TAR LAZIO - ROMA
Sede: via Flaminia n. 189 - Roma
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(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
      N. 17547/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13465/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 13465 del  2022,  integrato
da motivi aggiunti, proposto da  Hollister  S.p.A.,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Giovanni Mania, Francesca Romana Correnti, Stefano  Fernando
Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo,  Conferenza
Permanente per i Rapporti Tra Lo  Stato  Le  Regioni  e  Le  Province
Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
Conferenza  Stato  Regioni  ed  Unificata,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
Affari Regionali - Conferenza Permanente Stato, Regioni  e  Province,
Regione  Basilicata,  Regione  Calabria,  Regione  Campania,  Regione
Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia,  Regione  Molise,  Regione
Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia,  Regione  Umbria,  Regione
Valle D'Aosta,  Provincia  Autonoma  di  Trento,  non  costituiti  in
giudizio;   Regione   Emilia   Romagna,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri di Giustizia; Regione Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio
Cristiano Bosin in Roma,  viale  Milizie  34;  Regione  Piemonte,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano,  Alessandra  Rava,
Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio  digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
Eugenia Salsotto in Torino, corso  Regina  Margherita,  174;  Regione
Toscana,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Nicola Gentini, con
domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di  Giustizia;  Regione
Veneto,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara  Drago,
Luisa  Londei,  Tito  Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco  Zanlucchi,
Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
Andrea Manzi in Roma, via Alberico  II,  33;  Provincia  Autonoma  di
Bolzano,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso  dagli  avvocati  Laura  Fadanelli,  Alexandra
Roilo, Jutta Segna, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento  di  ad  adiuvandum:
Confindustria   Dispositivi   Medici,   in   persona    del    legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Diego Vaiano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio   in   Roma,
Lungotevere Marzio 3;  per  l'annullamento  Per  quanto  riguarda  il
ricorso introduttivo:- del Decreto del  Ministero  della  Salute,  di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato  il
6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022,  recante
la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018" e altro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da
Hollister S.p.A. il 12/12/2022:- della determinazione n. 1356,  prot.
26987  del  28.11.2022,  del   Direttore   generale   della   sanita'
dell'Assessorato regionale dell'igiene e  sanita'  e  dell'assistenza
sociale della Regione Sardegna, recante "Articolo 9 ter del  D.L.  19
giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli  oneri
di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici
a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  2015
n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.
6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie
generale n.  216";-  della  relativa  comunicazione  del  29.11.2022,
recante "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto  2015,  n.
125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del  comma
8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  15  settembre  2022,  serie  generale  n.   216.
Modalita' di  pagamento."  Per  quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti
presentati da Hollister S.p.A. il 19/12/2022:-  della  determinazione
n. 24300 del12 dicembre 2022, della  Direzione  Generale  Cura  della
Persona, Salute e  Welfare  della  Regione  Emilia  Romagna,  recante
"individuazione delle aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  e
delle relative quote di ripiano dovute dalle  medesime  alla  regione
Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  ai
sensi del comma 9-bis dell'art.  9-ter  del  decretolegge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n.  125";  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Emilia-Romagna; Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati  da
Hollister S.p.A. il 27/12/2022:- della determinazione n. DPF/121  del
13 dicembre 2022, del Dipartimento  Sanita'  della  Regione  Abruzzo,
recante "D.M. 6 Luglio 2022 "Certificazione del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018"  -  Adempimenti   attuativi";
pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022  della
Regione Abruzzo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da
Hollister S.p.A. il 29/12/2022:- della determinazione n.  10  del  12
dicembre 2022, della  Direttore  del  Dipartimento  Promozione  della
Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto "Articolo 9 ter  del
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i..  Attribuzione
degli oneri di  riparto  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9  ter
D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal  D.M.  del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
