TAR LAZIO - ROMA
Sede: via Flaminia n. 189 - Roma
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Codice Fiscale: 80195990587

(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
      N. 17553/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13858/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 13858 del  2022,  integrato
da motivi aggiunti, proposto da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Claudio Bonora, Luigi Giuri, Emanuela Paoletti,  Marco
Massimino,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio  Emanuela  Paoletti  in
Roma,  viale  Bruno  Buozzi,  68;  contro  Ministero  della   Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  Conferenza  Stato
Regioni ed  Unificata,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione  Fvg,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela  Iuri,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti  Regione
Piemonte,  in  persona  del  legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Piccarreta,  Marco
Piovano, Alessandra Rava, Eugenia  Salsotto,  Massimo  Scisciot,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso lo studio Eugenia  Salsotto  in  Torino,  corso  Regina
Margherita, 174; Regione  Autonoma  Valle  D'Aosta,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentata   e   difesa
dall'avvocato Riccardo Jans, con domicilio digitale come  da  PEC  da
Registri di  Giustizia;  Regione  Lombardia,  Provincia  Autonoma  di
Trento, Regione Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  Regione  Liguria,
Regione Umbria,  Regione  Lazio,  Regione  Abruzzo,  Regione  Molise,
Regione  Campania,  Regione  Puglia,  Regione   Basilicata,   Regione
Calabria, Regione Siciliana, Regione  Siciliana  -  Assessorato  Alla
Salute, Regione Autonoma della Sardegna,  Roche  Diagnostics  S.p.A.,
non costituiti in giudizio; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  difesa  dagli
avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa  Rodaro,  Angelika
Pernstich,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonella  Cusin,
Chiara Drago, Luisa Londei, Tito  Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco
Zanlucchi,  Giacomo  Quarneti,  Cristina  Zampieri,   con   domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  Giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II,  33;  Regione
Emilia Romagna, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria  Russo  Valentini,
con domicilio digitale come da  PEC  da  Registri  di  Giustizia;  N.
13858/2022  REG.RIC.  Regione  Toscana,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Lucia Bora, Giuseppe Vincelli, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri  di  Giustizia;  Regione  Marche,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come  da  PEC
da  Registri  di  Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34. e con l'intervento  di  ad
adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Diego Vaiano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio   in   Roma,
Lungotevere Marzio 3.  per  l'annullamento  Per  quanto  riguarda  il
ricorso  introduttivo:  per  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente. Nonche' in via pregiudiziale per
la trasmissione degli  atti  del  presente  procedimento  alla  Corte
Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
87, per l'esame  delle  questioni  di  incostituzionalita'  sollevate
dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del  decreto  legge  n.
78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto  legge
n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme  della  Costituzione:
art. 3, che garantisce l'uguaglianza di  tutti  i  cittadini  davanti
alla legge e che tute-la il legittimo affidamento  nella  certezza  e
stabilita' dei rapporti giuridici; art.  42,  in  base  al  quale  la
proprieta' privata puo' essere  esproriata  solo  nei  casi  previsti
dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti  sono
tenuti a concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della  loro
capacita' contributiva e il sistema tributario e' informato a criteri
di progressivita';  nonche'  sempre  in  via  pregiudiziale,  per  la
rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea  la  questione
di legittimita' comunitaria dell'art.  9-ter  del  decreto  legge  n.
78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto  legge
n.  115/2022,  per  incompatibilita'  con  l'art.  1  del  Protocollo
addizionale della  CEDU,  con  l'art.  17  della  Carta  sui  diritti
fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE;  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 5/2/2023: nel ricorso  principale  per  l'annullamento  dei
seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; per  quanto  riguarda  i  motivi
aggiunti  per  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)  Decreto   n.
29985/GRFVG del 14/12/2022 del  Direttore  Centrale  della  Direzione
Centrale  Salute,  Politiche  Sociali  e  Disabilita'  della  Regione
Autonoma Friuli Venezia  Giulia,  avente  per  oggetto  "Decreto  del
Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del  superamento
del tetto di spesa dei  dispositivi  medici  a  livello  nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del
Direttore  della  Direzione  centrale  salute,  politiche  sociali  e
disabilita' con il quale sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter  comma
9 bis del d.l. 78/2015" e relativo Allegato A (elenco  delle  aziende
fornitrici di  dispositivi  medici  e  relativi  importi  di  ripiano
dovuti); e) Comunicazione in data 14 novembre 2022  Prot.  n.  239210
del Direttore Centrale della  Direzione  Centrale  Salute,  Politiche
Sociali e Disabilita' della Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia,
avente per oggetto "Decreto del Ministero della salute 6 luglio  2022
(Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15  settembre
2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute,
politiche sociali e  disabilita'  con  il  quale  sono  definiti  gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'articolo  9  ter  comma  9  bis  del  d.l.  78/2015  Avvio   del
procedimento" trasmessa a mezzo PEC in  data  14  novembre  2022;  f)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Re-pubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; h) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma  2,  c.p.a.,  anche  i)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,  diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  24/11/2022;  j)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; k) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  4/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 24681 del 14 dicembre
2022  assunto  dal  Direttore  della  Direzione  Sanita',  welfare  e
coesione  sociale  della  Regione   Toscana,   avente   per   oggetto
"Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici  di  dispositivi
medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017,
2018, ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del  D.L.  78/2015",
nonche' dei relativi Allegato 1 (Elenco  importi  dovuti  per  l'anno
2015) Allegato 2 (Elenco importi dovuti per l'anno 2016)  Allegato  3
(Elenco importi dovuti per l'anno 2017) Allegato  4  (Elenco  importi
dovuti per l'anno  2018)  e  Allegato  5  (Riepilogo  importi  dovuti
2015-2018); e) Comunicazione in data 8 novembre  2022  del  Direttore
della Direzione Sanita', welfare e  coesione  sociale  della  Regione
Toscana avente ad oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 7 e  8  della  legge  241/1990  avente  ad  oggetto
l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanita', welfare
e coesione sociale con il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi  dell'articolo  9
ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015", trasmessa a mezzo PEC in data 14
novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; h) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' avente  ad  oggetto,  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  i)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,  diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  24/11/2022;  j)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; k) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  5/2/2023:
per l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  nonche'  con  motivi
aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d)  Determinazione  n.
