TRIBUNALE DI BOLZANO

(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2025)

 
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto  ricorso
cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio e decreto di
                  fissazione udienza - R.G. 494/25 
 

  Sacco Giorgia (SCCGRG01E67B160D) nata a Bressanone  il  27.05.2001,
residente in 39048 Selva di Val Gardena (BZ), via  Col  da  Lech  42,
rappr. e dif. dall'Avv. Karl Reiterer (RTRKRL60L16F132I) del Foro  di
Bolzano, coniugata in data 28.09.2021  a  Chiusa  (BZ)  con  il  Tibi
Jahwar, genitori di Tibi Zarura Mia nata a Bolzano il 11.05.2022,  e'
stata autorizzata dalla Dott.ssa Bortolotti Presidente del  Tribunale
di Bolzano con decreto del 11.03.2025 in V.G. 696/25 a notificare per
estratto ex art. 150  c.p.c.  a  Tibi  Jawhar,  nato  in  Tunisia  il
24.07.1993, con residenza e domicilio  sconosciuti,  il  ricorso  dd.
19.02.2025 cumulativo delle domande di separazione e scioglimento del
matrimonio iscritto sub R.G. 494/25 del Tribunale di  Bolzano  e  del
decreto dd. 19.02.2025 di fissazione dell'udienza di comparizione per
il 19.06.2025 per le ore 11.00 davanti al  Giudice  Dott.  Morandell,
con termine per il resistente Jahwar Tibi di costituzione in giudizio
almeno 30 giorni prima dell'udienza, informandolo che la costituzione
tardiva implica le decadenze di cui agli articoli 38  e  167  c.p.c.;
che  la  difesa  tecnica  mediante  avvocato  e'  obbligatoria;  che,
sussistendone i presupposti di legge,  puo'  presentare  istanza  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; che entrambe le parti
possono  avvalersi  della  mediazione  familiare.  In  mancanza,   si
procedera' in  sua  contumacia  per  sentir  accogliere  le  seguenti
conclusioni: Dichiarare la separazione dei coniugi  Sacco  Giorgia  e
Tibi Jawhar, autorizzandoli a vivere separati; Confermare il  decreto
definitorio n. 1060 del  21.12.2022  pronunciato  dal  Tribunale  dei
Minori di Bolzano in R.G. 139/2022; Rinviare ogni ulteriore decisione
al preventivo rientro in Italia di Tibi Zarura Mia; Disporre  che  la
sentenza venga comunicata anche al Consolato d'Italia in  Tunisia  e,
decorsi i termini di legge dalla data  di  comparizione  delle  parti
dinnanzi  al  Giudice  relatore,  preso  atto  della  volonta'  della
ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione  e
disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, con  incarico
alla Cancelleria di effettuare  le  annotazioni  nei  registri  dello
Stato Civile e  conferma  delle  ulteriori  condizioni  di  cui  alla
sentenza di separazione, con vittoria di spese e onorari. 

                         avv. Reiterer Karl 

 
TX25ABA2726
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