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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Usucapione - R.G. 1929/2024 Nell'interesse della Sig.ra Carmela SULIS (C.F. SLSCML23L57D430M) l'avv. Giuseppe ALTAMURA (C.F. LTMGPP64T23H501X) con studio ora sito in Roma - Via Appia Nuova n. 359 sc. G int 2, con ricorso ex art. 281 decies cpc ha chiesto al Tribunale di Cagliari di sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che la ricorrente Sig.ra Carmela SULIS e' proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato di civile abitazione relativo terreno di sedime e di pertinenza identificato al Catasto Fabbricati dell'Ufficio del Territorio - Ufficio Provinciale di Nuoro - Comune di Escalaplano al Foglio 21 - Particella 1601 - Categoria A/2 - Classe 8 - Consistenza 7,5 vani - Indirizzo Via Rossini n. 13 - Piano T-1 - Rendita € 484,18 - Superficie Totale 165 mq - Totale escluse aree scoperte: 142 mq - (Totale area di sedime e pertinenza mq 268, corrispondenti alla particella soppressa n. 299 del Foglio 21). b) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza di usucapione. Come da autorizzazione concessa con decreto depositato in data 26.8.2024 del Tribunale Ordinario di Cagliari - procedimento RG 3050/2024/VG - ai sensi dell'art. 150 cpc, si effettua, per pubblici proclami, la notifica del ricorso e dei successivi provvedimenti di fissazione di udienza, agli Eredi della Sig.ra Antonietta Lai, se esistenti, e a tal fine si pubblica il presente estratto del ricorso e dei provvedimenti di fissazione di udienza stessi, e si convocano e si invitano gli stessi convenuti Eredi di Antonietta Lai, a comparire per la prossima udienza del 23.6.2025 h. 11.30 - dinanzi al Giudice Dott.ssa Monica Mascia, della Sezione Seconda Civile del Tribunale di Cagliari, procedimento R.G. 1929/2024, nel termine assegnato di dieci giorni prima dell'udienza, per costituirsi in giudizio, con avvertimento che la mancata costituzione, o la costituzione oltre i termini, comportera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 281 undecies, c. 3 e 4, c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che i convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le conclusioni sopra trascritte. Cagliari, 14.2.2025 avv. Giuseppe Altamura TX25ABA1662