15 settembre 2022,  serie  generale  n.  216.;  pubblicata  sul  sito
istituzionale della Regione Puglia;-  degli  allegati  alla  predetta
determinazione, in particolare dell'allegato A  "ripiano  sfondamento
tetto   del   4,4%   spesa   per   dispositivi   medici    annualita'
2015,2016,2017,2018" e dell'allegato B; Per quanto riguarda i  motivi
aggiunti  presentati  da  Hollister  S.p.A.  il  30/12/2022:-   della
determinazione dirigenziale n.  2426  del  14  dicembre  2022,  della
direzione  Sanita'  e  Welfare  della   Regione   Piemonte,   recante
"Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici
soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai
sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L.  78/2015,  convertito
in L. 125/2015",  pubblicata  nel  Supplemento  Ordinario  n.  3  del
Bollettino Ufficiale  n.  50  del  15  dicembre  2022  della  Regione
Piemonte;- ove necessario, la comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge
regionale 14/2014 in merito  all'adozione  della  Determinazione  del
Direttore della Direzione Sanita' e  Welfare  relativa  agli  elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici  soggetti  al  ripiano
per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo
9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6  luglio  2022  e  del
D.M.  6  ottobre  2022,  pubblicata  dalla   Regione   Piemonte   nel
Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale  n.  47  del  24
novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati  da
Hollister S.p.A. il 4/1/2023:- del Decreto n. 24681 del  14  dicembre
2022, della Direzione  Sanita',  Welfare  e  Coesione  Sociale  della
Regione Toscana, recante "approvazione degli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggette  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9  ter,  comma  9
bis del D.L. 78/2015" pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Toscana.- dei cinque allegati al predetto Decreto relativi  a  Elenco
importi dovuti per l'anno 2015,  Elenco  importi  dovuti  per  l'anno
2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017,  Elenco  importi  dovuti
per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018;- della  relativa
comunicazione di avvio del procedimento, datata  8  novembre  2022  e
pervenuta il 14 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi  aggiunti
presentati  da  Hollister  S.p.A.   il   9/1/2023:-del   Decreto   n.
29985/GRFVG del 14 dicembre 2022  della  direzione  centrale  salute,
politiche sociali e disabilita' della Regione Friuli Venezia  Giulia,
recante  "Decreto  del  Ministero  della   Salute   6   luglio   2022
(Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15  settembre
2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute,
politiche sociali e  disabilita'  con  il  quale  sono  definiti  gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'articolo 9 ter comma 9 bis del  d.l.  78/2015",  pubblicato  nel
sito  istituzionale  della  Regione  Friuli   Venezia   Giulia;   ove
necessario, la Nota  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  del  14
novembre 2022,  pubblicata  nel  sito  istituzionale  della  Regione,
contenente la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  -  giusta
articoli 7 e 8 della legge  241/1990  novellata  e  dell'articolo  14
della legge regionale 7/2000 novellata - finalizzato all'adozione del
decreto  del  Direttore  Centrale   salute,   politiche   sociali   e
disabilita' con il quale sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter  comma
9 bis del d.l. 78/2015  ;  Per  quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti
presentati da Hollister S.p.A. il 9/1/2023: del Decreto n. 52 del  14
dicembre  2022  del  Direttore  del  dipartimento   salute,   recante
"Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto  2015,  n.  125  e
s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del  tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi  del  comma  8
dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  15  settembre  2022,  serie  generale  n.  216",
pubblicato  nel  sito  istituzionale  della   Regione   Marche;   ove
necessario, della comunicazione del 14 novembre  2022  di  avvio  del
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge  241/1990  avente
ad oggetto l'adozione del  decreto  del  Direttore  del  Dipartimento
Salute  con  il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle   aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9 bis del d.l.  78/2015,  pubblicata  nel  sito  istituzionale  della
Regione Marche; Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati  da
Hollister S.p.A. il 11/1/2023:- del Decreto  del  Direttore  Generale
dell'Area Sanita' e Sociale della  Regione  Veneto,  n.  172  del  13
dicembre 2022, avente ad oggetto "Articolo  9-ter,  comma  9bis,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto  2015,  n.  125.  Ripartizione  tra  le  aziende
fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal
superamento del tetto di spesa per dispositivi medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del  Ministero  della
Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del
6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2022,
serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute  6  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre  2022,  n.  251.
