TAR LAZIO - ROMA
Sede: via Flaminia n. 189 - Roma
Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel. 0632872253
- Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it
Codice Fiscale: 80195990587

(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 1845/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13858/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 13858 del  2022,  integrato
da motivi aggiunti, proposto da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Claudio Bonora, Luigi Giuri, Emanuela Paoletti,  Marco
Massimino,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio  Emanuela  Paoletti  in
Roma,  viale  Bruno  Buozzi,  68;  contro  Ministero  della   Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  Conferenza  Stato
Regioni ed  Unificata,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei  Portoghesi,  12;  Conferenza
Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato,  Le  Regioni  e  Le  Province
Auto-Nome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, non costituiti in giudizio; Regione  Fvg,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio  digitale  come
da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione  Piemonte,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano,  Alessandra  Rava,
Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio  digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
Eugenia Salsotto in Torino, corso  Regina  Margherita,  174;  Regione
Autonoma Valle D'Aosta, in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentato e  difeso  dall'avvocato  Riccardo  Jans,  con
domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di  Giustizia;  Regione
Lombardia, Provincia Autonoma  di  Trento,  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia,  Regione  Liguria,  Regione  Umbria,  Regione  Lazio,
Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione  Campania,  Regione  Puglia,
Regione Basilicata,  Regione  Calabria,  Regione  Siciliana,  Regione
Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna,
Roche Diagnostics  S.p.A.,  non  costituiti  in  giudizio;  Provincia
Autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Alexandra  Roilo,
Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika  Pernstich,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di  Giustizia;  Regione  Veneto,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Antonella Cusin,  Chiara  Drago,  Luisa  Londei,  Tito
Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco  Zanlucchi,   Giacomo   Quarneti,
Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi  in  Roma,
via Alberico II, 33; Regione Emilia Romagna, in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri  di  Giustizia;  Regione  Toscana,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Lucia Bora, Giuseppe Vincelli, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri  di  Giustizia;  Regione  Marche,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come  da  PEC
da  Registri  di  Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; e con l'intervento  di  ad
adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Diego Vaiano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio   in   Roma,
Lungotevere Marzio 3;  per  l'annullamento  Per  quanto  riguarda  il
ricorso introduttivo: avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed
in diritto, la ricorrente, con la piu' ampia riserva di ulteriormente
dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale  per
la Regione Lazio Sede di Roma, dopo aver  re-spinto  ogni  diversa  e
contraria  istanza,  eccezione  e  deduzione  ed  aver  emesso   ogni
opportuna  pronuncia  e   declaratoria,   di   voler:   1.   in   via
pregiudiziale, disporre  la  trasmissione  degli  atti  del  presente
procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.  23  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame  delle  questioni   di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e  che  tute-la
il legittimo affidamento nella certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere  esproriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  2.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 3. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e, in ogni  caso,
con la migliore  statuizione;  4.  in  ogni  caso,  condannare  parte
resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio,
oltre  accessori  di  legge,  e  a  rimborsare  alla  ricorrente   il
contributo unificato versato per proporre il  presente  ricorso.  Per
quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da  Thermo  Fisher
Diagnostics S.p.A. il 5/2/2023:  nel  ricorso  principale  avente  ad
oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a)  Decreto  del  Ministero
della Salute di concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze del 6 luglio 2022, recante  «Certificazione  del  superamento
del tetto di spesa dei  dispositivi  medici  a  livello  nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre
2022; b) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; 
  RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: d) Decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore
Centrale  della  Direzione  Centrale  Salute,  Politiche  Sociali   e
Disabilita' della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente  per
oggetto  "Decreto  del  Ministero  della   Salute   6   luglio   2022
(Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15  settembre
2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute,
politiche sociali e  disabilita'  con  il  quale  sono  definiti  gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015" e relativo Allegato
A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici  e  relativi
importi di ripiano dovuti); e) Comunicazione in data 14 novembre 2022
Prot. n. 239210  del  Direttore  Centrale  della  Direzione  Centrale
Salute, Politiche  Sociali  e  Disabilita'  della  Regio-ne  Autonoma
Friuli Venezia Giulia, avente  per  oggetto  "Decreto  del  Ministero
della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del  tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018),  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale  n.  216  del  15  settembre  2022.  Adozione  decreto  del
Direttore  della  Direzione  centrale  salute,  politiche  sociali  e
disabilita' con il quale sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter  comma
9 bis del d.l. 78/2015 Avvio del procedimento" tra-smessa a mezzo PEC
in data 14 novembre 2022; f) Decreto del Ministero  della  Salute  di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Re-pubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  g)  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; h) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma  2,  c.p.a.,  anche  i)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,  diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  24/11/2022;  j)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; k) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  4/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
  RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: d) Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022  assunto  dal
Direttore della Direzione Sanita', welfare e coesione  sociale  della
Regione Toscana, avente per oggetto "Approvazione degli elenchi delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggette  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo  9
ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015", nonche' dei relativi  Allegato  1
(Elenco importi dovuti per l'anno 2015) Allegato  2  (Elenco  importi
dovuti per l'anno 2016) Allegato 3 (Elenco importi dovuti per  l'anno
2017) Allegato 4 (Elenco importi dovuti per l'anno 2018) e Allegato 5
(Riepilogo importi dovuti 2015-2018);  e)  Comunicazione  in  data  8
novembre 2022  del  Direttore  della  Direzione  Sanita',  welfare  e
coesione  sociale   della   Regione   Toscana   avente   ad   oggetto
"Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7  e  8
della legge 241/1990 avente ad oggetto  l'adozione  del  decreto  del
Direttore della Direzione Sanita', welfare e coesio-ne sociale con il
quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende   fornitrici   di
dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni  2015,
2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del  d.l.