2022-D337-00238 del 14/12/2022 del Dirigente  Genera-le  Dipartimento
Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente
ad oggetto  "Definizione  dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di
dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti  per
il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici
della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015,  2016,  2017  e
2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto  legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto  2015,  n.  125,  e  successivamente  modificato  al  comma  8
dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145",
nonche' dei relativi Allegato A 2015, Allegato  A  2016,  Allegato  A
2017 e Allegato A 2018; e) Comunicazione in  data  10  novembre  2022
Prot.  D337/S128/2022/22.6-2022-3  del  Direttore  del   Dipartimento
Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente
ad  oggetto  "comunicazione  ai  sensi  dell'art.  25   della   legge
provinciale sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992,  n.
23) e degli artt. 7 e 8 della  l.  n.  241  del  1990  di  avvio  del
procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa  per  i
dispositivi medici per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018  di  cui
all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015", ricevuta  a
mezzo pec in data 11 novembre 2022; f) Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Re-pubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022;  g)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; h)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso,  preordinato  e  conseguente;  nonche'  avente  ad
oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,  c.p.a.  i)  l'annullamento
e/o la riforma, ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,
diniego  dell'Amministrazione  resistente  formatosi  a  seguito  del
silenzio sulla richiesta  di  accesso  documentale  della  ricorrente
trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j) l'accertamento  del  diritto
della ricorrente  di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di  copia
integrale dei documenti indicati  nell'istanza  di  accesso,  con  la
conseguente condanna dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa
esibizione e al rilascio di copia; k) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto,  con  espressa  riserva  di  motivi  aggiunti.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  6/2/2023:  nel  ricorso  principale  avente  ad   oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delleN. 13858/2022 REG.RIC. linee guida propedeutiche  all'emanazione
dei provvedimenti regionali e provinciali in  te-ma  di  ripiano  del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente;  nonche'  con
motivi  aggiunti   per   l'annullamento   dei   seguenti   atti:   d)
Determinazione n. 1356 del 28 novembre  2022  assunta  dalla  Regione
Autonoma della Sardegna, avente per oggetto "Articolo 9 ter del  D.L.
19  giugno  2015  n.  78  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i..  Attribuzione
degli oneri di  riparto  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9  ter
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal  D.M.  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
15 settembre 2022, serie generale n.  216",  pubblicata  in  data  28
novembre 2022, nonche' dei  relativi  Allegato  A  (elenco  quota  di
ripiano annuale e complessiva per fornitore) e Al-legato B (modalita'
di versamento); e)  Determinazione  n.  1471  del  12  dicembre  2022
assunta dalla Regione Sardegna, avente per oggetto "Determinazione n.
1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente "Articolo 9 ter  del  D.
L. 19 giugno 2015 n.  78  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i..  Attribuzione
degli oneri di  riparto  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9  ter
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M.  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell' Economia  e
delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
15 settembre 2022, serie generale n.  216".  Sospensione  efficacia",
pubblicata in data 12 dicembre 2022; f) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  avente  ad
oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,  c.p.a.  g)  l'annullamento
e/o la riforma, ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,
diniego  dell'Amministrazione  resistente  formatosi  a  seguito  del
silenzio sulla richiesta  di  accesso  documentale  della  ricorrente
trasmessa via PEC in data 05/12/2022; h) l'accertamento  del  diritto
della ricorrente  di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di  copia
integrale dei documenti indicati  nell'istanza  di  accesso,  con  la
conseguente condanna dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa
esibizione e al rilascio di copia; i) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto,  con  espressa  riserva  di  motivi  aggiunti.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 6/2/2023: nel ricorso  principale  per  l'annullamento  dei
seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con  i  motivi  aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:  d)  Decreto  n.  7967  del  14
dicembre 2022 assunto dal Direttore Generale del Dipartimento  salute
e servizi sociali della Regione Liguria avente per  oggetto  «Ripiano
per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici
e dei relativi importi di ripiano», pubblicata in  data  19  dicembre
2022, e relativo Allegato 1 (elenco  aziende  fornitrici  e  relativi
importi); e) Decreto del Ministero della Salute di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' avente  ad  oggetto,  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  h)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n.  241/1990,  della  nota
della Regione in data 17 gennaio  2023  Prot-2023-0061137  avente  ad
og-getto «Istanze di accesso in merito al Pay  back  sui  dispositivi
medici», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso  della
ricorrente in data 4 gennaio 2023  senza  esibire  la  documentazione
richiesta; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di  copia;  j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  7/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione  Dirigenziale  n.
