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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio e decreto di fissazione udienza - R.G. 494/25 Sacco Giorgia (SCCGRG01E67B160D) nata a Bressanone il 27.05.2001, residente in 39048 Selva di Val Gardena (BZ), via Col da Lech 42, rappr. e dif. dall'Avv. Karl Reiterer (RTRKRL60L16F132I) del Foro di Bolzano, coniugata in data 28.09.2021 a Chiusa (BZ) con il Tibi Jahwar, genitori di Tibi Zarura Mia nata a Bolzano il 11.05.2022, e' stata autorizzata dalla Dott.ssa Bortolotti Presidente del Tribunale di Bolzano con decreto del 11.03.2025 in V.G. 696/25 a notificare per estratto ex art. 150 c.p.c. a Tibi Jawhar, nato in Tunisia il 24.07.1993, con residenza e domicilio sconosciuti, il ricorso dd. 19.02.2025 cumulativo delle domande di separazione e scioglimento del matrimonio iscritto sub R.G. 494/25 del Tribunale di Bolzano e del decreto dd. 19.02.2025 di fissazione dell'udienza di comparizione per il 19.06.2025 per le ore 11.00 davanti al Giudice Dott. Morandell, con termine per il resistente Jahwar Tibi di costituzione in giudizio almeno 30 giorni prima dell'udienza, informandolo che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.; che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria; che, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; che entrambe le parti possono avvalersi della mediazione familiare. In mancanza, si procedera' in sua contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Dichiarare la separazione dei coniugi Sacco Giorgia e Tibi Jawhar, autorizzandoli a vivere separati; Confermare il decreto definitorio n. 1060 del 21.12.2022 pronunciato dal Tribunale dei Minori di Bolzano in R.G. 139/2022; Rinviare ogni ulteriore decisione al preventivo rientro in Italia di Tibi Zarura Mia; Disporre che la sentenza venga comunicata anche al Consolato d'Italia in Tunisia e, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, preso atto della volonta' della ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, con incarico alla Cancelleria di effettuare le annotazioni nei registri dello Stato Civile e conferma delle ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione, con vittoria di spese e onorari. avv. Reiterer Karl TX25ABA2726