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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. Medicinale: FINGOLIMOD HCS Codice AIC n. 048478 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica C1A/2022/423, procedura EU: DK/H/3143/IA/006/G. Grouping che include: Variazione IA, A.7 e Variazione IAIN B.II.a.1.a: eliminazione del sito Consilient Health (UK) Limited; modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature del medicinale - modifica della marcatura delle capsule; correzioni editoriali relative alla composizione dell'inchiostro usato per la marcatura. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP par 3 e 6.1 e relativi par. del FI) delle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIC. Pratica C1A/2023/1127, procedura EU: DK/H/3143/001/IA/007. Variazione: Tipo IAIN A.5.a: cambio nome del fabbricante responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito (incluso il rilascio dei lotti) da Idifarma Desarrollo Farmaceutico, S.L. ad Ardena Pamplona S.L. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6 del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIC. Codice Pratica C1B/2023/1746, procedura EU: DK/H/3143/001/IB/008. Variazione: Tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica del periodo di validita' del prodotto finito da 2 a 3 anni. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 6.3 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIC. Medicinale: RIVAROXABAN HCS Codice AIC 048788, in tutte le confezioni autorizzate. Codice pratica C1B/2023/2150, procedura EU: DK/H/3062/001-004/IB/009 Variazione: Tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica del periodo di validita' del prodotto finito da 30 a 36 mesi. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 6.3 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIC. Medicinale: VALSARTAN HCS Codice AIC 041104, in tutte le confezioni autorizzate. Codice pratica C1B/2023/3033, procedura EU: CZ/H/0132/001-004/IB/060 Variazione: Tipo IB, C.I.z: aggiornamento degli stampati per modifica editoriale del nome della societa' titolare AIC da HCS bvba a HCS BV in accordo al nuovo Codice delle Societa' in atto in Belgio ed ulteriori correzioni editoriali. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 7 del RCP e relativi par. del FI e delle etichette) e, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP al FI e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti gia' prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Medicinale: ROSUVASTATINA HCS Codice AIC n. 044711, in tutte le confezioni autorizzate. Codice pratica C1B/2023/862; procedura EU: DK/H/2611/001-006/IB/015. Variazione: Tipo IB C.I.z. Aggiornamento RCP e FI a seguito di raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/4771/2023; EPITT 19822). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e paragrafi corrispondenti del Foglio illustrativo e delle etichette) e, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione in G.U.R.I. che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs. Un procuratore Paola Schiano di Pepe TX24ADD5289