2426/2022 del  14/12/2022  del  Direttore  Sanita'  e  Welfare  della
Regione Piemonte,  avente  ad  oggetto  "Approvazione  elenchi  delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi  dell'articolo  9
ter, comma 9 bis del D.L.  78/2015,  convertito  in  L.  125/2015"  e
relativo  Allegato  recante  l'elenco  delle  aziende  fornitrici  di
dispositivi medici; e) Comunicazione BU47S4 24/11/2022 del  Direttore
Sanita'  e  Welfare  della  Regione  Piemonte,  avente   ad   oggetto
"Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7  e  8
della legge 241/1990 e 15 e  16  della  legge  regionale  14/2014  in
merito  all'adozione  della  Determinazione   del   Direttore   della
Direzione Sanita' e  Welfare  relativa  agli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9ter,  comma
9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M.  6  ottobre
2022"; f) Decreto del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; h) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma  2,  c.p.a.,  anche  i)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n.  241/1990,  della  nota
della Regione in data 2 gennaio 2023 avente ad oggetto «thermo fisher
istanza acces-so agli  atti  payback  dm»,  con  cui  la  Regione  ha
risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 13  dicembre
2022  senza   esibire   tutta   la   documentazione   richiesta;   j)
l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere  l'accesso  e
l'estrazione di copia integrale dei documenti  indicati  nell'istanza
di  accesso,  con  la   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
resistente alla relativa  esibizione  e  al  rilascio  di  copia;  k)
nonche'  per  l'annullamento  di   ogni   atto   comunque   connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati
da  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il  8/2/2023:  nel   ricorso
principale avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione  n.  DPF/121  del
13/12/2022 del  Direttore  del  Dipartimento  Sanita'  della  Regione
Abruzzo, avente ad oggetto «D.M. 6 Luglio  2022  "Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e regionale per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018"  -
Adempimenti attuativi» e relativo Allegato A recante  l'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici; e)  Decreto  del  Ministero
della Salute di concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze del 6 luglio 2022, recante  «Certificazione  del  superamento
del tetto di spesa dei  dispositivi  medici  a  livello  nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre
2022; f) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  avente  ad
oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,  c.p.a.  h)  l'annullamento
e/o la riforma, ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,
diniego  dell'Amministrazione  resistente  formatosi  a  seguito  del
silenzio sulla richiesta  di  accesso  documentale  della  ricorrente
trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l'accertamento  del  diritto
della ricorrente  di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di  copia
integrale dei documenti indicati  nell'istanza  di  accesso,  con  la
conseguente condanna dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics  S.p.A.  il
8/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)  Determinazione  n.  10  del
12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione della  salute  e
del  benessere  animale  della  Regione  Puglia,  avente  ad  oggetto
"Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015,  n.  125  e
s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi  del  comma  8
dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie  generale  n.  216"  e
relativi Allegato A (elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva
per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato  C  (modalita'
di versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la  riforma,  ai
sensi   dell'art.   25   della    legge    n.    241/1990,    diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di ac-cesso documentale  della  ricorrente  trasmessa
via PEC in data  19/12/2022;  i)  l'accertamento  del  diritto  della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; j) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i  motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  9/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)  Decreto  n.  1247/2022  del
13/12/2022 dell'Assessore della  Salute  Dipartimento  pianificazione
strategica della Regione Siciliana, avente ad oggetto "Individuazione
quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017  e
2018" e relativi Allegati A, B, C e D  (prospetti  spesa  dispositivi
medici anni 2015 - 2018); e) Decreto del Ministero  della  Salute  di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre  2022;  f)  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la  riforma,  ai
sensi   dell'art.   25   della    legge    n.    241/1990,    diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  19/12/2022;  i)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; j) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  9/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 52  del  14  dicembre
2022 del Direttore del  Dipartimento  Salute  della  Regione  Marche,
avente ad oggetto "Articolo 9 ter del  D.L.  19  giugno  2015  n.  78
convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.1  comma  1,  L.  6
agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale  e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  2015
n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.
6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie
generale  n.  216"  e  relativi  Allegato  A  (elenco  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici), Documento istruttorio e  Modalita'
di pagamento; e) Comunicazione prot.  n.  1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P
del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche in data 14
novembre  2022,  avente  ad  oggetto  "Comunicazione  di  avvio   del
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge  241/1990  avente
ad oggetto l'adozione del  decreto  del  Direttore  del  Dipartimento
Salute  con  il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle   aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9 bis del d.l. 78/2015", trasmessa a mezzo PEC in  data  14  novembre
2022; f) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC in  data
14 novembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre
2022,   recante   «Adozione   delle   linee    guida    propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  h)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma
2, c.p.a. i) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 12  gennaio
2023 Prot. 836, avente ad oggetto "Riscontro alla  richiesta  accesso
Atti  pay  back  Dispositivi  Medici  DM  6.7.2022",  trasmessa   aN.
13858/2022 REG.RIC. mezzo PEC in data 13 gennaio  2023,  con  cui  la
Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente  in  data
24 novembre  2022  senza  esibire  la  documentazione  richiesta;  j)
l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere  l'accesso  e
l'estrazione di copia integrale dei documenti  indicati  nell'istanza
di  accesso,  con  la   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
resistente alla relativa  esibizione  e  al  rilascio  di  copia;  k)
nonche'  per  l'annullamento  di   ogni   atto   comunque   connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati
da  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il  10/2/2023:  nel  ricorso
principale avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti:  d)  Determinazione  n.  13106  del
14/12/2022 del Direttoriale  Direzione  Regionale  salute  e  welfare
della Regione Umbria, avente ad oggetto "Articolo 9 ter del  D.L.  19
giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli  oneri
di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici
a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  2015
n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.
