Estratto del Decreto MASE n. 55/1/2024 del 10.04.2024 di autorizzazione alla Societa' BSD012023 srl alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico "Stand-alone", denominato BESS da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), con potenza di circa 30 MW, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n.55 e s.m.i., e, in particolare, l'art.1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti[...] VISTA la nota acquisita al prot. n.1039 del 13 gennaio 2022 con cui il Proponente ha integrato l'istanza del 30 dicembre 2021 trasmettendo cronoprogramma delle attivita', secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 14 mesi; PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'Istanza del 30 dicembre 2021, il sistema di accumulo di energia elettrica verra' realizzato in un'area interessata da terreni ad uso agricolo di estensione pari a circa 0,4 ha in Provincia di Potenza, a circa 8 km a nord-est del centro abitato del Comune di Genzano di Lucania, a distanza di circa 500 metri dalla esistente stazione elettrica RTN a 380/150 kV di Terna, in particolare nella particella 283, foglio 18, avra' una potenza di 30 MW e sara' costituito dai seguenti elementi principali: - n.6 moduli batterie ciascuno da 5 MW, ospitati in container/shelter con dimensioni pari a circa 12,00 m x 2,50 m x 3,00 m; - n.24 inverter da 1.250 KW collocati all'interno di cabinati/shelter; - n.6 cabinati trasformatori in resina da circa 6 MVA ciascuno, collegati agli inverter; - n.1 locale adibito a sala controllo/quadri MT; - n.1 shelter per magazzino ricambi. PRESO ATTO altresi' che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sara' connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in cavidotto a 150 kV di lunghezza pari a 420 metri, collegato in antenna su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV denominata "Genzano", come da benestare tecnico di Terna n. 0118912 del 20 luglio 2023. CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiche', sulla base delle modifiche al Decreto Legge n.7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L.77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; VISTA la nota prot. n.1571 del 18 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: - ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.7 della Legge 7 agosto n.1990, n.241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 30 MW da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ); - ha indetto la conferenza di servizi in modalita' decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n.241/90 e s.m.i.; CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n.241/90 e s.m.i.[...]; VISTA la nota n.MIC_MIC_SABAP-BAS_17/06/2022_0007392-P_ del 17 giugno 2022 (prot. in ingresso n.19186 di pari data) con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ha comunicato di aver predisposto una nota, in data 18 gennaio 2022, non trasmessa a causa di un errore tecnico, contenente osservazioni e richieste di integrazioni per gli aspetti paesaggistici, e ha precisato che comunque per l'intervento in esame e' necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica in quanto nell'area si e' concluso in data 10 giugno 2022 un procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (d.g.r. 345 del 10.6.2022), ai sensi del d.lgs. 42/2004, per il Castello di Monteserico e territorio circostante. VISTA la nota n.21097 del 5 luglio 2022 con cui il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, con riferimento alla nota del 17 giugno 2022 della Soprintendenza: - ha chiarito che il D.L. 7/2002 e s.m.i. prevede una disciplina speciale per l'autorizzazione delle centrali elettriche di taglia superiore a 300 MWt e dei sistemi di accumulo elettrochimico, secondo cui i medesimi sono "soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) la quale sostituisce autorizzazioni concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti", e che di conseguenza non e' richiesta l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in forma autonoma mentre gli aspetti legati alla tutela del paesaggio devono essere valutati dalle autorita' competenti all'interno del procedimento unico, con la predisposizione di un parere conforme ai requisiti fissati nella legge 241/90 e s.m.i.; - ha confermato che la nota della Soprintendenza del 18 gennaio non e'effettivamente pervenuta presso l'Amministrazione e pertanto, ai sensi dell'art.14-bis della legge 241/90 e s.m.i. non e' formalmente possibile acquisire tale nota nell'ambito della Conferenza di servizi e che non e' possibile acquisire formalmente neanche la nota 19186 del 17 giugno 2022, poiche' pervenuta oltre la formale chiusura del procedimento; - ha comunque ritenuto le argomentazioni sollevate dalla Soprintendenza meritorie di attenzione e ha invitato la medesima, alla luce del principio di leale collaborazione tra amministrazioni, a segnalare le problematiche di natura paesaggistica nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Intesa regionale.