Definizione  dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici soggette a ripiano e  dei  relativi  importi"  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale n.  151  del  14  dicembre  2022  della  Regione
Veneto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.A. il 11/1/2023:- del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del
Dipartimento  alla  Salute,  Banda  larga  e   Cooperative,   recante
"Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto  del  Ministero
della Salute 6 ottobre 2022", pubblicato nel sito istituzionale della
Provincia Autonoma di Bolzano;- ove necessario,  della  comunicazione
di avvio del procedimento ai sensi degli artt.  7  e  8  della  legge
241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad
oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con  il
quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende   fornitrici   di
dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni  2015,
2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis  del  d.l.
78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma
di Bolzano. Per quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da
Hollister S.p.A. il 13/1/2023:- del Decreto  del  Direttore  Generale
del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione  Liguria,  n.
7967 del 14 dicembre 2022 "Ripiano per il superamento  del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017  e  2018.
Individuazione delle aziende fornitrici e  dei  relativi  importi  di
ripiano"  pubblicato  in  data  19  dicembre   2022   nella   sezione
amministrazione trasparente  del  sito  istituzionale  della  Regione
Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28
dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati  da
Hollister S.p.A. il 17/1/2023:- Determinazione Direttoriale n.  13106
del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo 9 ter  del  D.L.  19
giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli  oneri
di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici
a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  2015
n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.
6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  serie
generale n. 216", pubblicato sul sito istituzionale della Regione  in
data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
n. 66 del 16 dicembre 2022; Per quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti
presentati da Hollister S.p.A. il 18/1/2023:- del  decreto  n.  18311
del 14  dicembre  2022  adottato  dalla  Direzione  Generale  Welfare
recante "Superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno  n.78
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge  6
agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del ministero della  salute  di
concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 15  settembre  2022,  serie
generale  n.  216"  e  relativi   allegati,   pubblicati   nel   sito
istituzionale della Regione Lombardia; Per quanto riguarda  i  motivi
aggiunti  presentati  da  Hollister  S.p.A.  il   27/1/2023:-   della
determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento  Salute
e  Politiche  Sociali  della  Provincia  Autonoma  di   Trento,   del
14.12.22-13812 - avente ad  oggetto  "Definizione  dell'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi
da queste dovuti per il ripiano del superamento del  tetto  di  spesa
dei dispositivi medici della Provincia autonoma  di  Trento  per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis  dell'articolo
9 ter del decreto legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e  successivamente
modificato al comma 8 dall'articolo 1,  comma  557,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145",  pubblicata  sul  sito  Istituzionale  della
Provincia Autonoma di  Trento;-  ove  necessario,  della  nota  della
Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504  del  10  novembre  2022
contenente  "comunicazione  ai  sensi  dell'art.   25   della   legge
provinciale sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992,  n.
23) e degli artt. 7 e 8 della  l.  n.  241  del  1990  di  avvio  del
procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa  per  i
dispositivi medici per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018  di  cui
all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015"; Per  quanto
riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da  Hollister  S.p.A.   il
27/1/2023:- del Decreto Assessoriale n. 1247  del  13  dicembre  2022
recante "Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni
2015,  2016,  2017  e  2018"  e   allegati,   pubblicati   nel   sito
istituzionale della Regione Sicilia; Per  quanto  riguarda  i  motivi
aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il  30/1/2023:-  del  Decreto
del Commissario ad acta della Regione Molise, n. 40 del  15  dicembre
2022, avente ad oggetto "ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018,
in attuazione dell'articolo 9 ter del  dl  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  come
modificato al comma 8 dall'articolo 1,  comma  557,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti", pubblicato nell'Albo  Pretorio
della  Regione  Molise  in  data  15  dicembre  2022;-  dell'allegato
documento istruttorio "Ripiano dispositivi medici anni 2015  -  2018,
in attuazione dell'articolo 9 ter del  DL  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30
dicembre 2018,  n.  145";  Per  quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti
presentati da Hollister S.p.A. il 20/2/2023:- della determinazione n.