6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie
generale n. 216" e relativi  Allegato  1  (elenco  quota  di  ripiano
annuale e complessiva per  forniture)  e  Allegato  2  (modalita'  di
versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' avente  ad  oggetto,  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  h)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n.  241/1990,  della  nota
della Regione in data 12 gennaio 2023 prot. n. 0006818-2023 avente ad
oggetto «Thermo Fisher Diagnostics Spa - Risposta accesso  agli  atti
Payback dispositivi  -DD  n.  13106/2022»,  con  cui  la  Regione  ha
risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 19  dicembre
2022 senza esibire la documentazione richiesta; i) l'accertamento del
diritto della ricorrente di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di
copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di  accesso,  con
la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics  S.p.A.  il
10/2/2023: Nel ricorso principale avente  ad  oggetto  l'annullamento
dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
recante «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre  2022;  b)  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in te-ma di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 24300  del  12
dicembre 2022 del  Direttore  della  Direzione  Generale  Cura  della
persona, salute e welfare della Regione  Emilia  Romagna,  avente  ad
oggetto  "individuazione  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle  medesime  alla
regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017  e
2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125" e relativo Allegato  1  recante  l'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi me-dici; e) Decreto  del  Ministero
della Salute di concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze del 6 luglio 2022, recante  «Certificazione  del  superamento
del tetto di spesa dei  dispositivi  medici  a  livello  nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre
2022; f) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  avente  ad
oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,  c.p.a.  h)  l'annullamento
e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990,  della
nota della Regione  Prot.  11/01/2023.0019468.U.  avente  ad  oggetto
«ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI in merito a Payback Dispositivi  medici
(ex art. 9 ter, commi 9 e 9 bis, D.L. 78/2015)», con cui  la  Regione
ha risposto all'istanza  di  accesso  della  ricorrente  in  data  15
dicembre 2022 senza esibire tutta  la  documentazione  richiesta;  i)
l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere  l'accesso  e
l'estrazione di copia integrale dei documenti  indicati  nell'istanza
di  accesso,  con  la   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
resistente alla relativa  esibizione  e  al  rilascio  di  copia;  j)
nonche'  per  l'annullamento  di   ogni   atto   comunque   connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati
da  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il  10/2/2023:  nel  ricorso
principale avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 172 del  13  dicembre
2022 del Direttore Generale dell'Area Sanita' e Sociale della Regione
Veneto,  avente  ad  oggetto  "Articolo  9-ter,  comma   9-bis,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto  2015,  n.  125.  Ripartizione  tra  le  aziende
fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal
superamento del tetto di spesa per dispositivi medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del
6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2022,
serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute  6  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre  2022,  n.  251.
Definizione  dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e relativo Allegato
A  (elenco  aziende  fornitrici  di  dispositivi   medici   e   quote
individuali di ripiano); e) Decreto del  Ministero  della  Salute  di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre  2022;  f)  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente. Per  quanto  riguarda  i  motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 11/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto  n.  24408/2022  del  12
dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda  larga
e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad  oggetto
"fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto  del  Ministero
della Salute 06/10/2022" e relativi Allegato  A  (individuazione  del
fatturato annuo per singo-lo fornitore di dispositivi medici  -  anni
2015 - 2018) e Allegato B; e) Comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990  e  dell'articolo  14
della Legge Provinciale 17/1993  avente  ad  oggetto  l'adozione  del
decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del  d.l.  78/2015,  pubblicata  sul
sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano ma priva di data  e
di sottoscrizione; f) Decreto n. 545/2023 del  13  gennaio  2023  del
Direttore di Dipartimento alla  Salute,  Banda  larga  e  Cooperative
della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto  "Importo  del
payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018
ai sensi del Decreto del Ministero della  Salute  6  ottobre  2022  -
Rinvio termini"; g) Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
recante «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Re-pubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a  mezzo
PEC in data 14 novembre 2022; h) Decreto del Ministero  della  Salute
del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  i)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; Per quanto riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 13/2/2023: nel ricorso principale
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle  Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione   del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  216
del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  c)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; nonche'  con  motivi  aggiunti  per  l'annullamento  dei
seguenti atti: d) Decreto n. 40 del 15 dicembre 2022 del  Commissario
ad acta per l'attuazione del  Piano  di  rientro  dai  disavanzi  del
settore sanitario della Regione Molise, avente  ad  oggetto  "Ripiano
dispositivi medici anni 2015 - 2018, in  attuazione  dell'articolo  9
ter del DL 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto  2015,  n.  125,  come  modificato  al  comma  8
dall'articolo 1, comma 557, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145.
Provvedimenti" e relativo  Allegato  1  (documento  istruttorio);  e)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,2017 e
2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica Italiana
n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero  della  Salute
del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  g)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma
2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n.  241/1990,  della  nota  della  Regione  Molise  Prot.
15109/2023 del  23  gennaio  2023  avente  ad  oggetto  "Ripiano  del
superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi me-dici
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  dell'articolo  9  ter,
comma 9 bis, del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78.  Riscontro
accesso agli atti", con cui la Regione  ha  risposto  all'istanza  di
accesso della ricorrente in data 2 gennaio 2023 senza  esibire  tutta
la documentazione richiesta;  i)  l'accertamento  del  diritto  della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; j) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i  motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 12/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d)  Provvedimento  Dirigenziale  n.
8049  del  14  dicembre  2022  dell'Assessorato  Sanita',  Salute   e
Politiche  Sociali  Dipartimento  Sanita'  e  Salute  della   Regione
Autonoma Valle d'Aosta, avente ad  oggetto  "Definizione  dell'elenco
delle Aziende fornitrici di dispositivi  medici  e  attribuzione  dei
relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento  del
tetto di spesa della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018" e relativo Allegato A (elenco delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di ripiano);  e)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' avente  ad  oggetto,  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  h)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n.  241/1990,  della  nota
della Regione in data 1° febbraio 2023 avente ad  oggetto  "Richiesta
di accesso ai documenti amministrativi. Ripiano del  superamento  del
tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi  medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018", con cui la Regione ha risposto  all'istanza
di accesso della ricorrente in data  2  gennaio  2023  senza  esibire
tutta la documentazione  richiesta;  i)  l'accertamento  del  diritto
della ricorrente  di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di  copia
integrale dei documenti indicati  nell'istanza  di  accesso,  con  la
conseguente condanna dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto,  con  espressa  riserva  di  motivi  aggiunti.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  15/2/2023:  nel  ricorso  principale  avente  ad  oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in te-ma di ripiano del superamento del tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  nonche'  con  motivi
aggiunti  per  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)  Decreto   n.
