TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.151 del 23-12-2025)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  L'Avvocato Giuseppe Platania, con studio in Catania,  Corso  Italia
n. 46, quale difensore del Signor Leanza Orazio, nato a Catania (CT),
il 27 settembre 1966, ivi residente in via Masaniello  n.  3,  codice
fiscale LNZRZO66P27C351V nel Giudizio pendente innanzi  al  Tribunale
Civile di Catania, Sezione Lavoro, R.G. n.  5103/2024,  parti  Leanza
Orazio  contro  Azienda  Ospedaliero  Universitaria  Policlinico  "G.
Rodolico - San Marco" Catania e nei confronti della  Signora  Puglisi
Maria, del Signor Mercia Gaetano ed altri - per la  dichiarazione  ed
il riconoscimento del diritto del ricorrente alla partecipazione alla
progressione economica orizzontale di cui all'atto di avviso  del  27
settembre  2022  di  "Selezione  interna  per  la   formulazione   di
graduatoria per la progressione economica orizzontale  del  personale
del  Comparto   -   quadriennio   2022-2025"   ed   alla   successiva
deliberazione n. 727 del 31 marzo 2023 - e su richiesta dello stesso,
autorizzato dal Presidente del Tribunale di Catania con provvedimento
del 2 dicembre 2025,  reso  nel  Giudizio  R.G.  5103/2024,  pendente
innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro,  alla  notifica  per
pubblici proclami ex art. 150 cod. proc.  civ.  del  su  esteso  atto
"Ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.", come da  istanza  di  notifica
per pubblici proclami formulata  all'udienza  del  31  ottobre  2025,
acquisito il parere  favorevole  del  Pubblico  Ministero,  reso  dal
Procuratore  della  Repubblica  in  data  25   novembre   2025,   con
conseguente provvedimento del Giudice del Lavoro di  Catania,  Dottor
Giovanni Di Benedetto, del 3 dicembre 2025, procede alla notifica per
pubblici  proclami  ex  art.  150  cod.   proc.   civ.   ai   signori
controinteressati dall'accoglimento del suddetto ricorso, individuati
negli aventi diritto inseriti nella graduatoria dei candidati  idonei
nella "Selezione interna per la formulazione di  graduatoria  per  la
progressione  economica  orizzontale  del  personale  del   Comparto,
quadriennio 2022-2025" nominativamente indicati,  con  specificazione
delle generalita' dei destinatari, nella Deliberazione n. 727 del  31
marzo 2023 della Regione Siciliana, Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania, in atti e per  come
indicato dall'avvocato richiedente. 
  L'udienza e' fissata per il prosieguo per  il  giorno  24  febbraio
2026, ore 10.30, innanzi al  Tribunale  Civile  di  Catania,  Sezione
Lavoro, Giudice Dottor Giuseppe Giovanni Di Benedetto, con  invito  a
costituirsi  nei  termini  di  legge  di  dieci  giorni  prima,   con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti  termini  implica
le decadenze di cui agli articoli 416, che la difesa tecnica mediante
avvocato e' obbligatoria per tutti i giudizi  davanti  al  Tribunale,
fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo  86,  dall'articolo
417 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone  i  presupposti
di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato e che in mancanza di costituzione si procedera'  in
sua legittima contumacia  per  ivi  sentire  accogliere  le  seguenti
conclusioni: 
  -  disapplicare,  ovvero  annullare   e   revocare,   dichiarandone
l'illegittimita' nella parte de qua: 
  l'atto di avviso del 27 settembre 2022 di "Selezione interna per la
formazione di graduatoria per la progressione  economica  orizzontale
del personale del comparto - Quadriennio 2022-2025" e  la  successiva
deliberazione n. 727 del 31 marzo 2023; 
  il regolamento per la PEO di cui all'Accordo sottoscritto in data 7
ottobre 2021, all'articolo 3,  intitolato  "Requisiti  di  ammissione
Passaggio alla categoria immediatamente superiore" laddove  statuisce
"Possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti dell'Azienda
in possesso dei seguenti requisiti: ... 2. Con rapporto di  lavoro  a
tempo indeterminato alla data della pubblicazione del relativo bando,
destinatari del CCNL Comparto Sanita'"; 
  ogni atto prodromico e connesso, compresi il C.I.A. del  30  luglio
2021 ed il C.I.A. del 21 giugno 2022; 
  in quanto posti in violazione sia dell'articolo 35  del  CCNL,  sia
della previsione normativa dell'istituto della mobilita'; 
  - per l'effetto, dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente
lavoratore   alla   partecipazione   alla   progressione    economica
orizzontale de  qua,  alla  conseguente  valutazione  ed  inserimento
secondo i  propri  requisiti  e  titoli,  previo  annullamento  della
graduatoria definitiva approvata con  deliberazione  n.  727  del  31
marzo 2023, ovvero previa modifica della stessa con  disapplicazione,
ove dovuto, di ogni atto amministrativo in contrasto  e  condanna  al
pagamento delle relative differenze retributive; 
  - condannare l'Amministrazione convenuta,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore,  alla  riformulazione  della   relativa
graduatoria, previa adozione di nuovi e diversi criteri  conformi  al
dettato dell'art. 35 del CCNL e delle norme collettive richiamate nel
ricorso; 
  - condannare l'Amministrazione convenuta,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dei
contributi previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi
nella misura legale; 
  - in via subordinata, riconoscere il diritto  al  risarcimento  del
danno per perdita  di  chances  del  lavoratore  in  misura  pari  ai
vantaggi di natura economica e previdenziale che  avrebbe  conseguito
ove  fosse  stata  consentita  la  partecipazione  alla  progressione
economica  orizzontale  de  quo,  la   conseguente   valutazione   ed
inserimento secondo i propri requisiti e titoli, in  posizione  utile
e,  per  l'effetto,  condannare   l'Amministrazione   resistente   al
corrispondente  importo,  sia  in  relazione  al  pregresso,  sia  in
relazione alla prevedibile durata del rapporto di lavoro e di  quello
pensionistico, secondo  criteri  statistici,  ovvero  al  maggiore  o
minore importo che l'Ill.mo Giudice adito riterra' di statuire  anche
secondo equita'; 
  - condannare l'Amministrazione convenuta,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, al pagamento, delle spese, competenze  ed
onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. 

                       avv. Giuseppe Platania 

 
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