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Variazioni all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela a) Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 160554 del 2023-12-18 - Medicinale di importazione: «SIRDALUD 2 mg compresse» 20 compresse - Confezione: 045339013 - Importatore: New Pharmashop S.r.l. - Tipologia variazione: C.1.3 e C.1.5 b) Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 156 del 2024-01-02 - Medicinale di importazione: «NASONEX» «50 microgrammi/erogazione spray nasale,sospensione» flacone da 140 erogazioni - confezione da 18 g - Confezione: 045327032 - Importatore: New Pharmashop S.r.l. - Tipologia variazione: C.1.4 In applicazione della determina AIFA N. 8 del 12/01/2022 2022 pubblicata in G.U. Serie Generale n.22 del 28/01/2022, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIP. Modifica apportata: a) La modifica del titolare AIC nel paese di provenienza da: Novartis Pharma GmbH 90327 Nurnberg - Germania a: Hexal AG, Industriestrasse 25 - 83607 Holzkirchen - Germania; la modifica del produttore nel paese di provenienza: da: Novartis Pharma GmbH 90327 Nurnberg - Germania a: Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25 - 90429 Nurnberg - Germania. b) Modifica del nome del produttore nel paese di provenienza: da: Schering-Plough Labo, NV - Industriepark 30 - B-2220 Heist-op-den-Berg Belgio a: Organon Heist bv - Industriepark 30 - 2220 Heist-op-den-Berg Belgio. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello. I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il legale rappresentante Ludovico Calenda di Tavani TX24ADD1750