TRIBUNALE DI VICENZA

(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2024)

 
         Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione 
 

  I signori Grigolato Claudio  (GRG  CLD  55E15  Z110U)  e  Grigolato
Miriam (GRG MRM 59M66 Z110L) rappresentati e difesi, come da separata
procura alle liti  depositata  nel  fascicolo  telematico,  dall'Avv.
Mauro Palma (PLMMRA56P17A459X). 
  I ricorrenti sono proprietari per la quota di 60/70 di  un  terreno
meglio identificato: Foglio 15 - particella 636 di are  09.20  R.D.E.
8,51 R.A.E. 5,23 - Confini: particella 1304, 1405, 643 e  642,  salvo
se altri. 
  Il dante causa degli attori tal Fin Antonio ha coltivato  il  fondo
nella sua interezza fin dal marzo 1974  possedendo,  in  buona  fede,
anche le quote di comproprieta'  in  modo  pacifico,  ininterrotto  e
palese mediante  l'esecuzione  delle  attivita'  di  coltura,  taglio
dell'erba e delle piante raccolta dei frutti e di quanto  si  rendeva
necessario per mantenere il fondo in buone condizioni. 
  Gli attori, che hanno continuato nelle attivita' prima  svolte  dal
Fin Antonio intendono ora unire il loro possesso a quello  del  dante
causa ai sensi dell'art. 1146, 2 co c.c. 
  Al Catasto il bene  risulta  intestato  per  10/70  ancora  al  Fin
Antonio dante causa degli attori ma la nota non e' corretta. 
  Gli attori hanno eseguito le opportune ricerche per identificare  i
proprietari della quota di 10/70 che sarebbe cosi' suddivisa: 5/70 di
proprieta' del Fin Giuseppe nato a Cornedo Vicentino  il  11.04.1898;
5/70 Fin Maria nata a Cornedo Vicentino il 16.1.1909. 
  Gli attori citano i signori sopra identificati nonche'  loro  eredi
e/o aventi causa a comparire avanti al  Tribunale  di  Vicenza,  G.I.
designando per l'udienza del 27/09/2024 ore 9. 
  Si  invitano  i  convenuti  a  costituirsi  in  giudizio,  mediante
deposito in cancelleria di comparsa di risposta, nel  termine  di  70
giorni prima della  fissata  udienza  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 166 c.p.c. con avvertimento che in difetto di  costituzione
sara' dichiarata la loro contumacia ai sensi dell'art. 290 c.p.c.  in
relazione all'art. 171 c.p.c. e che in tal caso  l'emananda  sentenza
sara' considerata  come  emessa  in  legittimo  contradditorio  e  la
costituzione fuori termine comportera' le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c. 
  Avvertono  le  parti  convenute  che  la  difesa  tecnica  mediante
avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al  Tribunale  ad
eccezione di quelli previsti nell'art. 86 c.p.c. o da leggi  speciali
e che ricorrendone i presupposti e' possibile presentare istanza  per
l'ammissione al patrocinio per spese dello stato. Si  chiede  che  il
Tribunale voglia dichiarare usucapito a favore degli  attori  i  beni
innanzi descritti, nelle quote di  rispettiva  proprieta',  con  ogni
servitu' e pertinenza, con le trascrizioni e le volturazioni, e spese
di causa rifuse in caso di opposizione. 
  Montecchio Maggiore, 4/4/2024 

                          avv. Mauro Palma 

 
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