TAR LAZIO - ROMA
Sede: via Flaminia n. 189 - Roma
Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel. 0632872253
- Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it
Codice Fiscale: 80195990587

(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 1185/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14296/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 14296 del  2022,  integrato
da motivi aggiunti, proposto da Acilia H.S. S.r.l.,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo  Cavallo,  Luca  Costa,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto  presso  lo  studio  Massimiliano  Brugnoletti  in  Roma,  via
Antornio Bertoloni 26/B; contro  Ministero  della  Salute,  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Presidenza del Consiglio dei Ministri  Conferenza  Stato  Regioni  ed
Unificata,  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   Conferenza
Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le  Regioni  e  Le  Province
Auton,  in   persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione  Fvg,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela  Iuri,  con  domicilio
digitale come  da  PEC  da  Registri  di  Giustizia;  Regione  Emilia
Romagnaa,  in  persona  del  legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria  Russo  Valentini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Asl  Br
di Brindisi,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea  Piccinni,  Maurizio
Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da  Registri
di Giustizia; nei confronti Conferenza Permanente per i Rapporti  Tra
Stato, Regioni, Province Aut. Trento e  Bolzano,  non  costituito  in
giudizio; 
  per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato  in  G.U.
n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto  "Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018";
dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e  di
Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n.  181/CSR
del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della  Circolare  del
Ministero della Salute  del  29  luglio  2019  prot.  N.  22413,  non
conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali 
  Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati  da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 19/1/2023: l'annullamento del Decreto del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, pubblicato in G.U.  n.  216  del  15  settembre  2022,
avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di  spesa
dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli  anni
2015, 2016,  2017  e  2018";  dell'Accordo  tra  Governo,  Regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano su  proposta  del  Ministero
della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre  2019;  per  quanto
occorrer possa, della Circolare del Ministero  della  Salute  del  29
luglio 2019 prot.  N.  22413,  non  conosciuta;  di  tutti  gli  atti
presupposti, connessi e consequenziali;  nonche'  per  la  rimessione
alla   Corte   costituzionale   della   questione   di   legittimita'
costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito  con
Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n.  145/2018;-
dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n.  142/2022;
per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42,  53,  117,  comma  2,
lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora  anche,  con  i  presenti
motivi aggiunti, per  l'annullamento  previa  concessione  di  idonee
misure cautelari della Determinazione n. 24408/26987 del 12  dicembre
2022 del  Direttore  di  Dipartimento  alla  Salute,  Banda  larga  e
Cooperative, avente ad oggetto  "Fatturato  e  relativo  importo  del
payback per dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017 e 2018  ai
sensi del  Decreto  del  Ministero  della  Salute  6  ottobre  2022",
pubblicata il  12  dicembre  2022  sul  portale  istituzionale  della
Provincia Autonoma di Bolzano; delle determine del Direttore generale
dell'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige:  anno   2015:   atto   del
2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del  2017-A-000193  del
28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228  del  27.04.2018;  anno
2018:  atto  del  2019-A-000244  del  30.04.2019,   non   conosciute;
dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022,  avente  ad
oggetto "le tabelle  di  cui  all'allegato  A  che  quantificano  gli
importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017  e
2018"; in parte qua, del Decreto del Ministero  della  Salute  del  6
ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente  ad
oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della documentazione
della  Direzione  Generale  dell'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige
relativa alla  ricognizione  sulle  ripartizioni  del  fatturato  dei
dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuta; di  tutti
gli  atti  presupposti,   connessi   e   consequenziali   finalizzati
direttamente  o  indirettamente  a  quantificare  e  richiedere  alla
ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa provinciale;
Per quanto riguarda i  motivi  aggiunti  presentati  da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, pubblicato in G.U.  n.  216  del  15  settembre  2022,
avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di  spesa
dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e  2018"  (D.M.  del  6  luglio  2022  -  doc.  1);-
dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e  di
Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n.  181/CSR
del 7 novembre 2019 (Accordo CSR -  doc.  2);-  per  quanto  occorrer
possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio  2019
prot. N. 22413, non  conosciuta;-  di  tutti  gli  atti  presupposti,
connessi e consequenziali;  nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte
costituzionale  della  questione  di  legittimita'   costituzionale:-
dell'art.  9-ter  del  D.L.  n.  78/2015,  convertito  con  Legge  n.
125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art.
18 del D.L. n.  115/2022,  convertito  con  Legge  n.  142/2022;  per
violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma  2,  lett.
e) della Costituzione,  anche  in  relazione  all'art.  1  del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche,  con  i  presenti
motivi aggiunti, per  l'annullamento  previa  concessione  di  idonee
misure cautelari - della Determinazione del  Direttore  Generale  del
"Dipartimento promozione della salute e del benessere animale"  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo
9 ter del D.L.  19  giugno  2015  n.  78  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1,  L.  6  agosto  2015,  n.  125  e
s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi  del  comma  8
dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  15  settembre  2022,  serie  generale  n.  216",
pubblicata il  12  dicembre  2022  sul  portale  istituzionale  della
Regione e comunicata  a  mezzo  pec  il  15  dicembre  2022  (doc.  8
Determinazione  regionale  n.  10/2022);-   dell'Allegato   A   della
Determinazione del Direttore Generale  del  "Dipartimento  promozione
della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10  del
12 dicembre 2022, avente ad oggetto il "Ripiano sfondamento del tetto
del 4,4% spesa per dispositivi medici annualita' 2015,2016,2017,2018-
Elenco  quota  di  ripiano  annuale  e  complessiva  per   fornitore"
(Determinazione  regionale  n.  10/2022,  Allegato  A  -  doc.   8);-
dell'Allegato B  della  Determinazione  del  Direttore  Generale  del
"Dipartimento promozione della salute e del benessere animale"  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto "Calcolo
pay  back  dispositivi  medici  su   fatturato   2015-2016-2017-2018"
(Determinazione  regionale  n.  10/2022,  Allegato  B  -  doc.   8);-
dell'Allegato C  della  Determinazione  del  Direttore  Generale  del
"Dipartimento promozione della salute e del benessere animale"  della
Regione Puglia  n.  10  del  12  dicembre  2022,  avente  ad  oggetto
"Modalita' di  versamento  -  Riferimento  bancario"  (Determinazione
regionale n. 10/2022, Allegato C  -  doc.  8);-  in  parte  qua,  del
Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato  in
GU n. 251 del 26 ottobre 2022,  avente  ad  oggetto  "Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in tema di ripiano del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero  della  Salute  del  6
ottobre 2022); nonche' per la rimessione  alla  Corte  Costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale- dell'art.  9-ter  del
D.L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015;- dell'art.  1,  comma
557 della  Legge  145/2018;-  dell'art.  18  del  D.L.  n.  115/2022,
convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3,  9,  11,
32, 41 42, 53, 117, commi e 2 lett. e) della Costituzione,  anche  in
relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla  C.E.D.U.;
e per l'accertamento del diritto della  ricorrente  ad  accedere,  ex
art. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e  documenti  relativi
alla  quantificazione   della   spesa   complessiva   regionale   per
dispositivi medici ed alla quantificazione  degli  oneri  di  ripiano
determinati a carico della  ricorrente,  con  conseguente  ordine  di
esibizione della documentazione non rilasciata ex artt.  64  e/o  116
c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati  da  Acilia
H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto  del  Ministero
della Salute di concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre
2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio  2022  -  doc.  1);-
dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e  di
Bolza-no su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR
del 7 novembre 2019 (Accordo CSR -  doc.  2);-  per  quanto  occorrer
possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio  2019
prot. N. 22413, non  conosciuta;-  di  tutti  gli  atti  presupposti,
connessi e consequenziali;  nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte
costituzionale  della  questione  di  legittimita'   costituzionale:-
dell'art.  9-ter  del  D.L.  n.  78/2015,  convertito  con  Legge  n.
125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art.
