KRKA D.D. NOVO MESTO
Sede: Šmarješka Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501, Slovenia
Partita IVA: 82646716

(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2024)

 
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto  Legislativo  29  dicembre
                        2007 n. 274 e s.m.i. 
 

  Medicinale: LACOSAMIDE KRKA 
  AIC n. 048265 tutte le confezioni autorizzate 
  Pratica: C1B/2023/2401, Procedura EU: SI/H/0201/001-004/IB/005. 
  Var. Tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica del periodo di  validita'  del
prodotto finito da 2 a 3 anni. In applicazione della det. AIFA del 25
agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis,  art.  35,  del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata  la  modifica  richiesta
con impatto sugli stampati (par.  6.3  del  RCP)  relativamente  alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si  ritiene  affidata
al Titolare AIC. 
  Medicinale: DASATINIB KRKA 
  AIC n. 048156 in tutte le confezioni autorizzate. 
  Pratica: C1A/2023/1391, Procedura EU: NL/H/4594/001-006/IB/007. 
  Var. Tipo IB n. C.1.2.a: modifica RCP in linea con gli stampati del
prodotto di riferimento. In  applicazione  della  det.  AIFA  del  25
agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis,  art.  35,  del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata  la  modifica  richiesta
con impatto sugli stampati (par.  4.4  del  RCP)  relativamente  alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si  ritiene  affidata
al Titolare AIC. 
  A partire dalla data  di  pubblicazione  in  G.U.R.I.  il  Titolare
dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e  non
oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all'etichettatura. Sia i
lotti gia' prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla  stessa
data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione,  non  recanti  le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
  Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO KRKA 
  AIC n. 043207 in tutte le confezioni autorizzate. 
  Pratica: C1B/2023/372, Procedura EU: CZ/H/0503/001-003/IB/019. 
  Var. Tipo IB n. C.I.3.z: aggiornamento RCP e  FI  in  accordo  alla
procedura PSUSA/00000187/202203. In applicazione della det. AIFA  del
25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35,  del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la  modifica  richiesta
con impatto sugli stampati (par. 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e  corrispondente
par. del FI), relativamente  alle  confezioni  sopra  elencate  e  la
responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. 
  Pratica: C1B/2023/2062, Procedura EU: CZ/H/0503/001-002/IB/022. 
  Var Tipo IB C.I.2.a: modifica di RCP e FI in accordo agli  stampati
del medicinale di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25
agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis,  art.  35,  del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata  la  modifica  richiesta
con impatto sugli stampati (par. 4.2, 4.3 e 5.1 e corrispondenti par.
del  FI),  relativamente  alle  confezioni  sopra   elencate   e   la
responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. 
  Medicinale: ARIPIPRAZOLO KRKA 
  AIC n. 043737 tutte le confezioni autorizzate 
  Pratica: C1B/2023/486; Procedura EU: IE/H/1182/001-004/IB/019. 
  Var. IB n. C.I.2.a.: modifica del RCP e FI in accordo agli stampati
del prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA  del  25
agosto 2011, relativa all'attuazione del comma  1-bis,  art  35,  del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata  la  modifica  richiesta
con impatto sul RCP (par. 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del
FI),   relativamente   alle   confezioni   sopra   elencate,   e   la
responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. 
  Medicinale: CIPROFLOXACINA KRKA 
  AIC: 037695 in tutte le confezioni autorizzate. 
  Pratica: C1B/2023/1765, Procedura EU: NL/H/0857/001-003/IB/030. 
  Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica del RCP  e  FI  in  accordo  agli
stampati del prodotto di riferimento e al QRD. In applicazione  della
det. AIFA del 25  agosto  2011,  relativa  all'attuazione  del  comma
1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e'  autorizzata  la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2,  4.4  e  5.1
del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle  confezioni
sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al  Titolare
AIC. 
  Medicinale: DEXFENIA 
  AIC n. 047893 in tutte le confezioni autorizzate. 
  Pratica: C1B/2022/2588; Procedura EU: PT/H/2335/001/IB/006. 
  Var Tipo IB n. C.I.3.z: modifica RCP e FI in accordo alla procedura
EMA/CMDh/642745/2022. In applicazione della det. AIFA del  25  agosto
2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24
aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con  impatto
sugli stampati (par. 4.6  del  RCP  e  corrispondenti  par.  del  FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare AIC. 
  Medicinale: IVABRADINA KRKA 
  AIC n. 045196 in tutte le confezioni autorizzate. 
  Pratica: C1B/2023/1472, Procedura EU: IE/H/1177/001-002/IB/011. 
  Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica RCP e FI in linea con il prodotto
di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25  agosto  2011,
relativa all'attuazione del comma  1-bis,  art.  35,  del  D.Lgs.  24
aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con  impatto
sugli stampati (par. 4.2 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare AIC. 
  Medicinale: LEVETIRACETAM KRKA 
  AIC n. 043306 in tutte le confezioni autorizzate. 
  Pratica: C1B/2023/2240; Procedura EU: SE/H/1067/001-002,004/IB/028. 
  Var. Tipo IB n. C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in  linea  con  gli
stampati di riferimento. In  applicazione  della  det.  AIFA  del  25
agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis,  art.  35,  del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata  la  modifica  richiesta
con impatto sugli stampati (par. 4.2 e 4.8 del RCP  e  corrispondente
par. del FI), relativamente alle  confezioni  sopra  elencate,  e  la
responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. 
  Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
  AIC n. 039473 in tutte le confezioni autorizzate  con  dosaggio  50
mg/12,5 mg e 100 mg/25 mg 
  Pratica: C1B/2023/1691, Procedura EU: CZ/H/0101/IB/057/G. 
  Grouping Var. IB n. C.I.z, C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in linea
con  gli  stampati  di  riferimento  e  in  accordo  alla   procedura
EMA/CMDh/947907/2022, al prodotto di riferimento e al  QRD  template.
In  applicazione  della  det.  AIFA  del  25  agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24  aprile  2006,
n.219,  e'  autorizzata  la  modifica  richiesta  con  impatto  sugli
stampati (par. 4.5 e 5.3 del RCP e  corrispondenti  par.  del  FI  ed
etichette),  relativamente  alle  confezioni  sopra  elencate  e   la
responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. 
  A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione,
il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro
e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data,  le  modifiche  devono
essere apportate anche a FI ed etichette. Sia i lotti  gia'  prodotti
alla data di pubblicazione della variazione  nella  G.U.R.I.,  che  i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  in
G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a  consegnare  il
FI aggiornato agli utenti, che scelgono la  modalita'  di  ritiro  in
formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al  farmacista  il  FI
aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e  le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare  di  lingue
estere, deve darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni
del art. 82 del suddetto D.Lgs. 

                           Un procuratore 
                         Immacolata Illiano 

 
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