TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

(GU Parte Seconda n.22 del 20-2-2025)

 
    Notifica per pubblici proclami - Usucapione - R.G. 1929/2024 
 

  Nell'interesse della Sig.ra Carmela SULIS  (C.F.  SLSCML23L57D430M)
l'avv. Giuseppe ALTAMURA (C.F. LTMGPP64T23H501X) con studio ora  sito
in Roma - Via Appia Nuova n. 359 sc. G int 2, con ricorso ex art. 281
decies cpc ha chiesto al Tribunale di Cagliari di  sentir  accogliere
le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che la  ricorrente
Sig.ra Carmela SULIS e' proprietaria per intervenuta  usucapione  del
fabbricato di civile abitazione  relativo  terreno  di  sedime  e  di
pertinenza  identificato  al  Catasto  Fabbricati  dell'Ufficio   del
Territorio - Ufficio Provinciale di Nuoro - Comune di Escalaplano  al
Foglio 21 - Particella 1601 - Categoria A/2 - Classe 8 -  Consistenza
7,5 vani - Indirizzo Via Rossini n. 13 - Piano T-1 - Rendita € 484,18
- Superficie Totale 165 mq - Totale escluse aree scoperte: 142  mq  -
(Totale area di sedime  e  pertinenza  mq  268,  corrispondenti  alla
particella soppressa n. 299 del Foglio 21). b) ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la  sentenza  di
usucapione. Come da autorizzazione concessa con decreto depositato in
data 26.8.2024 del Tribunale Ordinario di Cagliari - procedimento  RG
3050/2024/VG - ai sensi dell'art. 150 cpc, si effettua, per  pubblici
proclami, la notifica del ricorso e dei successivi  provvedimenti  di
fissazione di udienza, agli Eredi della  Sig.ra  Antonietta  Lai,  se
esistenti, e a tal fine si pubblica il presente estratto del  ricorso
e dei provvedimenti di fissazione di udienza stessi, e si convocano e
si invitano gli stessi convenuti Eredi di Antonietta Lai, a comparire
per la prossima udienza del 23.6.2025 h. 11.30 - dinanzi  al  Giudice
Dott.ssa Monica Mascia, della Sezione Seconda Civile del Tribunale di
Cagliari, procedimento R.G. 1929/2024, nel termine assegnato di dieci
giorni  prima  dell'udienza,  per  costituirsi   in   giudizio,   con
avvertimento che la mancata costituzione, o la costituzione  oltre  i
termini, comportera'  le  decadenze  di  cui  agli  artt.  38  e  281
undecies, c. 3 e 4, c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato
e' obbligatoria in  tutti  i  giudizi  davanti  al  Tribunale,  fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e
che i  convenuti,  sussistendone  i  presupposti  di  legge,  possono
presentare istanza per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato, e che in caso di mancata costituzione si  procedera'  in  loro
legittima e dichiaranda contumacia,  per  ivi  sentir  accogliere  le
conclusioni sopra trascritte. 
  Cagliari, 14.2.2025 

                       avv. Giuseppe Altamura 

 
TX25ABA1662
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