Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 Cherry Horizon SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che, nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione di crediti (la "Cartolarizzazione"), in data 28 maggio 2025 ha concluso con Cherry Bank S.p.A. ("Cherry Bank" o la "Banca Cedente") un contratto quadro di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del TUB (il "Contratto Quadro di Cessione"). In virtu' di tale Contratto Quadro di Cessione, in data 22 settembre 2025, la Banca Cedente ha ceduto, in blocco e pro soluto, all'Acquirente e quest'ultima ha acquistato, in blocco e pro soluto, dalla Banca Cedente, un portafoglio successivo composto da tutti i crediti pecuniari (i "Crediti") derivanti da contratti di finanziamento che - alle ore 23:59 del 31 agosto 2025 (la "Data di Individuazione") o alla diversa data indicata nel relativo criterio - soddisfacevano tutti i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto) (i "Criteri"): (1) Criteri Comuni dei Portafogli Successivi (i) sono stati sottoscritti da: (a) Cherry Bank; oppure (b) da un Finanziatore Originario Successivo prima della data di perfezionamento della relativa Operazione Societaria Rilevante Successiva; (ii) sono disciplinati dalla legge italiana; (iii) sono stati sottoscritti, e sono in essere (alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo), con debitori che, con debitori che: (a) sono (alternativamente) (x) societa' di persone o societa' di capitali aventi sede legale in Italia o nella Repubblica di San Marino oppure (y) imprese individuali aventi sede legale in Italia o nella Repubblica di San Marino oppure (z) professionisti residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino in possesso di partita IVA o c.d. "codice identificativo equivalente"; (b) alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo non sono partecipati da Cherry Bank; (c) non abbiano intrapreso per iscritto nessuna azione legale nei confronti della Banca Cedente e/o del relativo Finanziatore Originario Successivo; (d) operano in settori economici appartenenti alle seguenti categorie di codice SAE, ai sensi dei criteri di classificazione adottati in base alle Istruzioni Relative alla Classificazione della Clientela: 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), 283 (Promotori Finanziari), 284 (Altri ausiliari finanziari), 290 (Societa' di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari), 430 (Imprese produttive), 432 (Holding operative private), 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), 480 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 482 (Societa' con meno di 20 addetti), 490 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 492 (Societa' con meno di 20 addetti), 614 (Artigiani), 615 (Altre famiglie produttrici) e 759 (Societa' non finanziarie paesi extra-UE); (iv) i cui debitori non hanno ricevuto da parte di Cherry Bank e/o dal relativo Finanziatore Originario Successivo, prima della relativa Data di Individuazione, una comunicazione e/o informativa in merito all'avvenuta classificazione della relativa esposizione quale "sofferenza" secondo quanto previsto dalla Matrice dei Conti; (v) sono denominati in Euro, non permettono la conversione in diversa valuta e prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal relativo debitore siano effettuati in Euro; (vi) in relazione ai quali, alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo, il relativo debitore non stia beneficiando di alcuna sospensione o moratoria (salvo se prevista dalla legge), integralmente o per la sola componente capitale; (vii) i cui finanziamenti non sono stati concessi a favore di soggetti che sono (alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo) amministratori e/o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) e/o dipendenti di Cherry Bank e/o del relativo Finanziatore Originario Successivo; (viii) i cui finanziamenti se assistiti da ipoteca (l'"Ipoteca"), la relativa Ipoteca sia stata iscritta su uno o piu' beni immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana; (ix) i cui finanziamenti non sono stati erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla Banca Cedente e/o dal relativo Finanziatore Originario Successivo con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ovvero non garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; (x) i cui finanziamenti non sono stati erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che non siano stati oggetto di sindacazione; (xi) i cui finanziamenti non prevedono obblighi o facolta' di ulteriori erogazioni; (xii) il cui periodo di ammortamento non termina successivamente a 120 (centoventi) mesi successivi alla data di erogazione del relativo Contratto di Finanziamento; (xiii) il cui periodo di pre-ammortamento (ossia il periodo durante il quale il debitore e' tenuto a pagare esclusivamente rate in conto interessi in relazione al relativo finanziamento) non termina successivamente a 18 (diciotto) mesi successivi alla data di erogazione del relativo Contratto di Finanziamento; (xiv) in relazione ai quali non sussiste, alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo, alcuna rata scaduta e non pagata (in tutto o in parte) per oltre 5 (cinque) giorni; (xv) in relazione ai quali non siano mai sussistite rate scadute e non pagate per oltre 89 (ottanta nove) giorni; (xvi) il cui piano di ammortamento sia: (a) c.d. "alla francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interessi); oppure (b) c.d. "alla italiana" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi); oppure (c) c.d. "bullet" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un'unica soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento); oppure (d) c.d. "balloon" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo (di importo inferiore rispetto alla c.d. "maxi-rata finale") ed una quota interessi, fermo restando che la c.d. "maxi-rata finale" (di importo superiore rispetto alle precedenti rate) viene pagata alla scadenza del relativo piano di ammortamento); e (xvii) il cui importo capitale residuo (alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo) sia inferiore o uguale a Euro 12.500.000. 2) Criteri Specifici dei Portafogli Successivi (i) non siano contraddistinti dai seguenti numeri di rapporto di finanziamento (come indicato nel relativo Contratto di Finanziamento): 60004047, 60004020, 60004067, 60004039, 60004072, 60004059, 60004073, 60004169, 60004057, 60004074, 60004064, 60004060, 60004051, 60004056, 60004055, 60004153, 60004012, 60004063, 60004052, 60004094, 60004152, 60003949, 60003988 Unitamente ai Crediti, sono trasferite all'Acquirente tutte le garanzie accessorie - ivi incluse le ipoteche, le garanzie rilasciate da SACE S.p.A. e dal Fondo Centrale di Garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lett. (a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito dal Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., le c.d. "garanzie autonome" e le c.d. "garanzie dei confidi" -, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti crediti, e tutti gli altri accessori a essi relativi, nonche', nella piu' ampia misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e al loro esercizio in conformita' alle previsioni dei relativi contratti di finanziamento e a ogni legge applicabile, inclusi a mero titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare i relativi debitori decaduti dal beneficio del termine. Sono escluse dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus. I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cherry Bank S.p.A. all'indirizzo indicato nel Precedente Avviso. Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con riguardo a: (i) la nomina da parte dell'Acquirente di Cherry Bank S.p.A. quale servicer; (ii) le attivita' di gestione, incasso e recupero dei Crediti che sara' svolta da Cherry Bank S.p.A. quale servicer e (iii) l'informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti di cui al presente avviso). Conegliano (TV), 24 settembre 2025 Cherry Horizon SPV S.r.l. - Societa' unipersonale - L'amministratore unico Andrea Fantuz TX25AAB9431