18 del D.L. n.  115/2022,  convertito  con  Legge  n.  142/2022;  per
violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma  2,  lett.
e) della Costituzione,  anche  in  relazione  all'art.  1  del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora  anche,  con  i  presenti
motivi aggiunti, per  l'annullamento  previa  concessione  di  idonee
misure cautelari- del Determinazione del  Direttore  della  Direzione
generale Cura della persona, salute e welfare della  Regione  Emilia-
Romagna n. 24300 del 12 dicembre  2022  (prot.  13/12/2022.1226250.U)
avente  ad  oggetto  "Individuazione  delle  aziende  fornitrici   di
dispositivi medici e delle relative quote  di  ripiano  dovute  dalle
medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno  degli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018 ai  sensi  del  comma  9-bis  dell'art.  9-ter  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125",  (doc.   8   determinazione
regionale),  pubblicata  sul  sito   istitu-zionale   della   Regione
EmiliaRomagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mez-zo  pec;-  delle
seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie
regionali  con  le  quali  e'  stato  individuato  e  certificato  il
fatturato relativo agli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  per  singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati  nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate  agli  atti  del  Settore  Gestione  finanziaria  ed
economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6  settembre
2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad  oggetto  "Payback  DM  -
indicazioni operative urgenti per l'applicazione  delle  disposizioni
previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78 convertito con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018.  Certifi-cazione  dati
azienda Usl di Piacenza"; n. 667 del 5  settembre  2019  dell'Azienda
Usl di Parma  avente  ad  oggetto  "Applicazione  delle  disposizioni
previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno  2015
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125
per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 - Certificazione  dati";  n.  334
del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Reggio  Emilia  avente  ad
oggetto "Payback D.M. Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda
USL di Reggio Emilia per  l'acquisto  dei  dispositivi  medici  negli
esercizi 2015, 2016, 2017 e  2018";  n.  267  del  6  settembre  2019
dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto "Applicazione  dell'art.
9-ter del D.L. n. 78 del  19/06/2015,  convertito  con  modificazioni
dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione  del  fatturato  annuo
per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni  2015,
2016, 2017 e 2018"; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda  Usl  di
Bologna avente ad oggetto "Payback DM Indicazioni  operative  URGENTI
per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi
8 e 9, del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli an-ni  2015,
2016, 2017 e 2018"; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda  Usl  di
Imola avente ad oggetto "Payback DM - applicazione delle disposizioni
previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 183 del 6 set-tembre
2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto "UB /  311/2019  -
certificazione fatturato annuo dispositivi medici  payback  DM  -anni
2015 2016 2017 2018"; n. 295 del 18 settembre 2019  dell'Azienda  Usl
della Romagna avente  ad  oggetto  "Applicazione  delle  disposizioni
relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art.  9-ter,
commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli  anni  2015.
2016, 2017 e 2018 - certificazione dati"; n. 969 del 3 settembre 2019
dell'Azienda Ospedaliera di Parma  avente  ad  oggetto  "Applicazione
delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9  del  decreto-
legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
6  agosto  2015,  n.125  per  gli  anni  2015,   2016,   2017,   2018
Certificazione dati"; n.  333  del  19  settembre  2019  dell'Azienda
Ospedaliera di Reggio  Emilia  avente  ad  oggetto  "Payback  D.M.  -
Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda  Ospedaliera
di  Reggio  Emilia  per  l'acquisto  dei  dispositi-vi  medici  negli
esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017"; n. 137  del  5  settembre
2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente  ad  oggetto  "Payback
dispositivi medici - certificazione dei costi sostenuti  dall'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena per  l'acquisto  dei  dispositivi
medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 212 del 04/09/2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto "Payback  DM  -
Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione  delle  disposizioni
previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9,  del  decretolegge  19  giugno
2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 202 del 5 set-tembre
2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad  oggetto  "Payback
DM deliberazione dei prospetti riepilogativi  di  individuazione  del
fatturato  annuo  per  singolo  for-nitore  di  dispositivi   medici,
attraverso la rilevazione dei  costi  sostenuti  per  l'acquisto  dei
dispo-sitivi  medici  contabilizzati  alle  voci   dei   modelli   CE
ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - BA0220, BA0230 e BA0240";
n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto  Orto-pedico  Rizzoli  avente  ad
oggetto "Payback DM Indicazioni operative URGENTI per  l'applicazione
delle disposizioni  previste  dall'art.  9-ter,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli an-ni 2015,  2016,  2017  e
2018";- in parte qua, del Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022, pubblica-to in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad
oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"  (doc.  9  -  Decreto
Ministero della Salute del  6  ottobre  2022);-  di  tutti  gli  atti
presupposti, connessi e  consequenziali  finalizzati  direttamente  o
indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano
del superamen-to  dei  tetti  di  spesa  regionale;  nonche'  per  la
rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito  con
Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n.  145/2018;-
dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n.  142/2022;
per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41  42,  53,  117,  comma,2,
lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto
della ricorrente ad accedere, ex  artt.  22  e  ss.  della  legge  n.
241/90, agli atti e documenti  relativi  alla  quantificazione  della
spesa  complessiva  regionale  per   dispositivi   medici   ed   alla
quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a  carico  della
ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione
non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a.  Per  quanto
riguarda i motivi  aggiunti  presentati  da  Acilia  H.S.  S.r.l.  il
26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute  di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, pubblicato in G.U. n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto "Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc.  1);-  dell'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e  di  Bolzano  su
proposta del Ministero della Salute,  rep.  atti  n.  181/CSR  del  7
novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);-  per  quanto  occorrer  possa,
della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio  2019  prot.
N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi  e
consequenziali; nonche' per la rimessione alla  Corte  costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter  del
D.L. n. 78/2015, convertito con  Legge  n.  125/2015;-  dell'art.  1,
comma 557  della  Legge  n.  145/2018;-  dell'art.  18  del  D.L.  n.
115/2022, convertito con Legge  n.  142/2022;  per  violazione  degli
artt. 3, 9, 11,  32,  41  42,  53,  117,  comma  2,  lett.  e)  della
Costituzione, anche in relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo
addizionale alla  C.E.D.U;  ed  ora  anche,  con  i  presenti  motivi
aggiunti, per l'annullamento- della Determinazione  n.  1356  del  28
novembre 2022 del Direttore Generale della  Sanita'  dell'Assessorato
dell'Igiene  e  Sanita'  e  dell'Assistenza  Sociale  della   Regione
Autonoma della Sardegna, comunicata  il  29  novembre  2022  (doc.  8
Determinazione  regionale);-  della  Delibera   ARES   n.   243   del
15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della
Delibera AOU Cagliari n. 1020  del  15.11.2022,  della  Delibera  AOU
Sassari n. 1044 del  15.11.2022;-  in  parte  qua,  del  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in  GU  n.  251
del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero  della  Salute  del  6
ottobre  2022);-  di  tutti  gli   atti   presupposti,   connessi   e
consequenziali   finalizzati   direttamente   o   indirettamente    a
quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del  superamento
dei tetti di spesa regionale; nonche' per la  rimessione  alla  Corte
costituzionale  della  questione  di  legittimita'   costituzionale:-
dell'art.  9-ter  del  D.L.  n.  78/2015,  convertito  con  Legge  n.
125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art.
18 del D.L. n.  115/2022,  convertito  con  Legge  n.  142/2022;  per
violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117,  comma,2,  lett.
e) della Costituzione,  anche  in  relazione  all'art.  1  del  Primo
Protocollo  addizionale  alla  C.E.D.U.;  e  per  l'accertamento  del
diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss.  della  legge
n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione  della
spesa  complessiva  regionale  per   dispositivi   medici   ed   alla
quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a  carico  della
ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione
non rilasciata ex artt. 64 e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.  S.r.l.  il  26/1/2023:
l'annullamento- del Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022,  avente  ad  oggetto
"Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  su  proposta  del
Ministero della Salute, rep. atti n.  181/CSR  del  7  novembre  2019
(Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa,  della  Circolare
del Ministero della Salute del 29 luglio 2019  prot.  N.  22413,  non
conosciuta;-   di   tutti   gli   atti   presupposti,   connessi    e
consequenziali; nonche' per la rimessione alla  Corte  costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter  del
D.L. n. 78/2015, convertito con  Legge  n.  125/2015;-  dell'art.  1,
comma 557  della  Legge  n.  145/2018;-  dell'art.  18  del  D.L.  n.
