TAR LAZIO - ROMA
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Codice Fiscale: 80195990587

(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 1164/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14186/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 14186 del  2022,  integrato
da motivi aggiunti, proposto da Samo Biomedica  -S.R.L.,  in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
  contro 
  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  Ministero  della  Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo,  Conferenza
Permanente dei Rapporti Fra Stato  Regioni  e  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i
Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni  e  Le  Province  Auto,  Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome,  Regione  Piemonte,  Regione
Autonoma  Valle  D'Aosta,  Regione  Lombardia,  Regione  del  Veneto,
Regione Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  Regione  Liguria,  Regione
Toscana, Regione  Umbria,  Regione  Marche,  Regione  Lazio,  Regione
Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione
Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato 
  Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di
Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; 
  Regione Emilia Romagna, in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso  dall'avvocato  Maria  Rosaria  Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia; 
  Asl  1  Avezzano  Sulmona   L'Aquila,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Carlo Peretti, con domicilio digitale come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia; 
  nei confronti 
  I.M.*Medical S.a.s. di Ivan Maini & C., non costituito in giudizio; 
  Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
  PER L'ANNULLAMENTO 
  Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI  il
15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica  il  superamento  del
tetto di spesa  per  l'acquisto  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, 
  quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre  a
carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi
anni (doc. 1); 
  Del Decreto del Ministro della  Salute  del  6/10/2022,  pubblicato
nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con  il  quale  sono
state  adottate  le  Linee  Guida  propedeutiche  all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 
  2017 e 2018 (doc. 2); 
  Dell'Accordo sancito tra lo  Stato  e  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del  7/11/2019  che  individua  i
criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici nella misura del 4,4 %  del  fabbisogno  sanitario
regionale standard, e le modalita' procedurali di individuazione  del
superamento dei tetti di spesa regionali per  gli  anni  2015,  2016,
2017 e 2018 (doc. 3); 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  prot.  n.  22413  del
29/07/2019 (doc. 4); 
  NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  del  19/02/2016  (prot.  n.
0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  del  21/04/2016  (prot.  n.
0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  del  8/2/2019  (prot.  n.
0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020
(n.  0007435  del  17/3/2020  del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze) (doc. 8 e 9); 
  Dell'Accordo sancito tra lo  Stato  e  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del  7/11/2019  che  individua  i
criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici nella misura del 4,4 %  del  fabbisogno  sanitario
regionale standard, e le modalita' procedurali di individuazione  del
superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); 
  Dell'Intesa  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province
autonome del 14/9/2022 (doc. 13); 
  Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  del
28/9/2022 (non nota); 
  nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque  connesso,
ancorche' non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE 
  alla Corte Costituzionale o alla  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea, in  ordine  alla  compatibilita'  delle  disposizioni  sopra
citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente
costituzionale ed europea. 
  Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Samo  Biomedica
-S.R.L. il 22/12/2022: 
  PER L'ANNULLAMENTO, 
  PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE 
  Della  Determinazione  del  Direttore  del   Dipartimento   Sanita'
(Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n.
DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A; 
  NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA 
  Delle  seguenti  deliberazioni,  non  conosciute,   dei   Direttori
Generali delle Aziende sanitarie regionali: 
  Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del  22/08/2019,
dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; 
  Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del  14/11/2022,
dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; 
  Della   Deliberazione   del   Direttore   Generale   n.   373   del
13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; 
  Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601  del  14/11/2022
dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; 
  Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del  22/08/2019,
dell'ASL 03 PESCARA; 
  Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708  del  14/11/2022
dell'ASL 03 PESCARA; 
  Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513  del  22/08/2019
dell'ASL 04 TERAMO; 
  Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994  del  14/11/2022
dell'ASL 04 TERAMO; 
  Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22
del 12.12.2022 dal Servizio  Programmazione  economico-finanziaria  e
finanziamento del SSR del Dipartimento Sanita' della Regione Abruzzo,
portante la "compiuta, complessa  attivita'  istruttoria  finalizzata
alla verifica della coerenza del fatturato 
  complessivo  indicato  nelle  deliberazioni  aziendali  con  quanto
contabilizzato nella voce <<BA0210 - Dispositivi medici>> del modello
CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in  ossequio
al combinato disposto dagli art.3 comma 3  e  art.4  D.M.  6  ottobre
2022"; 
  nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque  connesso,
ancorche' non conosciuto 
  NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO 
  DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI  CON  IL  RICORSO  INTRODUTTIVO  E
SEGNATAMENTE 
  Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI  il
15/9/2022, serie generale n. 216; 
  Del Decreto del Ministro della  Salute  del  6/10/2022,  pubblicato
nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; 
  Dell'Accordo sancito tra lo  Stato  e  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  prot.  n.  22413  del
29/07/2019 (doc. 4); 
  NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, 
  Delle circolari del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  del  19/02/2016  (prot.  n.
