TAR LAZIO - ROMA
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(GU Parte Seconda n.22 del 22-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 1161/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 1822/2023 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2023, integrato da
motivi aggiunti, proposto da 
  Diatek S.r.l., in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli  avvocati  Angelo  Clarizia,  Sebastiana
Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  Giustizia  e
domicilio eletto presso  lo  studio  Angelo  Clarizia  in  Roma,  via
Principessa Clotilde n. 2; 
  contro 
  Ministero della Salute, Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province,
in persona del legale 
  rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura
Generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
  Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni e  Province
Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza  delle  Regioni  e  Province
Autonome, Regione  Abruzzo,  Regione  Basilicata,  Regione  Calabria,
Regione  Campania,  Regione  Emilia  -  Romagna,   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  Regione  Lazio,  Regione  Liguria,   Regione
Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte,  Regione
Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione  Siciliana,  Regione
Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, 
  Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma di
Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non  costituiti  in  giudizio;
Regione Emilia Romagna, in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, 
  rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
  nei confronti 
  Acs  Forniture  S.r.l.,  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige  -
Südtirol, non costituiti in giudizio; 
  per l'annullamento 
  per la riforma/annullamento/sospensione 
  della Determinazione della Regione Puglia- Dipartimento  promozione
della salute e del benessere animale- n. 10 del 12 dicembre 2022, con
la quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa  per
i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e  2018  ai  sensi
dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  convertito,
con 
  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125  e  s.m.i.,  del
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, e  del  Decreto  del
Ministero della Salute del 6  ottobre  2022,  e  per  l'effetto  alla
societa' ricorrente e' stato richiesto il pagamento delle somme  come
meglio individuate negli allegati alla Determina Dirigenziale; 
  Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
  Visti tutti gli atti della causa; 
  Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato  Regioni  e  Province  e  di
Regione Emilia Romagna; 
  Relatore nella camera di consiglio del giorno 16  gennaio  2024  la
dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
  Rilevato che: 
  - con ordinanza collegiale n. 17546  del  24.11.2023,  il  presente
giudizio  e'  stato  sospeso  ed  e'   stata   rimessa   alla   Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
9-ter  del  d.l.  19  giugno  2015,  n.  78,  disponendosi   la   sua
notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente  del
Consiglio dei 
  Ministri"; 
  - precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto
l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di  "tutte   le
amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi  quali
tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni,  operanti  nel
settore di cui trattasi e  che  hanno  acquisito  dispositivi  medici
negli anni di riferimento e  conseguentemente  trasmesso  i  relativi
dati alle Regioni, dati sulla  base  dei  quali  e'  stato  calcolato
l'importo del pay back di cui trattasi - e,  dall'altro,  a  tutti  i
soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte  le  ditte
che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui  sopra  dispositivi
medici  negli  anni  di  riferimento",  autorizzando  il  ricorso  ai
pubblici  proclami  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  mediante   la
pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero  della  salute
nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; 
  Preso  atto  della  comunicazione  della  Cancelleria  della  Corte
Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito
degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; 
  Considerato che: 
  - l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87,  dispone  che:
"L'autorita' giurisdizionale ordina  che  a  cura  della  Cancelleria
l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  sia
notificata,  quando  non  se  ne  sia  data  lettura   nel   pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando  il
suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta regionale  a  seconda  che
sia in questione una legge o un atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di una Regione. L'ordinanza viene 
  comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato"; 
  - al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.  13/2006,
ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle  quali
deve essere effettuata la notificazione  dell'ordinanza,  preordinata
al giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale,  tutti  i
soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se  in
esso siano rimasti contumaci (ordinanza n.  104  del  1999);  che  il
citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del  1953  -  secondo
cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione incidentale deve
ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa»  -  e'
norma speciale del processo costituzionale  incidentale,  dettata  in
riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione  puo'
essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola 
  circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui  trattasi,
un soggetto se ne possa considerare parte; 
  che, in conseguenza, non  ha  alcun  rilievo  che  (...)  la  parte
appellata del giudizio a quo non  sia  costituita  e  non  sia  stata
dichiarata ancora contumace"; 
  -   pertanto,   per   consolidata   giurisprudenza   della    Corte
Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione  incidentale  di
legittimita'    costituzionale    va    notificata    a    tutti    i
controinteressati, ancorche' non costituiti; 
  Ritenuto, pertanto, che: 
  - la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte
le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da
intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza  di  integrazione
del contradditorio con pubblici proclami; 
  -  conseguentemente,  a  parziale   rettifica   dell'ordinanza   di
rimessione, debba essere disposta la  notificazione  della  stessa  a
tutti i controinteressati di cui sopra; 
  - la notificazione della predetta  ordinanza  ai  controinteressati
indicati debba essere effettuata  per  pubblici  proclami,  ai  sensi
dell'art.  150  c.p.c.,  in  considerazione  dell'elevato  numero  di
destinatari, parimenti a quanto disposto  ai  fini  dell'integrazione
del contraddittorio; 
  - conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui  trattasi
debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici
proclami; 
  - quanto alle specifiche modalita',  la  Segreteria  della  Sezione
debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di copia
della presente ordinanza  e  di  copia  integrale  dell'ordinanza  di
rimessione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  (come
indicato  dalla   comunicazione   della   Cancelleria   della   Corte
Costituzionale del 27.12.2023); 
  -  la  Segreteria  della  Sezione  debba  trasmettere  alla   Corte
Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione,  la  presente
ordinanza e l'attestazione di  avvenuta  notificazione  per  pubblici
proclami, entro il termine di 90  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87; 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Terza
quater): 
  - ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17546 del 24.11.2023  e
della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione,  per
pubblici  proclami,  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  a  tutti   i
controinteressati mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale; 
  -  onera  la  Segreteria  della   Sezione   di   questo   Tribunale
dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro  il  termine  di  90
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
  - dispone,  sempre  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
trasmissione immediata  alla  Corte  Costituzionale  di  copia  della
presente  ordinanza,  unitamente  all'ordinanza  n.   17546/2023,   e
dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
  Ordina che a  cura  della  Segreteria  della  Sezione  la  presente
ordinanza sia  notificata  al  Ministero  della  Salute,  alla  parte
ricorrente e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
  Cosi' deciso in Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  16
gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
  Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia  Lattanzi,
Consigliere Silvia Piemonte, Referendario 
  IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  Maria Cristina Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
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