115/2022, convertito con Legge  n.  142/2022;  per  violazione  degli
artt. 3, 9, 11,  32,  41  42,  53,  117,  comma  2,  lett.  e)  della
Costituzione, anche in relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo
addizionale alla  C.E.D.U;  ed  ora  anche,  con  i  presenti  motivi
aggiunti, per l'annullamento  previa  concessione  di  idonee  misure
cautelari- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,
pubblicato in GU n. 251  del  26  ottobre  2022,  avente  ad  oggetto
"Adozione  delle  linee  guida   propedeutiche   all'emanazione   dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"  (doc.  8  -  Decreto
Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022);  del   decreto   n.
29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato  dalla  Direzione  centrale
salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia   (doc.   9   -   decreto   n.   29985/2022);-
dell'allegato A al decreto n. 29985/2022 (doc. 10 - Allegato A);- del
decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019
al  03/09/2019  dell'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Integrata  di
Trieste  (ASUITS)  confluita  in  Azienda   Sanitaria   Universitaria
Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696  pubblicato  nell'albo
pretorio  aziendale  dal  11/09/2019   al   25/09/2019   dell'Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste  (ASUITS)  confluita  in
Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano  Isontina  (ASUGI);-  del
decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019
al 04/09/2019 dell'  Azienda  Sanitaria  Universitaria  Integrata  di
Udine (ASUIUD) confluita in Azienda  Sanitaria  Universitaria  Friuli
Centrale  (ASUFC);-  della  nota  prot.  18453/2019   dell'   Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata  di  Udine  (ASUIUD)  confluita  in
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto
n. 441 pubblicato nell'albo  pretorio  aziendale  dal  21/08/2019  al
04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per
l'Area Bassa Friulana  nell'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Friuli
Centrale  (ASUFC)  e  per  l'Area  Giuliano   Isontina   nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU-GI);- del  decreto  n.
187  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal  20/08/2019   al
04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita  in
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto
n. 145 pubblicato nell'albo  pretorio  aziendale  dal  21/08/2019  al
05/09/2019 adottato dall'Azienda  per  l'Assistenza  Sanitaria  n.  5
trasformata in Azienda  Sanitaria  Friuli  Occidentale  (ASFO);-  del
decreto  n.  376  pubblicato  all'albo  pretorio  aziendale  in  data
14/08/2019  e  adottato   dall'I.R.C.C.S.   Centro   di   Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato  nell'albo
pretorio   aziendale   dal   23/10/2019   al   07/11/2019    adottato
dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);-  del  decreto  n.
130  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal  25/09/2019   al
10/10/2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo  Garofolo  di  Trieste
(Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal  13/08/2019  al  28/08/2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.   Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A
dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la  salute
(ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18.11.2019  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);-  della
nota  prot.  SPS-GEN-2019-17999-P  dd.  17.09.2019  della   Direzione
Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della  nota  prot.
SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale  Salute,
politiche sociali e disabilita';-  di  tutti  gli  atti  presupposti,
connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a
quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del  superamento
dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer  possa,
l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
14 settembre 2022 (doc. 11 - Intesa CSR 14 settembre 2022) e l'Intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre  2022  rep.
atti n. 213/CSR (doc. 12 - Intesa 213 CSR); nonche' per la rimessione
alla   Corte   costituzionale   della   questione   di   legittimita'
costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito  con
Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n.  145/2018;-
dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n.  142/2022;
per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41  42,  53,  117,  comma,2,
lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto
della ricorrente ad accedere, ex  artt.  22  e  ss.  della  legge  n.
241/90, agli atti e documenti  relativi  alla  quantificazione  della
spesa  complessiva  provinciale  per  dispositivi  medici   ed   alla
quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a  carico  della
ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione
non rilasciata ex artt. 64 e/o 116  c.p.a..  Per  quanto  riguarda  i
motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.  S.r.l.  il  2/2/2023:  per
l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  del  6  luglio  2022,
pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022,  avente  ad  oggetto
"Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livel-lo nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  su  proposta  del
Ministero della Salute, rep. atti n.  181/CSR  del  7  novembre  2019
(Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa,  della  Circolare
del Ministero della Salute del 29 luglio 2019  prot.  N.  22413,  non
conosciuta;-   di   tutti   gli   atti   presupposti,   connessi    e
consequenziali, nonche' per la rimessione alla  Corte  costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale:- dell'art. 9-ter  del
D.L. n. 78/2015, convertito con  Legge  n.  125/2015;-  dell'art.  1,
comma 557  della  Legge  n.  145/2018;-  dell'art.  18  del  D.L.  n.
115/2022, convertito con Legge  n.  142/2022;  per  violazione  degli
artt. 3, 9, 11,  32,  41  42,  53,  117,  comma  2,  lett.  e)  della
Costituzione, anche in relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo
addizionale alla  C.E.D.U;  ed  ora  anche,  con  i  presenti  motivi
aggiunti, per l'annullamento  previa  concessione  di  idonee  misure
cautelari- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute
e Politiche sociali del-la Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  2022-
D337-00238 del 14  dicembre  2022,  avente  ad  oggetto  "Definizione
dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi   medici   e
attribuzione degli importi  da  queste  dovuti  per  il  ripiano  del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del
comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1,  comma  557,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145", pubblicata il 14 dicembre 2022
sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (doc.  8
Determinazione  provinciale);  della  deliberazione  n.  499  del  16
settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per  i
servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha  approvato
la  ricognizione  della  spesa  sostenuta  dal   servizio   sanitario
provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015,  2016,  2017  e
2018, non conosciuta;- in parte qua, del Decreto del Ministero  della
Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n.  251  del  26  ottobre
2022, avente ad oggetto "Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a  livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 -
Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);  nonche'  per  la
rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito  con
Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n.  145/2018;-
dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n.  142/2022;
per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41  42,  53,  117,  comma,2,
lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto
della ricorrente ad accedere, ex artt.  22  e  ss.  della  leg-ge  n.
241/90, agli atti e documenti  relativi  alla  quantificazione  della
spesa  complessi-va  provinciale  per  dispositivi  medici  ed   alla
quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati  a  carico  della
ricorrente,   con   conseguente   ordine    di    esibizione    della
do-cumentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per  quanto
riguarda i motivi  aggiunti  presentati  da  Acilia  H.S.  S.r.l.  il
8/2/2023:  l'annullamento  previa  concessione   di   idonee   misure
cautelari della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022  del  14
dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9  bis  del  D.L.  78/2015,  convertito  in  L.   125/2015";-   della
deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del  direttore  generale  dell'AO
Ordine  Mauriziano  di  Torino;-  della  deliberazione  n.  404   del
27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;-
della deliberazione n. 369  del  23/08/2019  del  direttore  generale
dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di  Alessandria;-  della
deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale  dell'AOU
Citta' della Salute e della Scienza di Torino;-  della  deliberazione
n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore  della
Carita' di Novara;- della deliberazione n.  467  del  29/08/2019  del
direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga  di  Orbassano;-  della
deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale
dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore
generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019  del
direttore generale dell'ASL Citta' di Torino;- della deliberazione n.
361 del  29/08/2019  del  direttore  generale  dell'ASL  CN1;-  della
deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
CN2;-  della  deliberazione  n.  320  del  28/08/2019  del  direttore
generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019  del
direttore generale dell'ASL TO3;-  della  deliberazione  n.  977  del
28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della  deliberazione
n. 806 del 28/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL  TO5;-  della
deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale
dell'ASL  VCO;-  di  tutti   gli   atti   presupposti,   connessi   e
consequenziali   finalizzati   direttamente   o   indirettamente    a
quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del  superamento
dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer  possa,
l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
14 settembre 2022  e  l'Intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR;- del Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in  GU  n.  251
del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018";  nonche'  per   la   rimessione   alla   Corte
costituzionale  della  questione  di  legittimita'   costituzionale:-
dell'art.  9-ter  del  D.L.  n.  78/2015,  convertito  con  Legge  n.