0001341-P-19/2/2016  del  Ministero  della  Salute),  del  21/04/2016
(prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del 
  Ministero    della    Salute),    del    8/2/2019     (prot.     n.
0002051-P-08/02/2019  del   Ministero   della   Salute),   prot.   n.
0005496-P-26/02/2020  (n.   0007435   del   17/3/2020   deldMinistero
dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); 
  Dell'Accordo sancito tra lo  Stato  e  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 
  Dell'Intesa  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province
autonome del 14/9/2022 (doc. 13); 
  Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  del
28/9/2022 (non nota); 
  nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque  connesso,
ancorche' non conosciuto 
  EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE 
  alla Corte Costituzionale o alla  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea, in  ordine  alla  compatibilita'  delle  disposizioni  sopra
citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente
costituzionale ed europea. 
  Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Samo  Biomedica
-S.R.L. il 17/2/2023: 
  PER L'ANNULLAMENTO 
  Del Decreto del  Commissario  ad  Acta  della  Regione  Molise  per
l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
(deliberazione  del  CdM  5/8/2021)  n.  40  del  15/12/2022  recante
"ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018" unitamente all'Allegato
1 recante relazione  istruttoria  della  Direzione  Generale  per  la
salute acquisita al prot. n. 205620/2022 del 13/12/2022; 
  E, PER QUANTO OCCORRE POSSA, PER L'ANNULLAMENTO 
  Della Deliberazione del DG  dell'Azienda  Sanitaria  Regionale  del
Molise del 6/12/2022 n. 1446 con relativi allegati; 
  nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque  connesso,
ancorche' non conosciuto 
  NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO 
  DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI  CON  IL  RICORSO  INTRODUTTIVO  E
SEGNATAMENTE 
  Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI  il
15/9/2022, serie generale n. 216; 
  Del Decreto del Ministro della  Salute  del  6/10/2022,  pubblicato
nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; 
  Dell'Accordo sancito tra lo  Stato  e  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  prot.  n.  22413  del
29/07/2019; 
  NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, 
  Della circolare del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  del  19/02/2016  (prot.  n.
0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); 
  del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016  del  Ministero  della
Salute); 
  del 8/2/2019 (prot. n.  0002051-P-08/02/2019  del  Ministero  della
Salute); 
  prot. n. 0005496-P-26/02/2020; 
  Dell'Accordo sancito tra lo  Stato  e  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019; 
  Dell'Intesa  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province
autonome del 14/9/2022 (doc. 13); 
  Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  del
28/9/2022 (non nota); 
  nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque  connesso,
ancorche' non conosciuto 
  EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE 
  alla Corte Costituzionale o alla  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea, in  ordine  alla  compatibilita'  delle  disposizioni  sopra
citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente
costituzionale ed europea. 
  Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
  Visti tutti gli atti della causa; 
  Visti gli atti  di  costituzione  in  giudizio  di  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e di Ministero della  Salute  e  di  Ministero
dell'Economia e delle Finanze  e  di  Regione  Emilia  Romagna  e  di
Regione Abruzzo e di Conferenza Permanente  dei  Rapporti  Fra  Stato
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e di Asl 1 Avezzano 
  Sulmona L'Aquila; 
  Relatore nella camera di consiglio del giorno 16  gennaio  2024  la
dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
  Rilevato che: 
  - con ordinanza collegiale n. 17549  del  24.11.2023,  il  presente
giudizio  e'  stato  sospeso  ed  e'   stata   rimessa   alla   Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
9-ter  del  d.l.  19  giugno  2015,  n.  78,  disponendosi   la   sua
notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente  del
Consiglio dei 
  Ministri"; 
  - precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto
l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di  "tutte   le
amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi  quali
tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni,  operanti  nel
settore di cui trattasi e  che  hanno  acquisito  dispositivi  medici
negli anni di riferimento e  conseguentemente  trasmesso  i  relativi
dati alle Regioni, dati sulla  base  dei  quali  e'  stato  calcolato
l'importo del pay back di cui trattasi - e,  dall'altro,  a  tutti  i
soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte  le  ditte
che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui  sopra  dispositivi
medici  negli  anni  di  riferimento",  autorizzando  il  ricorso  ai
pubblici  proclami  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  mediante   la
pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero  della  salute
nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; 
  Preso  atto  della  comunicazione  della  Cancelleria  della  Corte
Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito
degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; 
  Considerato che: 
  - l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87,  dispone  che:
"L'autorita' giurisdizionale ordina  che  a  cura  della  Cancelleria
l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  sia
notificata,  quando  non  se  ne  sia  data  lettura   nel   pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando  il
suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta regionale  a  seconda  che
sia in questione una legge o un atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di una Regione. L'ordinanza viene 
  comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato"; 
  - al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.  13/2006,
ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle  quali
deve essere effettuata la notificazione  dell'ordinanza,  preordinata
al giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale,  tutti  i
soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se  in
esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); 
  che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del  1953  -
secondo  cui  l'autorita'  giudiziaria  che  solleva   la   questione
incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti
in  causa»  -  e'  norma   speciale   del   processo   costituzionale
incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo  nel
quale la  questione  puo'  essere  sollevata  e  collega  l'onere  di
notificazione alla sola circostanza che,  in  relazione  al  tipo  di
processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; 
  che, in conseguenza, non  ha  alcun  rilievo  che  (...)  la  parte
appellata del giudizio a quo non  sia  costituita  e  non  sia  stata
dichiarata ancora contumace"; 
  -   pertanto,   per   consolidata   giurisprudenza   della    Corte
Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione  incidentale  di
legittimita'    costituzionale    va    notificata    a    tutti    i
controinteressati, ancorche' non costituiti; 
  Ritenuto, pertanto, che: 
  - la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte
le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da
intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza  di  integrazione
del contradditorio con pubblici proclami; 
  -  conseguentemente,  a  parziale   rettifica   dell'ordinanza   di
rimessione, debba essere disposta la  notificazione  della  stessa  a
tutti i controinteressati di cui sopra; 
  - la notificazione della predetta  ordinanza  ai  controinteressati
indicati debba essere effettuata  per  pubblici  proclami,  ai  sensi
dell'art.  150  c.p.c.,  in  considerazione  dell'elevato  numero  di
destinatari, parimenti a quanto disposto  ai  fini  dell'integrazione
del contraddittorio; 
  - conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui  trattasi
debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici
proclami; 
  - quanto alle specifiche modalita',  la  Segreteria  della  Sezione
debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di copia
della presente ordinanza  e  di  copia  integrale  dell'ordinanza  di
rimessione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  (come
indicato  dalla   comunicazione   della   Cancelleria   della   Corte
Costituzionale del 27.12.2023); 
  -  la  Segreteria  della  Sezione  debba  trasmettere  alla   Corte
Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione,  la  presente
ordinanza e l'attestazione di  avvenuta  notificazione  per  pubblici
proclami, entro il termine di 90  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87. 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Terza
Quater)  -  ordina  la  notificazione  dell'ordinanza  n.  17549  del
24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria  della
Sezione, per pubblici proclami, ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  a
tutti  i  controinteressati  mediante   inserzione   nella   Gazzetta
Ufficiale; 
  -  onera  la  Segreteria  della   Sezione   di   questo   Tribunale
dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro  il  termine  di  90
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
  - dispone,  sempre  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
trasmissione immediata  alla  Corte  Costituzionale  di  copia  della
presente  ordinanza,  unitamente  all'ordinanza  n.   17549/2023,   e
dell'attestazione di avvenuta notificazione per 
  pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione  la  presente
ordinanza sia  notificata  al  Ministero  della  Salute,  alla  parte
ricorrente e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
  Cosi' deciso in Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  16
gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
  Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
  Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore 
  Silvia Piemonte, Referendario 
  L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1975
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