Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: ANTALGIL DOLORE E FEBBRE
Codice AIC e confezioni: 050101017
Procedura europea: CZ/H/1073/001/IA/003
Codice Pratica: C1A/2024/183
Modifiche apportate: single variation di tipo IAIN, categoria
C.I.3.a.: aggiornamento degli stampati (RCP e FI) a seguito della
raccomandazione del PRAC (PSUSA/00010649/202302) per farmaci con p.a.
ibuprofene.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 successive
modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4, 4.8 del RCP e
corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni
sopraelencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare
AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione,
il Titolare AIC deve apportare la modifica autorizzata al RCP; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, la modifica deve essere
apportata anche al FI. Sia i lotti gia' prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di
ritiro informato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista
il FI aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. In
caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul FI
si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX24ADD5188