SNAM RETE GAS S.P.A.
ENGCOS - ECOSIC - Unita' Espropri

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2024)

 
Decreto n. 17 del 06.03.2024  -  Imposizione  coattiva  di  servitu',
autorizzazione all'occupazione temporanea  e  determinazione  urgente
dell'indennita'   provvisoria   per   la   realizzazione   dell'opera
Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - (10°  Tronco
          Conselice - Medicina) in Comune di Medicina (BO) 
 

  Il Dirigente Delegato da Snam Rete Gas S.p.A. 
  VISTO il Decreto del 12.05.2015 e successive proroghe,  emesso  dal
Ministero dello Sviluppo  Economico,  di  approvazione  del  progetto
definitivo,   autorizzazione   alla   costruzione    ed    esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio delle aree interessate  alla  realizzazione  dell'opera
denominata "Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar". 
  VISTO che con provvedimento del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Sicurezza Energetica datato 15.12.2023, e' stata  rilasciata  a  Snam
Rete Gas S.p.A., in  persona  del  suo  Amministratore  Delegato  pro
tempore, la delega all'esercizio  di  tutti  i  poteri  espropriativi
previsti dal D.P.R. n. 327/2001, all'emissione e alla  sottoscrizione
di tutti i relativi  atti  e  provvedimenti  ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento  coattivo,
di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex  artt.
20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le  autorizzazioni
al pagamento delle indennita' provvisorie e  definitive,  nonche'  la
delega ad espletare tutte le connesse attivita'  necessarie  ai  fini
della realizzazione ed esercizio dell'opera  denominata  "Metanodotto
Sestino-Minerbio DN 1200 (48"), DP 75 bar, autorizzata con  D.M.  del
12 maggio 2015 e successive proroghe. 
  VISTO  che  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  in  persona  del  suo  Legale
Rappresentante pro tempore ha delegato, con  procura  Rep.  n.  89358
racc. n. 27667 del 04/08/2023 per notaio dott. Ezio Ricci di  Milano,
registrata a Milano  il  04/08/2023  al  n.  81840/Serie  1T,  l'ing.
Roberto  Sangeniti,  dirigente,  ad   esercitare   tutti   i   poteri
espropriativi previsti dal D.P.R.  327/01  e  ss.mm.ii  (in  seguito:
"Testo Unico Espropri"), nonche' ad emettere e sottoscrivere tutti  i
relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di  espropriazione
e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22  bis  e
49 del citato Testo 
  Unico Espropri, le autorizzazioni  al  pagamento  delle  indennita'
provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse  attivita'
necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto; 
  VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unita' Snam Rete Gas
S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions 
  - Espropri e Coordinamento Sicurezza Cantieri  (di  seguito  Unita'
ECOSIC) con Prot. 2024/0017 del 11.01.2024, con la  quale  SNAM  RETE
GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA  n.  10238291008,  con  sede
legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI)
- Uffici in Piacenza - Strada ai Dossi di Le Mose,  20,  ha  chiesto,
relativamente al metanodotto Sestino-Minerbio DN  1200  (48")  DP  75
bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies  e  52  octies  del  Testo
Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel  comune  di  MEDICINA
(BO), (omissis): 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto (omissis); 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione dei lavori (omissis). 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
dichiarata di pubblica utilita', indifferibile ed  urgente  ai  sensi
dell'art. 18 della Legge 
  n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L.  n.  77  del  31
maggio 2021 costituisce un tratto della cosiddetta "Linea  Adriatica"
di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,   infrastruttura   energetica   la   cui
strategicita' per  l'area  del  Centro  e  Sud-Est  Europa  e'  stata
riconosciuta  anche  dalla  Commissione  Europea,  nell'ambito  della
Comunicazione Repower EU del 18 maggio 2022, nella quale viene  fatto
esplicito  riferimento  al  potenziamento  della  rete  di  trasporto
italiana  mediante  la  realizzazione  della  Linea  Adriatica   come
progetto  essenziale  per  garantire  fonti   di   approvvigionamento
aggiuntive provenienti dall'Azerbaijan (mediante  il  gasdotto  TAP),
dal Nord Africa, nonche' dal bacino levantino (mediante  il  progetto
del gasdotto EastMed-Poseidon). 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2,  del  Testo  Unico  Espropri,  l'emanazione  del  citato
decreto del 12.05.2015 e successive proroghe ha determinato  l'inizio
del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza  la
condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base  alla  quale
il decreto ablativo puo' essere emanato  con  determinazione  urgente
dell'indennita' provvisoria; 
  VISTI 
