MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale Infrastrutture e
Sicurezza

Sede: via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma

(GU Parte Seconda n.78 del 4-7-2024)

 
Estratto  del  Decreto  MASE   n.   55/1/2024   del   10.04.2024   di
autorizzazione alla Societa' BSD012023 srl alla realizzazione  di  un
impianto di accumulo elettrochimico "Stand-alone", denominato BESS da
realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania  (PZ),  con  potenza  di
circa 30 MW, per l'erogazione  di  servizi  necessari  alla  Rete  di
                       Trasmissione Nazionale 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio  2002,  n.7,  concernente  misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,
convertito con modificazioni  dalla  Legge  9  aprile  2002,  n.55  e
s.m.i., e, in particolare, l'art.1, in base al quale gli impianti  di
produzione di  energia  elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW
termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare  in  aree
non industriali in configurazione  "stand  alone",  o  da  realizzare
all'interno di centrali  superiori  ai  300  MW  termici,  nonche'  i
relativi interventi di modifica, sono dichiarati  opere  di  pubblica
utilita'  e  soggetti  ad  autorizzazione   unica   che   sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di  assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti[...] 
  VISTA la nota acquisita al prot. n.1039 del 13 gennaio 2022 con cui
il  Proponente  ha  integrato  l'istanza   del   30   dicembre   2021
trasmettendo cronoprogramma  delle  attivita',  secondo  il  quale  i
lavori di realizzazione avranno una durata di circa 14 mesi; 
  PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'Istanza del 30
dicembre 2021, il sistema di accumulo  di  energia  elettrica  verra'
realizzato in un'area interessata  da  terreni  ad  uso  agricolo  di
estensione pari a circa 0,4 ha in Provincia di Potenza, a circa 8  km
a nord-est del centro abitato del Comune di  Genzano  di  Lucania,  a
distanza di circa 500 metri dalla esistente stazione elettrica RTN  a
380/150 kV di Terna, in particolare nella particella 283, foglio  18,
avra' una potenza di 30 MW e sara' costituito dai  seguenti  elementi
principali: 
  -  n.6  moduli   batterie   ciascuno   da   5   MW,   ospitati   in
container/shelter con dimensioni pari a circa 12,00 m x 2,50 m x 3,00
m; 
  -  n.24   inverter   da   1.250   KW   collocati   all'interno   di
cabinati/shelter; 
  - n.6 cabinati trasformatori in resina da  circa  6  MVA  ciascuno,
collegati agli inverter; 
  - n.1 locale adibito a sala controllo/quadri MT; 
  - n.1 shelter per magazzino ricambi. 
  PRESO ATTO altresi' che, secondo il progetto presentato, il sistema
BESS sara' connesso  alla  Rete  elettrica  nazionale  (RTN)  tramite
collegamento in cavidotto a 150 kV di lunghezza  pari  a  420  metri,
collegato  in  antenna  su  un  futuro  ampliamento  della   Stazione
Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV denominata "Genzano",  come  da
benestare tecnico di Terna n. 0118912 del 20 luglio 2023. 
  CONSIDERATO che per il progetto non sono state  attivate  procedure
di valutazione ambientale poiche',  sulla  base  delle  modifiche  al
Decreto Legge n.7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera
a) del D.L.77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di  realizzazione
prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del
d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di
VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; 
  VISTA la nota prot. n.1571 del 18 gennaio 2022 con cui il Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della  verifica
dei  requisiti  tecnici  ed  amministrativi  minimi   necessari   per
l'ammissibilita' dell'istanza: 
  - ha avviato il  relativo  procedimento  per  l'autorizzazione,  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.7 della Legge
7 agosto n.1990, n.241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio  2002,
n.7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e
l'esercizio di un impianto  di  accumulo  elettrochimico  di  potenza
nominale complessiva pari a un massimo di 30 MW  da  realizzarsi  nel
Comune di Genzano di Lucania (PZ); 
  - ha indetto la conferenza di servizi in  modalita'  decisoria,  ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge n.241/90 e s.m.i.; 
  CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati  acquisiti  i
seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli  effetti
dell'art. 14-bis della Legge n.241/90 e s.m.i.[...]; 
  VISTA  la  nota  n.MIC_MIC_SABAP-BAS_17/06/2022_0007392-P_  del  17
giugno 2022 (prot. in ingresso n.19186  di  pari  data)  con  cui  la
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  della  Basilicata
ha comunicato di aver predisposto una nota, in data 18 gennaio  2022,
non trasmessa a causa di un errore tecnico, contenente osservazioni e
richieste  di  integrazioni  per  gli  aspetti  paesaggistici,  e  ha
precisato che  comunque  per  l'intervento  in  esame  e'  necessario
acquisire l'autorizzazione paesaggistica in quanto  nell'area  si  e'
concluso in data 10 giugno 2022 un procedimento di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico (d.g.r. 345 del 10.6.2022), ai sensi  del
d.lgs.  42/2004,  per  il  Castello  di  Monteserico   e   territorio
circostante. 