125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art.
18 del D.L. n.  115/2022,  convertito  con  Legge  n.  142/2022;  per
violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117,  comma,2,  lett.
e) della Costituzione,  anche  in  relazione  all'art.  1  del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto
della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90,
agli atti e  documenti  relativi  alla  quantificazione  della  spesa
complessi-va regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione
degli oneri di ripiano de-terminati a carico  della  ricorrente,  con
conseguente ordine di esibizione della documentazione non  rilasciata
ex art. 64 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da
Acilia H.S. S.r.l. il 8/2/2023: per l'annullamento previa concessione
di idonee misure cautelari del decreto del Direttore  Generale  della
Direzione Sanita', Welfare e Coesione sociale della  Regione  Toscana
n. 24687  del  14/12/2022,  avente  ad  oggetto  "approvazione  degli
elenchi delle aziende fornitrici di  dispositivi  medici  soggette  a
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  ai  sensi
dell'art. 9- ter, comma 9-bis del d.l. n.  78/2015",  pubblicata  sul
sito istituzionale della  Regione  Toscana  il  14  dicembre  2022  e
comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022, (doc. 8 -  determinazione
regionale);-  delle  seguenti  deliberazioni  delle   Determine   dei
Direttori Generali degli Enti del  Servizio  Sanitario  Regionale  in
particolare: deliberazione  n.  1363  del  30/09/2019  del  direttore
generale  dell'AUSL  Toscana  Centro;  deliberazione   n.   769   del
05/09/2019 del  direttore  generale  dell'AUSL  Toscana  Nord  Ovest;
deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL
Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del  06/09/2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n.  740  del  30/08/2019  del
direttore  generale  dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.   643   del
16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione  n.
497  del  09/08/2019   del   direttore   generale   dell'AOU   Meyer;
deliberazione  n.  386  del   27/09/2019   del   direttore   generale
dell'ESTAR, non conosciute;- in parte qua, del Decreto del  Ministero
della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato  in  GU  n.  251  del  26
ottobre  2022,  avente  ad  oggetto  "Adozione  delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero  della  Salute  del  6
ottobre  2022);-  di  tutti  gli   atti   presupposti,   connessi   e
consequenziali   finalizzati   direttamente   o   indirettamente    a
quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del  superamento
dei tetti di spesa regionale; nonche' per la  rimessione  alla  Corte
costituzionale  della  questione  di  legittimita'   costituzionale:-
dell'art.  9-ter  del  D.L.  n.  78/2015,  convertito  con  Legge  n.
125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art.
18 del D.L. n.  115/2022,  convertito  con  Legge  n.  142/2022;  per
violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117,  comma,2,  lett.
e) della Costituzione,  anche  in  relazione  all'art.  1  del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto
della ricorrente ad accedere, ex  artt.  22  e  ss.  della  legge  n.
241/90, agli atti e documenti  relativi  alla  quantificazione  della
spesa  complessiva  regionale  per   dispositivi   medici   ed   alla
quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a  carico  della
ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione
non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a.  Per  quanto
riguarda i motivi  aggiunti  presentati  da  Acilia  H.S.  S.r.l.  il
9/2/2023: per l'annullamento  previa  concessione  di  idonee  misure
cau-telari- del Decreto del Direttore Generale  dell'Area  Sanita'  e
Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre  2022  avente  ad
oggetto "Articolo 9 ter, comma 9bis del Decreto Legge 19 giugno  2015
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Ri-partizione tra le aziende fornitrici di dispositivi  medici  degli
oneri di ripiano derivanti dal supera-mento del tetto  di  spesa  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,  certificato
dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.  Decreto
del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre  2022  n.  251.  Definizione  dell'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggette  a  ripiano  e  dei
relativi importi"(doc. 8 determinazione  regionale),  pubblicata  sul
BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non  comunicata
all'esponente;- delle seguenti deliberazioni dei  Direttori  Generali
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale  con  i  quali  e'  stato
validato e certificato il fatturato relativo all'anno di  riferimento
per singola azienda, non conosciute: Deliberazione  n.  1398  del  13
dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio
Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente  ad  oggetto  "Revisione  rilevazione
costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal  2015  al
2018"; Deliberazione n.  2330  del  7  dicembre  2022  del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente  ad  oggetto
"Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli
esercizi dal 2015 al 2018"; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del
Direttore Generale dell'Azienda ULSS  n.  3  Serenissima,  avente  ad
oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore
per gli esercizi dal 2015 al  2018";  Deliberazione  n.  1138  del  9
dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS  n.  4  Veneto
Orientale, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi
medici per fornitore per gli esercizi dal  2015  al  2018  compresi";
Deliberazione n. 1488 del 7  dicembre  2022  del  Direttore  Generale
dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana,  avente  ad  oggetto  "Aggiornamento
della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi  Medici)  anni  dal
2015 al  2018";  Deliberazione  n.  826  del  12  dicembre  2022  del
Di-rettore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto
"Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli  esercizi
dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2322  del  9  dicembre  2022  del
Direttore Generale dell'Azienda ULSS  n.  7  Pedemontana,  avente  ad
oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore
per gli esercizi dal 2015 al  2018";  Deliberazione  n.  2001  del  7
dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.  8  Berica,
avente ad oggetto  "Ricognizione  delle  fatture  iscritte  al  conto
"BA0210 - Dispositivi Medici" dei conti economici 2015 - 2016 -  2017
per  fornitore   (Decreto   Ministero   della   Salute   6/10/2022)";
Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre  2022  del  Direttore  Generale
dell'Azienda ULSS  n.  9  Scaligera,  avente  ad  oggetto  "Revisione
rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per  gli  esercizi
dal 2015 al 2018"; De-liberazione n. 2560 del  9  dicembre  2022  del
Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Universita'  Padova,  avente
ad oggetto "Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del  valore  del  fatturato  in
centesimi  di  euro  con  dettaglio  per  fornitore  e  per   singolo
documento"; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Integrata  Verona,
avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per
fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione  n.  1077
del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto, avente ad oggetto "Revisione  rilevazione  costi  dispositivi
medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al  2018";-  in  parte
qua, del Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
pubblicato in GU n. 251  del  26  ottobre  2022,  avente  ad  oggetto
"Adozione  delle  linee  guida   propedeutiche   all'emanazione   dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"  (doc.  9  -  Decreto
Ministero della Salute del  6  ottobre  2022);-  di  tutti  gli  atti
presupposti, connessi e  consequenziali  finalizzati  direttamente  o
indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano
del  superamento  dei  tetti  di  spesa  regionali;  nonche'  per  la
rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito  con
Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n.  145/2018;-
dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n.  142/2022;
per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42,  53,  117,  comma  2,
lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del  Primo
Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto
della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90,
agli atti e  documenti  relativi  alla  quantificazione  della  spesa
complessi-va regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione
degli oneri di ripiano de-terminati a carico  della  ricorrente,  con
conseguente ordine di esibizione della documentazione non  rilasciata
ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per  quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti
presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 27/2/2023: l'annullamento, previa
concessione di idonee misure cautelari,  dell'Atto  Dirigenziale  del
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute  e  del  Benessere
Animale della Regione Puglia n. 1  dell'8  febbraio  2023  avente  ad
oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto  2015,  n.
125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento  del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del  comma
8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n.  216.-  Presa
d'atto degli aggiornamenti  aziendali  e  ricalcolo  degli  oneri  di
riparto" pubblicato  sul  portale  istituzionale  della  Regione  l'8
febbraio  2023  (doc.  14  -   Atto   dirigenziale   Regione   Puglia
aggiornamento oneri riparto);- Delibera D.G. della  ASL  Brindisi  n.
255 del 02  febbraio  2023  (doc.  15  -  Delibera  ASL  Brindisi  n.