78/2015", trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; f)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  216
del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  h)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma
2, c.p.a. i) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'Amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j)
l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere  l'accesso  e
l'estrazione di copia integrale dei documenti  indicati  nell'istanza
di  accesso,  con  la   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
resistente alla relativa  esibizione  e  al  rilascio  di  copia;  k)
nonche'  per  l'annullamento  di   ogni   atto   comunque   connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati
da  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il  5/2/2023:  nel   ricorso
principale avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
  RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: d) Determinazione n.  2022-D337-00238  del  14/12/2022
del Dirigente Genera-le Dipartimento Salute e Politiche Sociali della
Provincia  Autonoma  di  Trento,  avente  ad   oggetto   "Definizione
dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi   medici   e
attribuzione degli importi  da  queste  dovuti  per  il  ripiano  del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del
comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1,  comma  557,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145", nonche' dei relativi  Allegato
A 2015, Allegato A 2016, Allegato  A  2017  e  Allegato  A  2018;  e)
Comunicazione     in     data     10     novembre     2022      Prot.
D337/S128/2022/22.6-2022-3 del Direttore del  Dipartimento  Salute  e
politiche sociali della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  avente  ad
oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge  provinciale
sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e  degli
artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di  avvio  del  procedimento  di
ripiano per il supe-ramento del tetto  di  spesa  per  i  dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter,
comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015", ricevuta a mezzo pec in data 11
novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Re-pubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; h) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' avente  ad  oggetto,  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  i)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,  diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  24/11/2022;  j)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; k) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  6/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione
n. 1356 del 28 novembre 2022 assunta  dalla  Regione  Autonoma  della
Sardegna, avente per oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno  2015
n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.
6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri  di  riparto
del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici  a  livello
nazionale  e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  2015
n. 78 con-vertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  comma  1,
L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute
di concerto con il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  del  6
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,
serie generale n. 216", pubblicata in data 28 novembre 2022,  nonche'
dei  relativi  Allegato  A  (elenco  quota  di  ripiano   annuale   e
complessiva per fornitore) e Al-legato B (modalita'  di  versamento);
e) Determinazione n. 1471 del 12 dicembre 2022 assunta dalla  Regione
Sardegna, avente per oggetto "Determinazione n. 1356, prot. 26987 del
28.11.2022 concernente "Articolo 9 ter del D. L. 19 giugno 2015 n. 78
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  comma  1,  L.  6
agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale  e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  2015
n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.
6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero  della  Salute
di concerto con il Ministero dell' Economia e  delle  Finanze  del  6
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,
serie generale n. 216". Sospensione efficacia", pubblicata in data 12
dicembre 2022; f) nonche' per l'annullamento di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma 2, c.p.a. g) l'annullamento e/o la  riforma,  ai
sensi   dell'art.   25   della    legge    n.    241/1990,    diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  05/12/2022;  h)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; i) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  6/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti  atti:  d)  Decreto  n.
7967  del  14  dicembre  2022  assunto  dal  Direttore  Generale  del
Dipartimento salute e servizi sociali della  Regione  Liguria  avente
per oggetto «Ripiano per  il  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi  medici  per  agli  anni  2015,  2016,   2017   e   2018.
Individuazione delle aziende fornitrici e  dei  relativi  importi  di
ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo Allegato  1
(elenco aziende  fornitrici  e  relativi  importi);  e)  Decreto  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle  Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione   del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica Italiana n. 216
del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e pro-vinciali in tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  g)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma
2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 17  gennaio
2023 Prot-2023-0061137 avente ad  og-getto  «Istanze  di  accesso  in
merito al Pay back sui dispositivi medici», con  cui  la  Regione  ha
risposto all'istanza di accesso della ricorrente in  data  4  gennaio
2023 senza esibire la documentazione richiesta; i) l'accertamento del
diritto della ricorrente di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di
copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di  accesso,  con
la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto,  con  espressa  riserva  di  motivi  aggiunti.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  7/2/2023:  nel  ricorso  principale  avente  ad   oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in te-ma di ripiano del superamento del tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)
Determinazione Dirigenziale n. 2426/2022 del 14/12/2022 del Direttore
Sanita'  e  Welfare  della  Regione  Piemonte,  avente   ad   oggetto
"Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici
soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai
sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L.  78/2015,  convertito
in L. 125/2015" e relativo Allegato recante l'elenco  delle  azien-de
fornitrici di dispositivi medici; e) Comunicazione BU47S4  24/11/2022
del Direttore Sanita' e Welfare della  Regione  Piemonte,  avente  ad
oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.