  VISTA la nota n.21097 del  5  luglio  2022  con  cui  il  Ministero
dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, con riferimento alla nota
del 17 giugno 2022 della Soprintendenza: 
  - ha chiarito che il D.L. 7/2002 e s.m.i.  prevede  una  disciplina
speciale per l'autorizzazione delle  centrali  elettriche  di  taglia
superiore a 300 MWt e dei sistemi di accumulo elettrochimico, secondo
cui i medesimi sono "soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dal   Ministero   delle   attivita'   produttive   (oggi    Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica)  la  quale  sostituisce
autorizzazioni concessioni ed atti  di  assenso  comunque  denominati
previsti dalle norme vigenti", e che di conseguenza non e'  richiesta
l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica  in  forma  autonoma
mentre gli aspetti legati alla tutela  del  paesaggio  devono  essere
valutati dalle  autorita'  competenti  all'interno  del  procedimento
unico, con la predisposizione di  un  parere  conforme  ai  requisiti
fissati nella legge 241/90 e s.m.i.; 
  - ha confermato che la nota della Soprintendenza del 18 gennaio non
e'effettivamente pervenuta presso l'Amministrazione  e  pertanto,  ai
sensi dell'art.14-bis della legge 241/90 e s.m.i. non e'  formalmente
possibile acquisire tale nota nell'ambito della Conferenza di servizi
e che non e' possibile acquisire formalmente neanche  la  nota  19186
del 17 giugno 2022, poiche' pervenuta oltre la formale  chiusura  del
procedimento; 
  -  ha  comunque  ritenuto   le   argomentazioni   sollevate   dalla
Soprintendenza meritorie di attenzione e  ha  invitato  la  medesima,
alla luce del principio di leale collaborazione tra  amministrazioni,
a segnalare le  problematiche  di  natura  paesaggistica  nell'ambito
dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Intesa regionale.[...] 
  PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal  Decreto  Legge
n.13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n.41  del  21  aprile
2023, prive di norme  transitorie  e  quindi  immediatamente  cogenti
anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di  accumulo
elettrochimico stand alone, sono autorizzati secondo le  disposizioni
dell'art, 12 del  d.lgs.  n.387/2003  che  non  prevede  il  rilascio
dell'Intesa regionale. 
  VISTA la sentenza della Sez.I, n.69 del 27 gennaio 2023 con  cui  i
giudici del TAR Basilicata hanno disposto l'annullamento parziale del
citato DGR 345 del 10.06.2022 recante la "Dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico dell'area costituita dal Castello di Monteserico e
dal territorio circostante" affermando che  nel  provvedimento  viene
omessa la "ponderazione tra l'interesse paesaggistico  e  l'interesse
pubblico alla realizzazione di energia pulita",  e  che  "l'interesse
paesaggistico puo' essere concretamente tutelato "caso per caso"  con
apposite  prescrizioni  e/o  opere  di  mitigazione  nell'ambito  dei
singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica". 
  PRESO ATTO che nell'allegato 2 della Delibera di Giunta  n.345  del
10.6.2022 recante la  "Disciplina  di  tutela  e  valorizzazione"  la
prescrizione  secondo  cui  "la  realizzazione  di  impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili e' consentita solo  se  di
pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle  relative
strutture edilizie" e' stata dichiarata  illegittima  dal  TAR  della
Basilicata nella citata sentenza n.69 del  27  gennaio  2023  potendo
dunque l'interesse paesaggistico essere concretamente tutelato  "caso
per  caso"  con  apposite  prescrizioni  e/o  opere  di   mitigazione
nell'ambito   dei    singoli    procedimenti    per    il    rilascio
dell'autorizzazione unica; 
  RITENUTO altresi' che  l'art.152  D.lgs.  n.42/2004  non  impedisce
nelle  aree  soggette  a  vincolo  ex  art.136  D.lgs.  n.42/2004  la
realizzazione di strade, cave, condotte per  impianti  industriali  e
civili e palificazioni; 
  RITENUTO dunque che le argomentazioni addotte dalla  Soprintendenza
in merito agli aspetti  paesaggistici  debbano  essere  valutate,  in
un'ottica   di   bilanciamento   dei   diversi   interessi   pubblici
concorrenti,  anche  in  confronto  ai  benefici  che   il   progetto
comporterebbe  a  favore  della  sicurezza  del   sistema   elettrico
nazionale e della transizione  energetica,  elemento  imprescindibile
per il contrasto ai cambiamenti climatici  e  per  il  raggiungimento
degli obiettivi nazionali fissati dal PNIEC 2020. 