24408/2022 del 12 dicembre 2022 del Direttore  di  Dipartimento  alla
Salute,  Banda  larga  e  Cooperative  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano, avente ad oggetto "fatturato e relativo importo del  payback
per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai  sensi
del  Decreto  del  Ministero  della  Salute  06/10/2022"  e  relativi
Allegato A (individuazione del fatturato annuo per singolo  fornitore
di  dispositivi  medici  -  anni  2015  -  2018)  e  Allegato  B;  e)
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.  7  e  8
della legge 241/1990  e  dell'articolo  14  della  Legge  Provinciale
17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della
Provincia con il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata sul sito internet della  Provincia
Autonoma di Bolzano ma priva di data e di sottoscrizione; f)  Decreto
n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del Direttore  di  Dipartimento  alla
Salute,  Banda  larga  e  Cooperative  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano, avente ad  oggetto  "Importo  del  payback  per  dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto  del
Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini";  g)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  216
del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo  PEC  in  data  14  novembre
2022; h) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; i) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato  e  conseguente  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  10/3/2023:  Nel  ricorso  principale  avente  ad  oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente; nell'ambito  del  quale
e' stato proposto ricorso  per  motivi  aggiunti  avente  ad  oggetto
l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)  Determinazione  n.  10  del
12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione della  salute  e
del  benessere  animale  della  Regione  Puglia,  avente  ad  oggetto
"Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015,  n.  125  e
s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi  del  comma  8
dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie  generale  n.  216"  e
relativi Allegato A (elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva
per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato  C  (modalita'
di versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato  e  conseguente;  nonche'  con  secondi  motivi
aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti h) Determinazione n.  1
dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento promozione  della
salute e del benessere animale della Regione  Puglia  (Codice  CIFRA:
005/DIR/2023/00001), avente ad oggetto "Articolo 9 ter  del  D.L.  19
giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli  oneri
di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici
a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  2015
n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.
6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie
generale n. 216. -  Presa  d'atto  degli  aggiornamenti  aziendali  e
ricalcolo degli oneri di riparto." e relativi Allegato  A  aggiornato
all'8 febbraio 2023 (elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva
per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato  C  (modalita'
di versamento) i) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; j) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; k) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente avente ad  oggetto  altresi',  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  l)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990,  del  diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  19/12/2022;  m)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio  di  copia;  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. 
  Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher
Diagnostics S.p.A. il 13/7/2023:  L'annullamento  dei  medesimi  atti
impugnati con il ricorso principale, di seguito indicati,  anche  per
illegittimita' derivata e sopravvenuta, previa sospensione cautelare,
anche con decreto monocratico: a) Decreto del Ministero della  Salute
di concerto con il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  del  6
luglio 2022, recante «Certificazione del  superamento  del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato  e  conseguente.  nonche'  1.  in  via
cautelare  monocratica,  ai  sensi  dell'art.  56  c.p.a.,   per   la
sospensione provvisoria dei provvedimenti  impugnati,  per  i  motivi
esposti in narrativa; 2. sempre in via cautelare, ai sensi  dell'art.
55 c.p.a., previa audizione dei sottoscritti difensori alla Camera di
Consiglio,  per   la   sospensione   dell'efficacia   esecutiva   dei
provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa; 3. in via
pregiudiziale,  per  la  trasmissione   degli   atti   del   presente
procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.  23  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame  delle  questioni   di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
8 del decreto legge n. 34/2023, convertito  con  modificazioni  dalla
legge  n.  56/2023,  in  riferimento  alle   seguenti   norme   della
Costituzione:  art.  3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di  tutti  i
cittadini davanti alla legge e che tutela  il  legittimo  affidamento
nella certezza e stabilita' dei  rapporti  giuridici;  art.  24,  che
garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale  per
i  propri  diritti  e  legittimi  interessi;   4.   sempre   in   via
pregiudiziale,  per  la  trasmissione   degli   atti   del   presente
procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.  23  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame  delle  questioni   di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il
legittimo  affidamento  nella  certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere espropriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  5.
sempre  in  via  pregiudiziale,  per  la  rimessione  alla  Corte  di
Giustizia  dell'Unione   Europea   la   questione   di   legittimita'
comunitaria dell'art.  9-ter  del  decreto  legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del  Protocollo  addizionale  della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 6. per l'annullamento e, comunque, la
dichiarazione  di   illegittimita',   anche   in   via   derivata   e
sopravvenuta, dei provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad  essi
preordinato,  conseguente  o  connesso,  per  i  motivi  esposti  nel
presente ricorso e per  tutte  le  ragioni  spiegate  nei  precedenti
ricorsi  introduttivo  e   per   motivi   aggiunti,   da   intendersi
integralmente trascritte e riproposte con il  presente  atto,  e,  in
ogni caso, con la migliore statuizione;  7.  in  ogni  caso,  per  la
condanna  di  parte  resistente  a  pagare  le  spese  e  i  compensi
professionali del giudizio, oltre  accessori  di  legge.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 6/9/2023:  Nel  ricorso  principale,  integrato  da  motivi
aggiunti, avente ad oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato  e  conseguente;  nonche'  nei  secondi  motivi
aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 741/2023
del   21/07/2023    dell'Assessore    della    Salute    Dipartimento
pianificazione strategica della Regione Siciliana, avente ad  oggetto
"Aggiornamento individuazione quota payback  dei  dispositivi  medici
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativi Allegati A, B, C e D
(prospetti spesa dispositivi me-dici anni 2015 -  2018);  e)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica Italiana n. 216
del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  g)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente.  Nonche'   per   1.   in   via   preliminare,   disporre
l'abbreviazione dei termini di cui agli artt.  71,  comma  5,  e  73,
comma 1, c.p.a. della meta', ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in  riferimento  alle  seguenti
norme della Costituzione: art. 3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di
tutti i cittadini davanti alla  legge  e  che  tu-tela  il  legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici;  art.
