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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. Medicinale: LACOSAMIDE KRKA AIC n. 048265 tutte le confezioni autorizzate Pratica: C1B/2023/2401, Procedura EU: SI/H/0201/001-004/IB/005. Var. Tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica del periodo di validita' del prodotto finito da 2 a 3 anni. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 6.3 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: DASATINIB KRKA AIC n. 048156 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1A/2023/1391, Procedura EU: NL/H/4594/001-006/IB/007. Var. Tipo IB n. C.1.2.a: modifica RCP in linea con gli stampati del prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO KRKA AIC n. 043207 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/372, Procedura EU: CZ/H/0503/001-003/IB/019. Var. Tipo IB n. C.I.3.z: aggiornamento RCP e FI in accordo alla procedura PSUSA/00000187/202203. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e corrispondente par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Pratica: C1B/2023/2062, Procedura EU: CZ/H/0503/001-002/IB/022. Var Tipo IB C.I.2.a: modifica di RCP e FI in accordo agli stampati del medicinale di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2, 4.3 e 5.1 e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: ARIPIPRAZOLO KRKA AIC n. 043737 tutte le confezioni autorizzate Pratica: C1B/2023/486; Procedura EU: IE/H/1182/001-004/IB/019. Var. IB n. C.I.2.a.: modifica del RCP e FI in accordo agli stampati del prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sul RCP (par. 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: CIPROFLOXACINA KRKA AIC: 037695 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/1765, Procedura EU: NL/H/0857/001-003/IB/030. Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica del RCP e FI in accordo agli stampati del prodotto di riferimento e al QRD. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2, 4.4 e 5.1 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: DEXFENIA AIC n. 047893 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2022/2588; Procedura EU: PT/H/2335/001/IB/006. Var Tipo IB n. C.I.3.z: modifica RCP e FI in accordo alla procedura EMA/CMDh/642745/2022. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.6 del RCP e corrispondenti par. del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: IVABRADINA KRKA AIC n. 045196 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/1472, Procedura EU: IE/H/1177/001-002/IB/011. Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: LEVETIRACETAM KRKA AIC n. 043306 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/2240; Procedura EU: SE/H/1067/001-002,004/IB/028. Var. Tipo IB n. C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in linea con gli stampati di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2 e 4.8 del RCP e corrispondente par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA AIC n. 039473 in tutte le confezioni autorizzate con dosaggio 50 mg/12,5 mg e 100 mg/25 mg Pratica: C1B/2023/1691, Procedura EU: CZ/H/0101/IB/057/G. Grouping Var. IB n. C.I.z, C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in linea con gli stampati di riferimento e in accordo alla procedura EMA/CMDh/947907/2022, al prodotto di riferimento e al QRD template. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.5 e 5.3 del RCP e corrispondenti par. del FI ed etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche a FI ed etichette. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni del art. 82 del suddetto D.Lgs. Un procuratore Immacolata Illiano TX24ADD2021