  CONSIDERATO  altresi'  che  il  Proponente  ha  previsto   per   la
realizzazione   dell'opera,    come    indicato    nella    Relazione
paesaggistica, l'adozione di misure  di  mitigazione  lungo  l'intero
perimetro dell'impianto. 
  RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio  dell'Autorizzazione
unica sulla  base  di  quanto  emerso  nel  corso  del  Procedimento,
concluso con nota n.18271 del 10 giugno 2022.[...] 
  PRESO ATTO che  con  nota  acquisita  al  prot.  MASE  n.61761  del
18.04.2023 la Societa' F4 Ingegneria S.r.l. ha comunicato il subentro
della  Societa'  BSD012023  S.r.l.  nel  procedimento   in   oggetto,
allegando la  visura  camerale  della  Societa'  e  la  cessione  del
contratto  preliminare  di  acquisto  del  terreno  di  realizzazione
dell'impianto in progetto.[...] 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 
  CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; 
  DECRETA 
  Art.1 Autorizzazione 
  1.La Societa' BSD012023 S.r.l. avente sede in Potenza (PZ) - Via di
Giura Centro direzionale s.n.c. - CAP 85100 - p.iva  02159440763,  e'
autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7  febbraio
2002,  n.7,  conv.  con  mod.  dalla  L.  55/2002  e   s.m.i.,   alla
realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico  dell'energia
elettrica (BESS) nel Comune di Genzano di Lucania (PZ)  da  collegare
al futuro ampliamento della  stazione  RTN  di  Terna  a  380/150  kV
"Genzano di Lucania" di proprieta' Terna S.p.A., come specificato  ed
in conformita' al progetto preliminare presentato con  l'istanza  del
30 dicembre 2021 (prot. in ingresso  n.  n.  39369  del  30  dicembre
2021). 
  2.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata  dal  rispetto
di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al  successivo  articolo
4,  formulate  dalle  Amministrazioni  interessate  nel   corso   del
procedimento. 
  3.La  presente   autorizzazione   e'rilasciata   sotto   condizione
risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art.88,  comma  4-bis,  del
Decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.159  e  s.m.i.  in  caso  di
comunicazione antimafia interdittiva. 
  Art.2 Progettazione delle opere 
  1) La realizzazione degli  interventi  avviene  in  conformita'  al
progetto  definitivo,  predisposto  in  coerenza  con   il   progetto
preliminare presentato  dalla  Societa'  F4  Ingegneria  S.r.l.  (ora
BSD012023 S.r.l.) con l'istanza di cui all'art.1, comma 1,  integrato
con  le  eventuali   modifiche   necessarie   ad   ottemperare   alle
prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel
successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di servizi. 
  2) In caso di necessita' di varianti  al  progetto  definitivo,  da
effettuare anche in corso d'opera, non rientranti  nella  fattispecie
di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge  n.120  del
11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per  il  recepimento  delle
prescrizioni di cui all'art.4, la Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta
a presentare relativa istanza alla Ex Direzione per le infrastrutture
e  la  sicurezza  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della   Sicurezza
Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 
  3) Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto,
la  Societa'  BSD012023  S.r.l.  provvede  a  trasmettere  copia  del
progetto  esecutivo  "come  costruito"  alla  Ex  Direzione  per   le
infrastrutture e la sicurezza del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Sicurezza Energetica, alla Regione Basilicata, al Comune  di  Genzano
di Lucania (PZ) nonche' a  tutte  le  Amministrazioni  coinvolte  nel
procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 
  4)  Qualora  alcune  parti  di  impianto  necessitino   di   essere
realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del
progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma
precedente,  si  intende  prorogato   fino   alla   data   del   loro
completamento. 
  Art.3 Programma dei lavori 
  1)La Societa' BSD012023  S.r.l.  e'  tenuta  a  inviare  preventiva
comunicazione  della  data  di  avvio   dei   lavori   al   Ministero
dell'Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  al  Ministero  della
cultura  e  alla  Soprintendenza  territorialmente   competente,   al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  territorialmente
competente, alla Regione Basilicata nonche' al Comune di  Genzano  di
Lucania (PZ), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle  prescrizioni
di cui al successivo art.4. 
