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Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1164/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14186/2022 Reg. Ric. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 14186 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Samo Biomedica -S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente dei Rapporti Fra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Auto, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti I.M.*Medical S.a.s. di Ivan Maini & C., non costituito in giudizio; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalita' procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalita' procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorche' non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilita' delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Samo Biomedica -S.R.L. il 22/12/2022: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanita' (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO; Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanita' della Regione Abruzzo, portante la "compiuta, complessa attivita' istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 - Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022"; nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorche' non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 deldMinistero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorche' non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilita' delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Samo Biomedica -S.R.L. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario (deliberazione del CdM 5/8/2021) n. 40 del 15/12/2022 recante "ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018" unitamente all'Allegato 1 recante relazione istruttoria della Direzione Generale per la salute acquisita al prot. n. 205620/2022 del 13/12/2022; E, PER QUANTO OCCORRE POSSA, PER L'ANNULLAMENTO Della Deliberazione del DG dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6/12/2022 n. 1446 con relativi allegati; nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorche' non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); prot. n. 0005496-P-26/02/2020; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019; Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonche' di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorche' non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilita' delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Emilia Romagna e di Regione Abruzzo e di Conferenza Permanente dei Rapporti Fra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - con ordinanza collegiale n. 17549 del 24.11.2023, il presente giudizio e' stato sospeso ed e' stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri"; - precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali e' stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che: - l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato"; - al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» - e' norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione puo' essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio a quo non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace"; - pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimita' costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorche' non costituiti; Ritenuto, pertanto, che: - la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contradditorio con pubblici proclami; - conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra; - la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio; - conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami; - quanto alle specifiche modalita', la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimita' costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023); - la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) - ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17549 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale; - onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; - dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17549/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Silvia Piemonte, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti IL SEGRETARIO Il funzionario delegato dott.ssa Maria Puleo TX24ABA1975