255/2023);- Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio  2023
[non  conosciuta];-  di  ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e
consequenziale, ancorche' sconosciuto al ricorrente; nonche'  per  la
rimessione alla Corte Costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015,  convertito  con
Legge 125/2015;-  dell'art.  1,  comma  557  della  Legge  145/2018;-
dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per
violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, commi e 2  lett.
e) della Costituzione,  anche  in  relazione  all'art.  1  del  Primo
Protocollo  addizionale  alla  C.E.D.U.;  e  per  l'accertamento  del
diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss.  della  legge
n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione  della
spesa  complessi-va  regionale  per  dispositivi   medici   ed   alla
quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati  a  carico  della
ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione
non rilasciata ex artt. 64 e/o  116  c.p.a.  Per  quanto  riguarda  i
motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l.  il  15/9/2023:  per
l'annullamento- del Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022,  avente  ad  oggetto
"Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti
n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per  quanto  occorrer  possa,  della
Circolare del Ministero della Salute del  29  luglio  2019  prot.  N.
22413, non conosciuta;-  della  Determinazione  del  Direttore  della
Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione
Emilia-   Romagna   n.   24300   del   12   dicembre   2022    (prot.
13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti  deliberazioni  dei  Direttori
Generali delle Aziende sanitarie regionali  con  le  quali  e'  stato
individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016,
2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi  medici,  attraverso
la rilevazione dei costi, sostenuti per  l'acquisto  dei  dispositivi
medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali
di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli  atti  del  Settore
Gestione finanziaria ed economica del SSR  della  Direzione  Generale
Cura  della  Persona,  Salute  e   Welfare,   pubblicate   sul   sito
istituzionale: n. 284  del  6  settembre  2019  dell'Azienda  Usl  di
Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Parma;  n.
334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;  n.  267
del 6 settembre 2019  dell'Azienda  Usl  di  Modena;  n.  325  del  4
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189  del  6  settembre
2019  dell'Azienda  Usl  di  Imola;  n.  183  del  6  settembre  2019
dell'Azienda  Usl  di  Ferrara;  n.  295  del   18   settembre   2019
dell'Azienda  Usl  della  Romagna;  n.  969  del  3  settembre   2019
dell'Azienda Ospeda-liera di Parma; n.  333  del  19  settembre  2019
dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emi-lia; n. 137  del  5  settembre
2019 dell'Azienda  Ospedaliera  di  Modena;  n.  212  del  04/09/2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n.  202  del  5  settembre  2019
dell'Azienda  Ospedaliera  di  Ferrara;   n.   260   del   06/09/2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n.  1356  del
28   novembre   2022   del   Direttore   Generale    della    Sanita'
dell'Assessorato dell'Igiene  e  Sanita'  e  dell'Assistenza  Sociale
della Regione Au-tonoma della Sardegna,  comunicata  il  29  novembre
2022;- della Delibera ARES n.  243  del  15.11.2022,  della  Delibera
ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU  Cagliari  n.
1020  del  15.11.2022,  della  Deli-bera  AOU  Sassari  n.  1044  del
15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area  Sanita'  e
Sociale della Regione Veneto n. 172  del  13  dicembre  2022;-  delle
seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale con i quali e' stato validato  e  certificato  il
fatturato relativo all'anno di rife-rimento per singola azienda,  non
conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria  n.  1  Dolomiti;
Deliberazione n. 2330 del 7  dicembre  2022  del  Direttore  Generale
dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;  Delibera  n.  2076  del  12
dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  ULSS   n.   3
Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto  Orientale,  Deliberazione  n.
1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS  n.
5 Polesana; Deli-berazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del  9
dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  ULSS   n.   7
Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del  13
dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  ULSS   n.   9
Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022  del  Direttore
Generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; Deliberazione n.
1176 del  12  dicembre  2022  del  Direttore  Gene-rale  dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del
7 dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione  Sanita',
Welfare e  Coesione  sociale  della  Regione  Toscana  n.  24687  del
14/12/2022;-  delle  seguenti  deliberazioni  delle   Determine   dei
Direttori Generali degli Enti del  Servizio  Sanitario  Regionale  in
particolare: deliberazione  n.  1363  del  30/09/2019  del  direttore
generale  dell'AUSL  Toscana  Centro;  deliberazione   n.   769   del
05/09/2019 del  direttore  generale  dell'AUSL  Toscana  Nord  Ovest;
deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL
Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del  06/09/2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n.  740  del  30/08/2019  del
direttore  generale  dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.   643   del
16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione  n.
497  del  09/08/2019   del   direttore   generale   dell'AOU   Meyer;
deliberazione  n.  386  del   27/09/2019   del   direttore   generale
dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale  della
Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del  14  dicembre  2022  avente  ad
oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi
medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017,
2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma  9  bis  del  D.L.  78/2015,
convertito  in  L.  125/2015";-  della  deliberazione  n.   596   del
28/08/2019  del  direttore  generale  dell'AO  Ordine  Mauriziano  di
Torino;- della deliberazione n.  404  del  27/08/2019  del  direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della  deliberazione  n.
369 del 23/08/2019 del  direttore  generale  dell'AO  SS.  Antonio  e
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione  n.  1142
del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Citta' della Salute  e
della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848  del  03/09/2019
del direttore generale dell'AOU Maggiore della  Carita'  di  Novara;-
della deliberazione n. 467  del  29/08/2019  del  direttore  generale
dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n.  586
del  30/08/2019  del   direttore   generale   dell'ASL   AL;-   della
deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale
dell'ASL BI;N. 14296/2022 REG.RIC.- della deliberazione  n.  909  del
06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Citta' di  Torino;-  della
deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
CN1;-  della  deliberazione  n.  309  del  22/08/2019  del  direttore
generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del
direttore generale dell'ASL  NO;-  della  deliberazione  n.  510  del
23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della  deliberazione
n. 977 del 28/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL  TO4;-  della
deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
TO5;-  della  deliberazione  n.  856  del  29/08/2019  del  direttore
generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019  del
direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del  Dirigente
del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia  Autonoma
di  Trento  n.  2022-  D337-00238  del  14  dicembre   2022;-   della
deliberazione n. 499 del 16 settembre  2019  del  Direttore  generale
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari  della  provincia  di
Trento  con  la  quale  ha  approvato  la  ricognizione  della  spesa
sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici
negli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,  non   conosciuta;-   della
Determinazione del Direttore Generale  del  "Dipartimento  promozione
della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10  del
12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore
Generale del "Dipartimento promozione della salute  e  del  benessere
animale"  della  Regione  Puglia  n.  10  del  12   dicembre   2022;-
dell'Allegato B  della  Determinazione  del  Direttore  Generale  del
"Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della
Regione Puglia n. 10 del 12 di-cembre 2022;-  dell'Allegato  C  della
Determinazione del Direttore Generale  del  "Dipartimento  promozione
della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10  del
12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del  14  dicembre  2022
adottato  dalla  Direzione  centrale  salute,  politiche  sociali   e
disabilita'   della   Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giu-lia;-
dell'allegato A  al  decreto  n.  29985/2022;-  del  decreto  n.  634
pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al  03/09/2019
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata  di  Trieste  (ASUITS)
confluita  in  Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano   Isontina
(ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal 11/09/2019 al  25/09/2019  dell'Azienda  Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in   Azienda   Sanitaria
Universitaria  Giuliano  Isontina  (ASUGI);-  del  decreto   n.   692
pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al  04/09/2019
dell' Azienda Sanitaria Universitaria  Integrata  di  Udine  (ASUIUD)
confluita  in  Azienda  Sanitaria   Universitaria   Friuli   Centrale
(ASUFC);-  della  nota  prot.  18453/2019  dell'  Azienda   Sanitaria
Universitaria  Integrata  di  Udine  (ASUIUD)  confluita  in  Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n.  441
pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al  04/09/2019
dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.  2  confluita  per  l'Area
Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria  Friuli  Centrale
(ASUFC)  e  per  l'Area  Giuliano  Isontina  nell'Azienda   Sanitaria
Universitaria  Giuliano  Isontina  (ASUGI);-  del  decreto   n.   187
pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al  04/09/2019
dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.  3  confluita  in  Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n.  145
pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al  05/09/2019
adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata  in
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  (ASFO);-  del  decreto  n.  376
pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adot-tato
dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico  di  Aviano  (CRO);-
del decreto  n.  149  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal
23/10/2019   alN.    14296/2022    REG.RIC.    07/11/2019    adottato
dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);-  del  decreto  n.