24,  che  garantisce  a  tutti  il   diritto   di   ottenere   tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre
in  via  pregiudiziale,  disporre  la  trasmissione  degli  atti  del
presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle  questioni  di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il
legittimo  affidamento  nella  certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere espropriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di  pro-gressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiega-te nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a  rimborsare  alla  ricorrente  il  contributo
unificato versato  per  proporre  il  presente  ricorso.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 6/9/2023:  Nel  ricorso  principale,  integrato  da  motivi
aggiunti, avente ad oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nei secondi motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n.  101  del  20  luglio
2023 del Direttore Generale dell'Area Sanita' e Sociale della Regione
Veneto, recante «Decreto di Direttore Generale  dell'Area  Sanita'  e
Sociale n. 172 del 13 dicembre  2022.  Ripartizione  tra  le  aziende
fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal
superamento del tetto di spesa per dispostivi  medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma  9  bis,  del
decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e  recepimento  delle
rettifiche per errori materiali operate dalle  aziende  ed  enti  del
SSR» e del  relativo  Allegato  A  recante,  per  singolo  fornitore,
l'importo dovuto in base al precedente decreto 172/2022  e  l'importo
dovuto all'esito delle rettifiche; e)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  f)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente. Nonche' per 1.  in  via
preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui  agli  artt.
71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta', ai sensi  e  per  gli
effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale,  disporre
la trasmissione degli  atti  del  presente  procedimento  alla  Corte
Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
87, per l'esame  delle  questioni  di  incostituzionalita'  sollevate
dalla ricorrente  relativamente  all'art.  8  del  decreto  legge  n.
34/2023, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  56/2023,  in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tu-tela il legittimo affidamento nella certezza e stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a  tutti  il  diritto  di
ottenere tutela giurisdizionale per  i  propri  diritti  e  legittimi
interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art. 9-ter  del  decreto  legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiega-te nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a rimborsare  alla  ricorrente  il  con-tributo
unificato  versato  per  proporre  il  presente  ricorso  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 6/9/2023:  Nel  ricorso  principale,  integrato  da  motivi
aggiunti, avente ad oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' con motivi aggiunti  per
l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n.  155  del  14  giugno
2023 del Commissario ad acta per l'attuazione del  Piano  di  rientro
dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, avente ad
oggetto  "Approvazione  dell'elenco  delle  aziende   fornitrici   di
dispositivi medici soggette al ripiano  per  l'anno  2018,  ai  sensi
dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015" e relativo Allegato  1
(prospetti di riparto payback anni 2015 - 2018), pubblicati sul  BURC
n. 131 del 14 giugno 2023; e) Decreto del Ministero della  Salute  di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre  2022;  f)  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente.  Nonche'  per   1.   in   via
preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui  agli  artt.
71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta', ai sensi  e  per  gli
effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale,  disporre
la trasmissione degli  atti  del  presente  procedimento  alla  Corte
Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
87, per l'esame  delle  questioni  di  incostituzionalita'  sollevate
dalla ricorrente  relativamente  all'art.  8  del  decreto  legge  n.
34/2023, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  56/2023,  in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affida-mento nella certezza e stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a  tutti  il  diritto  di
ottenere tutela giurisdizionale per  i  propri  diritti  e  legittimi
interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art. 9-ter  del  decreto  legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi  integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a  rimborsare  alla  ricorrente  il  contributo
unificato versato  per  proporre  il  presente  ricorso.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 14/9/2023: Nel  ricorso  principale,  integrato  da  motivi
aggiunti, avente ad oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche'  con  i  secondi  motivi
aggiunti  per  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)  Decreto   n.
10686/2023 del 15/06/2023, adottato  dal  Direttore  di  Dipartimento
alla Salute, Banda larga e Cooperative della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano, avente ad  oggetto  "Importo  del  payback  per  dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto  del
Ministero della salute 6 ottobre  2022"  e  il  relativo  Allegato  1
(individuazione  del  fatturato  annuo  per  singolo   fornitore   di
dispositivi medici, anni 2015 - 2018); e) Decreto del Ministero della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  f)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente. Nonche' per 1.  in  via
preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui  agli  artt.
71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta', ai sensi  e  per  gli
effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale,  disporre
la trasmissione degli  atti  del  presente  procedimento  alla  Corte
Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
87, per l'esame  delle  questioni  di  incostituzionalita'  sollevate
dalla ricorrente  relativamente  all'art.  8  del  decreto  legge  n.
34/2023, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  56/2023,  in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a  tutti  il  diritto  di
ottenere tutela giurisdizionale per  i  propri  diritti  e  legittimi
interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art. 9-ter  del  decreto  legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi  integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a  rimborsare  alla  ricorrente  il  contributo
unificato versato per proporre il presente ricorso. Visti il ricorso,
i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli  atti  della
causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero  della
Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  e  di  Regione  Piemonte  e  di  Regione
Autonoma Valle D'Aosta e  di  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  e  di
Regione Veneto e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e  di
Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei Ministri  Conferenza
Stato Regioni ed Unificata e di Regione Fvg; 
  Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  24  ottobre  2023  la
dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i  difensori  come
specificato nel verbale; 
  1.  I  fatti  di  causa.  La  ricorrente,  azienda  fornitrice   di
dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in  poi
solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe,  con  cui
sono  stati  stabiliti  i  tetti  di  spesa  a  livello  nazionale  e
regionale,  per  le  annualita'   2015-2018,   per   l'acquisto   dei
dispositivi medici ed e' stato previsto che  l'eventuale  superamento
del tetto di spesa regionale e' a carico delle aziende fornitrici  di
dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i
provvedimenti  regionali  con  i  quali,  sono   stati   adottati   i
provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno  2015,  n.
