TAR LAZIO - ROMA
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(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 1188/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13492/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 13492 del 2022, proposto da
H.S. Hospital Service S.p.A., in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Roberto Bottacchiari, con domicilio digitale come da PEC da  Registri
di Giustizia; 
  contro 
  Ministero della Salute, Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza  Permanente  per  i
Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di  Trento  e
Bolzano, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le  Region
e Le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, 
  in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentati  e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria  ex  lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti
Tra Lo Stato, Le Regioni e  Le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, non costituito  in  giudizio;  Regione  Emilia  Romagna,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con  domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; 
  nei confronti 
  Regione Liguria, non costituito in giudizio; 
  per l''annullamento 
  - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro  della  Salute
di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto "Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018",  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; 
  -  nonche'  di  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   allo   stesso
antecedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, ove
occorrer possa, 
  - la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019  prot.
n. 22413, ignota all''odierna ricorrente, e che avrebbe previsto  una
ricognizione da parte degli  enti  del  SSN  della  ripartizione  del
fatturato relativo ai dispositivi  medici  tra  i  singoli  fornitori
debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel  modello  CE
di ciascun anno 2015-2018; 
  - gli atti con cui tutte le regioni e province autonome hanno  dato
riscontro  alla  ricognizione  di  cui   alla   predetta   circolare,
anch''''essi ignoti alla odierna ricorrente; 
  - l''Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
Bolzano (di seguito "Conferenza Permanente"), ai sensi dell''articolo
9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  sulla  proposta  del
Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione 
  del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi  medici
e di modalita' di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018  (di
cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); 
  - l''Intesa sancita in sede  di  Conferenza  Permanente  "ai  sensi
della legge  21  settembre  2022,  n.142,  sullo  schema  di  decreto
ministeriale  per  l''adozione  delle   linee   guida   propedeutiche
all''''emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e  provinciali   in
applicazione dell''''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018"  (di  cui  al  Repertorio
atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); 
  - il decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della  salute,
avente  ad  oggetto  "Adozione  delle   linee   guida   propedeutiche
all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali  in  tema
di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici  per  gli
anni 2015, 2016, 2017, 2018",  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022. 
  Visti il ricorso e i relativi allegati; 
  Visti tutti gli atti della causa; 
  Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i  Rapporti
Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano  e
di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Region  e  Le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano e di Regione Emilia Romagna; 
  Relatore nella camera di consiglio del giorno 16  gennaio  2024  il
dott.  Roberto  Vitanza  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
  Rilevato che: 
  - con ordinanza collegiale n. 18010 del 24.10.2023,  pubblicata  in
data 30 novembre 2023, il presente giudizio e' stato  sospeso  ed  e'
stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter  del  d.l.  19  giugno  2015,  n.  78,
disponendosi la sua notificazione "alle parti del  presente  giudizio
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri"; 
  - precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto
l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di  "tutte   le
amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi  quali
tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni,  operanti  nel
settore di cui trattasi e  che  hanno  acquisito  dispositivi  medici
negli anni di riferimento e  conseguentemente  trasmesso  i  relativi
dati alle Regioni, dati sulla  base  dei  quali  e'  stato  calcolato
l'importo del pay back di cui trattasi - e,  dall'altro,  a  tutti  i
soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte  le  ditte
che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui  sopra  dispositivi
medici  negli  anni  di  riferimento",  autorizzando  il  ricorso  ai
pubblici  proclami  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  mediante   la
pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero  della  salute
nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso  atto  della
comunicazione della Cancelleria della  Corte  Costituzionale  del  27
dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito  degli  atti  di  cui
all'ordinanza di rimessione di cui sopra; 
  Considerato che: 
  - l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87,  dispone  che:
"L'autorita' giurisdizionale ordina  che  a  cura  della  Cancelleria
l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  sia
notificata,  quando  non  se  ne  sia  data  lettura   nel   pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando  il
suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta regionale  a  seconda  che
sia in questione una legge o un atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal  cancelliere
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o  al  Presidente
del Consiglio regionale interessato"; 
  - al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.  13/2006,
ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle  quali
deve essere effettuata la notificazione  dell'ordinanza,  preordinata
al giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale,  tutti  i
soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se  in
esso siano rimasti contumaci (ordinanza n.  104  del  1999);  che  il
citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del  1953  -  secondo
cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione incidentale deve
ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa»  -  e'
norma speciale del processo costituzionale  incidentale,  dettata  in
riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione  puo'
essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola 
  circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui  trattasi,
un soggetto se ne possa considerare parte; 
  che, in conseguenza, non  ha  alcun  rilievo  che  (...)  la  parte
appellata del giudizio a quo non  sia  costituita  e  non  sia  stata
dichiarata ancora contumace"; 
  -   pertanto,   per   consolidata   giurisprudenza   della    Corte
Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione  incidentale  di
legittimita'    costituzionale    va    notificata    a    tutti    i
controinteressati, ancorche' non costituiti; 
  Ritenuto, pertanto, che: 
  - la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte
le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da
intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza  di  integrazione
del contradditorio con pubblici proclami; 
  -  conseguentemente,  a  parziale   rettifica   dell'ordinanza   di
rimessione, debba essere disposta la  notificazione  della  stessa  a
tutti i controinteressati di cui sopra; 
  - la notificazione della predetta  ordinanza  ai  controinteressati
indicati debba essere effettuata  per  pubblici  proclami,  ai  sensi
dell'art.  150  c.p.c.,  in  considerazione  dell'elevato  numero  di
destinatari, parimenti a quanto disposto  ai  fini  dell'integrazione
del contraddittorio; 
  - conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui  trattasi
debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici
proclami; 
  - quanto alle specifiche modalita',  la  Segreteria  della  Sezione
dovra' procedere mediante  inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di
copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di
rimessione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  (come
indicato  dalla   comunicazione   della   Cancelleria   della   Corte
Costituzionale del 27.12.2023); 
  -  la  Segreteria  della  Sezione  dovra'  trasmettere  alla  Corte
Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione,  la  presente
ordinanza e l'attestazione di  avvenuta  notificazione  per  pubblici
proclami, entro il termine di 90  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87; 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Terza
Quater) 
  - ordina la notificazione dell'collegiale n. 18010 del  24.10.2023,
pubblicata in data 30 novembre 2023 e  della  presente  ordinanza,  a
cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai  sensi
dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione
nella Gazzetta Ufficiale; 
  -  onera  la  Segreteria  della   Sezione   di   questo   Tribunale
dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro  il  termine  di  90
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
  - dispone,  sempre  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
trasmissione immediata  alla  Corte  Costituzionale  di  copia  della
presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 18010 del 24.10.2023,
pubblicata in data 30 novembre 2023 e dell'attestazione  di  avvenuta
notificazione per pubblici proclami,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. 
  Ordina che a  cura  della  Segreteria  della  Sezione  la  presente
ordinanza sia  notificata  al  Ministero  della  Salute,  alla  parte
ricorrente e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
  Cosi' deciso in Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  16
gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
  Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
  Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore 
  Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario 
  L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  Roberto Vitanza Maria Cristina Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1963
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