130  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal  25/09/2019   al
10/10/2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo  Garofolo  di  Trieste
(Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal  13/08/2019  al  28/08/2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.   Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A
dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la  salute
(ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18.11.2019  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);-  della
nota  prot.  SPS-GEN-2019-17999-P  dd.  17.09.2019  della   Direzione
Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della  nota  prot.
SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale  Salute,
politiche sociali e disabilita';- della Determinazione n. 24408/26987
del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda
larga  e  Cooperative;-  delle  determine  del   Direttore   generale
dell'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige:  anno   2015:   atto   del
2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto  del  2017-A000193  del
28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228  del  27.04.2018;  anno
2018:  atto  del  2019-A-000244  del  30.04.2019,  non   conosciute;-
dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;-  di  tutti
gli  atti  presupposti,   connessi   e   consequenziali   finalizzati
direttamente  o  indirettamente  a  quantificare  e  richiedere  alla
ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di  spesa  regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale  della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del D.L.  n.  78/2015,
convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della  Legge
n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con  Legge
n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117,
comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione  all'art.  1
del Primo Protocollo addi-zionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda  i
motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l.  il  15/9/2023:  per
l'annullamento- del Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022,  avente  ad  oggetto
"Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti
n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per  quanto  occorrer  possa,  della
Circolare del Ministero della Salute del  29  luglio  2019  prot.  N.
22413, non conosciuta;-  della  Determinazione  del  Direttore  della
Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione
Emilia-   Romagna   n.   24300   del   12   dicembre   2022    (prot.
13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti  deliberazioni  dei  Direttori
Generali delle Aziende sanitarie regionali  con  le  quali  e'  stato
individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016,
2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi  medici,  attraverso
la rilevazione dei costi, sostenuti per  l'acquisto  dei  dispositivi
medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali
di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli  atti  del  Settore
Gestione finanziaria ed economica del SSR  della  Direzione  Generale
Cura  della  Persona,  Salute  e   Welfare,   pubblicate   sul   sito
istituzionale: n. 284  del  6  settembre  2019  dell'Azienda  Usl  di
Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Parma;  n.
334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;  n.  267
del 6 settembre 2019  dell'Azienda  Usl  di  Modena;  n.  325  del  4
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189  del  6  settembre
2019  dell'Azienda  Usl  di  Imola;  n.  183  del  6  settembre  2019
dell'Azienda  Usl  di  Ferrara;  n.  295  del   18   settembre   2019
dell'Azienda  Usl  della  Romagna;  n.  969  del  3  settembre   2019
dell'Azienda Ospeda-liera  di  Parma;  n.  333  del  19N.  14296/2022
REG.RIC. settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di  Reggio  Emi-lia;
n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera  di  Modena;  n.
212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del  5
settembre 2019  dell'Azienda  Ospedaliera  di  Ferrara;  n.  260  del
06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n.
1356 del 28  novembre  2022  del  Direttore  Generale  della  Sanita'
dell'Assessorato dell'Igiene  e  Sanita'  e  dell'Assistenza  Sociale
della Regione Au-tonoma della Sardegna,  comunicata  il  29  novembre
2022;- della Delibera ARES n.  243  del  15.11.2022,  della  Delibera
ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU  Cagliari  n.
1020  del  15.11.2022,  della  Deli-bera  AOU  Sassari  n.  1044  del
15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area  Sanita'  e
Sociale della Regione Veneto n. 172  del  13  dicembre  2022;-  delle
seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale con i quali e' stato validato  e  certificato  il
fatturato relativo all'anno di rife-rimento per singola azienda,  non
conosciute:  Deliberazione  n.  1398  del  13  dicembre  5  2022  del
Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio  Sanitaria  n.  1
Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7  dicembre  2022  del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;  Delibera  n.  2076
del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda  ULSS  n.  3
Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto  Orientale,  Deliberazione  n.
1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS  n.
5 Polesana; Deli-berazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del  9
dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  ULSS   n.   7
Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del  13
dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  ULSS   n.   9
Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022  del  Direttore
Generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; Deliberazione n.
1176 del  12  dicembre  2022  del  Direttore  Gene-rale  dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del
7 dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione  Sanita',
Welfare e  Coesione  sociale  della  Regione  Toscana  n.  24687  del
14/12/2022;-  delle  seguenti  deliberazioni  delle   Determine   dei
Direttori Generali degli Enti del  Servizio  Sanitario  Regionale  in
particolare: deliberazione  n.  1363  del  30/09/2019  del  direttore
generale  dell'AUSL  Toscana  Centro;  deliberazione   n.   769   del
05/09/2019 del  direttore  generale  dell'AUSL  Toscana  Nord  Ovest;
deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL
Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del  06/09/2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n.  740  del  30/08/2019  del
direttore  generale  dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.   643   del
16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione  n.
497  del  09/08/2019   del   direttore   generale   dell'AOU   Meyer;
deliberazione  n.  386  del   27/09/2019   del   direttore   generale
dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale  della
Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del  14  dicembre  2022  avente  ad
oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi
medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017,
2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma  9  bis  del  D.L.  78/2015,
convertito  in  L.  125/2015";-  della  deliberazione  n.   596   del
28/08/2019  del  direttore  generale  dell'AO  Ordine  Mauriziano  di
Torino;- della deliberazione n.  404  del  27/08/2019  del  direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della  deliberazione  n.
369 del 23/08/2019 del  direttore  generale  dell'AO  SS.  Antonio  e
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione  n.  1142
del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Citta' della Salute  e
della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848  del  03/09/2019
del direttore generale dell'AOU Maggiore della  Carita'  di  Novara;-
della deliberazione n. 467  del  29/08/2019  del  direttore  generale
dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n.  586
del  30/08/2019  del   direttore   generale   dell'ASL   AL;-   della
deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale
dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino;- della deliberazione n.  361  del
29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della  deliberazione
n. 309 del 22/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL  CN2;-  della
deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale
dell'ASL  TO3;-  della  deliberazione  n.  977  del  28/08/2019   del
direttore generale dell'ASL TO4;-  della  deliberazione  n.  806  del
28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della  deliberazione
n. 856 del 29/08/2019 del  direttore  generale  dell'ASL  VC;-  della
deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore  generale  dell'ASL
VCO;- della Determinazione del Dirigente del  Dipartimento  Salute  e
Politiche  sociali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499  del  16
settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per  i
servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha  approvato
la  ricognizione  della  spesa  sostenuta  dal   servizio   sanitario
provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015,  2016,  2017  e
2018, non conosciuta;- della Determinazione  del  Direttore  Generale
del "Dipartimento promozione della salute e  del  benessere  animale"
della Regione Puglia n. 10 del 12  dicembre  2022;-  dell'Allegato  A
della  Determinazione  del  Direttore  Generale   del   "Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del
Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute  e  del
benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 di-cembre 2022;-
dell'Allegato C  della  Determinazione  del  Direttore  Generale  del
"Dipartimento promozione della salute e del benessere animale"  della
Regione  Puglia  n.  10  del  12  dicembre  2022;-  del  decreto   n.