7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in
merito  all'adozione  della  Determinazione   del   Direttore   della
Direzione Sanita' e  Welfare  relativa  agli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9ter,  comma
9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M.  6  ottobre
2022"; f) Decreto del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; h) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma  2,  c.p.a.,  anche  i)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n.  241/1990,  della  nota
della Regione in data 2 gennaio 2023 avente ad oggetto «thermo fisher
istanza acces-so agli  atti  payback  dm»,  con  cui  la  Regione  ha
risposto all'istanza di accesso della ri-corrente in data 13 dicembre
2022  senza   esibire   tutta   la   documentazione   richiesta;   j)
l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere  l'accesso  e
l'estrazione di copia integrale dei documenti  indicati  nell'istanza
di  accesso,  con  la   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
resistente alla relativa  esibizione  e  al  rilascio  di  copia;  k)
nonche'  per  l'annullamento  di   ogni   atto   comunque   connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati
da  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il  8/2/2023:  nel   ricorso
principale avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione
n. DPF/121 del 13/12/2022  del  Direttore  del  Dipartimento  Sanita'
della  Regione  Abruzzo,  avente  ad  oggetto  «D.M.  6  Luglio  2022
"Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018" -  Adempimenti  attuativi»  e  relativo  Allegato  A  recante
l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici;  e)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  216
del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  g)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; avente ad oggetto, ai  sensi  dell'art.  116,  comma  2,
c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25  della
legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente  formatosi
a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso  documentale  della
ricorrente trasmessa via PEC in data  19/12/2022;  i)  l'accertamento
del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di
copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di  accesso,  con
la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics  S.p.A.  il
8/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione
n. 10 del 12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione  della
salute e del  benessere  animale  della  Regione  Puglia,  avente  ad
oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto  2015,  n.
125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del  comma
8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie  generale  n.  216"  e
relativi Allegato A (elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva
per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato  C  (modalita'
di versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente;  avente  ad  oggetto,  ai  sensi
dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la  riforma,  ai
sensi   dell'art.   25   della    legge    n.    241/1990,    diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di ac-cesso documentale  della  ricorrente  trasmessa
via PEC in data  19/12/2022;  i)  l'accertamento  del  diritto  della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; j) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i  motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il  9/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti  atti:  d)  Decreto  n.
1247/2022 del 13/12/2022  dell'Assessore  della  Salute  Dipartimento
pianificazione strategica della Regione Siciliana, avente ad  oggetto
"Individuazione quota payback dei dispositivi  medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018" e relativi Allegati A, B, C e  D  (prospetti
spesa dispositivi medici anni 2015 - 2018); e) Decreto del  Ministero
della Salute di concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze del 6 luglio 2022, recante  «Certificazione  del  superamento
del tetto di spesa dei  dispositivi  medici  a  livello  nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre
2022; f) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  avente  ad
oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,  c.p.a.  h)  l'annullamento
e/o la riforma, ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  241/1990,
diniego  dell'Amministrazione  resistente  formatosi  a  seguito  del
silenzio sulla richiesta  di  accesso  documentale  della  ricorrente
trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l'accertamento  del  diritto
della ricorrente  di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di  copia
integrale dei documenti indicati  nell'istanza  di  accesso,  con  la
conseguente condanna dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto,  con  espressa  riserva  di  motivi  aggiunti.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  9/2/2023:  nel  ricorso  principale  avente  ad   oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in te-ma di ripiano del superamento del tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)
Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022  del  Direttore  del  Dipartimento
Salute della Regione Marche, avente ad oggetto "Articolo  9  ter  del
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125  e  s.m.i.  Attribuzione
degli oneri di  riparto  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9  ter
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal  D.M.  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
15 settembre 2022, serie generale  n.  216"  e  relativi  Allegato  A
(elenco delle aziende fornitrici di  dispositivi  medici),  Documento
istruttorio e Modalita'  di  pagamento;  e)  Comunicazione  prot.  n.
1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P del  Direttore  del  Dipartimento  Salute
della Regione Marche in data 14  novembre  2022,  avente  ad  oggetto
"Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7  e  8
della legge 241/1990 avente ad oggetto  l'adozione  del  decreto  del
Direttore del Dipartimento Salute con  il  quale  sono  definiti  gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015", trasmessa a mezzo
PEC in data 14 novembre 2022; f) Decreto del Ministero  della  Salute
di concerto con il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  del  6
luglio 2022, recante «Certificazione del  superamento  del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022,  trasmessa  a
mezzo PEC in data 14 novem-bre 2022; g) Decreto del  Ministero  della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; h) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' avente  ad  oggetto,  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  i)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n.  241/1990,  della  nota
della Regione in data 12 gennaio 2023 Prot. 836,  avente  ad  oggetto
"Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM
6.7.2022", trasmessa a mezzo PEC in data 13 gennaio 2023, con cui  la
Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente  in  data
24 novembre  2022  senza  esibire  la  documentazione  richiesta;  j)
l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere  l'accesso  e
l'estrazione di copia integrale dei documenti  indicati  nell'istanza
di  accesso,  con  la   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
resistente alla relativa  esibizione  e  al  rilascio  di  copia;  k)
nonche'  per  l'annullamento  di   ogni   atto   comunque   connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati
da  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il  10/2/2023:  nel  ricorso
principale avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione
n. 13106 del 14/12/2022 del Direttoriale Direzione Regionale salute e
welfare della Regione Umbria, avente ad oggetto "Articolo 9  ter  del
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i..  Attribuzione