78, per procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a
carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha  dedotto,  oltre  a
plurime censure in via diretta, anche vari profili di  illegittimita'
costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma  1,  lett.  c),  del
d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza  dal  primo  gennaio
2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei  dispositivi
medici avrebbe  dovuto  essere  fissata  entro  un  tetto  a  livello
nazionale e un tetto a livello di ogni  singola  Regione.  Il  valore
assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto  dei  dispositivi
medici, a livello nazionale e per ciascuna  Regione,  avrebbe  dovuto
essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le  Regioni  avrebbero
dovuto  monitorare  l'andamento  della   spesa   per   acquisto   dei
dispositivi  medici:  l'eventuale  superamento  del  predetto  valore
sarebbe  stato  recuperato  interamente  a   carico   della   Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del  2015  ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   "9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n.
115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter  di  cui,  il
comma 9bis,  per  il  quale  "In  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'ultimo  periodo  del  comma  9   e   limitatamente   al   ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  di
cui al comma 8, le regioni e le  province  autonome  definiscono  con
proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Il Ministero della Salute, con  decreto  del  6  luglio
2022, ha individuato i criteri di  definizione  del  tetto  di  spesa
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno
dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4%  del
fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con  decreto  del  6
ottobre 2022, il Ministero della salute,  a  seguito  dell'intesa  in
sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee  propedeutiche
per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi
importi   nei   confronti   delle   singole    aziende    fornitrici.
L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione
e' stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare
i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more
della delibazione della questione di costituzionalita'. 
  2. - La  rilevanza  della  questione.  E'  opinione  del  Tribunale
Amministrativo Regionale  che  sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter
del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e  117
Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle Regioni. 
  3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
  3.1. La  Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
Cost.  in  quanto  la  ratio  della  disposizione  "e'  espressamente
individuata  nella  finalita'  di   favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate"  con  la   conseguenza   che   "la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione". Nel caso  in  esame,  invece,  il  legislatore  non  ha
individuato alcuna finalita' precisa che  legittima  la  disposizione
impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre,
diversamente  da  quanto  avviene  per  il  pay  back   farmaceutico,
l'acquisto dei dispositivi medici  -  il  cui  fabbisogno,  e  quindi
l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale da parte
dell'amministrazione - avviene  all'esito  di  gare  pubbliche  e  il
prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi
partecipano. 
  3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del  contrasto  della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost.,  ritenendosi
che sia stato delineato un sistema nel suo  complesso  irragionevole,
in   quanto   comprime   l'attivita'    imprenditoriale    attraverso
prescrizioni  eccessive,  non  considerando  che  le  imprese   hanno
partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio  di  sostenibilita'
dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine  di
assicurare la serieta' dell'offerta, devono risultare sostenibili  in
termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per  come
delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le  Regioni,
nonostante vi sia la  fissazione  di  un  tetto  di  spesa  regionale
predeterminato  sulla  base  di  criteri  indicati  dal  legislatore,
possono acquistare i dispositivi medici anche superando  il  predetto
tetto di spesa;- le aziende fornitrici  dei  dispositivi  medici  non
partecipano alla determinazione del predetto tetto  di  spesa  e  non
possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di  questo
da parte delle Regioni;- il  fabbisogno  dei  dispositivi  medici  e'
stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura  concorrenziale;-
le  aziende  fornitrici  sono  chiamate  a  ripianare  pro  quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato  fissato  a  distanza  di  anni;-  le
aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in  sede  di
gara in base ai costi di produzione e al  margine  di  utile  atteso,
senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto
ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione  della
normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la
garanzia che permanga  un  minimo  ragionevole  margine  di  utile  e
addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per
determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento  al  fatturato  e
non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore  ha  fissato
il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisito  dei  dispositivi
medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,  solo  con
il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il  periodo
di riferimento era oramai  interamente  decorso.  Le  Regioni  hanno,
quindi, acquistato i dispositivi  medici  in  questione  senza  poter
avere come riferimento  un  tetto  di  spesa  regionale  predefinito,
mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno  partecipato
alle  gare  indette  dalle  amministrazioni  regionali  senza   poter
prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro  richiesto  in
conseguenza del pay back  e  senza  poter  formulare  in  alcun  modo
un'offerta economica che  tenesse  conto  degli  effettivi  costi  da
sostenere con  riferimento  a  ogni  singola  fornitura.  Tutto  cio'
determina  un  ingiustificato  sacrificio  dell'iniziativa  economica
privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima  solo  se  il
bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata  e
la  salvaguardia  dell'utilita'  sociale  risponde  ai  principi   di
ragionevolezza e proporzionalita' e  non  e'  perseguita  con  misure
incongrue.  E'  stato  infatti  precisato  che  "gli  interventi  del
legislatore, pur potendo  incidere  sull'organizzazione  dell'impresa
privata, non possono perseguire l'utilita' sociale  con  prescrizioni
eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali  in  grado
cosi'  elevato  da  indurre  sostanzialmente  la   funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative»  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue" (sentenza Corte  Cost.
n. 113 del 2022). 
  3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi  appaiono,  inoltre,
violare anche gli art. 3 e  117,  comma  1,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la  previsione  dei
tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota
complessiva di  ripiano  posta  a  carico  delle  aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto  utile.  L'art.