29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato  dalla  Direzione  centrale
salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giu-lia;- dell'allegato A al decreto  n.  29985/2022;-
del decreto  n.  634  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal
20/08/2019  al  03/09/2019   dell'Azienda   Sanitaria   Universitaria
Integrata  di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in   Azienda   Sanitaria
Universitaria  Giuliano  Isontina  (ASUGI);-  del  decreto   n.   696
pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al  25/09/2019
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata  di  Trieste  (ASUITS)
confluita  in  Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano   Isontina
(ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'  Azienda  Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota  prot.  18453/2019
dell' Azienda Sanitaria Universitaria  Integrata  di  Udine  (ASUIUD)
confluita  in  Azienda  Sanitaria   Universitaria   Friuli   Centrale
(ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza  Sanitaria
n. 2 confluita  per  l'Area  Bassa  Friulana  nell'Azienda  Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano  Isontina
nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);-  del
decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019
al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3  confluita
in Azienda Sanitaria  Universitaria  Friuli  Centrale  (ASUFC);-  del
decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019
al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria  n.  5
trasformata in Azienda  Sanitaria  Friuli  Occidentale  (ASFO);-  del
decreto  n.  376  pubblicato  all'albo  pretorio  aziendale  in  data
14/08/2019  e  adot-tato  dall'I.R.C.C.S.   Centro   di   Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato  nell'albo
pretorio   aziendale   dal   23/10/2019   al   07/11/2019    adottato
dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);-  del  decreto  n.
130  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal  25/09/2019   al
10/10/2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo  Garofolo  di  Trieste
(Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal  13/08/2019  al  28/08/2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.   Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A
dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la  salute
(ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18.11.2019  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);-  della
nota  prot.  SPS-GEN-2019-17999-P  dd.  17.09.2019  della   Direzione
Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della  nota  prot.
SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale  Salute,
politiche sociali e disabilita';- della Determinazione n. 24408/26987
del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda
larga  e  Cooperative;-  delle  determine  del   Direttore   generale
dell'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige:  anno   2015:   atto   del
2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto  del  2017-A000193  del
28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228  del  27.04.2018;  anno
2018:  atto  del  2019-A-000244  del  30.04.2019,  non   conosciute;-
dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;-  di  tutti
gli  atti  presupposti,   connessi   e   consequenziali   finalizzati
direttamente o in  direttamente  a  quantificare  e  richiedere  alla
ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di  spesa  regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale  della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del D.L.  n.  78/2015,
convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della  Legge
n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con  Legge
n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117,
comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione  all'art.  1
del Primo Protocollo addi-zionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda  i
motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l.  il  15/9/2023:  per
l'annullamento- del Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022,  avente  ad  oggetto
"Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti
n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per  quanto  occorrer  possa,  della
Circolare del Ministero della Salute del  29  luglio  2019  prot.  N.
22413, non conosciuta;-  della  Determinazione  del  Direttore  della
Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione
Emilia-   Romagna   n.   24300   del   12   dicembre   2022    (prot.
13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti  deliberazioni  dei  Direttori
Generali delle Aziende sanitarie regionali  con  le  quali  e'  stato
individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016,
2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi  medici,  attraverso
la rilevazione dei costi, sostenuti per  l'acquisto  dei  dispositivi
medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali
di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli  atti  del  Settore
Gestione finanziaria ed economica del SSR  della  Direzione  Generale
Cura  della  Persona,  Salute  e   Welfare,   pubblicate   sul   sito
istituzionale: n. 284  del  6  settembre  2019  dell'Azienda  Usl  di
Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Parma;  n.
334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;  n.  267
del 6 settembre 2019  dell'Azienda  Usl  di  Modena;  n.  325  del  4
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189  del  6  settembre
2019  dell'Azienda  Usl  di  Imola;  n.  183  del  6  settembre  2019
dell'Azienda  Usl  di  Ferrara;  n.  295  del   18   settembre   2019
dell'Azienda  Usl  della  Romagna;  n.  969  del  3  settembre   2019
dell'Azienda Ospeda-liera di Parma; n.  333  del  19  settembre  2019
dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emi-lia; n. 137  del  5  settembre
2019 dell'Azienda  Ospedaliera  di  Modena;  n.  212  del  04/09/2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n.  202  del  5  settembre  2019
dell'Azienda  Ospedaliera  di  Ferrara;   n.   260   del   06/09/2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n.  1356  del
28   novembre   2022   del   Direttore   Generale    della    Sanita'
dell'Assessorato dell'Igiene  e  Sanita'  e  dell'Assistenza  Sociale
della Regione Au-tonoma della Sardegna,  comunicata  il  29  novembre
2022;- della Delibera ARES n.  243  del  15.11.2022,  della  Delibera
ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU  Cagliari  n.
1020  del  15.11.2022,  della  Deli-bera  AOU  Sassari  n.  1044  del
15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area  Sanita'  e
Sociale della Regione Veneto n. 172  del  13  dicembre  2022;-  delle
seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale con i quali e' stato validato  e  certificato  il
fatturato relativo all'anno di rife-rimento per singola azienda,  non
conosciute:  Deliberazione  n.  1398  del  13  dicembre  5  2022  del
Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio  Sanitaria  n.  1
Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7  dicembre  2022  del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;  Delibera  n.  2076
del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda  ULSS  n.  3
Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto  Orientale,  Deliberazione  n.
1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS  n.
5 Polesana; Deli-berazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del  9
dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  ULSS   n.   7
Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del  Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del  13
dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  ULSS   n.   9
Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022  del  Direttore
Generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; Deliberazione n.
1176 del  12  dicembre  2022  del  Direttore  Gene-rale  dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del
7 dicembre  2022  del  Direttore  Generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione  Sanita',
Welfare e  Coesione  sociale  della  Regione  Toscana  n.  24687  del
14/12/2022;-  delle  seguenti  deliberazioni  delle   Determine   dei
Direttori Generali degli Enti del  Servizio  Sanitario  Regionale  in
particolare: deliberazione  n.  1363  del  30/09/2019  del  direttore
generale  dell'AUSL  Toscana  Centro;  deliberazione   n.   769   del
05/09/2019 del  direttore  generale  dell'AUSL  Toscana  Nord  Ovest;
deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL
Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del  06/09/2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n.  740  del  30/08/2019  del
direttore  generale  dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.   643   del
16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione  n.
497  del  09/08/2019   del   direttore   generale   dell'AOU   Meyer;
deliberazione  n.  386  del   27/09/2019   del   direttore   generale
dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale  della
Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del  14  dicembre  2022  avente  ad
oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi
medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017,
2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma  9  bis  del  D.L.  78/2015,
convertito  in  L.  125/2015";-  della  deliberazione  n.   596   del
28/08/2019  del  direttore  generale  dell'AO  Ordine  Mauriziano  di
Torino;- della deliberazione n.  404  del  27/08/2019  del  direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della  deliberazione  n.
369 del 23/08/2019 del  direttore  generale  dell'AO  SS.  Antonio  e
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione  n.  1142
del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Citta' della Salute  e
della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848  del  03/09/2019
del direttore generale dell'AOU Maggiore della  Carita'  di  Novara;-
della deliberazione n. 467  del  29/08/2019  del  direttore  generale
dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n.  586
del  30/08/2019  del   direttore   generale   dell'ASL   AL;-   della
deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale
dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino;- della deliberazione n.  361  del
29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della  deliberazione
n. 309 del 22/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL  CN2;-  della
deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore  generale  dell'ASL
NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale
dell'ASL  TO3;-  della  deliberazione  n.  977  del  28/08/2019   del
direttore generale dell'ASL TO4;-  della  deliberazione  n.  806  del
28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della  deliberazione
n. 856 del 29/08/2019 del  direttore  generale  dell'ASL  VC;-  della
deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore  generale  dell'ASL
VCO;- della Determinazione del Dirigente del  Dipartimento  Salute  e
Politiche  sociali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499  del  16
settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per  i
servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha  approvato
la  ricognizione  della  spesa  sostenuta  dal   servizio   sanitario
provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015,  2016,  2017  e
2018, non conosciuta;- della Determinazione  del  Direttore  Generale
del "Dipartimento promozione della salute e  del  benessere  animale"
della Regione Puglia n. 10 del 12  dicembre  2022;-  dell'Allegato  A
della  Determinazione  del  Direttore  Generale   del   "Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del
Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute  e  del
benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 di-cembre 2022;-
dell'Allegato C  della  Determinazione  del  Direttore  Generale  del
"Dipartimento promozione della salute e del benessere animale"  della
Regione  Puglia  n.  10  del  12  dicembre  2022;-  del  decreto   n.