  - l'articolo 42 della Costituzione (omissis); 
  - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (omissis); 
  - il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164(omissis); 
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327
e ss.mm.ii. (omissis) 
  - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile  2008
(omissis); 
  - la Legge 29 luglio 2021, n. 108 (omissis); 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni  in  comune
di  MEDICINA  (BO),  interessate   dalla   realizzazione   dell'opera
denominata "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48"),  DP  75  bar"
(omissis) di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco; 
  Articolo 2 
  L'asservimento, (omissis) prevede quanto segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
(omissis), nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, (omissis) a
distanza  inferiore  di  20,00  (venti/00)  metri   dall'asse   della
tubazione, nonche' di mantenere la  superficie  asservita  a  terreno
agrario, con la possibilita' di  eseguire  sulla  stessa  le  normali
coltivazioni  senza  alterazione  della  profondita'  di  posa  della
tubazione; 
  - l'occupazione, (omissis) dell'area necessaria all'esecuzione  dei
lavori (omissis); 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature  e  delle  opere  sussidiarie  relative  al  gasdotto
(omissis); 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto (omissis), o  renda  piu'  scomodo
l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  -  i  danni  prodotti  (omissis)  durante  la   realizzazione   del
metanodotto sono quantificati  (omissis)  con  il  presente  decreto,
mentre in occasione di eventuali  riparazioni,  modifiche,  recuperi,
sostituzioni,  manutenzione,  esercizio  del  gasdotto,  (omissis)  e
liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico  dei  proprietari  dei  tributi  (omissis)
gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui  all'articolo  1,
(omissis) sono state determinate in modo urgente (omissis). 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A. (omissis). 
  Articolo 5 
  La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENORD), provvede  alla  notifica
del presente decreto ai proprietari (omissis). 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS  S.p.A.,  provvederanno  a
redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,  (omissis)
descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione
ablativa (omissis). 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo'  comunicare
con   dichiarazione   irrevocabile   a   questa   Unita'    (omissis)
l'accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto   ed
occupazione temporanea e danni. 
  Questa  Unita'  (omissis),  disporra'  con  propria  ordinanza   il
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle indennita' provvisorie (omissis), decorsi trenta  giorni  dalla
data dell'immissione in  possesso,  gli  importi  saranno  depositati
presso la Ragioneria Territoriale competente (omissis): 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del  Testo  Unico
Espropri e  ss.mm.ii.,  la  proprieta'  potra'  presentare  a  questa
Unita', all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina  dei
tecnici (omissis) designandone  uno  di  propria  fiducia,  affinche'
unitamente al tecnico  nominato  da  questa  Unita'  e  ad  un  terzo
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,  determinino
le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente (omissis). 
  Articolo 9 
  (omissis) la SNAM RETE  GAS  S.p.A.,  anche  per  mezzo  delle  sue
imprese appaltatrici, ha  facolta'  di  occupare  i  terreni  per  un
periodo di anni tre (omissis). 
  Articolo 10 
  Per lo stesso periodo di anni tre, e' dovuta  al  proprietario  dei
terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni (omissis). 
  Articolo 11 
  Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali  ulteriori
informazioni di  terzi  interessati,  e'  l'avv.  Annalisa  Zabaione,
presso Snam Rete Gas S.p.A. (omissis). 
  Articolo 12 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Elenco  delle  ditte  e  dei  beni   da   asservire   ed   occupare
temporaneamente in Comune di MEDICINA (BO): 
  1- Societa' Agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 -
Societa' per Azioni, Foglio 37 mappali 125, 41 (ex 19), 285  (ex  38,
102), 265 (ex 8), Foglio 36 mappale 56 (ex 49), Foglio 50 mappali 209
(ex 4), 217 (ex 4), 220 (ex 3), 219; 
  2-  LA.C.ME.  Lavoratori  Cristiani  Medicinesi  Societa'  Agricola
Cooperativa, Foglio 49 mappali 132, 8, 7, Foglio 48  mappali  9,  144
(ex 5), 145 (ex 5), 8, Foglio 31 mappali 66, 211; 
  3- Partecipanza Agraria di Villa Fontana,  Foglio  30  mappale  23,
Foglio 17 mappali 38, 27, 7, 2, Foglio 6 mappali 30, 128 (ex 29). 

            Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A. 
                       ing. Roberto Sangeniti 

 
TX24ADC6331
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.