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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1185/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14296/2022 Reg. Ric. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 14296 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acilia H.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo, Luca Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le Regioni e Le Province Auton, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Emilia Romagnaa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asl Br di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni, Province Aut. Trento e Bolzano, non costituito in giudizio; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 19/1/2023: l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto "Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute; dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022, avente ad oggetto "le tabelle di cui all'allegato A che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della documentazione della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige relativa alla ricognizione sulle ripartizioni del fatturato dei dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa provinciale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Regione e comunicata a mezzo pec il 15 dicembre 2022 (doc. 8 Determinazione regionale n. 10/2022);- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto il "Ripiano sfondamento del tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualita' 2015,2016,2017,2018- Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore" (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato A - doc. 8);- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto "Calcolo pay back dispositivi medici su fatturato 2015-2016-2017-2018" (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato B - doc. 8);- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto "Modalita' di versamento - Riferimento bancario" (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato C - doc. 8);- in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); nonche' per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita' costituzionale- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, commi e 2 lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolza-no su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- del Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125", (doc. 8 determinazione regionale), pubblicata sul sito istitu-zionale della Regione EmiliaRomagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mez-zo pec;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto "Payback DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certifi-cazione dati azienda Usl di Piacenza"; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 - Certificazione dati"; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto "Payback D.M. Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto "Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli an-ni 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola avente ad oggetto "Payback DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 183 del 6 set-tembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto "UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM -anni 2015 2016 2017 2018"; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati"; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 Certificazione dati"; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto "Payback D.M. - Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositi-vi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017"; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto "Payback dispositivi medici - certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto "Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 202 del 5 set-tembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto "Payback DM deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo for-nitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispo-sitivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - BA0220, BA0230 e BA0240"; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Orto-pedico Rizzoli avente ad oggetto "Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli an-ni 2015, 2016, 2017 e 2018";- in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblica-to in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamen-to dei tetti di spesa regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022 (doc. 8 Determinazione regionale);- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 8 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (doc. 9 - decreto n. 29985/2022);- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022 (doc. 10 - Allegato A);- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU-GI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 11 - Intesa CSR 14 settembre 2022) e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 12 - Intesa 213 CSR); nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 2/2/2023: per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livel-lo nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali del-la Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", pubblicata il 14 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (doc. 8 Determinazione provinciale); della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della leg-ge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessi-va provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della do-cumentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 8/2/2023: l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Citta' di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR;- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessi-va regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 8/2/2023: per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanita', Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto "approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9- ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015", pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022, (doc. 8 - determinazione regionale);- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 9/2/2023: per l'annullamento previa concessione di idonee misure cau-telari- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanita' e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo 9 ter, comma 9bis del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ri-partizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal supera-mento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi"(doc. 8 determinazione regionale), pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicata all'esponente;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali e' stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi"; Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto "Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Di-rettore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto "Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto "Ricognizione delle fatture iscritte al conto "BA0210 - Dispositivi Medici" dei conti economici 2015 - 2016 - 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)"; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; De-liberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Universita' Padova, avente ad oggetto "Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento"; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018";- in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessi-va regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 27/2/2023: l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto" pubblicato sul portale istituzionale della Regione l'8 febbraio 2023 (doc. 14 - Atto dirigenziale Regione Puglia aggiornamento oneri riparto);- Delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 02 febbraio 2023 (doc. 15 - Delibera ASL Brindisi n. 255/2023);- Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio 2023 [non conosciuta];- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorche' sconosciuto al ricorrente; nonche' per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita' costituzionale- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, commi e 2 lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessi-va regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospeda-liera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emi-lia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Au-tonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Deli-bera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanita' e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali e' stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di rife-rimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deli-berazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Gene-rale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanita', Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;N. 14296/2022 REG.RIC.- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Citta' di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 di-cembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della Regione autonoma Friuli-Venezia Giu-lia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adot-tato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 alN. 14296/2022 REG.RIC. 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addi-zionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospeda-liera di Parma; n. 333 del 19N. 14296/2022 REG.RIC. settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emi-lia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Au-tonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Deli-bera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanita' e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali e' stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di rife-rimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deli-berazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Gene-rale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanita', Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Citta' di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 di-cembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della Regione autonoma Friuli-Venezia Giu-lia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adot-tato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o in direttamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addi-zionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospeda-liera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emi-lia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Au-tonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Deli-bera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanita' e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali e' stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di rife-rimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deli-berazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Gene-rale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanita', Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Citta' di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 di-cembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della Regione autonoma Friuli-Venezia Giu-lia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adot-tato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Di partimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Fvg e di Regione Emilia Romagnaa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Asl Br di Brindisi e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le Regioni e Le Province Auton; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 18007 del 24 ottobre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023, il presente giudizio e' stato sospeso ed e' stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali e' stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» - e' norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione puo' essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio a quo non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimita' costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorche' non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contradditorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati dovra' essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalita', la Segreteria della Sezione dovra' procedere mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimita' costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione dovra' trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater):- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 18007 del 24 ottobre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. n. 18007 del 24 ottobre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 conN. 14296/2022 REG.RIC. l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberto Vitanza Maria Cristina Quiligotti IL SEGRETARIO Il funzionario delegato dott.ssa Maria Puleo TX24ABA1978