1 dell'8 febbraio 2023  del  Direttore  del  Dipartimento  Promozione
della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia  avente  ad
oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto  2015,  n.
125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del  comma
8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i.,
dal D.M. del Ministero della Salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. -  Presa
d'atto degli aggiornamenti  aziendali  e  ricalcolo  degli  oneri  di
riparto" e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della  Regione
Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici  interessate;  Per
quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister  S.p.A.  il
3/5/2023: -  del  Decreto  n.  24681  del  14  dicembre  2022,  della
Direzione Sanita', Welfare e Coesione Sociale della Regione  Toscana,
recante "approvazione  degli  elenchi  delle  aziende  fornitrici  di
dispositivi medici  soggette  al  ripiano  per  ciascuno  degli  anni
2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del  D.L.
78/2015" pubblicata sul sito istituzionale  della  Regione  Toscana.-
dei cinque allegati al predetto Decreto  relativi  a  Elenco  importi
dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco
importi dovuti per l'anno 2017,  Elenco  importi  dovuti  per  l'anno
2018,   Riepilogo   importi   dovuti   2015-2018;-   della   relativa
comunicazione di avvio del procedimento, datata  8  novembre  2022  e
pervenuta il 14 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi  aggiunti
presentati da Hollister S.p.A. il 31/5/2023:- della Determinazione n.
202300207  del  30  marzo  2023  della  Regione  Basilicata,  recante
"Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici  di  dispositivi
medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni  2015  -  2018  ai
sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015"  pubblicata
nel sito istituzionale della  Regione  Basilicata,  e  allegati;  Per
quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister  S.p.A.  il
11/9/2023:- della DCA n. 155 del 14/06/2023 della  Regione  Calabria,
recante  "Approvazione  dell'elenco  delle  aziende   fornitrici   di
dispositivi medici soggette al ripiano  per  l'anno  2018,  ai  sensi
dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015", pubblicato  sul  BURC
n. 131 del 14 giugno 2023, e allegati; Per quanto riguarda  i  motivi
aggiunti  presentati  da  Hollister  S.p.A.  il   11/9/2023:-   della
Deliberazione n. 444 del 28/07/2023 della Regione Basilicata, recante
"DGR  207/2023  Approvazione  e  Aggiornamento  degli  elenchi  delle
Aziende fornitrici di dispositivi medici,  soggette  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma  9
bis del DL n.78/2015  e  del  DL  30  marzo  2023,n.34,convertito  in
L.56/2023"  e  allegati;  Per  quanto  riguarda  i  motivi   aggiunti
presentati da Hollister S.p.A. il 12/9/2023:- del Decreto n. 741  del
21  luglio  2023  della  Assessorato  della  Salute   della   Regione
Siciliana, recante "Aggiornamento individuazione  quota  payback  dei
dispositivi medici per gli anni  2015,  2016,  2017  e  2018"  e  dei
relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione in
data 24 luglio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti  presentati  da
Hollister S.p.A. il 12/9/2023:- del  decreto  n.  10686/2023  del  15
giugno 2023 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante "Importo del
pay back per dispositivi medici per gli anni 2010, 2016, 2017 e  2018
ai sensi del Decreto del Ministero della Salute  6  ottobre  2022"  e
relativi allegati; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e  i  relativi
allegati; Visti tutti  gli  atti  della  causa;  Visti  gli  atti  di
costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e
di Ministero della  Salute  e  di  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze e di Regione Abruzzo e di Regione Emilia Romagna e di Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e  di  Regione  Marche  e  di  Regione
Piemonte e di Regione Toscana e di  Regione  Veneto  e  di  Provincia
Autonoma di Bolzano e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra  Lo
Stato Le Regioni e Le Province Autonome di  Trento  e  Bolzano  e  di
Presidenza del Consiglio dei Ministri  Conferenza  Stato  Regioni  ed
Unificata; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre  2023
la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
  1.  I  fatti  di  causa.  La  ricorrente,  azienda  fornitrice   di
dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in  poi
solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe,  con  cui
sono  stati  stabiliti  i  tetti  di  spesa  a  livello  nazionale  e
regionale,  per  le  annualita'   2015-2018,   per   l'acquisto   dei
dispositivi medici ed e' stato previsto che  l'eventuale  superamento
del tetto di spesa regionale e' a carico delle aziende fornitrici  di
dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i
provvedimenti  regionali  con  i  quali,  sono   stati   adottati   i
provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno  2015,  n.