  2)La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte  le
Amministrazioni e/o  Enti  eventualmente  interessati  alla  verifica
d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art.4. 
  3)I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento  in  cui
il presente provvedimento di autorizzazione diviene  inoppugnabile  a
seguito   della   definizione   di   eventuali   ricorsi   in    sede
giurisdizionale. Detto termine deve intendersi  al  netto  dei  tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e  delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e  di  eventuali  ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare  dell'autorizzazione
ha l'obbligo di  segnalare  e  documentare  secondo  quanto  previsto
dall'art.1 quater, commi 1 e 2 del  Decreto  Legge  29  agosto  2003,
n.239 e s.m.i. 
  4)La Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a realizzare le  attivita'
autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro
14 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 
  5)Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui  al
comma 4, Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a formalizzare  apposita
richiesta di proroga  alla  Direzione  per  le  infrastrutture  e  la
sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. 
  Art.4 Prescrizioni 
  1)La  Societa'  BSD012023  S.r.l.  e'  tenuta  al  rispetto   delle
prescrizioni  di   cui   ai   successivi   commi,   formulate   dalle
Amministrazioni   interessate   che,   se   non    diversamente    ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  del  loro  esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 
  2)La Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a comunicare al  Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione  generale  per
le Infrastrutture e la sicurezza: 
  a)l'avvenuto deposito  del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; 
  b)il nominativo del direttore dei  lavori  responsabile,  ai  sensi
delle norme  vigenti,  della  conformita'  delle  opere  al  progetto
definitivo presentato; 
  c)la data di avvio dei lavori di cui all'art.3, comma 1. 
  3) Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla
conclusione  delle   verifiche   di   ottemperanza   delle   suddette
prescrizioni, la Societa' BSD012023 S.r.l. e' tenuta a trasmettere al
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica,  al  Ministero
della  Cultura  e  alla  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno,  al
Ministero  della  Salute,  al  Ministero  della  Difesa,  al  Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche'
alla Regione Basilicata, al Comune di Genzano di Lucania un  rapporto
concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle
prescrizioni di cui al presente articolo, nel  formato  approvato  da
questa medesima Direzione generale con nota n.0018393 del 05/11/2007. 
  4) La  Societa'  BSD012023  S.r.l.  e'  tenuta  al  rispetto  delle
seguenti         prescrizioni/condizioni         previste          da
enti/societa'/amministrazioni    intervenuti     nel     procedimento
autorizzativo, che si ritengono vincolanti  per  la  validita'  della
presente autorizzazione: 
  a) Prescrizioni del Comando Provinciale dei  Vigili  del  fuoco  di
Potenza: 
  i) ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente della  Repubblica
1° agosto 2011 n.151  la  societa'  dovra'  comunque  procedere  alla
definizione della progettazione definitiva riguardante l'attivita' in
questione, progettazione da sottoporre - nei termini previsti -  alla
valutazione preventiva di questo Comando. 
  b) Prescrizioni dell'Agenzia delle  accise,  dogane  e  monopoli  -
Direzione accise, energie e alcoli: 
  i) siano definite le modalita' operative di gestione  dell'impianto
e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema  di  controllo
locale e da remoto  che  consenta  altresi'  la  registrazione  degli
eventi; 
  ii) siano  installati  idonei  sistemi  di  misura,  conformi  alle
vigenti  norme  metriche,  ai  fini  dell'accertamento   quantitativo
dell'energia elettrica riferibile al  sistema  di  accumulo,  sia  in
immissione che in prelievo; 
  iii) siano specificate le utenze associate al sistema di  accumulo,
distinguendo quelle strettamente necessarie  al  funzionamento  degli
apparati, specificando se esse siano sottese a distinta  fornitura  o
siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo; 
  iv) siano specificate le utenze associate al sistema  di  accumulo,
avuto  riguardo  anche  alla  necessita'  di  discriminare  l'energia
elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti; 
  v) vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle
dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di
esercizio esistente e che sia adempiuto ogni  altro  obbligo  e  ogni
altra previsione contenuti nel D.Lgs. 26.10.1995, n.504,  applicabile
al caso di specie. 
  Art.5 Pubblicazione e ricorsi 
  1)La Societa'  autorizzata  e'  tenuta  alla  pubblicazione  di  un
estratto del  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  al
massimo  tre  mesi  dalla  data  di  ricevimento   del   decreto   di
autorizzazione. 
  2)Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it). 
  3)Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art.41 della Legge 23 luglio 2009, n.99 e s.m.i., o,
in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione di un suo Estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

        L'amministratore e legale rappresentante dell'impresa 
                      Ferruccio Leandro Chiesi 

 
TX24ADA7268
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.