[...] PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legge n.13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n.41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico stand alone, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art, 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa regionale. VISTA la sentenza della Sez.I, n.69 del 27 gennaio 2023 con cui i giudici del TAR Basilicata hanno disposto l'annullamento parziale del citato DGR 345 del 10.06.2022 recante la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante" affermando che nel provvedimento viene omessa la "ponderazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse pubblico alla realizzazione di energia pulita", e che "l'interesse paesaggistico puo' essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica". PRESO ATTO che nell'allegato 2 della Delibera di Giunta n.345 del 10.6.2022 recante la "Disciplina di tutela e valorizzazione" la prescrizione secondo cui "la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e' consentita solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie" e' stata dichiarata illegittima dal TAR della Basilicata nella citata sentenza n.69 del 27 gennaio 2023 potendo dunque l'interesse paesaggistico essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica; RITENUTO altresi' che l'art.152 D.lgs. n.42/2004 non impedisce nelle aree soggette a vincolo ex art.136 D.lgs. n.42/2004 la realizzazione di strade, cave, condotte per impianti industriali e civili e palificazioni; RITENUTO dunque che le argomentazioni addotte dalla Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici debbano essere valutate, in un'ottica di bilanciamento dei diversi interessi pubblici concorrenti, anche in confronto ai benefici che il progetto comporterebbe a favore della sicurezza del sistema elettrico nazionale e della transizione energetica, elemento imprescindibile per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dal PNIEC 2020. CONSIDERATO altresi' che il Proponente ha previsto per la realizzazione dell'opera, come indicato nella Relazione paesaggistica, l'adozione di misure di mitigazione lungo l'intero perimetro dell'impianto. RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota n.18271 del 10 giugno 2022.[...] PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. MASE n.61761 del 18.04.2023 la Societa' F4 Ingegneria S.r.l. ha comunicato il subentro della Societa' BSD012023 S.r.l. nel procedimento in oggetto, allegando la visura camerale della Societa' e la cessione del contratto preliminare di acquisto del terreno di realizzazione dell'impianto in progetto.[...] VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; DECRETA Art.1 Autorizzazione 1.La Societa' BSD012023 S.r.l. avente sede in Potenza (PZ) - Via di Giura Centro direzionale s.n.c. - CAP 85100 - p.iva 02159440763, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) da collegare al futuro ampliamento della stazione RTN di Terna a 380/150 kV "Genzano di Lucania" di proprieta' Terna S.p.A., come specificato ed in conformita' al progetto preliminare presentato con l'istanza del 30 dicembre 2021 (prot. in ingresso n. n. 39369 del 30 dicembre 2021). 2.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento. 3.La presente autorizzazione e'rilasciata sotto condizione risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art.88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva. Art.2 Progettazione delle opere 1) La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Societa' F4 Ingegneria S.r.l. (ora BSD012023 S.r.l.) con l'istanza di cui all'art.1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di servizi. 2) In caso di necessita' di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n.120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art.4, la Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a presentare relativa istanza alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 3) Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Societa' BSD012023 S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Basilicata, al Comune di Genzano di Lucania (PZ) nonche' a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 4) Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento. Art.3 Programma dei lavori 1)La Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Basilicata nonche' al Comune di Genzano di Lucania (PZ), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art.4. 2)La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art.4. 3)I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art.1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n.239 e s.m.i. 4)La Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro 14 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 5)Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Art.4 Prescrizioni 1)La Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2)La Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza: a)l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b)il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c)la data di avvio dei lavori di cui all'art.3, comma 1. 3) Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Basilicata, al Comune di Genzano di Lucania un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n.0018393 del 05/11/2007. 4) La Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Potenza: i) ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n.151 la societa' dovra' comunque procedere alla definizione della progettazione definitiva riguardante l'attivita' in questione, progettazione da sottoporre - nei termini previsti - alla valutazione preventiva di questo Comando. b) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli - Direzione accise, energie e alcoli: i) siano definite le modalita' operative di gestione dell'impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresi' la registrazione degli eventi; ii) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo; iii) siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo; iv) siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, avuto riguardo anche alla necessita' di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti; v) vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D.Lgs. 26.10.1995, n.504, applicabile al caso di specie. Art.5 Pubblicazione e ricorsi 1)La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2)Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it). 3)Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art.41 della Legge 23 luglio 2009, n.99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). L'amministratore e legale rappresentante dell'impresa Ferruccio Leandro Chiesi TX24ADA7268