78, per procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a
carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha  dedotto,  oltre  a
plurime censure in via diretta, anche vari profili di  illegittimita'
costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma  1,  lett.  c),  del
d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza  dal  primo  gennaio
2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei  dispositivi
medici avrebbe  dovuto  essere  fissata  entro  un  tetto  a  livello
nazionale e un tetto a livello di ogni  singola  Regione.  Il  valore
assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto  dei  dispositivi
medici, a livello nazionale e per ciascuna  Regione,  avrebbe  dovuto
essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le  Regioni  avrebbero
dovuto  monitorare  l'andamento  della   spesa   per   acquisto   dei
dispositivi  medici:  l'eventuale  superamento  del  predetto  valore
sarebbe  stato  recuperato  interamente  a   carico   della   Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del  2015  ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   "9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n.
115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter  di  cui,  il
comma 9bis,  per  il  quale  "In  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'ultimo  periodo  del  comma  9   e   limitatamente   al   ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  di
cui al comma 8, le regioni e le  province  autonome  definiscono  con
proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Il Ministero della Salute, con  decreto  del  6  luglio
2022, ha individuato i criteri di  definizione  del  tetto  di  spesa
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno
dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4%  del
fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con  decreto  del  6
ottobre 2022, il Ministero della salute,  a  seguito  dell'intesa  in
sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee  propedeutiche
per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi
importi   nei   confronti   delle   singole    aziende    fornitrici.
L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione
e' stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare
i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more
della delibazione della questione di costituzionalita'. 
  2. - La  rilevanza  della  questione.  E'  opinione  del  Tribunale
Amministrativo Regionale  che  sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter
del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e  117
Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle Regioni. 
  3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
  3.1. La  Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
Cost.  in  quanto  la  ratio  della  disposizione  "e'  espressamente
individuata  nella  finalita'  di   favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate"  con  la   conseguenza   che   "la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione". Nel caso  in  esame,  invece,  il  legislatore  non  ha
individuato alcuna finalita' precisa che  legittima  la  disposizione
impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre,
diversamente  da  quanto  avviene  per  il  pay  back   farmaceutico,
l'acquisto dei dispositivi medici  -  il  cui  fabbisogno,  e  quindi
l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale da parte
dell'amministrazione - avviene  all'esito  di  gare  pubbliche  e  il
prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi
partecipano. 