degli oneri di  riparto  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9  ter
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal  D.M.  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
15 settembre 2022, serie generale  n.  216"  e  relativi  Allegato  1
(elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva  per  forniture)  e
Allegato 2 (modalita' di versamento); e) Decreto del Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  f)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso,  preordinato  e  conseguente;  nonche'  avente  ad
oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,  c.p.a.  h)  l'annullamento
e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990,  della
nota della Regione in data 12  gennaio  2023  prot.  n.  0006818-2023
avente ad oggetto «Thermo Fisher Diagnostics Spa -  Risposta  accesso
agli atti Payback dispositivi -DD n. 13106/2022», con cui la  Regione
ha risposto all'istanza  di  accesso  della  ricorrente  in  data  19
dicembre  2022  senza  esibire  la   documentazione   richiesta;   i)
l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere  l'accesso  e
l'estrazione di copia integrale dei documenti  indicati  nell'istanza
di  accesso,  con  la   conseguente   condanna   dell'Amministrazione
resistente alla relativa  esibizione  e  al  rilascio  di  copia;  j)
nonche'  per  l'annullamento  di   ogni   atto   comunque   connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati
da  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il  10/2/2023:  Nel  ricorso
principale avente ad oggetto l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione
n. 24300 del 12 dicembre 2022 del Direttore della Direzione  Generale
Cura della persona, salute e welfare della  Regione  Emilia  Romagna,
avente  ad  oggetto  "INDIVIDUAZIONE  DELLE  AZIENDE  FORNITRICI   DI
DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE  DI  RIPIANO  DOVUTE  DALLE
MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO  DEGLI  ANNI  2015,
2016, 2017 E 2018 AI  SENSI  DEL  COMMA  9-BIS  DELL'ART.  9-TER  DEL
DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO,  CON  MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125"  e  relativo  Allegato  1  recante
l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici;  e)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  216
del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  g)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente; avente ad oggetto, ai  sensi  dell'art.  116,  comma  2,
c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25  della
legge   n.    241/1990,    della    nota    della    Regione    Prot.
11/01/2023.0019468.U. avente ad oggetto «ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
in merito a Payback Dispositivi medici (ex art. 9 ter, commi  9  e  9
bis, D.L. 78/2015)», con cui la Regione ha  risposto  all'istanza  di
accesso della ricorrente in data 15 dicembre 2022 senza esibire tutta
la documentazione richiesta;  i)  l'accertamento  del  diritto  della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio di copia; j) nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/2/2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei  seguenti
atti: a) Decreto del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 172
del 13 dicembre 2022  del  Direttore  Generale  dell'Area  Sanita'  e
Sociale della Regione Veneto,  avente  ad  oggetto  "Articolo  9-ter,
comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra  le
aziende fornitrici di  dispositivi  medici  degli  oneri  di  ripiano
derivanti dal superamento del tetto di spesa per  dispositivi  medici
per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018,  certificato  dal  Decreto  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della
Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
2022, n. 251. Definizione dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di
dispositivi medici soggette a  ripiano  e  dei  relativi  importi"  e
relativo Allegato A (elenco aziende fornitrici di dispositivi  medici
e quote individuali di  ripiano);  e)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  f)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente.Per  quanto  riguarda  i
motivi aggiunti presentati da Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  il
11/2/2023: nel ricorso principale avente  ad  oggetto  l'annullamento
dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
recante «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre  2022;  b)  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti  atti:  d)  Decreto  n.
24408/2022 del 12 dicembre 2022 del Direttore  di  Dipartimento  alla
Salute,  Banda  larga  e  Cooperative  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano, avente ad oggetto "fatturato e relativo importo del  payback
per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai  sensi
del  Decreto  del  Ministero  della  Salute  06/10/2022"  e  relativi
Allegato A (individuazione del fatturato annuo per singo-lo fornitore
di  dispositivi  medici  -  anni  2015  -  2018)  e  Allegato  B;  e)
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.  7  e  8
della legge 241/1990  e  dell'articolo  14  della  Legge  Provinciale
17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della
Provincia con il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata sul sito internet della  Provincia
Autonoma di Bolzano ma priva di data e di sottoscrizione; f)  Decreto
n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del Direttore  di  Dipartimento  alla
Salute,  Banda  larga  e  Cooperative  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano, avente ad  oggetto  "Importo  del  payback  per  dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto  del
Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini";  g)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica Italiana n. 216
del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo  PEC  in  data  14  novembre
2022; h) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; i) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente;  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  13/2/2023:  nel  ricorso  principale  avente  ad  oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)
Decreto n. 40 del 15  dicembre  2022  del  Commissario  ad  acta  per
l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Molise, avente ad oggetto "Ripiano  dispositivi  medici
anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma  557,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145.  Provvedimenti"  e  relativo
Allegato 1 (documento istruttorio); e) Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Re-pubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022;  f)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso,  preordinato  e  conseguente;  nonche'  avente  ad
oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,  c.p.a.  h)  l'annullamento
e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990,  della
nota della Regione Molise Prot. 15109/2023 del 23 gennaio 2023 avente
ad oggetto "Ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto
dei dispositivi me-dici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78. Riscontro accesso agli atti", con cui la Regione  ha  risposto
all'istanza di accesso della ricorrente in data 2 gennaio 2023  senza
esibire tutta la  documentazione  richiesta;  i)  l'accertamento  del
diritto della ricorrente di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di
copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di  accesso,  con
la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics  S.p.A.  il
12/2/2023: nel ricorso principale avente  ad  oggetto  l'annullamento
dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di  concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze  del  6  luglio  2022,
recante «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016,  2017  e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre  2022;  b)  Decreto  del
Ministero della Salute del 6 ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle
linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti  regionali
e provinciali in tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d)  Provvedimento
Dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022  dell'Assessorato  Sanita',
Salute e  Politiche  Sociali  Dipartimento  Sanita'  e  Salute  della
Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta,  avente  ad  oggetto  "Definizione
dell'elenco  delle  Aziende  fornitrici  di  dispositivi   medici   e
attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del
superamento del tetto di spesa della Regione autonoma  Valle  d'Aosta
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativo Allegato  A  (elenco
delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di
ripiano); e) Decreto del Ministero della Salute di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente; nonche' avente  ad  oggetto,  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  h)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n.  241/1990,  della  nota
della Regione in data 1° febbraio 2023 avente ad  oggetto  "Richiesta
di accesso ai documenti amministrativi. Ripiano del  superamento  del
tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi  medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018", con cui la Regione ha risposto  all'istanza
di accesso della ricorrente in data  2  gennaio  2023  senza  esibire
tutta la documentazione  richiesta;  i)  l'accertamento  del  diritto
della ricorrente  di  ottenere  l'accesso  e  l'estrazione  di  copia
integrale dei documenti indicati  nell'istanza  di  accesso,  con  la
conseguente condanna dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa
esibizione e al rilascio di copia; j) nonche' per  l'annullamento  di
ogni atto comunque connesso, preordinato e  conseguente,  allo  stato
non noto,  con  espressa  riserva  di  motivi  aggiunti.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  15/2/2023:  nel  ricorso  principale  avente  ad  oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in te-ma di ripiano del superamento del tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato  e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)
Decreto  n.  24408/2022  del  12  dicembre  2022  del  Direttore   di
Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative  della  Provincia
Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "fatturato e relativo  importo
del payback per dispositivi medici per gli anni 2015,  2016,  2017  e
2018 ai sensi del Decreto del Ministero della  Salute  06/10/2022"  e
relativi Allegato A (individuazione del fatturato annuo  per  singolo
fornitore di dispositivi medici - anni 2015 - 2018) e Allegato B;  e)
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.  7  e  8
della legge 241/1990  e  dell'articolo  14  della  Legge  Provinciale
17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della
Provincia con il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata sul sito internet della  Provincia
Autonoma di Bolzano ma priva di data e di sottoscrizione; f)  Decreto
n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del Direttore  di  Dipartimento  alla
Salute,  Banda  larga  e  Cooperative  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano, avente ad  oggetto  "Importo  del  payback  per  dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto  del
Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini";  g)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  216
del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo  PEC  in  data  14  novembre
2022; h) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; i) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato  e  conseguente  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A.  il  10/3/2023:  Nel  ricorso  principale  avente  ad  oggetto
l'annullamento dei seguenti atti:  a)  Decreto  del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre  2022;  b)  Decreto
del Ministero della Salute del  6  ottobre  2022,  recante  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
dei  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  251
del 26 ottobre 2022; c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente; nell'ambito  del  quale
e' stato proposto ricorso  per  motivi  aggiunti  avente  ad  oggetto
l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)  Determinazione  n.  10  del
12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione della  salute  e
del  benessere  animale  della  Regione  Puglia,  avente  ad  oggetto
"Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015,  n.  125  e
s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi  del  comma  8
dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie  generale  n.  216"  e
relativi Allegato A (elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva
per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato  C  (modalita'
di versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato  e  conseguente;  SECONDO  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente  ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti  h)
Determinazione  n.  1  dell'8  febbraio  2023   del   Direttore   del
Dipartimento promozione della salute e del  benessere  animale  della
Regione Puglia (Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001), avente ad  oggetto
"Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015,  n.  125  e
s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi  del  comma  8
dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. -  Presa
d'atto degli aggiornamenti  aziendali  e  ricalcolo  degli  oneri  di
riparto." e  relativi  Allegato  A  aggiornato  all'8  febbraio  2023
(elenco  quota  di  ripiano  annuale  e  complessiva  per  fornitore)
Allegato B (calcolo payback) e Allegato C (modalita'  di  versamento)
i) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; j) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; k) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente avente ad  oggetto  altresi',  ai
sensi dell'art.  116,  comma  2,  c.p.a.  l)  l'annullamento  e/o  la
riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990,  del  diniego
dell'Amministrazione resistente  formatosi  a  seguito  del  silenzio
sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via
PEC  in  data  19/12/2022;  m)  l'accertamento  del   diritto   della
ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione  di  copia  integrale
dei documenti indicati nell'istanza di accesso,  con  la  conseguente
condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa  esibizione  e
al rilascio  di  copia;  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto
comunque connesso, preordinato e conseguente, allo  stato  non  noto,
con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 13/7/2023:
L'annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale,
di  seguito   indicati,   anche   per   illegittimita'   derivata   e
sopravvenuta,  previa  sospensione  cautelare,  anche   con   decreto
monocratico: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed
in diritto, la ricorrente, con la piu' ampia riserva di ulteriormente
dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale  per
il Lazio, Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa  e  contraria
istanza,  eccezione  e  deduzione  ed  aver  emesso  ogni   opportuna
pronuncia e declaratoria, di voler: 1. in via cautelare  monocratica,
ai sensi dell'art. 56 c.p.a., disporre la sospensione provvisoria dei
provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa; 2. sempre
in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., previa audizione  dei
sottoscritti  difensori  alla   Camera   di   Consiglio,   sospendere
l'efficacia esecutiva dei  provvedi-menti  impugnati,  per  i  motivi
esposti  in  narrativa;  3.  in  via   pregiudiziale,   disporre   la
trasmissione  degli  atti  del  presente  procedimento   alla   Corte
Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
87, per l'esame  delle  questioni  di  incostituzionalita'  sollevate
dalla ricorrente  relativamente  all'art.  8  del  decreto  legge  n.
