Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione I signori Grigolato Claudio (GRG CLD 55E15 Z110U) e Grigolato Miriam (GRG MRM 59M66 Z110L) rappresentati e difesi, come da separata procura alle liti depositata nel fascicolo telematico, dall'Avv. Mauro Palma (PLMMRA56P17A459X). I ricorrenti sono proprietari per la quota di 60/70 di un terreno meglio identificato: Foglio 15 - particella 636 di are 09.20 R.D.E. 8,51 R.A.E. 5,23 - Confini: particella 1304, 1405, 643 e 642, salvo se altri. Il dante causa degli attori tal Fin Antonio ha coltivato il fondo nella sua interezza fin dal marzo 1974 possedendo, in buona fede, anche le quote di comproprieta' in modo pacifico, ininterrotto e palese mediante l'esecuzione delle attivita' di coltura, taglio dell'erba e delle piante raccolta dei frutti e di quanto si rendeva necessario per mantenere il fondo in buone condizioni. Gli attori, che hanno continuato nelle attivita' prima svolte dal Fin Antonio intendono ora unire il loro possesso a quello del dante causa ai sensi dell'art. 1146, 2 co c.c. Al Catasto il bene risulta intestato per 10/70 ancora al Fin Antonio dante causa degli attori ma la nota non e' corretta. Gli attori hanno eseguito le opportune ricerche per identificare i proprietari della quota di 10/70 che sarebbe cosi' suddivisa: 5/70 di proprieta' del Fin Giuseppe nato a Cornedo Vicentino il 11.04.1898; 5/70 Fin Maria nata a Cornedo Vicentino il 16.1.1909. Gli attori citano i signori sopra identificati nonche' loro eredi e/o aventi causa a comparire avanti al Tribunale di Vicenza, G.I. designando per l'udienza del 27/09/2024 ore 9. Si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio, mediante deposito in cancelleria di comparsa di risposta, nel termine di 70 giorni prima della fissata udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c. con avvertimento che in difetto di costituzione sara' dichiarata la loro contumacia ai sensi dell'art. 290 c.p.c. in relazione all'art. 171 c.p.c. e che in tal caso l'emananda sentenza sara' considerata come emessa in legittimo contradditorio e la costituzione fuori termine comportera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. Avvertono le parti convenute che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale ad eccezione di quelli previsti nell'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che ricorrendone i presupposti e' possibile presentare istanza per l'ammissione al patrocinio per spese dello stato. Si chiede che il Tribunale voglia dichiarare usucapito a favore degli attori i beni innanzi descritti, nelle quote di rispettiva proprieta', con ogni servitu' e pertinenza, con le trascrizioni e le volturazioni, e spese di causa rifuse in caso di opposizione. Montecchio Maggiore, 4/4/2024 avv. Mauro Palma TX24ABA4118