  3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del  contrasto  della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost.,  ritenendosi
che sia stato delineato un sistema nel suo  complesso  irragionevole,
in   quanto   comprime   l'attivita'    imprenditoriale    attraverso
prescrizioni  eccessive,  non  considerando  che  le  imprese   hanno
partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio  di  sostenibilita'
dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine  di
assicurare la serieta' dell'offerta, devono risultare sostenibili  in
termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per  come
delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le  Regioni,
nonostante vi sia la  fissazione  di  un  tetto  di  spesa  regionale
predeterminato  sulla  base  di  criteri  indicati  dal  legislatore,
possono acquistare i dispositivi medici anche superando  il  predetto
tetto di spesa;- le aziende fornitrici  dei  dispositivi  medici  non
partecipano alla determinazione del predetto tetto  di  spesa  e  non
possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di  questo
da parte delle Regioni;- il  fabbisogno  dei  dispositivi  medici  e'
stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura  concorrenziale;-
le  aziende  fornitrici  sono  chiamate  a  ripianare  pro  quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato  fissato  a  distanza  di  anni;-  le
aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in  sede  di
gara in base ai costi di produzione e al  margine  di  utile  atteso,
senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto
ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione  della
normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la
garanzia che permanga  un  minimo  ragionevole  margine  di  utile  e
addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per
determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento  al  fatturato  e
non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore  ha  fissato
il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisito  dei  dispositivi
medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,  solo  con
il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il  periodo
di riferimento era oramai  interamente  decorso.  Le  Regioni  hanno,
quindi, acquistato i dispositivi  medici  in  questione  senza  poter
avere come riferimento  un  tetto  di  spesa  regionale  predefinito,
mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno  partecipato
alle  gare  indette  dalle  amministrazioni  regionali  senza   poter
prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro  richiesto  in
conseguenza del pay back  e  senza  poter  formulare  in  alcun  modo
un'offerta economica che  tenesse  conto  degli  effettivi  costi  da
sostenere con  riferimento  a  ogni  singola  fornitura.  Tutto  cio'
determina  un  ingiustificato  sacrificio  dell'iniziativa  economica
privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima  solo  se  il
bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata  e
la  salvaguardia  dell'utilita'  sociale  risponde  ai  principi   di
ragionevolezza e proporzionalita' e  non  e'  perseguita  con  misure
incongrue.  E'  stato  infatti  precisato  che  "gli  interventi  del
legislatore, pur potendo  incidere  sull'organizzazione  dell'impresa
privata, non possono perseguire l'utilita' sociale  con  prescrizioni
eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali  in  grado
cosi'  elevato  da  indurre  sostanzialmente  la   funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative»  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue" (sentenza Corte  Cost.
n. 113 del 2022). 
  3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi  appaiono,  inoltre,
violare anche gli art. 3 e  117,  comma  1,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la  previsione  dei
tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota
complessiva di  ripiano  posta  a  carico  delle  aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto  utile.  L'art.
9- ter non ha consentito alle aziende fornitrici  di  individuare  in
modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro  richiesta  in
concreto in sede di gara, in quanto non solo non e' stato previamente
determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono  state  indicate
puntualmente   neanche   le   modalita'   di   calcolo   di   questo,
determinandosi   di   conseguenza   un'incertezza   del    sinallagma
contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia  dell'Unione
Europea afferma costantemente che il  principio  della  certezza  del
diritto esige che una  normativa  che  possa  comportare  conseguenze
svantaggiose per i  privati  sia  chiara  e  precisa  e  che  la  sua
applicazione sia  prevedibile  per  gli  amministrati  (Corte,  Terza
sezione,  del  12  dicembre  2013,  Test  Claimants  in  the  Franked
Investment Income Group Litigation, in  C-  362/12  e  Corte,  Grande
Sezione, del 7  giugno  2005,  Vereniging  voor  Energie,  Milieu  en
Waterin, in C-17/03, ma  anche  Corte,  Terza  Sezione,  sentenza  10
settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG,  in  C-201/08).  E'  poi  da
rilevare,  che  il  comma  8  dell'art.  9-ter,  nella  sua  versione
originaria, vigente sino al 31  dicembre  2018,  disponeva  che  "Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento". Tuttavia, tale disposizione e'  rimasta  lettera  morta
atteso che sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui
tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma
9-bis per il quale "In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'ultimo
periodo  del  comma  9  e  limitatamente  al  ripiano  dell'eventuale
superamento del tetto di spesa regionale per  gli  anni  2015,  2016,
2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al
comma 8, le regioni e le province autonome  definiscono  con  proprio
provvedimento,  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta
a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018,  appare  violativa  dei  profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 3.4. La norma in esame appare  altresi'  in  contrasto  con  i
parametri costituzionali di cui all'articolo  23  Cost.  Il  prelievo
economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici puo' essere
inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge
senza la volonta' della persona  destinataria,  di  cui  all'art.  23
Cost., non avendo invece natura tributaria. La  destinazione  difatti
resta quella sanitaria atteso  che  garantisce  il  mantenimento  dei
prelievi economici -disposti  anche  attraverso  la  compensazione  -
all'interno del SSR (cfr. il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78
del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del
2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario  2022...").
Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza
della previsione a livello legislativo  di  "specifici  e  vincolanti
criteri  direttivi,  idonei  ad   indirizzare   la   discrezionalita'
amministrativa nella fase di  attuazione  della  normativa  primaria"
(sentenza Corte cost. n. 83  del  2015).  In  particolare,  rimangono
indeterminati  i  criteri  per   la   fissazione   da   parte   delle
Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del  tutto
assenti criteri idonei a considerare la molteplicita' e la diversita'
dei dispositivi medici da ricomprendere  nel  calcolo  dell'ammontare
complessivo della spesa  rilevante  ai  fini  del  pay  back  di  cui
trattasi e conseguentemente della diversa tipologia  dei  destinatari
dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da
seguire per la fissazione del tetto regionale e' ancora piu' evidente
ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici e'  vastissimo
e ricomprende beni tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. Di tale diversita' il legislatore non  si  e',  tuttavia,
curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del  tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. La  giurisprudenza  costituzionale
ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta  puo'  ritenersi
costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne  stabilisce
compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al  potere
esecutivo, purche', in questo caso, indichi  i  criteri  e  i  limiti
idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta
nell'art. 23 Cost.,  infatti,  essendo  stabilita  a  garanzia  della
liberta' e proprieta' individuale, esige che la  stessa  disposizione
legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri  limitativi
della discrezionalita' del potere esecutivo (in  tal  senso  sentenza
Corte Cost. n. 70 del 1960). E cio', come si e' visto,  nel  caso  in
esame non e' invece avvenuto. Deve poi  rilevarsi  che  la  norma  in
questione dovrebbe trovare la sua ratio nella corresponsabilizzazione
delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture  agli
enti  del  SSN  attraverso  la  loro  compartecipazione  agli   oneri
derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia,  la
norma  in  questione  per  determinare  l'ammontare  del  ripiano  fa
riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo
modo  l'intero  reddito   dell'impresa,   mancando   del   tutto   la
predisposizione  di   un   meccanismo   che   consenta   di   tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la
stessa previsione in quanto operante a regime e  pertanto  senza  che
alcun limite temporale sia stato posto al  sistema  di  contribuzione
cosi' introdotto si pone  in  contrasto  con  la  previsione  di  cui
all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza  della  Corte
Cost. e' costante nel giustificare temporanei  interventi  impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati,  in  circostanze  eccezionali.
Invece la norma censurata non  e'  contenuta  in  un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 4.  Conclusioni.  Il  presente  giudizio  va  quindi
sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n.  87  del
1953, degli atti alla Corte costituzionale,  affinche'  decida  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  che,  con  la   presente
ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli
adempimenti  di  notificazione  e  di  comunicazione  della  presente
ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo. 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno  2015,
n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.  Dispone  la
sospensione del presente giudizio sino alla definizione del  giudizio
incidentale sulla questione di legittimita'  costituzionale.  Dispone
altresi'   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
costituzionale. Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata,  a
cura della  Segreteria,  alle  parti  del  presente  giudizio  ed  al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresi' alla Segreteria
di comunicare la presente ordinanza al Presidente  della  Camera  dei
Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.  Cosi'  deciso
in Roma nella camera di consiglio del  giorno  24  ottobre  2023  con
l'intervento dei magistrati: Maria  Cristina  Quiligotti,  Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere Silvia Piemonte, Referendario, Estensore 
  L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Silvia Piemonte Maria Cristina Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1990
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