34/2023, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  56/2023,  in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a  tutti  il  diritto  di
ottenere tutela giurisdizionale per  i  propri  diritti  e  legittimi
interessi; 4. sempre in via pregiudiziale, disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art. 9-ter  del  decreto  legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concor-rere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tri-butario e' informato a criteri di  progressivita';  5.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 6. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare illegittimi, anche  in  via  derivata  e  sopravvenuta,  i
provvedimenti impugnati ed  ogni  altro  atto  ad  essi  preordinato,
conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente  ricorso  e
per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi  introduttivo  e
per  motivi  aggiunti,  da  intendersi  integralmente  trascritte   e
riproposte con il presente atto, e, in ogni  caso,  con  la  migliore
statuizione; 7. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le
spese e i compensi professionali del  giudizio,  oltre  accessori  di
legge. In via istruttoria, la ricorrente:  A)  deposita  i  documenti
richiamati nel presente atto, come da  separato  elenco  allegato  al
modulo telematico di deposito del ricorso;  B)  chiede  di  acquisire
agli atti del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
la documentazione relativa al procedimento  di  determinazione  delle
quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; C) chiede di
disporre una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio, per la
verifica in contraddittorio tra le parti  dei  dati,  dei  documenti,
delle modalita' e dei criteri di calcolo alla base  del  ripiano  del
superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi  medici
relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a carico  della  societa'
ricorrente. Per quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/9/2023: Nel ricorso principale,
integrato da motivi aggiunti, avente ad  oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato  e  conseguente;  SECONDO  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)
Decreto  n.  741/2023  del  21/07/2023  dell'Assessore  della  Salute
Dipartimento  pianificazione  strategica  della  Regione   Siciliana,
avente ad oggetto "Aggiornamento  individuazione  quota  payback  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"  e  relativi
Allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi me-dici anni 2015 -
2018); e) Decreto del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Re-pubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed
in  diritto,  la  ricorrente,  con   la   piu'   ampia   riserva   di
ulte-riormente dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa
e contraria istanza,  eccezione  e  deduzione  ed  aver  emesso  ogni
opportuna pronuncia e declaratoria, di voler: 1. in via  preliminare,
disporre l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e
73, comma 1, c.p.a. della meta', ai sensi e per gli  effetti  di  cui
all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in  riferimento  alle  seguenti
norme della Costituzione: art. 3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di
tutti i cittadini davanti alla  legge  e  che  tu-tela  il  legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici;  art.
24,  che  garantisce  a  tutti  il   diritto   di   ottenere   tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre
in  via  pregiudiziale,  disporre  la  trasmissione  degli  atti  del
presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle  questioni  di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il
legittimo  affidamento  nella  certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere espropriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di  pro-gressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiega-te nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a  rimborsare  alla  ricorrente  il  contributo
unificato versato  per  proporre  il  presente  ricorso.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 6/9/2023:  Nel  ricorso  principale,  integrato  da  motivi
aggiunti, avente ad oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato  e  conseguente;  SECONDO  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)
Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del  Direttore  Generale  dell'Area
Sanita' e Sociale della Regione Veneto, recante «Decreto di Direttore
Generale dell'Area Sanita' e Sociale n. 172  del  13  dicembre  2022.
Ripartizione tra le aziende fornitrici di  dispositivi  medici  degli
oneri di ripiano derivanti dal superamento del  tetto  di  spesa  per
dispostivi medici per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018  ai  sensi
dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa
d'atto e recepimento delle rettifiche per  errori  materiali  operate
dalle azienda ed enti del SSR» e del relativo Allegato A recante, per
singolo fornitore, l'importo dovuto in  base  al  precedente  decreto
172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle  rettifiche;  e)  Decreto
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica Italiana n. 216
del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  g)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente. Per  i  motivi  esposti  in  fatto  ed  in  diritto,  la
ricorrente, con la piu' ampia  riserva  di  ulteriormente  dedurre  e
produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio,
Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa  e  contraria  istanza,
eccezione e deduzione ed  aver  emesso  ogni  opportuna  pronuncia  e
declaratoria,   di   voler:   1.   in   via   preliminare,   disporre
l'abbreviazione dei termini di cui agli artt.  71,  comma  5,  e  73,
comma 1, c.p.a. della meta', ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
re-lativamente all'art. 8 del decreto legge  n.  34/2023,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  n.  56/2023,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e  che  tu-tela
il legittimo affidamento nella certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 24, che garantisce a tutti  il  diritto  di  ottenere
tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3.
sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti  del
presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle  questioni  di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il
legittimo  affidamento  nella  certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere espropriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiega-te nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a rimborsare  alla  ricorrente  il  con-tributo
unificato  versato  per  proporre  il  presente  ricorso  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 6/9/2023:  Nel  ricorso  principale,  integrato  da  motivi
aggiunti, avente ad oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato e  conseguente;  RICORSO  PER  MOTIVI  AGGIUNTI
avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 155
del 14 giugno 2023 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano
di  rientro  dai  disavanzi  del  settore  sanitario  della   Regione
Calabria, avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018,
ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L.  78/2015"  e  relativo
Allegato  1  (prospetti  di  riparto  payback  anni  2015  -   2018),
pubblicati sul BURC n.  131  del  14  giugno  2023;  e)  Decreto  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle  Finanze  del  6  luglio  2022,  recante  «Certificazione   del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  216
del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della  Salute  del  6
ottobre 2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 251  del  26  ottobre  2022;  g)  nonche'  per
l'annullamento  di  ogni  atto  comunque  connesso,   preordinato   e
conseguente. Per  i  motivi  esposti  in  fatto  ed  in  diritto,  la
ricorrente, con la piu' ampia  riserva  di  ulteriormente  dedurre  e
produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio,
Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa  e  contraria  istanza,
eccezione e deduzione ed  aver  emesso  ogni  opportuna  pronuncia  e
declaratoria,   di   voler:   1.   in   via   preliminare,   disporre
l'abbreviazione dei termini di cui agli artt.  71,  comma  5,  e  73,
comma 1, c.p.a. della meta', ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  Costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in  riferimento  alle  seguenti
norme della Costituzione: art. 3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di
tutti i cittadini davanti  alla  legge  e  che  tutela  il  legittimo
affida-mento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici; art.
24,  che  garantisce  a  tutti  il   diritto   di   ottenere   tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre
in  via  pregiudiziale,  disporre  la  trasmissione  degli  atti  del
presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle  questioni  di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il
legittimo  affidamento  nella  certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere espropriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi  integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a  rimborsare  alla  ricorrente  il  contributo
unificato versato  per  proporre  il  presente  ricorso.  Per  quanto
riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo  Fisher  Diagnostics
S.p.A. il 14/9/2023: Nel  ricorso  principale,  integrato  da  motivi
aggiunti, avente ad oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Decreto del Ministero della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze   del   6   luglio   2022,   recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della
Salute del 6  ottobre  2022,  recante  «Adozione  delle  linee  guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in  te-ma  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018»,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  251  del  26
ottobre 2022; c) nonche' per l'annullamento  di  ogni  atto  comunque
connesso, preordinato  e  conseguente;  SECONDO  RICORSO  PER  MOTIVI
AGGIUNTI avente ad  oggetto  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  d)
Decreto n. 10686/2023  del  15/06/2023,  adottato  dal  Direttore  di
Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative  della  Provincia
Autonoma di Bolzano, avente  ad  oggetto  "Importo  del  payback  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  del
Decreto del Ministero della salute 6  ottobre  2022"  e  il  relativo
Allegato 1 (individuazione del fatturato annuo per singolo  fornitore
di dispositivi medici, anni 2015 - 2018); e)  Decreto  del  Ministero
della Salute di concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze del 6 luglio 2022, recante  «Certificazione  del  superamento
del tetto di spesa dei  dispositivi  medici  a  livello  nazionale  e
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15  settembre
2022; f) Decreto del Ministero  della  Salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonche' per l'annullamento di
ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per i  motivi
esposti in fatto ed in diritto, la  ricorrente,  con  la  piu'  ampia
riserva di ulteriormente dedurre  e  produrre,  CHIEDE  al  Tribunale
Amministrativo Regionale per  il  Lazio,  Sede  di  Roma,  dopo  aver
respinto ogni diversa e contraria istanza, eccezione e  deduzione  ed
aver emesso ogni opportuna pronuncia e declaratoria, di voler: 1.  in
via preliminare, disporre l'abbreviazione dei  termini  di  cui  agli
artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta', ai sensi e  per
gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.;N. 13858/2022  REG.RIC.  2.  in
via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti  del  presente
procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.  23  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame  delle  questioni   di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
8 del decreto legge n. 34/2023, convertito  con  modificazioni  dalla
legge  n.  56/2023,  in  riferimento  alle   seguenti   norme   della
Costituzione:  art.  3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di  tutti  i
cittadini davanti alla legge e che tutela  il  legittimo  affidamento
nella certezza e stabilita' dei  rapporti  giuridici;  art.  24,  che
garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale  per
i  propri  diritti  e  legittimi  interessi;   3.   sempre   in   via
pregiudiziale, disporre  la  trasmissione  degli  atti  del  presente
procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.  23  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame  delle  questioni   di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del decreto  legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il
legittimo  affidamento  nella  certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere espropriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri  di  progressivita';  4.
sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione  Europea  la  questione   di   legittimita'   comunitaria
dell'art. 9-ter del decreto  legge  n.  78/2015,  come  modificato  e
integrato  dall'art.  18  del  decreto   legge   n.   115/2022,   per
incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della  CEDU,
con l'art.  17  della  Carta  sui  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque,
dichiarare  illegittimi,  anche  in  via  derivata,  i  provvedimenti
impugnati ed ogni altro  atto  ad  essi  preordinato,  conseguente  o
connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e  per  tutte  le
ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi  integralmente
trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la
migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente  a
pagare le spese  e  i  compensi  professionali  del  giudizio,  oltre
accessori di legge, e a  rimborsare  alla  ricorrente  il  contributo
unificato versato per proporre il presente ricorso. Visti il ricorso,
i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli  atti  della
causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero  della
Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  e  di  Regione  Piemonte  e  di  Regione
Autonoma Valle D'Aosta e  di  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  e  di
Regione Veneto e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e  di
Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei Ministri  Conferenza
Stato Regioni ed Unificata e di Regione Fvg; Relatore nella camera di
consiglio del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli
e uditi per le  parti  i  difensori  come  specificato  nel  verbale;
Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 17553 del  24.11.2023,  il
presente giudizio e' stato sospeso ed e'  stata  rimessa  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
9-ter  del  d.l.  19  giugno  2015,  n.  78,  disponendosi   la   sua
notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente  del
Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il
Tribunale  ha  disposto  l'integrazione   del   contraddittorio   nei
confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate
- da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR,  diverse  dalle
Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che  hanno  acquisito
dispositivi medici  negli  anni  di  riferimento  e  conseguentemente
trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali  e'
stato  calcolato  l'importo  del  pay  back  di  cui  trattasi  -  e,
dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come
tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui
sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando  il
ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,  mediante
la pubblicazione sul  sito  web  istituzionale  del  Ministero  della
salute nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso  atto
della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale  del
27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di  cui
all'ordinanza di rimessione di cui sopra;  Considerato  che:-  l'art.
23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorita'
giurisdizionale ordina che a cura della  Cancelleria  l'ordinanza  di
trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  sia  notificata,
quando non se ne sia data lettura  nel  pubblico  dibattimento,  alle
parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento  sia
obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od  al
Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione  una
legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di  una  Regione.
L'ordinanza viene comunicata  dal  cancelliere  anche  ai  Presidenti
delle due  Camere  del  Parlamento  o  al  Presidente  del  Consiglio
regionale interessato";- al riguardo  la  Corte  Costituzionale,  con
l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa»,
a ciascuna  delle  quali  deve  essere  effettuata  la  notificazione
dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il  giudizio
principale, anche se in esso siano rimasti  contumaci  (ordinanza  n.
104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87
del 1953  -  secondo  cui  l'autorita'  giudiziaria  che  solleva  la
questione incidentale deve ordinare la  notificazione  dell'ordinanza
«alle parti in causa» - e' norma speciale del processo costituzionale
incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo  nel
quale la  questione  puo'  essere  sollevata  e  collega  l'onere  di
notificazione alla sola circostanza che,  in  relazione  al  tipo  di
processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare  parte;
che, in  conseguenza,  non  ha  alcun  rilievo  che  (...)  la  parte
appellata del giudizio a quo non  sia  costituita  e  non  sia  stata
dichiarata   ancora   contumace";-    pertanto,    per    consolidata
giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la
questione incidentale di legittimita' costituzionale va notificata  a
tutti  i  controinteressati,  ancorche'  non  costituiti;   Ritenuto,
pertanto, che:-  la  citata  ordinanza  di  rimessione  debba  essere
notificata a tutte  le  parti  in  causa,  ivi  comprese  quelle  non
costituite in giudizio, da intendersi come  tutte  le  parti  di  cui
all'ordinanza  di  integrazione  del  contradditorio   con   pubblici
proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica  dell'ordinanza  di
rimessione, debba essere disposta la  notificazione  della  stessa  a
tutti i controinteressati  di  cui  sopra;-  la  notificazione  della
predetta  ordinanza  ai  controinteressati  indicati   debba   essere
effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150  c.p.c.,  in
considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto
disposto   ai   fini    dell'integrazione    del    contraddittorio;-
conseguentemente, per la  notifica  dell'ordinanza  di  cui  trattasi
debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici
proclami;- quanto alle  specifiche  modalita',  la  Segreteria  della
Sezione debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta  Ufficiale
di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza
di rimessione della questione di  legittimita'  costituzionale  (come
indicato  dalla   comunicazione   della   Cancelleria   della   Corte
Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria  della  Sezione  debba
trasmettere alla Corte Costituzionale,  unitamente  all'ordinanza  di
rimessione,  la  presente  ordinanza  e  l'attestazione  di  avvenuta
notificazione per pubblici proclami, entro il termine  di  90  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi  dell'art.  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Terza
Quater):-  ordina  la  notificazione  dell'ordinanza  n.  17553   del
24.11.2024 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria  della
Sezione, per pubblici proclami, ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  a
tutti  i  controinteressati  mediante   inserzione   nella   Gazzetta
Ufficiale;- onera la Segreteria della  Sezione  di  questo  Tribunale
dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro  il  termine  di  90
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre
a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla
Corte Costituzionale di copia della  presente  ordinanza,  unitamente
all'ordinanza  n.  17553/2023,  e   dell'attestazione   di   avvenuta
notificazione per pubblici proclami,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria  della
Sezione la presente  ordinanza  sia  notificata  al  Ministero  della
Salute, alla parte ricorrente  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
30 gennaio 2024  con  l'intervento  dei  magistrati:  Maria  Cristina
Quiligotti,  Presidente  Roberto   Vitanza,   Consigliere   Francesca
Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore 
  L'ESTENSORE  IL  PRESIDENTE  Francesca  Ferrazzoli  Maria  Cristina
Quiligotti IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1982
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