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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, cosi' come modificato dal Regolamento 712/2012 Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Codice pratica: C1B/2023/3027 Procedura Europea: NL/H/3313/001/IB/009 Medicinale: GEMCITABINA SUN Pharma 10 mg/ml soluzione per infusione AIC : 044167 - tutte le confezioni autorizzate Variazione IB: C.I.3.z) - Modifiche apportate: aggiornamento del RCP, FI per implementare l'esito dello PSUSA/00001519/202301. Codice pratica: C1B/2024/117 Procedura Europea: NL/H/5582/003/IB/001 Medicinale: DEFERASIROX SUN 360 mg compresse rivestite con film AIC : 050861 - tutte le confezioni autorizzate da 360 mg Variazione Tipo IB: B.II.f.1.b.1 estensione della shelf-life del prodotto finito da 18 a 24 mesi. Codice pratica: C1B/2023/3026 Procedura Europea: MT/H/0125/001-006/IB/053 Medicinale: ATORVASTATINA SUN 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg compresse rivestite con film AIC : 040678 - tutte le confezioni Variazione di Tipo IB - Modifiche apportate: C.I.2.a) aggiornamento del RCP e del FI del medicinale per adeguamento al prodotto di riferimento. Codice pratica: C1A/2024/366 Procedura Europea: NL/H/5140/IA/006/G Medicinale: RIVAROXABAN SUN 10 mg, compresse rivestite con film AIC : 044167 - tutte le confezioni autorizzate da 10 mg Variazione grouping IA: 2x B.II.a.3.a.1, B.II.a.3.a.2 - Modifiche apportate: Aumento della quantita' di sostanza colorante: Ossido di ferro giallo (E172), rimozione dei coloranti: FD&C Red #40 (E129) e FD&C Blue #1 (E133), aggiunta del colorante: Carminio (E120), Medicinale: RIVAROXABAN SUN 15 mg, compresse rivestite con film AIC: 044167 - tutte le confezioni autorizzate da 15 mg Variazione grouping IA: B.II.a.3.a.1, B.II.a.3.a.2 - Modifiche apportate: rimozione del colorante: FD&C Giallo #6 (E110), aumento e/o riduzione della quantita' di colorante: Biossido di titanio (E171), Ossido di ferro rosso (E172), Carminio (E120). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, E' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Fausta Viola TX24ADD3530