CORTE DI APPELLO DI MILANO

(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto  di  integrazione  del
         contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - R.G. 2545/2023 
 

  Con decreto di accoglimento n. cron.  498/2024  del  27/02/2024  il
Presidente della  Corte  di  Appello  di  Milano  ha  autorizzato  la
notifica  per  pubblici  proclami  dell'atto  di   integrazione   del
contraddittorio ex art.  331  c.p.c.  con  cui  l'appellante  Hansard
Europe  Designated  Activity  Company,  rappresentata  e  difesa   in
giudizio dagli Avv.ti Francesca Rolla (C.F. RLLFNC65H49F205F), Andrea
Atteritano   (C.F.   TTRNDR78D21H919G)   e   Silvia    Lolli    (C.F.
LLLSLV70T51A944C), con domicilio eletto  presso  il  loro  Studio  in
Milano, Via Santa Maria alla Porta 2, cita: 
  - i  soci  di  IFB  Italy  S.r.l.  (gia'  in  Liquidazione  e  oggi
cancellata) - avente ultima sede legale in Bergamo (BG), Via Casalino
13,  24121  (C.F.  e  P.  IVA  06565060966)  -   al   momento   della
cancellazione dal Registro delle Imprese iscritta il 16 agosto  2023,
ovvero gli eventuali aventi causa di questi all'esito dell'estinzione
di tali soci; 
  a comparire dinanzi alla  Corte  di  Appello  di  Milano,  Sez.  IV
Civile, Cons. Istr. Dott.ssa Vinicia Calendino,  all'udienza  dell'11
luglio  2024,  all'ora  di  rito,  con  invito  a   costituirsi   nel
procedimento R.G. n. 2545/2023, nei modi e nel termine di  almeno  20
giorni prima dell'udienza su indicata o di  quella  fissata  a  norma
dell'art. 349-bis, comma 2, c.p.c., nelle forme di cui  all'art.  343
c.p.c., e con l'espresso avvertimento che la  costituzione  oltre  il
suddetto termine implichera' le decadenze di cui agli artt. 38 e  167
c.p.c. nonche'  la  decadenza  dalla  facolta'  di  proporre  appello
incidentale ex art. 343 c.p.c. e quella di cui all'art.  346  c.p.c.,
che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria  in  tutti  i
giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione  per  i  casi  previsti
dall'art. 86 c.p.c. e da leggi speciali e che la parte, sussistendone
i presupposti di legge, puo' presentare istanza per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato e che, in mancanza di costituzione, si
procedera' in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire  accogliere
le seguenti conclusioni: "Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di  Appello,
disattesa  ogni  contraria   deduzione,   domanda   e   istanza,   in
accoglimento dell'appello proposto da Hansard,  in  via  preliminare,
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o  dell'esecuzione
della sentenza n. 381/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata  il  16
febbraio 2023 - e non notificata - all'esito del giudizio distinto al
n. R.G. 4263/2019,  ricorrendone  i  presupposti  di  legge;  in  via
principale, in accoglimento dell'appello proposto e  nei  limiti  dei
motivi  indicati  nel  presente  atto,  annullare  e/o  riformare  la
sentenza n.  381/2023  del  Tribunale  di  Monza,  pubblicata  il  16
febbraio 2023 all'esito del giudizio distinto al n. R.G. 4263/2019  e
non notificata, e, conseguentemente, rigettare le domande  avversarie
in accoglimento  delle  conclusioni  precisate  nel  primo  grado  di
giudizio". 
  Si  avvisa  altresi'  che  copia  dell'atto  di  integrazione   del
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. sara' depositato  presso  la  Casa
Comunale di Milano. 
  Milano, 5 marzo 2024 

                       avv. Andrea Atteritano 

 
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