Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1161/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 1822/2023 Reg. Ric. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Diatek S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia - Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Acs Forniture S.r.l., Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol, non costituiti in giudizio; per l'annullamento per la riforma/annullamento/sospensione della Determinazione della Regione Puglia- Dipartimento promozione della salute e del benessere animale- n. 10 del 12 dicembre 2022, con la quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, e per l'effetto alla societa' ricorrente e' stato richiesto il pagamento delle somme come meglio individuate negli allegati alla Determina Dirigenziale; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Regione Emilia Romagna; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - con ordinanza collegiale n. 17546 del 24.11.2023, il presente giudizio e' stato sospeso ed e' stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri"; - precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali e' stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che: - l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato"; - al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» - e' norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione puo' essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio a quo non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace"; - pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimita' costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorche' non costituiti; Ritenuto, pertanto, che: - la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contradditorio con pubblici proclami; - conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra; - la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio; - conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami; - quanto alle specifiche modalita', la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimita' costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023); - la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater): - ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17546 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale; - onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; - dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17546/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia Lattanzi, Consigliere Silvia Piemonte, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Maria Cristina Quiligotti IL SEGRETARIO Il funzionario delegato dott.ssa Maria Puleo TX24ABA1944