29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato  dalla  Direzione  centrale
salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giu-lia;- dell'allegato A al decreto  n.  29985/2022;-
del decreto  n.  634  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal
20/08/2019  al  03/09/2019   dell'Azienda   Sanitaria   Universitaria
Integrata  di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in   Azienda   Sanitaria
Universitaria  Giuliano  Isontina  (ASUGI);-  del  decreto   n.   696
pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al  25/09/2019
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata  di  Trieste  (ASUITS)
confluita  in  Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano   Isontina
(ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'  Azienda  Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota  prot.  18453/2019
dell' Azienda Sanitaria Universitaria  Integrata  di  Udine  (ASUIUD)
confluita  in  Azienda  Sanitaria   Universitaria   Friuli   Centrale
(ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza  Sanitaria
n. 2 confluita  per  l'Area  Bassa  Friulana  nell'Azienda  Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano  Isontina
nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);-  del
decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019
al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3  confluita
in Azienda Sanitaria  Universitaria  Friuli  Centrale  (ASUFC);-  del
decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019
al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria  n.  5
trasformata in Azienda  Sanitaria  Friuli  Occidentale  (ASFO);-  del
decreto  n.  376  pubblicato  all'albo  pretorio  aziendale  in  data
14/08/2019  e  adot-tato  dall'I.R.C.C.S.   Centro   di   Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato  nell'albo
pretorio   aziendale   dal   23/10/2019   al   07/11/2019    adottato
dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);-  del  decreto  n.
130  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale  dal  25/09/2019   al
10/10/2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo  Garofolo  di  Trieste
(Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio  aziendale
dal  13/08/2019  al  28/08/2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.   Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A
dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la  salute
(ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18.11.2019  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);-  della
nota  prot.  SPS-GEN-2019-17999-P  dd.  17.09.2019  della   Direzione
Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';- della  nota  prot.
SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale  Salute,
politiche sociali e disabilita';- della Determinazione n. 24408/26987
del 12 dicembre 2022 del Direttore  di  Di  partimento  alla  Salute,
Banda larga e Cooperative;- delle determine  del  Direttore  generale
dell'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige:  anno   2015:   atto   del
2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto  del  2017-A000193  del
28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228  del  27.04.2018;  anno
2018:  atto  del  2019-A-000244  del  30.04.2019,  non   conosciute;-
dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;-  di  tutti
gli  atti  presupposti,   connessi   e   consequenziali   finalizzati
direttamente  o  indirettamente  a  quantificare  e  richiedere  alla
ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di  spesa  regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale  della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del D.L.  n.  78/2015,
convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della  Legge
n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con  Legge
n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117,
comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione  all'art.  1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U  Visti  il  ricorso,  i
motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti  tutti  gli  atti  della
causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero  della
Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di  Regione  Fvg  e  di  Regione  Emilia
Romagnaa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza  Stato
Regioni ed Unificata e di Asl Br di  Brindisi  e  di  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i  Rapporti  Fra  Lo
Stato e Le Regioni e Le Province  Auton;  Relatore  nella  camera  di
consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Roberto Vitanza e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:-
con ordinanza collegiale n. 18007 del 24 ottobre 2023, pubblicata  in
data 30 novembre 2023, il presente giudizio e' stato  sospeso  ed  e'
stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter  del  d.l.  19  giugno  2015,  n.  78,
disponendosi la sua notificazione "alle parti del  presente  giudizio
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";-  precedentemente,  con
apposita ordinanza,  il  Tribunale  ha  disposto  l'integrazione  del
contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni  pubbliche
comunque interessate - da intendersi quali  tutte  le  strutture  del
SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui  trattasi
e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento  e
conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni,  dati  sulla
base dei quali e' stato calcolato  l'importo  del  pay  back  di  cui
trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati  -  da
intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle  strutture
pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento",
autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi  dell'art.  150
c.p.c., mediante la pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  del
Ministero della salute  nonche'  delle  singole  Regioni  evocate  in
giudizio; Preso atto  della  comunicazione  della  Cancelleria  della
Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata  a  seguito  del
deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui  sopra;
Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n.  87,
dispone che: "L'autorita' giurisdizionale ordina  che  a  cura  della
Cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura  nel
pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al  Pubblico  Ministero
quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente  del
Consiglio dei ministri od al  Presidente  della  Giunta  regionale  a
seconda che sia in questione una legge o  un  atto  avente  forza  di
legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata  dal
cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o  al
Presidente del Consiglio  regionale  interessato";-  al  riguardo  la
Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha  precisato  che:
"che sono «parti in  causa»,  a  ciascuna  delle  quali  deve  essere
effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata  al  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale, tutti i  soggetti  tra  i
quali e' in corso il giudizio principale,  anche  se  in  esso  siano
rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23,
quarto comma, della legge n. 87 del 1953 -  secondo  cui  l'autorita'
giudiziaria che solleva la questione  incidentale  deve  ordinare  la
notificazione  dell'ordinanza  «alle  parti  in  causa»  -  e'  norma
speciale  del  processo  costituzionale   incidentale,   dettata   in
riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione  puo'
essere  sollevata  e  collega  l'onere  di  notificazione  alla  sola
circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un
soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza,  non  ha
alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio a quo non sia
costituita e non sia stata dichiarata ancora  contumace";-  pertanto,
per   consolidata   giurisprudenza   della   Corte    Costituzionale,
l'ordinanza che solleva  la  questione  incidentale  di  legittimita'
costituzionale va notificata a tutti i  controinteressati,  ancorche'
non costituiti; Ritenuto, pertanto,  che:-  la  citata  ordinanza  di
rimessione debba essere notificata a tutte le  parti  in  causa,  ivi
comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come  tutte
le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contradditorio  con
pubblici   proclami;-   conseguentemente,   a   parziale    rettifica
dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la  notificazione
della  stessa  a  tutti  i  controinteressati  di  cui   sopra;-   la
notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati  indicati
dovra' essere effettuata per pubblici proclami,  ai  sensi  dell'art.
150 c.p.c., in considerazione  dell'elevato  numero  di  destinatari,
parimenti  a  quanto   disposto   ai   fini   dell'integrazione   del
contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di
cui trattasi  debba  autorizzarsi  la  Segreteria  della  Sezione  al
ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche  modalita',  la
Segreteria della Sezione dovra' procedere mediante  inserzione  nella
Gazzetta Ufficiale di copia  della  presente  ordinanza  e  di  copia
integrale   dell'ordinanza   di   rimessione   della   questione   di
legittimita' costituzionale (come indicato dalla comunicazione  della
Cancelleria  della  Corte   Costituzionale   del   27.12.2023);-   la
Segreteria   della   Sezione   dovra'    trasmettere    alla    Corte
Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione,  la  presente
ordinanza e l'attestazione di  avvenuta  notificazione  per  pubblici
proclami, entro il termine di 90  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87; 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Terza
quater):- ordina la notificazione  dell'ordinanza  n.  18007  del  24
ottobre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023  e  della  presente
ordinanza, a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  per  pubblici
proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i  controinteressati
mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale;-  onera  la  Segreteria
della Sezione di  questo  Tribunale  dell'esecuzione  dei  suindicati
incombenti, entro il termine di 90 giorni dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza;- dispone, sempre a cura  della  Segreteria  della
Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia
della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. n. 18007 del 24
ottobre   2023,   pubblicata   in   data   30   novembre   2023,    e
dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87.  Ordina  che  a
cura  della  Segreteria  della  Sezione  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Ministero della Salute,  alla  parte  ricorrente  e  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti delle due Camere del  Parlamento.  Cosi'  deciso  in  Roma
nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 conN. 14296/2022
REG.RIC. l'intervento  dei  magistrati:  Maria  Cristina  Quiligotti,
Presidente  Roberto   Vitanza,   Consigliere,   Estensore   Francesca
Ferrazzoli, Primo Referendario 
  L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberto Vitanza Maria Cristina Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1978
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.