9- ter non ha consentito alle aziende fornitrici  di  individuare  in
modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro  richiesta  in
concreto in sede di gara, in quanto non solo non e' stato previamente
determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono  state  indicate
puntualmente   neanche   le   modalita'   di   calcolo   di   questo,
determinandosi   di   conseguenza   un'incertezza   del    sinallagma
contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia  dell'Unione
Europea afferma costantemente che il  principio  della  certezza  del
diritto esige che una  normativa  che  possa  comportare  conseguenze
svantaggiose per i  privati  sia  chiara  e  precisa  e  che  la  sua
applicazione sia  prevedibile  per  gli  amministrati  (Corte,  Terza
sezione,  del  12  dicembre  2013,  Test  Claimants  in  the  Franked
Investment Income Group Litigation, in  C-  362/12  e  Corte,  Grande
Sezione, del 7  giugno  2005,  Vereniging  voor  Energie,  Milieu  en
Waterin, in C-17/03, ma  anche  Corte,  Terza  Sezione,  sentenza  10
settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG,  in  C-201/08).  E'  poi  da
rilevare,  che  il  comma  8  dell'art.  9-ter,  nella  sua  versione
originaria, vigente sino al 31  dicembre  2018,  disponeva  che  "Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento". Tuttavia, tale disposizione e'  rimasta  lettera  morta
atteso che sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui
tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma
9-bis per il quale "In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'ultimo
periodo  del  comma  9  e  limitatamente  al  ripiano  dell'eventuale
superamento del tetto di spesa regionale per  gli  anni  2015,  2016,
2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al
comma 8, le regioni e le province autonome  definiscono  con  proprio
provvedimento,  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta
a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018,  appare  violativa  dei  profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
  3.4. La norma in esame appare altresi' in contrasto con i parametri
costituzionali di cui all'articolo 23  Cost.  Il  prelievo  economico
disposto  sul  fatturato  delle  aziende   fornitrici   puo'   essere
inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge
senza la volonta' della persona  destinataria,  di  cui  all'art.  23
Cost., non avendo invece natura tributaria. La  destinazione  difatti
resta quella sanitaria atteso  che  garantisce  il  mantenimento  dei
prelievi economici -disposti  anche  attraverso  la  compensazione  -
all'interno del SSR (cfr. il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78
del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del
2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario  2022...").
Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza
della previsione a livello legislativo  di  "specifici  e  vincolanti
criteri  direttivi,  idonei  ad   indirizzare   la   discrezionalita'
amministrativa nella fase di  attuazione  della  normativa  primaria"
(sentenza Corte cost. n. 83  del  2015).  In  particolare,  rimangono
indeterminati  i  criteri  per   la   fissazione   da   parte   delle
Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del  tutto
assenti criteri idonei a considerare la molteplicita' e la diversita'
dei dispositivi medici da ricomprendere  nel  calcolo  dell'ammontare
complessivo della spesa  rilevante  ai  fini  del  pay  back  di  cui
trattasi e conseguentemente della diversa tipologia  dei  destinatari
dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da
seguire per la fissazione del tetto regionale e' ancora piu' evidente
ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici e'  vastissimo
e ricomprende beni tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. Di tale diversita' il legislatore non  si  e',  tuttavia,
curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del  tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. La  giurisprudenza  costituzionale
ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta  puo'  ritenersi
costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne  stabilisce
compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al  potere
esecutivo, purche', in questo caso, indichi  i  criteri  e  i  limiti
idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta
nell'art. 23 Cost.,  infatti,  essendo  stabilita  a  garanzia  della
liberta' e proprieta' individuale, esige che la  stessa  disposizione
legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri  limitativi
della discrezionalita' del potere esecutivo (in  tal  senso  sentenza
Corte Cost. n. 70 del 1960). E cio', come si e' visto,  nel  caso  in
esame non e' invece avvenuto. Deve poi  rilevarsi  che  la  norma  in
questione dovrebbe trovare la sua ratio nella corresponsabilizzazione
delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture  agli
enti  del  SSN  attraverso  la  loro  compartecipazione  agli   oneri
derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia,  la
norma  in  questione  per  determinare  l'ammontare  del  ripiano  fa
riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo
modo  l'intero  reddito   dell'impresa,   mancando   del   tutto   la
predisposizione  di   un   meccanismo   che   consenta   di   tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la
stessa previsione in quanto operante a regime e  pertanto  senza  che
alcun limite temporale sia stato posto al  sistema  di  contribuzione
cosi' introdotto si pone  in  contrasto  con  la  previsione  di  cui
all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza  della  Corte
Cost. e' costante nel giustificare temporanei  interventi  impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati,  in  circostanze  eccezionali.
Invece la norma censurata non  e'  contenuta  in  un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
  4.  Conclusioni.  Il  presente  giudizio  va  quindi  sospeso,  con
trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953,  degli  atti
alla  Corte  costituzionale,  affinche'  decida  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  che,   con   la   presente   ordinanza,
incidentalmente  si  pone.  Devono   essere   infine   ordinati   gli
adempimenti  di  notificazione  e  di  comunicazione  della  presente
ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. Il
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Terza
Quater)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l.  19
giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.
Dispone la sospensione del presente giudizio  sino  alla  definizione
del   giudizio   incidentale   sulla   questione   di    legittimita'
costituzionale. Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli  atti
alla Corte costituzionale.  Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia
notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio
ed al Presidente del Consiglio  dei  Ministri.  Manda  altresi'  alla
Segreteria di comunicare la presente ordinanza  al  Presidente  della
Camera dei Deputati ed al Presidente  del  Senato  della  Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24  ottobre
2023 con l'intervento  dei  magistrati:  Maria  Cristina  Quiligotti,
Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Francesca Ferrazzoli,  Primo
Referendario, Estensore 
  L'ESTENSORE  IL  PRESIDENTE  Francesca  Ferrazzoli  Maria  Cristina
Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
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