia n. 206/07;
5. Sentenza Corte d'Appello di Venezia 2908/16;
6. Controricorso per cassazione;
7. Regolamento condominiale;
8. Atto di precetto notificato il 22.7.2022;
9. Opposizione atto di precetto 29.07.2022;
10. Atto di precetto per esecuzione forzata degli obblighi di fare
del 11.05.2023;
11. Atto di precetto per il rilascio di immobili del 11.05.2023;
12. Opposizione atto di precetto 30.05.2023;
13. Opposizione atto di precetto 1.06.2023;
14. Parere Prof. Paolo Biavati;
15. Foto google maps.
16. CTU primo grado di giudizio;
Dichiarazione di valore: ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115 del
2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della
presente controversia e' indeterminabile e che pertanto l'importo del
relativo contributo unificato e' pari a € 518,00.
Jesolo, 6 novembre 2023
Istanza ex art. 150 c.p.c.
Preg.mo sig. Giudice,
premesso che
- La presente azione deve essere svolta nei confronti di tutti i
proprietari di unita' immobiliari costituenti il Condominio Il
Natante;
- Che dalle ricerche effettuate vi sono moltissimi proprietari ed
in particolare alcune unita' immobiliari risultano in comproprieta' a
piu' soggetti, altre risultano formalmente ancora intestate a
soggetti defunti a cui dovranno subentrare gli eredi;
- Che solo di alcuni proprietari si e' riusciti a reperire
l'indirizzo di residenza;
- Che altri, probabilmente, risiedono all'estero essendo di
nazionalita' tedesca;
- Che allo stato si e' riusciti ad identificare i seguenti soggetti
I sig.ri:
Arrivabene Bruna;
Ascari Achille;
Ascari Elena;
Ascari Ettore (C.F. SCRTTR43A27L378S) residente in San Dona' di
Piave (VE), via Jesolo 46/19;
Bagattin Maria (C.F. BGTMRA26A67G353W);
Baggio Katia;
Baldo Nadia;
Balestra Mario;
Bandiera Gianni (C.F. BRSLDA49A71H823E) residente in Silea (TV),
via Lanzaghe 82;
Barosco Alda (C.F. BRSMLS40D44L407Z) residente in San Dona' di
Piave (VE), piazza Rizzo 36;
Barosco Maria Luisa (C.F. BRSMLS40D44L407Z) residente in Dolo (VE),
via Tintoretto 4;
Bellati Massimiliano;
Beretta Gianlorenzo;
Bernardi Silvia;
Biancato Giulio;
Biancato Paola (C.F. BNCPLA62L71L736H) residente in Musestre (TV),
via Everardo 36;
Biancato Roberto (C.F. BNCRRT61L11L736Z) residente in Spinea (VE),
via Conelico 2/E/1;
Bigon Martina;
Binotto Graziella;
Bittante Fabrizio (C.F. BTTFRZ58D29C037P) residente in San Giuseppe
di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6;
Boccalon Luigina;
Boccalon Serena;
Bonfiglio Silvio;
Busatta Gioacchino (C.F. BSTGCH47M05E970A) residente in Bassano del
Grappa (VI), via Sant'Anna 25;
Caenazzo Cristina;
Cantarini Emma Maria
Carnielli Claudio;
Carnielli Roberto;
Carturan Nicholas;
Casagrande Maria (C.F. CSGMRA42R41M089T) residente in Scomigo di
Conegliano (TV), via San Pierin 1/A;
Castman Cesare (C.F. CSTCSR40C08L736R), residente in Vicenza, via
G. Faccioli 41;
Ceretta Carla (C.F. CRTCLR44R56F241I) residente in Vicenza, via G.
Faccioli 41;
Chiarini Elena
Chiarini Domenico
Chiarini Daniela;
Coffen Demetra;
Coffen Marcolin Nicla;
Dalla Costa Giovanna (C.F. DLLGNN44E51F964Z), residente in Vicenza,
via Lago di Molveno, 57;
Dalla Via Bortolo (C.F. DLLBTL36H31L297L) residente in Vicenza, via
Lago di Molveno, 57;
Dalla Via Pierluigi (C.F. DLLPLG63B16H829A) residente in Povolaro
(VI), via Marostica, 44;
De Marchi Antonietta (C.F. DMRNNT26L50H131G);
De Nardo Tecla Liliana (C.F. DNRTLL36A64D700I), residente in
Ponzano Veneto, via Marconi 17;
Faggion Angelo;
Favretto Daniela;
Favretto Michele;
Filippini Flaviano;
Franchin Pierina (C.F. FRNPRN26B67F963G), residente in San Dona' di
Piave (VE), piazza Indipendenza 24/a;
Gallione Lidia (C.F. GLLLDI33B52G702A), residente in Mestre (VE),
via Tasso, 23;
Gnesotto Paolo (C.F. GNSPLA59M21A703V);
Gnesotto Laura;
Gogele Teodolinda
Hartmann Claudio;
Kedronova Dagmar
Lazzaron Egidio (C.F. LZZGDE32P30G229P);
Marin Carla Conte (C.F. MRNCRL38L44M089U), residente in Treviso,
via Verga 12;
Mazzocco Liliana;
Mazzocco Maria Cristina;
Mazzola Ettore;
Menegon Erika;
Morandi Massimo Marco;
Nalin Susanna;
Pavan Andrea (C.F. PVNNDR67B18L407E), residente in Ponzano Veneto,
via P. Gobbato 36/12;
Pavan Monica (C.F. PVNMNC62H62H56L407N), residente in Villorba
(TV), via Largo I Maggio 6;
Polegato Antonella;
Polo Francesca in Scanferlato (C.F. PLOFNC33M45A471J);
Pologni Agnese;
Poloniato Vilma;
Posocco Carmen (C.F. PSCCMN50L51I382F), residente in Conegliano
(TV), via Toniolo 24;
Prevedello Paola (C.F. PRVPLA74E70A703H), residente in San Martino
di Lupari (PD), via Cardinale Agostini 16;
Prosser Mara (C.F. PRSMRA39M44H612X), residente ad Ala (TN), via
Tre Chiodi 14;
Ravagnan Bellati Gabriella (C.F. RVGGRL2764C638B);
Sandri Elda in Bittante (C.F. SNDLDE59D68A703C), residente in San
Giuseppe di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6;
Scanferlato Federico
Scanferlato Gianpaolo
Valentini Stefano;
Valentini Monica;
Vendramin Antonio
Vendramin Arianna (C.F. VNDRNN58M43L407L), residente in Casier
(TV), via Piave 22 int. 2;
Vendramin Chiara (C.F. VNDCHR64C70L407F), residente a Treviso, via
Colletti 2;
Vendramin Giuliana;
Vendramin Franca;
Vendramin Milena;
Vendramin Paola;
Venzo Marina;
Venzo Roberta;
Viel Edes in Colle (C.F. VLIDSE32L56A757B), residente in Belluno,
via Medaglia d'Oro 8;
Villa Negri;
Vigato Angelo (VGTNGL30R07C383V), residente in Chirignago (VE), via
Asseggiano, 98;
Volpi Gianni (VLPGNN43E28G224X), residente in Padova, via
Asseggiano 98;
Zanatta Carlo;
Zanatta Renzo;
Zanchetta Massimo;
Zurlo Lina;
tutto cio' premesso, rivolge rispettosa
ISTANZA
Affinche' il presente ricorso possa essere notificato ex art. 150
cpc, indicando come possibili forme sostitutive:
- L'affissione di una copia del ricorso presso la bacheca presente
all'interno del condominio;
- L'affissione di una copia del ricorso presso la porta di ingresso
di ciascuna unita' immobiliare;
con osservanza,
Jesolo, 3 novembre 2023
avv. Pierpaolo Alegiani
TX24ABA1655